MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Decreto 20 febbraio 2012

Recepimento della direttiva della Commissione 8 settembre 2010, n. 2010/62/UE, che modifica, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE, relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali.
(G.U. 12 aprile 2012, n. 86)


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 229 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 106, del citato codice della strada, ed in particolare i commi 5 e 7, che, tra l'altro, rimette a decreti del Ministro dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il recepimento di direttive comunitarie in materia di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, che ha istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di attuazione, tra l'altro, della direttiva del Consiglio del 24 giugno 1980, n. 80/720/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché' agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1987, n. 24, S.O., e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di attuazione, tra l'altro, della direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986, n. 86/297/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza di trattori ed alla relativa protezione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 1989, n.217, S.O., e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 2005, n. 88, S.O., e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di attuazione della direttiva del Consiglio 4 marzo 1974, n. 74/152/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1981, n.133, S.O.;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di attuazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, n. 89/173/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1992, n. 12, S.O.;
Vista la direttiva 2009/60/CE del 13 luglio 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, versione codificata, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 luglio 2009, n. L198;
Vista la direttiva 2009/144/CE del 30 novembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, versione codificata, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 gennaio 2010, n. L 27;
Vista la direttiva della Commissione 8 settembre 2010, n. 2010/62/UE, che modifica, allo scopo di adeguare le rispettive disposizioni tecniche, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 9 settembre 2010, n. L 238;
Considerato che le direttive 2009/60/CE e 2009/144/CE sono versioni codificate, per le quali non è prevista la trasposizione nell'ordinamento interno

Adotta
il seguente decreto
(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1

1. Ai fini dell'art. 1, lettera a), del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di attuazione della direttiva 80/720/CEE, e successive modificazioni, per «trattore» si intende un trattore quale definito all'art. 2, lettera 1), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.
2. Ai fini del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di cui al comma 1, le categorie dei trattori sono definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.
3. In base a quanto stabilito nei commi 1 e 2, il decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di cui al comma 1, si applica alle categorie dei trattori T1, T3 e T4, come definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE e non si applica ai trattori di categoria T4.3, qualora il punto di riferimento del sedile del guidatore, quale definito nell'allegato II della direttiva 2009/144/CE, versione codificata, disti più di 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore.
4. L'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987 di cui al comma 1 è modificato conformemente all'allegato I del presente decreto.

Art. 2

1. Il decreto del Ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di attuazione della direttiva 86/297/CEE, è così modificato:
a) all'art. 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) le prese di forza dei trattori e le relative protezioni»;
b) l'allegato I, Capi I e II, è sostituito dall'allegato II del presente decreto.
2. Ai fini del decreto di cui al comma 1, per «trattore» si intende un trattore quale definito all'art. 2, lettera 1), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.
3. Ai fini del decreto di cui al comma 1, le categorie dei trattori sono definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.

Art. 3

l . L'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, è modificato conformemente all'allegato III del presente decreto.

Art. 4

1. Ai fini dell'art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 74/152/CEE, per «trattore» si intende un trattore quale definito all'art. 2, lettera 1), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.
2. Ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di cui al comma 1, le categorie dei trattori sono definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.
3. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di cui al comma 1, si applica soltanto ai trattori montati su pneumatici aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 40 km/h.
4. L'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di cui al comma 1, è modificato conformemente all'allegato IV del presente decreto.

Art. 5

1. Ai fini dell'art. 1, lettera h), del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 89/173/CEE, per «trattore» si intende un trattore quale definito all'art. 2, lettera l), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.
2. Ai fini del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di cui al comma 1, le categorie dei trattori sono definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.
3. Il decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di cui al comma 1, si applica alle categorie dei trattori T1, T3 e T4, come definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE.
4. L'allegato 8, Capo II, del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di cui al comma 1, è modificato conformemente all'allegato V del presente decreto.

Art. 6

1. Per le categorie T1, T2 e T3, come definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 29 settembre 2011 ai nuovi tipi di veicoli e dal 29 settembre 2012 ai veicoli nuovi.
2. Per la categoria T4.3, come definita nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, le disposizioni del presente decreto si applicano dal 29 settembre 2013 ai nuovi tipi di veicoli e dal 29 settembre 2016 ai veicoli nuovi.
3. Per le categorie T4.1, T4.2, T5, C, R e S, come definite nell'allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, le disposizioni del presente decreto si applicano ai nuovi tipi di veicoli nonché ai veicoli nuovi a partire dalle date stabilite all'art. 22, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 20 febbraio 2012
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Passera
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 157


ALLEGATO I

L’allegato 1, del decreto del Ministro dei trasporti 8 gennaio 1987, di recepimento della direttiva 80/720/CEE, e successive modificazioni, è modificato come segue:
«1.2. Per tutti i trattori, eccettuati quelli a carreggiata stretta (di larghezza ≤1150 mm) e i trattori di categoria T4.3, lo spazio di manovra deve avere una larghezza di almeno 900 mm a un’altezza compresa tra 400 e 900 mm al di sopra del punto di riferimento e su una lunghezza di 450 mm davanti a tale punto (cfr. figure 1 e 3).
Per i trattori di categoria T4.3 lo spazio di manovra, sopra la zona che si estende 450 mm davanti al punto di riferimento, deve avere una larghezza totale di almeno 700 mm a un’altezza di 400 mm al di sopra del punto di riferimento e una larghezza totale di almeno 600 mm a un’altezza di 900 mm al di sopra del punto di riferimento.»» 

