Regione Trentino Alto Adige
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
(B.U.R. 20 marzo 2012, n. 12)

Decreto del presidente della provincia del 8 marzo 2012, n. 7

Macchine, impianti ed apparecchi soggetti a verifiche periodiche

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 252 del 27 febbraio 2012

emana
il seguente regolamento:

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la verifica periodica di ascensori, gru ed altri apparecchi di sollevamento a motore, di impianti elettrici, idroestrattori e scale aeree ad inclinazione variabile, di ponti sviluppabili su carro e di ponti sospesi muniti di argano, di impianti a pressione, di apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di ispezione e di manutenzione, e delle altre attrezzature soggette a verifica in virtù delle norme sulla sicurezza del lavoro, in applicazione degli articoli 1 e 3, comma 1, punto 10, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche.

Art. 2 Norme comuni

1. L'installazione, la messa in esercizio e la manutenzione delle attrezzature di cui all’articolo 1 devono avvenire in conformità alle disposizioni della direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, e successive modifiche, alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive di prodotto dell’Unione europea, nonché secondo le indicazioni del costruttore. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità. 
2. Le attrezzature di lavoro realizzate senza osservare le disposizioni di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione delle disposizioni di recepimento delle direttive di prodotto dell’Unione europea, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza stabiliti dalle pertinenti norme legislative e regolamentari dello Stato.

Art. 3 Dichiarazione di messa in esercizio

1. La dichiarazione di messa in esercizio dell’attrezzatura, ove prescritta per legge, è effettuata, per conto del datore di lavoro o dell’utilizzatore, dal produttore, venditore, installatore, noleggiatore o concedente in uso all’atto della materiale consegna dell’attrezzatura stessa.
2. Il datore di lavoro che intende mettere in esercizio l’attrezzatura in un momento successivo deve avvisare l’utilizzatore, il produttore, il venditore, l’installatore, il noleggiatore o il concedente in uso e provvedere alla dichiarazione di messa in esercizio dell’attrezzatura in proprio.
3. La dichiarazione di messa in esercizio deve essere inviata alla sede locale dell’INAIL al fine dell’attribuzione del relativo numero di matricola.
4. In occasione della prima verifica periodica, il soggetto all’uopo incaricato, di seguito denominato verificatore, compila la scheda tecnica di identificazione, che costituisce parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro.
5. La dichiarazione di messa in esercizio di cui ai commi 1 e 2 e la scheda tecnica di identificazione di cui al comma 4 devono essere conformi agli standard stabiliti dalle norme sulla costituzione e gestione dei relativi registri pubblici. La scheda tecnica di identificazione deve in ogni caso riportare la ragione sociale del fabbricante e del proprietario, il luogo di installazione ove questa sia stabile, il tipo e il modello dell’attrezzatura, il numero di fabbrica e l’anno di costruzione, la capacità di lavoro, la data e il numero di revisione delle istruzioni per l’uso, la certificazione, la dichiarazione di conformità CE e la dichiarazione di corretta installazione, ove prevista, nonché la descrizione sommaria e le caratteristiche principali dell’attrezzatura.

