Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Prot. n

LETTERA - CIRCOLARE
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. n. 0004962 del 04/04/2012

Roma,


Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro - Div. VI
Via Fornovo n. 8 - 00192 Roma

Alle Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco
Loro Sedi

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
Loro Sedi

OGGETTO: Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”.

Pervengono frequentemente richieste di chiarimenti, da parte delle strutture periferiche dei VV.F., relativamente all’uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo di entrata/uscita degli accessi mediante tornelli.

Al riguardo si segnala che i sistemi di vie e uscite di emergenza debbono essere di norma progettati senza tenere conto delle uscite attraverso gli stessi tornelli. Tuttavia in casi di particolare sussistenza di vincoli, fermo restando il numero di moduli necessari per l’esodo previsto, con la presente si intende specificare le condizioni minime a cui alcuni tipi di tornelli, rispondenti ai requisiti minimi di seguito riportati, possono essere considerati tra le vie e uscite di emergenza.

Considerato che i tornelli di che trattasi possono essere assimilati alle porte chiuse a chiave, l’interpretazione letterale di quanto disposto al punto 1.5.7 dell’allegato IV del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. comporta dei problemi applicativi per quelle attività produttive per le quali emerge la necessità di armonizzare le esigenze di controllo di entrata/uscita del personale a mezzo di tornelli con quelle connesse alla tutela della sicurezza dei lavoratori stessi in caso di emergenza (esodo dai luoghi di lavoro in caso di incendio o altre situazioni di emergenza).

Questo Dipartimento, visto il parere favorevole espresso dal Comitato Centrale Tecnico Scientifico di Prevenzione Incendi n. 305 del 5 luglio 2011 e di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritiene che nei casi in cui i tornelli siano installati lungo le vie e uscite di emergenza, per garantire il rispetto di entrambe le esigenze summenzionate, si devono applicare le seguenti condizioni minime:
1) l’uscita di che trattasi sia sempre presidiata;
2) un numero di tornelli, la cui larghezza complessiva sia non inferiore alla larghezza necessaria all’esodo, sia dotato di sistemi atti a consentire, in caso di emergenza, lo sgancio degli stessi tornelli in posizione tale da non creare intralcio all’esodo delle persone;
3) i sistemi di cui al punto precedente devono essere azionabili dall’operatore che presidia l’uscita ovvero dalle persone in esodo attraverso un dispositivo posto in posizione facilmente identificabile e accessibile nel verso dell’esodo;
4) i tornelli devono aprirsi automaticamente e portarsi in posizione di apertura completa a seguito di mancanza di energia elettrica di rete;
5) informazione al personale: ogni lavoratore presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3);
6) informazione al pubblico: il pubblico presente nell’ambiente di lavoro in cui sono installati i tornelli deve essere informato circa l’ubicazione e la modalità di azionamento del dispositivo di cui al precedente punto 3) mediante apposita segnaletica e cartellonistica posta in prossimità dei tornelli in argomento.

Il Capo del Corpo Nazionale

dei Vigili del Fuoco
(Pini)