Cassazione Civile, Sez. 6, 28 marzo 2012, n. 4994 - Maggiorazione contributiva prevista dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13 per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente

Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA


sul ricorso proposto da:

SI. ST. (Omissis), MI. GA. , PU. AN. , M. E. , elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio del dott. AL. PL. , rappresentati e difesi dall'avvocato ST. NA. , giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (Omissis) in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RI. MA. , PU. CL. , AN. PA. , SE. PR. , giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 794/2010 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE del 21.5.2010, depositata il 25/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito per il contro ricorrente l'Avvocato An. Pa. che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che si riporta alla relazione scritta.

FattoDiritto



Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

"1. La Corte d'appello di Firenze, confermando la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta dagli odierni ricorrenti per ottenere il riconoscimento della maggiorazione contributiva prevista dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13 per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni;

Avverso detta sentenza ricorrono i lavoratori affidandosi a due motivi di ricorso cui resiste con controricorso l'Inps;

2. Con il primo motivo si lamenta violazione dell'articolo 116 c.p.c. (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 5) sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto degli elementi probatori emersi in altri giudizi nei quali era stato preso in esame il medesimo ambiente di lavoro e delle linee guida ministeriali che avevano riconosciuto il beneficio in questione in casi consimili;

3. Con il secondo motivo si deduce l'esistenza del vizio di motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, individuato nella (ritenuta) esclusione di una esposizione ultradecennale dei lavoratori all'amianto;

4. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale si è attenuta la sentenza impugnata, secondo cui la norma contenuta nella Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, deve essere interpretata nel senso che il beneficio ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti a alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni una esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31 (cfr. ex plurimis Cass. n. 17916/2010), con la precisazione che, nell'esame della fondatezza della domanda volta ad ottenere tale beneficio, il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri dell'onere probatorio, ex articolo 2697 c.c. - se colui che ha proposto la domanda, oltre ad aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente in cui ha svolto per più di dieci anni tale lavorazione, abbia anche dimostrato che in tale ambiente erano presenti polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991 (cfr. Cass. n. 16118/2005);

5. Nella specie, come si è detto, il giudice del merito si è esattamente attenuto ai suddetti principi, ritenendo di dover escludere, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, che l'esposizione all'amianto, nel caso in esame, abbia mai superato i valori limite di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, articoli 24 e 31;

6. Si tratta di una valutazione di fatto, devoluta al giudice del merito, non censurabile nel giudizio di cassazione in quanto comunque assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria; anche perchè i ricorrenti non hanno riportato nel ricorso il contenuto delle diverse risultanze istruttorie e delle linee guida ministeriali alle quali hanno fatto generico riferimento, sicchè le censure espresse in entrambi i motivi del ricorso rimangono sostanzialmente confinate ad una mera contrapposizione rispetto a tale valutazione di merito operata dalla Corte d'appello, inidonea a radicare un deducibile vizio di motivazione di quest'ultima;

7. Che ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c. e dichiarato manifestamente infondato"; Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni svolte nella relazione che precede, rilevando altresì che i principi cui è riferimento al punto 4) della relazione sono stati costantemente ribaditi, anche successivamente, dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 21089/2010, Cass. 1239/2011, Cass. n. 17098/2011, Cass. n. 17753/2011 e numerose altre) e che le censure svolte dai ricorrenti in ordine alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio si risolvono, in realtà, contrariamente a quanto viene prospettato nella memoria, nella richiesta di una rivisitazione del materiale probatorio raccolto, inammissibile in questa sede di legittimità; anche perchè i ricorrenti, oltre a non aver riportato nel ricorso per cassazione il contenuto delle diverse risultanze istruttorie che vorrebbero contrappone alle conclusioni del c.t.u., non hanno neppure depositato gli atti predetti nel termine previsto dall'articolo 369 c.p.c., nè hanno specificato in quale sede processuale sia stata prodotta la documentazione alla quale hanno fatto riferimento (sugli oneri di allegazione e di produzione di cui agli articoli 366 e 369 c.p.c., cfr. ex multis Cass. n. 7161/2010, Cass. n. 29279/2008), sicchè le deduzioni svolte con il ricorso per cassazione restano prive di sufficienti elementi di riscontro documentale, non offrendo alla Corte un quadro completo e autosufficiente delle censure sulle quali deve pronunciarsi;

8. Considerato, quindi, che il ricorso deve essere respinto, con la conferma della sentenza impugnata, e che non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità, trattandosi di fattispecie alla quale è applicabile ratione temporis l'articolo 152 disp. att. c.p.c., nel testo precedente alla innovazione introdotta dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, comma 11, conv. in Legge n. 326 del 2003.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.