Art. 4 Procedura di verifica

1. La procedura di verifica deve rispettare le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e, ove siano necessarie prove di laboratorio, le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
2. Durante la verifica periodica la persona che la esegue provvede a:
a) identificare l'attrezzatura di lavoro, l’impianto o l’insieme in base alla relativa documentazione, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso, rilevare il nome del costruttore, il tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio o impianto, l’anno di costruzione, l’eventuale numero di matricola assegnato per le verifiche periodiche, e prendere visione della seguente documentazione:
1) dichiarazione CE di conformità;
2) dichiarazione di corretta installazione, ove prescritta per legge;
3) tabelle/diagrammi di portata, di capacità, di pressione o di velocità, ove previsti;
4) diagramma delle aree di lavoro, ove previsto;
5) istruzioni per l'uso;
b) accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro o dell’impianto sia tra quelle previste nelle istruzioni per l'uso del fabbricante;
c) verificare la regolare tenuta del registro di controllo, ove previsto dalle disposizioni di recepimento delle direttive pertinenti dell’Unione europea o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
d) controllare lo stato di conservazione dell’attrezzatura o dell’impianto;
e) effettuare le prove di stabilità, di corretta installazione e di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro, dell’impianto o degli insiemi, di efficienza dei dispositivi di sicurezza e verificare la corretta sequenza dei cicli di lavoro;
f) verificare visivamente e strumentalmente l’integrità della macchina, dell’attrezzatura o dell’impianto o complesso secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o tecniche, ovvero prescritte dal fabbricante, anche a macchina o impianto smontato ovvero con visita interna, se prevista. 
3. Tutti i documenti relativi all'attività di verifica devono essere conservati per un periodo di almeno dieci anni. Una copia del verbale di verifica e i seguenti dati devono essere riportati nell’apposito registro informatizzato: regime di effettuazione della verifica in affidamento diretto da parte del datore di lavoro oppure in affidamento da parte dell’organo di vigilanza, data della verifica, data della successiva verifica periodica, nome del datore di lavoro, tipo di attrezzatura, di impianto o insieme, nome del costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola e, per le attrezzature, impianti od insiemi certificati CE da parte di organismi notificati, il relativo numero di identificazione.
4. Per l’identificazione dell’attrezzatura, dell’impianto o dell’insieme di cui al comma 2, lettera a), e per la redazione del verbale di verifica deve essere utilizzata la modulistica allegata al decreto ministeriale dell’11 aprile 2011.

Art. 5 Soggetti verificatori

1. La verifica periodica è eseguita:
a) dai soggetti abilitati dai competenti ministeri;
b) da persone laureate in ingegneria o con diploma di perito industriale ed iscritte al relativo ordine o collegio professionale, che abbiano acquisito nelle specifiche attività tecnico-professionali un’esperienza almeno biennale se in possesso di laurea magistrale o specialistica ovvero di laurea del vecchio ordinamento, un’esperienza almeno triennale se in possesso di laurea e almeno quinquennale se diplomate;
c) da persone iscritte nell’elenco provinciale degli esperti della sicurezza di cui alla legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, che documentino un’esperienza di almeno dieci anni nell’attività di verifica e che abbiano frequentato un idoneo corso di formazione professionale. L’esperienza professionale decennale e l’idoneità del corso di formazione professionale sono accertati dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Lavoro. 
2. Le persone in possesso del diploma di perito industriale e quelle iscritte nell’elenco provinciale degli esperti della sicurezza non possono effettuare la verifica degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina o piattaforma guidata verticalmente.

Art. 6 Requisiti dei soggetti verificatori

1. I verificatori già riconosciuti dai competenti ministeri come soggetti abilitati non devono possedere ulteriori requisiti.
2. I verificatori che eseguono le verifiche periodiche ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) iscrizione alla Camera di commercio per attività di verifica ovvero iscrizione all’ordine o collegio professionale;
b) iscrizione nell’elenco provinciale degli esperti della sicurezza di cui alla legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche;
c) conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, certificata dall’accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A da parte di un ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, o adeguatamente documentata;
d) implementazione di una procedura operativa per l’iter tecnico ed amministrativo delle verifiche e il rilascio delle attestazioni di verifica;
e) polizza assicurativa per responsabilità civile derivante dall’attività di verifica con massimale non inferiore a 5 milioni di euro per anno e a 3 milioni di euro per sinistro;
f) piena conoscenza delle norme tecniche di riferimento.
3. La Ripartizione provinciale Lavoro ha la facoltà di controllare, anche tramite soggetto all’uopo delegato, la sussistenza e la permanenza nel tempo dei requisiti suindicati.
4. Le verifiche periodiche di attrezzature, impianti o insiemi di impianti o di loro parti, destinati ad essere usati, venduti, noleggiati o prestati fuori dal territorio provinciale, devono essere affidate a soggetti abilitati dai competenti ministeri.