ALLEGATO II

L’allegato 1 (Capi I e II) del decreto del ministro dei trasporti 18 maggio 1989, di attuazione della direttiva 86/297/CEE, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Allegato 1
CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRESCRIZIONI RELA TIVE ALLE PRESE DI FORZA

1. Definizione e campo di applicazione

1.1. Per “presa di forza” (pdf) si intende un albero esterno del trattore destinato a trasmettere energia di rotazione alla strumentazione.
1.2. La presente direttiva si applica unicamente alle prese di forza di cui al punto 1.1 montate sulla parte posteriore o anteriore del trattore.

2. Domanda di omologazione CE
2.1. La domanda di omologazione di un tipo di trattore per quanto riguarda la presa di forza e la relativa protezione deve essere presentata dal costruttore del trattore o dal suo mandatario utilizzando la scheda informativa il cui modello figura nell’allegato II, parte 1.
2.2. Essa deve essere corredata di disegni, in tre esemplari, in scala appropriata e sufficientemente particolareggiata, delle parti del trattore soggette alle prescrizioni della presente direttiva.
2.3. Al servizio tecnico responsabile dell’omologazione va presentato un trattore rappresentativo del tipo da omologare o le parti del trattore considerate essenziali per eseguire le prove prescritte dalla presente direttiva.

3. Scheda di omologazione CE
Per ogni omologazione concessa o rifiutata occorre completare una scheda conforme al modello che figura nell’allegato II, parte 2.

4. Disposizioni generali
Le prese di forza, di cui siano dotati i trattori, devono essere conformi alle prescrizioni del presente allegato.
Ai fini della presente direttiva si applicano le norme di cui ai punti 4.1 e 4.2.

4.1. Disposizioni relative alle prese di forza posteriori
Ai trattori con prese di forza posteriori si applicano le disposizioni della norma ISO 500-1:2004, con la rettifica tecnica 1:2005, e della norma ISO 500-2:2004 conformemente alla tabella 1.

Tabella 1

Applicazione delle norme sulle prese di forza posteriori delle diverse categorie di trattori

Norma applicabile

T1
C1
T2
C2
T3
C3
T4.1
C4.1
T4.2
C4.2
T4.3
C4.3
T5
C5

ISO 500-1:200412

X

--

X1)

X1)

X1)

X

X1)

ISO 500-2:20043

--

X

X2)

X2)

X2)

--

X2)

 

X

Norma applicabile.

--

Norma non applicabile.

X1)

Norma applicabile ai trattori con carreggiata superiore a 1150 mm.

X2)

Norma applicabile ai trattori con carreggiata pari o inferiore a 1150 mm.

4.2. Disposizioni relative alle prese di forza anteriori
Ai trattori con prese di forza anteriori si applicano le disposizioni della norma ISO 8759¬1:1998 conformemente alla tabella 2.

Tabella 2

Applicazione delle norme sulle prese di forza anteriori delle diverse categorie di trattori

Norma applicabile

T1
C1
T2
C2
T3
C3
T4.1
C4.1
T4.2
C4.2
T4.3
C4.3
T5
C5

ISO 8759-1:1998

X

X

X3)

X4)

X

X4)

X

 

X

Norma applicabile.

X3)

 

Norma applicabile ai trattori dotati di prese di forza specificate in questa norma.

X4)

Norma applicabile, eccettuata la clausola 4.2.

________________________________
1 Nella norma ISO 500-1:2004 l'ultima frase del punto 6.2 non è applicabile
2 Per le prese di forza di tipo 3, quando sia possibile ridurre le dimensioni dell'apertura dello scudo protettivo al fine di adeguarlo agli elementi nei quali deve essere inserito, il manuale d'uso deve contenere quanto segue:
- avvertenza relativa alle conseguenze e ai rischi connessi alle dimensioni ridotte dello scudo protettivo,
- istruzioni e avvertenze specifiche riguardanti l'inserimento e il disinserimento delle prese di forza,
- istruzioni e avvertenze specifiche riguardanti l'utilizzo degli strumenti o delle macchine in cui viene inserita la presa di forza posteriore.
-
3 Ai fini della presente direttiva questa norma si applica anche ai trattori con prese di forza la cui potenza, misurata conformemente alla norma ISO 789-1:1990, è superiore a 20 kW.


