Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 marzo 2012, n. 5084 - Centrale termonucleare e malattia professionale


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IANNIELLO Antonio - Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso 1540-2007 proposto da:

EN. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (Omissis) (STUDIO PE. E. AS. ), presso lo studio dell'avvocato GE. GI. GI. , che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

BA. MA. RO. ;

- intimata -

e sul ricorso 28672-2007 proposto da:

BA. MA. RO. , elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato SC. VI. , che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

EN. S.P.A.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 4146/2 006 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/07/2006 R.G.N. 4310/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

Udito l'Avvocato GE. GI. GI. ;

udito l'Avvocato PI. GI. AL. per delega SC. VI. ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROMANO Giulio che ha concluso per accoglimento, inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto



1. La Corte d'Appello di Napoli, con la sentenza n. 4146 del 26 luglio 2006, accoglieva parzialmente l'appello proposto da Ba. Ma. Ro. nei confronti dell'EN. spa avverso la sentenza del Tribunale di Napoli depositata il 29 dicembre 2004.

2. La Ba. aveva adito il Tribunale esponendo:

di essere stata dipendente dell'EN. spa, addetta alla centrale termonucleare del (Omissis) da dicembre 1968 a giugno 1975, con un posto di lavoro prossimo alla sala controlli delle apparecchiature radioattive;

che aveva poi prestato servizio, presso altri uffici dello stessa azienda, fino a 30 giugno 1992;

che aveva contratto malattia neoplastica in dipendenza di causa di servizio;

che aveva adito il Tribunale di Latina per il riconoscimento nei confronti del datore di lavoro della dipendenza da causa di servizio della suddetta malattia neoplastica - adenocarciroma a cellule chiare al rene, del diametro di cm.4, per la quale era stata operata il 19 febbraio 1990 con nefrectomia sinistra;

che aveva subito un danno biologico e un danno morale pari ad euro 619.714,28, per il quale aveva chiesto la condanna del datore di lavoro al relativo risarcimento;

che il Tribunale di Latina aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Napoli o di Roma.

Pertanto essa ricorrente aveva adito il Tribunale di Napoli precisando le medesime conclusioni.

3. Il Tribunale, con sentenza del 29 dicembre 2004 rigettava la domanda.

4. La Corte d'Appello, con la sentenza sopra richiamata, in riforma della suddetta pronuncia, condannava l'EN. "al risarcimento del danno biologico in favore della Ba. , che liquida equitativamente in euro 50.000,00 (cinquantamila/00) all'attualità, oltre interessi legali dalla data odierna fino all'effettivo soddisfo"; condannava l'appellata società a rimborsare le spese dei due gradi di giudizio.

5. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre l'EN. , prospettando sette motivi di ricorso.

6. La Ba. ha depositato controricorso e ricorso incidentale che non risulta notificato a controparte.

7. In prossimità dell'udienza l'EN. ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., in cui ha anche eccepito la mancata notifica dei suddetti atti.

Diritto



1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi in quanto proposti contro la stessa sentenza (articolo 335 c.p.c.).

2. Il controricorso, in uno al ricorso incidentale, deve essere dichiarato inammissibile in quanto non notificato alla controparte.

3. Tanto premesso vengono di seguito esaminati i motivi del ricorso principale, ritualmente proposti.

3.1. I primi tre motivi vertano sul capo della sentenza che ha ritenuto verificatasi l'interruzione della prescrizione. Premette la ricorrente che la Corte d'Appello, nell'ambito della documentazione relativa al tentativo obbligatorio di conciliazione (svoltosi il 5 ottobre 2001 presso la DPL di Latina, in assenza dell'azienda), attribuiva peculiare rilievo interruttivo al cd. processo verbale di mancata conciliazione che risultava trasmesso alle parti in lite mediante lettera del 24 ottobre 2001, prot. n. 7250. Il giudice di secondo grado affermava che tale verbale presupponeva, a sua volta, un'anteriore richiesta di tentativo di conciliazione, da ritenere ricevuta dall'EN. spa.

4. Con il primo motivo di ricorso, assistito dal prescritto quesito, è dedotta la violazione degli articoli 1334 e 1335 c.c., falsa applicazione dell'articolo 2727 ssg. c.c..

Deduce parte ricorrente che in mancanza della prova che un atto, avente potenzialità interruttiva della prescrizione, sia pervenuto al destinatario, non può ritenersi verificato l'effetto in questione, e ciò non può presumersi in mancanza di un fratto certo, da supposizioni probabilistiche.

5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto il vizio di motivazione insufficiente e/o contraddittoria circa un fatto decisivo per il giudizio.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nell'affermazione che la mancata contestazione da parte della medesima, nel corso del giudizio sia della congruenza tra la lettera di trasmissione del verbale DPL 5 ottobre 2011 e la domanda fatta valere in giudizio, sia della nullità del suddetto verbale per violazione

del principio del contraddittorio, consente di presumere che l'EN. avesse avuto rituale notizia della richiesta del tentativo di conciliazione.

