Categoria: 1962
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Tipologia: CCNL
Data firma: 14 febbraio 1962
Validità: 01.01.1962 - 31.12.1964
Parti: Associazione italiana editori, Intersind e Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai, Federazione italiana lavoratori del libro, Federazione italiana lavoratori arte grafica e cartaria
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Aziende editoriali

Sommario:

Parte generale
Art. 1. - Decorrenza e durata.
Art. 2. - Nomenclatura.
Art. 3. - Commissioni Interne.
Art. 4. - Regolamento interno di azienda.
Art. 5. - Documenti.
Art. 6. - Passaggio da operaio a impiegato.
Art. 7. - Servizio militare.
Art. 8. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Art. 9. - Indennità in caso di morte.
Art. 10. - Controversie.
Art. 11. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 12. - Norme complementari.
Art. 13. - Stipendi e salari.
Norme impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Contratto a termine.
Art. 4. - Categorie.
Art. 5. - Mutamenti di mansioni.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Sospensione o riduzione di lavoro.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Assenze e permessi.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Tredicesima mensilità.
Art. 14. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 15. - Retribuzione.
Art. 16. - Indennità di cassa.
Art. 17. - Indennità di contingenza.
Art. 18. - Trasferte.
Art. 19. - Trasferimenti.
Art. 20. - Alloggio.
Art. 21. - Trattamento di malattia ed infortunio.
Art. 22. - Tutela della maternità.
Art. 23. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 24. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 25. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 26. - Certificato di lavoro.
Art. 27. - Previdenza.
Art. 28. - Cessione o trasformazione di azienda.
Art. 29. - Disciplina del lavoro.
Norme operai

Art. 1. - Visita medica.
Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Orario di lavoro.
Art. 5. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 6. - Interruzione di lavoro.
Art. 7. - Recuperi.
Art. 8. - Festività nazionali e giorni festivi.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Assenze.
Art. 12. - Permessi.
Art. 13. - Congedo matrimoniale.
Art. 14. - Gratifica natalizia.
Art. 15. - Malattia e infortunio.
Art. 16. - Tutela della maternità.
Art. 17. - Passaggio di mansioni.
Art. 18. - Corresponsione delle paghe e delle indennità.
Art. 19. - Maggiorazioni.
Art. 20. - Preavviso.
Art. 21. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 22. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 23. - Cessazione e trapasso o trasformazione di azienda.
Art. 24. - Disciplina del lavoro.
Tabelle dei minimi di stipendio e di salario in vigore dal 1° gennaio 1962 per i dipendenti delle aziende editoriali
Accordo interconfederale per la parità retributiva al personale impiegatizio, 22 marzo 1962
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende editoriali, 14 febbraio 1962

Addì, 14 febbraio 1962, tra l’Associazione italiana editori [...], l’Associazione sindacale Intersind [...] e la Federazione italiana lavoratori poligrafici e cartai [...], la Federazione italiana lavoratori del libro [...], la Federazione italiana lavoratori arte grafica e cartaria [...], si è stipulato il seguente contratto nazionale collettivo di lavoro da valere per le aziende editoriali e per i lavoratori da esse dipendenti.

Parte generale
Art. 3. - Commissioni Interne.

Le funzioni delle Commissioni Interne saranno determinate dagli accordi interconfederali.

Art. 4. - Regolamento interno di azienda.
Il regolamento interno di azienda non dovrà contenere norme in contrasto con quelle previste dal presente contratto.

Art. 8. - Igiene e sicurezza del lavoro.
Le aziende manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino l’incolumità, la salubrità del lavoro e l’igiene dell’ambiente curandone la aereazione, la pulizia, l'illuminazione e, ove è possibile, il riscaldamento, e ciò ai sensi di legge.

Art. 10. - Controversie.
Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa l’applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la direzione dell’azienda, tramite la Commissione Interna, verranno sottoposte all’esame delle competenti organizzazioni degli industriali e dei lavoratori, ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l’azione giudiziaria.
Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 12. - Norme complementari.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.

Norme impiegati
Art. 3. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, fatta eccezione di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento.
[...]

Art. 5. - Mutamenti di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria purché ciò non importi alcun peggioramento economico né un mutamento sostanziale alla sua posizione.
[...]

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale dell’orario di lavoro è di ore 42,30 settimanali. L’eventuale prolungamento fino a 46 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza maggiorazione di straordinario.
Restano ferme le condizioni di miglior favore.
[...]

Art. 7. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
L’impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’art. 6.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle 7.
[...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Il riposo settimanale cadrà in domenica, salvo le eccezioni di legge.
[...]

Art. 22. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodi) di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta dal parto, indicata nel certificato medico di gravidanza (ed ove il parto avvenga oltre quella data per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante i due mesi dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le impiegate hanno diritto alla retribuzione intera, fatta deduzione di quanto percepiscono per atti di previdenza ai quali l’azienda è tenuta per disposizioni di legge.
[...]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto.

Art. 29. - Disciplina del lavoro.
L’impiegato deve, nell’espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione e particolarmente:
a) svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’azienda;
[...]
e) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l’affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti a lui affidati.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto d’impiego.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Norme operai
Art. 1. - Visita medica.