CAPO II
PARTE 1

SCHEDA INFORMATIVA N. [...]
a norma dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE per quanto riguarda l’omologazione CE di un trattore in relazione alle prese di forza per trattori

Le seguenti informazioni vanno fomite, ove pertinente, in triplice copia e devono contenere un indice.
I disegni vanno fomiti in scala adeguata e con sufficiente grado di dettaglio in formato A4.
Anche eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

0. DATI GENERALI
0.1. Marca/marche (marca depositata dal costruttore):
0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni):
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul veicolo:
0.3.1. Targhetta del costruttore (posizione e modo di fissaggio):
0.4. Categoria del veicolo4:
0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore:
0. 8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:
4.12. Presa/e di forza (frequenza di rotazione e rapporto con quella del motore) (numero, tipo e posizione):
4.12.1. Presa/e di forza principale/i:
4.12.2. Altra/e:
4.12.3. Protezione/i della presa di forza (descrizione, dimensioni, disegni, foto):

PARTE 2
DOCUMENTI DI OMOLOGAZIONE

MODELLO
[Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)]
SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE
Timbro dell‘amministrazione Comunicazione riguardante
- l’omologazione5
- l’estensione dell’omologazione6
- il rifiuto dell’omologazione7
- la revoca dell’omologazione8
di un tipo di trattore per quanto riguarda la direttiva 86/297/CEE.
Numero di omologazione: ...
Motivo dell’estensione: ...

Sezione I
0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):
0.2. Tipo di trattore:
0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se indicati sul trattore9:
0.3.1. Ubicazione della marcatura:
0.4. Categoria del veicolo10:
0.5. Denominazione e indirizzo del costruttore:
0. 8. Denominazione/i e indirizzo/i dello/degli stabilimento/i di montaggio:

Sezione II
1. Ulteriori informazioni (se necessarie): cfr. addendum
2. Servizio tecnico responsabile dell’esecuzione delle prove:
3. Data del verbale di prova:
4. Numero del verbale di prova:
5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
6. Luogo:
7. Data:
8. Firma:
9. È allegato l’indice del fascicolo di informazione depositato presso l’autorità competente, che può essere ottenuto su richiesta.
________________________________
4 Secondo le definizioni di cui all'allegato II della direttiva 2003/37/CE.
5 Barrare se non pertinente.
6 Barrare se non pertinente.
7 Barrare se non pertinente.
8 Barrare se non pertinente.
9 Se i mezzi di identificazione del tipo contengono caratteri non appropriati ai fini della descrizione dei tipi di trattore oggetto della presente scheda di omologazione, detti caratteri vanno rappresentati nella documentazione dal simbolo "?" (per esempio ABC?123?).
10 Secondo le definizioni di ci all'allegato II della direttiva 2003/37/CE.

ALLEGATO III

L’allegato II del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, e successive modificazioni, è così modificato:
1) nel capitolo B, parte I, elenco delle direttive specifiche, riga 18.1, colonna T5, il segno «(X)» è sostituito dal segno «X»;
2) nel capitolo B, appendice 1, la parte II è così modificata:
a) nella riga 2.2, colonna T4.3, il segno «(X)» è sostituito dal segno «X»;
b) nella riga 17.1, colonna T4.3, il segno «(X)» è sostituito dal segno «X».

ALLEGATO IV

L’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1981, n. 212, di recepimento della direttiva 74/152/CEE, e successive modificazioni è modificato come segue: Nel punto 2.2 dell’allegato I della direttiva 2009/60/CE è aggiunto il seguente trattino:
«- per i trattori di categoria T4.3 la lunghezza della piattaforma non è superiore a 2,5 volte la carreggiata massima anteriore o, se maggiore, posteriore.»»

ALLEGATO V

L'allegato 8, Capo II, del decreto del Ministro dei trasporti 5 agosto 1991, di recepimento della direttiva 89/173/CEE, e successive modificazioni), è così modificato:
1) il punto 2.3.2.11 è sostituito dal seguente:
«2.3.2.11. Trattori a carreggiata stretta e trattori di categoria T4.3»;»
2) il punto 2.3.2.11.1 è sostituito dal seguente:
«2.3.2.11.1. Nel caso dei trattori di carreggiata stretta quali definiti all'articolo 1, secondo trattino, della direttiva 87/402/CEE del Consiglio11 e dei trattori di categoria T4.3 quali definiti nell'allegato II, capitolo B, appendice 1, parte I, della direttiva 2003/37/CE i requisiti del punto 2.3.2.9 non si applicano alla zona situata al di sotto di un piano inclinato posteriormente a 45°, trasversale alla direzione di avanzamento e passante per un punto situato 230 mm dietro al punto di riferimento del sedile (cfr. figura 7). Se esistono parti pericolose in questa zona, vanno opportunamente segnalate sul trattore.»»
________________________________
11 GU L220 dell'8.8.1987, pag. 1.