6. Con il terzo motivo di ricorso e dedotto vizio di motivazione circa un ulteriore fatto decisivo per il giudizio.

L'EN. deduce che la Corte d'Appello avrebbe apoditticamente legato il decorso della prescrizione ad un fatto di alcuni mesi successivo alla data della relazione medico-legale (29 settembre 2001) allegata all'iniziale ricorso della Ba. , benchè la stessa era chiarissima nel riferire l'infermità contratta dalla Ba. alla permanenza della stessa presso la centrale nucleare dell'EN. .

7. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.

Occorre rilevare che non va escluso che la prova di un atto interruttivo della prescrizione può essere dedotta in via presuntiva. Così, questa Corte ha ritenuto che detta prova, in via presuntiva, può ravvisarsi dalla risposta del debitore, ove dalla stessa si possa inequivocamente desumere la esistenza dello scritto e l'aderenza del contenuto del medesimo alle prescrizioni formali dell'articolo 2943 c.c. (Cass., n. 17018 del 2008).

In ipotesi di ricorso alla prova presuntiva, resta, peraltro, riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito la sussistenza sia dei presupposti per il ricorso a tale mezzo di prova, sia dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge, con valutazione sindacabile in sede di legittimità solo quanto alla congruenza della relativa motivazione, con la precisazione che, per aversi una presunzione giuridicamente valida, non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista una relazione avente carattere di assoluta ed esclusiva necessità, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità (Cass., n. 3394 del 2011).

Nella specie, la Corte d'Appello con motivazione congrua e logica, che si sottrae alle censure di violazione di legge e di vizio di motivazione prospettate, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, ed ha ritenuto che la copia del processo verbale di mancata conciliazione (depositato ritualmente dalla Ba. in primo grado), che la DPL di Latina aveva trasmesso alle parti mediante lettera del 24 ottobre 2001, prot. n. 7250, in mancanza di contestazioni da parte dell'EN. circa il fatto che avesse riguardo alla medesima pretesa in lite, consentiva di ritenere sussistente la prova, sia pure in via indiretta, che tale atto interruttivo della prescrizione fosse stato utilmente ricevuto pochi giorni dopo. Doveva evincersi da ciò che l'EN. aveva avuto rituale notizia della richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione e della relativa richiesta risarcitoria.

Anche in ordine all'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, la sentenza è adeguatamente motivata e supera il controllo rimesso a questa Corte, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare adeguata contezza dell'iter logico - argomentativo seguito per giungere ad una determinata conclusione. Il giudice di appello, infatti, ha ravvisato lo stesso nel 27 novembre 1991, quando la ricorrente aveva presentato domanda di pensione di invalidità per causa di servizio all'INPS, come risultava dalla sentenza dell'11 dicembre 2000, con cui veniva riconosciuto alla Ba. il diritto alla pensione di invalidità con decorrenza 1 luglio 1992.

8. Con il quarto motivo di ricorso, in uno al prescritto quesito, è dedotta violazione o falsa applicazione dell'articolo 2087 c.c. in relazione all'articolo 2043 (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Erroneamente il giudice di secondo grado avrebbe dato per scontato l'illecito, senza considerare che non era stata neppure invocata una specifica azione od omissione di inadempimento agli obblighi di cui all'articolo 2087 c.c. Analogamente sarebbe violato l'articolo 2043 c.c. in ordine alla identificazione del nesso di causalità.

Il motivo non è fondato. Giova ricordare che la responsabilità del datore di lavoro di cui all'articolo 2087 c.c. è di natura contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonchè il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo (Cass., n. 10097 del 2011).

Non è ravvisatale la violazione prospettata, in quanto, in linea di principio, la Corte d'Appello non ha omesso di esaminare il tema della causalità, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'EN. in ordine al danno biologico, peraltro con motivazione investita dai successivi motivi d'impugnazione, di cui subito si dirà.

9. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta nullità del procedimento e conseguentemente della sentenza per violazione delle regole processuali in materia di prova (articolo 360 c.p.c., n. 4).

La ricorrente censura la decisione in esame in quanto a fondamento della stessa era posta la sola CTU derivata da un processo, diversamente finalizzato, al quale aveva partecipato la Ba. (controparte l'INPS) ma non l'EN. . Nè si era tenuto conto delle prove documentali relative alla dose (insignificante) di radiazioni assorbite dalla Ba. , e non si era dato ingresso alla prova orale volta a dimostrare, la irrilevanza o inesistenza degli incidenti di funzionamento attribuiti alla centrale in questione, onde sminuirne l'affidabilità in termini di sicurezza.

Tali elementi probatori erano di rilevante importanza, in quanto diretti ad escludere ogni possibile esposizione a pericolo, ed un serio nesso di causalità tra il danno subito dalla Ba. e il servizio prestato dalla stessa presso l'impianto del (Omissis).

L'aver trascurato tali elementi determinava grave vizio del procedimento, ridondante sulla sentenza.