Art. 7 Ascensori

1. Il proprietario o l’esercente dell'ascensore deve affidarne la manutenzione ad una persona iscritta nell'elenco provinciale dei manutentori d'ascensore o ad una ditta specializzata, la quale vi provvede mediante personale abilitato. Il proprietario o l’esercente deve altresì sottoporre l’ascensore alla verifica di sicurezza di cui al comma 5. Spetta al soggetto incaricato della manutenzione, di seguito denominato manutentore, provvedere periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
a) alla verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, in particolare, del regolare funzionamento delle porte dei piani e delle serrature;
b) alla verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle normali operazioni di pulizia e di lubrificazione delle parti dell'ascensore.
2. Almeno una volta ogni sei mesi in caso di ascensori e almeno una volta all'anno in caso di montacarichi, il manutentore provvede a:
a) verificare la funzionalità del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) verificare minutamente i componenti del circuito idraulico, ivi compresa la tubazione, il cilindro ed il pistone;
d) verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti di terra;
e) annotare i risultati delle suddette verifiche nella documentazione prevista.
3. Il manutentore prescrive tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti difettose o logorate e verificarne l'esecuzione. Qualora rilevi un pericolo in atto, il manutentore sospende immediatamente il servizio dell'elevatore, fino a quando l'impianto non sia stato riparato, informandone il proprietario e la Ripartizione provinciale Lavoro.
4. Spetta al manutentore provvedere alle manovre di emergenza, ad eccezione di quella a mano, che può essere eseguita anche da altre persone appositamente istruite ed autorizzate.
5. Gli ascensori devono essere sottoposti ad una verifica di sicurezza da parte di un organismo notificato, ai sensi del decreto del Presidente del
la Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modifiche, da effettuarsi almeno ogni tre anni.
6. Le irregolarità nella manutenzione e nelle verifiche di sicurezza da parte della ditta di manutenzione devono essere denunciate alla Ripartizione provinciale Lavoro.

Art. 8 Elenco provinciale dei manutentori di ascensori

1. La Ripartizione provinciale Lavoro tiene l'elenco provinciale dei manutentori di ascensori, nel quale è iscritto:
a) chi ha almeno un anno di esperienza lavorativa presso una ditta d'ascensori specializzata e ha superato un apposito esame teorico e pratico di abilitazione;
b) chi è in possesso del certificato di abilitazione di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, e successive modifiche.

Art. 9 Impianti elettrici

1. Gli impianti elettrici, quali gli impianti di messa a terra, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e le installazioni elettriche antideflagranti, devono essere progettati, se prescritto, nonché messi e tenuti in servizio secondo le regole di buona tecnica. Vanno utilizzati componenti conformi alle norme di recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza ivi previsti è attestata dalla marcatura CE e dalla dichiarazione CE di conformità.
2. L'installatore o il collaudatore incaricato mette in servizio l'impianto elettrico dopo averlo controllato e verificato.
3. La manutenzione e le verifiche di sicurezza dell'impianto elettrico vanno effettuate secondo le indicazioni dei costruttori dei componenti nonché in caso di usura e di modifiche.

Art. 10 Altri apparecchi e impianti

1. Le verifiche periodiche delle gru e degli altri apparecchi di sollevamento a motore, degli idroestrattori, delle scale aeree ad inclinazione variabile, dei ponti sviluppabili su carro, dei ponti sospesi muniti di argano, degli impianti a pressione e degli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso ai posti di lavoro, devono essere effettuate dal verificatore secondo le indicazioni del costruttore, sulla base della valutazione di rischio e tenuto conto delle ore di funzionamento e delle condizioni d'usura dell’apparecchio o dell’impianto, e, comunque, con la periodicità prestabilita.

Art. 11 Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 marzo 1999, n 7, è abrogato
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 marzo 2012

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DOTT. LUIS DURNWALDER