Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 marzo 2012, n. 4867 - Domanda di accertamento dell'esposizione qualificata all'amianto e mancata dimostrazione da parte del lavoratore


 



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

 

sul ricorso proposto da:

SE. VI. , elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'Avv. PA. Fr. An. , rappresentata e difesa dall'Avv. Te. Ra. del foro di (Omissis) per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Ri. Ma. , Cl. Pu. , Se. Pr. e An. Pa. e con loro elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso in Roma, Via della Frezza 17;

- controricorrente -

e contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Ing. Ro.Es. , Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso gli Avv.ti La. Pe. Lu. e Lu. Ro. , che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso depositata il 24.05.2010;

- Costituito con procura -

e contro

TE. IT. S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio degli Avv.ti Ma. Ar. , Ro. Ro. , Fr. Ra. Bo. ed En. Mo. , che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3406/10 del 26.04.2010/24.05.2010 nella causa iscritta al n. 6401 R.G. dell'anno 2006;

udita la relazione svolta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Alessandro De Renzis in data 29.02.2012;

vista la relazione ex articolo 380 bis c.p.c. in data 13.01.2012 del Cons. Alessandro De Renzis;

udito l'Avv. Ma. Ri. per l'INPS;

sentito il PM, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. VELARDI Massimo, che non ha mosso osservazioni alla relazione.

 

FattoDiritto

 

1. La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3406 del 2010, confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Napoli, ha rigettato la domanda proposta da SE.VI. diretta ad ottenere l'accertamento dell'esposizione a rischio amianto per il periodo 16.01.1973/31.07.1989 e alla condanna dei convenuti INPS ed INAIL a riconoscere, per quanto di rispettiva competenza, i benefici previdenziali Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, e successive modificazioni.

La Corte ha ritenuto che sulla base degli atti acquisiti al giudizio e sulla base degli accertamenti contenuti nella CTU di primo grado, l'esposizione a rischio amianto del lavoratore, non avesse superato i limiti normativamente previsti in relazione alle mansioni svolte per continuità, qualità e quantità dal Se. .

Ricorre il lavoratore con un unico articolato motivo, cui resistono l'INPS e TE. .

L'INAIL ha depositato procura.

Il Se. e l'INPS hanno depositato rispettiva memoria ex articolo 378 c.p.c..

2. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8 e dell'articolo 2697 Cod. Civ., nonchè vizio di motivazione, sostenendo che agli atti del giudizio erano stati acquisiti tutta una serie di documenti, anche di carattere penale, dai quali i giudici di merito avrebbero potuto dedurre il superamento della soglia dell'esposizione qualificata delle 100 fibre litro.

Le censure così articolate sono inammissibili perchè fanno riferimento a documentazione non trascritta, con violazione del principio di autosufficienza.

Le stesse censure sono in ogni caso infondate, avendo il giudice di appello osservato (cfr pag. 7 della sentenza impugnata) che la certificazione INAIL non costituiva prova esclusiva dell'esposizione qualificata all'amianto, essendo mancata la dimostrazione da parte del lavoratore, il quale si era limitato - nel ricorso introduttivo - ad affermare la ravvisabilità dell'anzidetto rischio per il solo fatto di avere lavorato in presenza di amianto "indipendentemente dalla quantità di dispersione". Nè poi, aggiunge il giudice di appello, il lavoratore aveva dedotto il superamento della soglia, costituente di per sè motivo di conferma della decisione di primo grado, non specificando in quale piano o locale dell'edificio avesse prestato la propria attività, nè a quali mansioni fosse stato adibito, nè se prestazioni lavorative si esplicassero solo in quell'edificio ovvero se fosse stato comandato in altri luoghi.

Il giudice di appello ha tenuto conto (cfr pag. 8 sentenza impugnata) anche degli atti del procedimento penale conclusosi con decreto di archiviazione, per non essersi ammalato o per non essere deceduto alcuno dei dipendenti Telecom, che avevano lavorato nell'edificio di Via (Omissis) per patologie (come il mesotelioma pleurico), direttamente correlate ad esposizioni ambientali e professionali.

Il medesimo giudice ha evidenziato che neppure aveva decisiva rilevanza l'attestato INAIL, irritualmente prodotto in appello dall'appellante e relativo a lavoratore di altra ditta che si assumeva avesse lavorato nello stesso luogo del Se. , tanto più che l'INAIL aveva rilasciato in data 19.12.1996 certificazione negativa e il Se. non aveva dimostrato che le mansioni svolte fossero le stesse.

A fronte di tale valutazione, fondata su ampia e coerente motivazione, il ricorrente si è limitato di offrire una diverso apprezzamento degli anzidetti tali atti, non consentito in sede di legittimità.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato. Ricorrono le condizioni per l'esonero dalle spese del giudizio di cassazione nei confronti del ricorrente ex articolo 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione precedente all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42 (convertito nella Legge n. 326 del 2003), entrato in vigore il 2 ottobre 2003, laddove il ricorso introduttivo nel caso di specie è stato depositato il 9.05.2003 (in questo senso Cass. n. 27323 del 2005, Cass. n. 6324 del 2004; Cass. n. 4657 del 2004).



P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.