L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del sanitario fiduciario dell’azienda prima dell’assunzione in servizio, e, durante il rapporto di lavoro, quando se ne presenti l’opportunità in relazione ad eventuali pericoli di contagio.
Egualmente potrà essere sottoposto a visita medica allorquando l’operaio contesti la propria idoneità fisica a continuare nell’espletamento delle proprie mansioni o ad espletarne altre che ritenga incompatibili per la maggiore gravosità con la propria idoneità fisica.

Art. 2. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione ed il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge e da eventuali accordi interconfederali.

Art. 4. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di ore 7,40 giornaliere e di 46 settimanali.
Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, l’orario normale non potrà, in ogni caso, superare le ore 9 giornaliere. [...]
Ai sensi del R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 modificato con D.P.30 luglio 1951, n. 760, i fattorini che svolgono mansioni che richiedono una applicazione assidua e continuativa non sono considerati lavoratori addetti a mansioni discontinue.

Art. 5. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero e settimanale, salvo il prolungamento, concordato in sede aziendale, per il recupero delle ore non lavorate nella giornata di sabato.
Le prestazioni di lavoro straordinario debbono essere possibilmente preavvisate il giorno prima e debbono essere ripartite il più uniformemente possibile fra tutto il personale della categoria in cui si rendono necessarie, e non possono superare il limite previsto dalla legge.
Agli effetti della maggiorazione sotto indicata è considerato orario notturno quello compreso fra le ore 21 e le ore 7.
[...]

Art. 7. - Recuperi.
È in facoltà dell’azienda di fare recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore o le soste di lavoro concordate corrispondendo all’operaio la sola retribuzione senza maggiorazione.
[...]

Art. 9. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide di regola con la domenica salvo le eccezioni o deroghe consentite dalla legge.

Art. 15. - Malattia e infortunio.
[...]
L’operaio che in seguito a malattia non sia più idoneo al compimento delle mansioni precedentemente esplicate può essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria inferiore.
In tal caso l’operaio conserverà l’anzianità maturata, con diritto però alla liquidazione agli effetti dei vari istituti contrattuali limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione.
Se però la non idoneità deriva da infortunio sul lavoro, l’operaio conserverà la propria retribuzione, anche se, in dipendenza dei postumi invalidanti, viene assegnato a categoria inferiore.

Art. 16. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, le gestanti e le puerpere non possono essere licenziate durante il periodo di gestazione accertato da regolare certificato medico fino al termine di interdizione del lavoro, di cui al comma seguente, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
Esse non possono essere adibite al lavoro durante i tre mesi che precedono la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza (e, qualora il parto avvenga dopo tale data, per tutto il periodo successivo che precede il parto) e durante le 8 settimane dopo il parto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui al comma precedente le lavoratrici hanno diritto, a norma di legge, ad una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione calcolata sulla media globale giornaliera percepita nei due periodi di paga immediatamente precedenti a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’assenza.
[...]
Le lavoratrici avranno inoltre diritto, a norma di legge, di assentarsi dal lavoro trascorso il periodo di assenza obbligatoria, di cui al secondo comma del presente articolo, per un periodo di mesi 6, durante il quale sarà loro conservato il posto.

Art. 17. - Passaggio di mansioni.
L’operaio, in relazione ad esigenze tecniche aziendali, può essere assegnato a mansioni diverse da quelle alle quali è normalmente adibito, compatibilmente con la sua capacità tecnica e idoneità fisica.
[...]

Art. 24. - Disciplina del lavoro.
Per infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare i seguenti provvedimenti:
rimprovero verbale o rimprovero scritto;
multa sino alla retribuzione di tre ore di lavoro normale; 
sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità;
licenziamento senza preavviso e senza indennità di anzianità.
[...]
Il rimprovero, la multa e la sospensione potranno essere inflitte all’operaio che commetta le sottoelencate mancanze:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni ai materiali in consegna;
e) sia trovato addormentato;
f) fumi nei locali dove è fatto espresso divieto o introduca nell’azienda senza autorizzazione bevande alcooliche;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza (in tal caso inoltre l’operaio verrà allontanato);
h) provochi alterchi anche con vie di fatto purché non determini il sorgere di risse;
i) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del regolamento interno dell’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o all’igiene.
Si precisa che il rimprovero verbale o scritto potrà essere inflitto nel caso di prima mancanza, la multa nei casi di recidiva, la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Tuttavia nel caso che le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno essere inflitte la multa o la sospensione.
Potranno essere licenziati senza preavviso ma con indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
a) introduzione nell’azienda di persone estranee senza regolare permesso della direzione, salvo il caso in cui la mancanza in concreto abbia carattere di minore gravità, nella quale ipotesi potranno applicarsi i provvedimenti disciplinari di cui sopra;
b) recidiva della medesima mancanza che abbia dato luogo già a sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni;
[...]
Potranno essere licenziati senza preavviso e senza indennità di anzianità gli operai colpevoli di:
a) insubordinazione grave verso i superiori;
[...]
c) danneggiamento volontario o con danno grave del materiale;
d) risse nell’azienda;
e) reati di cui alla lettera c) commessi nell’ambito aziendale;
[...]

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]