10. Con il sesto motivo di ricorso è dedotto vizio di motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio.

L'EN. deduce come sia privo di motivazione il giudizio sulla pericolosità dell'impianto, non potendo a ciò giovare da un lato, il riferimento ad articoli giornalistici, che avrebbero denunciato la scarsa sicurezza dell'impianto; dall'altro, il generico richiamo al verificarsi di incidenti, non meglio specificati.

Prospetta, altresì, l'illogicità dell'argomento relativo alla mancata presa di posizione dell'EN. in ordine alle conclusioni della CTU espletata nella causa Ba. c. INPS, trattandosi, come già detto, di una fonte esterna al giudizio, rispetto alla quale vi era una radicale presa di distanza.

11. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso, devono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. Il quinto motivo, pur formalmente indicato come violazione di legge, si traduce nella prospettazione di un vizio della motivazione. I suddetti motivi sono fondati e devono essere accolti.

Da un lato, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex articolo 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., n. 6288 del 2011).

Dall'altro, il nesso di causalità non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via di probabilità - in relazione alla concreta esposizione al rischio ambientale e alla sua idoneità causale alla determinatezza dell'evento morboso.

Nella fattispecie in esame, la Corte d'Appello è pervenuta all'affermazione di responsabilità dell'EN. , ravvisando la sussistenza del nesso causale, con una motivazione sintetica, assertiva, che non supera il vaglio di legittimità nei termini sopra indicati.

Ed infatti, per un verso, il giudice di secondo grado, richiamando la CTU svolta nel giudizio tra la Ba. e l'INPS, si è limitato ad affermare che l'ausiliario del giudice aveva accertato il nesso causale fra l'esposizione per circa sette anni alle radiazioni e la patologia manifestatasi a carico del rene senza dare atto, anche al fine di farle proprie, delle ragioni di tale affermazione. Analogamente il riferimento agli articoli di giornale non è accompagnato da una specificazione del contenuto degli stessi e da una chiara e argomentata valutazione sulla consistenza delle notizie.

Per altro verso, la Corte d'Appello non ha preso in esame l'estratto del registro dal quale risultavano le dosi di radioattività assorbite dalla Ba. nell'intero periodo di impiego negli uffici della centrale del (Omissis), prodotto dall'EN. a sostegno del carattere di dosi minime delle stesse, che chiunque avrebbe potuto assorbire dal fondo naturale, e che erano al di sotto degli standard legali. In tal modo, ha omesso di valutare la documentazione volta a provare dati di fatto decisivi ai fini dell'accertamento della responsabilità.

Ancora, il giudice d'appello ha ritenuto non rilevanti le mansioni "operaie" svolte dalla Ba. , come eccepito dall'EN. (la società, come si legge nella stessa sentenza d'appello, sin dal primo grado di giudizio aveva dedotto che durante il periodo lavorativo presso la centrale termonucleare la ricorrente aveva svolto mansioni di segreteria e dunque non era stata esposta a dosi significative di radiazioni e che da giugno 1975 era stata trasferita a (Omissis) presso il servizio di segreteria della sede compartimentale e dal 1980 presso le agenzie di (Omissis) e poi di (Omissis), fino alla cessazione del servizio per invalidità pensionabile dal 30 giugno 1992), "una volta accertata l'alta pericolosità del luogo di lavoro, che l'appellante necessariamente ha frequentato nel periodo dall'anno 1968 all'anno 1975, in quanto quella era la sua sede di lavoro". Detta statuizione è viziata, in quanto, pur a fronte della suddetta eccezione, non contraddetta nella sua materialità, non contiene, nè chiarisce le circostanze di fatto, e le relative prove, che ne costituirebbero necessario presupposto.

Il giudice di secondo grado non ha, dunque, preso in considerazione, circostanze di fatto decisive perchè, se provate, escluderebbero il nesso causale e dimostrerebbero che la società ha fatto tutto quanto necessario per evitare il danno ex articolo 2087 c.c..

12. Con il settimo motivo di ricorso, rispetto al quale era formulato il quesito di diritto, è dedotta violazione dell'articolo 1226 c.c. (articolo 360 c.p.c., n. 3).

Deduce la ricorrente come la valutazione equitativa del danno, seppure ampiamente discrezionale, non è totalmente libera e richiede, quindi il riferimento ad uno o più parametri attendibili, circostanza di cui la sentenza impugnata non si dava carico.

12.1. L'accoglimento del quinto e del sesto motivo di ricorso determina l'assorbimento del settimo motivo di impugnazione.

13. La Corte, pertanto, rigetta i primi quattro motivi del ricorso principale; accoglie il quinto ed il sesto motivo, assorbito il settimo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per il regolamento delle spese alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.



P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi, rigetta i primi quattro motivi del ricorso principale. Accoglie il quinto ed il sesto motivo, assorbito il settimo. Dichiara inammissibile il controricorso e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per il regolamento delle spese alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.