Tipologia: CCNL
Data firma: 16 marzo 1937
Validità: 01.04.1937 - 31.03.1939
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Lanieri e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Industria Tessile
Settori: Tessili, Lana, Assistenti, Industria
Fonte: G.U. 14 ottobre 1957, n. 240, p. II

Sommario:

Art. 1. - Definizione degli assistenti lanieri.
Art. 2. - Assunzione del personale.
Art. 3. - Documenti e visita medica.
Art. 4. - Infortuni sul lavoro.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 8. - Computo delle percentuali per il lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 9. - Lavoro a squadre.
Art. 10. - Recuperi.
Art. 11. - Riposo settimanale.
Art. 12. - Giorni festivi.
Art. 13. - Ferie.
Art. 14. - Trapasso di azienda.
Art. 15. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 16. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 17. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 18. - Trattamento di malattia.
Art. 19. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 20. - Assenze.
Art. 21. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 22. - Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 23. - Benemerenze Fasciste.
Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 25. - Multe e sospensioni.
Art. 26. - Licenziamento in tronco.
Art. 27. - Mercedi.
Art. 28. - Trattamento in caso di riduzione di lavoro o inattività.
Art. 29. - Sostituzioni .
Art. 30. - Reclami e controversie.
Art. 31. - Norme speciali.
Art. 32. - Decorrenza e durata del contratto.
Art. 33. - Decadenza dei contratti esistenti.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli assistenti ed aiuto assistenti addetti all’industria laniera, 16 marzo 1937

Addì 16 marzo 1937-XV in Milano, fra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Lanieri [...], con l’intervento di una Commissione Industriale [...], nonché con l’intervento [...] dell’Unione Fascista degli Industriali di Firenze, [...] dell’Unione Fascista degli Industriali di Vercelli, [...] dell’Unione Fascista degli Industriali di Vicenza e [...] dell’Unione Fascista degli Industriali di Torino; e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Industria Tessile [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli assistenti ed aiuto assistenti addetti all’industria laniera,

Art. 1. - Definizione degli assistenti lanieri.
Assistenti dell’industria laniera, agli effetti del presente contratto, sono considerati coloro che, comunque denominati, accudiscono agli assestamenti meccanici necessari per il normale funzionamento di un gruppo di macchine, e sorvegliano, nell’ambito di esso, l’andamento del lavoro operaio.

Art. 2. - Assunzione del personale.
Per l’assunzione del personale valgono le disposizioni della legge e del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro, con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al Pnf ed ai Sindacati dei Lavoratori e per gli ex combattenti.

Art. 3. - Documenti e visita medica.
[...]
Il lavoratore [...] potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.

Art. 4. - Infortuni sul lavoro.
Per gli infortuni sul lavoro valgono le disposizioni di legge.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite in non più di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge e quelle contemplate dall’art. 10 del presente contratto.
L’orario di lavoro è fissato dalla Direzione in apposita tabella da tenere affissa in permanenza all’entrata dello stabilimento.
Le frazioni consuetudinarie di ora, prima e dopo l’orario normale di lavoro, entro un massimo di 40 minuti giornalieri, per le abituali predisposizioni del lavoro ed in genere per assicurare la regolare ripresa e cessazione di esso, non saranno considerate straordinarie e si intenderanno già interamente compensate dalla paga quindici- naie di cui alla tabella salariale del presente contratto.

Art. 7. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato con le modalità previste dall’art. 2 del contratto collettivo 23 giugno 1935, relativo all’adozione permanente della settimana lavorativa di 40 ore nelle aziende industriali, pubblicata nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni in data 15 novembre 1935 Fase. 125, Alleg. 766.
Il lavoro straordinario sarà retribuito con aumento del 30 % per le ore diurne e del 50 % per le ore notturne, intendendosi per tali quelle compiute dalle ore 22 alle 5 del mattino.
Il lavoro prestato nei casi consentiti dalla legge, in giorni festivi sarà compensato con un aumento del 50 %.
Il lavoro notturno sarà compensato con un aumento del 20 % anche se compreso in turni avvicendati. Qualora il turno di notte dovesse protrarsi fino alle ore 6 del mattino, anche l’ultima ora sarà considerata come notturna.
Le suddette percentuali per il lavoro straordinario, festivo e notturno, non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 9. - Lavoro a squadre.
Il lavoro a squadra seguirà l’orario normale di 8 ore per turno in esso compresa la mezz’ora di riposo, da effettuarsi, possibilmente fuori dei locali di lavoro, ed in ogni casi a macchine ferme.

Art. 10. - Recuperi.
Per il recupero a regime normale delle ore perdute valgono le norme di legge (Art. 5 R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
I recuperi saranno effettuati mediante prolungamenti di orario non eccedente il limite massimo di un’ora al giorno, e dovranno compiersi entro le due quindicine immediatamente susseguenti alla sosta, senza dar luogo ad alcuna corresponsione di mercede per le ore recuperate.

Art. 11. - Riposo settimanale.
Per il riposo domenicale e settimanale valgono le disposizioni di legge.

Art. 13. - Ferie.
Al personale che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato, saranno concesse ogni anno:
6 giorni di ferie retribuite, quando la sua anzianità di servizio presso la ditta stessa non superi i 5 anni;
10 giorni di ferie retribuite, quando la sua anzianità superi i 5 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia né espressa né tacita alle ferie.

Art. 19. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro il personale non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, né può lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Il personale sospeso non può entrare nello stabilimento.
Salvo speciale permesso non è consentito di entrare o di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori servizio.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro, possono accordarsi permessi di uscita ai dipendenti che ricoprono cariche sindacali, in quanto necessari per l’esercizio delle loro funzioni.

Art. 24. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto possono essere punite:
1) con la multa fino al massimo di tre ore di paga oraria;
2) con la sospensione dal lavoro, fino al massimo di tre giorni;
3) con il licenziamento in tronco.

Art. 25. - Multe e sospensioni.
La multa può essere inflitta al personale:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, per disattenzione, il macchinario o il materiale di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che si presenti, o si trovi sul lavoro, in stato di ubriachezza;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle condizioni del presente contratto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva, la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 26. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento con immediata cessazione dal lavoro e dalla paga senza indennità di sorta, potrà essere applicato oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 20, nei seguenti casi:
а) contravvenzione al divieto di fumare;
[...]
c) risse in fabbrica;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti e danneggiamenti volontari, rivelazioni di procedimenti e sistemi di lavorazione, reati contro le persone o la proprietà per i quali sia intervenuta condanna penale;
f) negligenza o atti implicanti colpa grave;
g) mancanze di cui alla lettera f) del precedente articolo, quando da esse derivi grave pregiudizio;
h) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni.

Art. 30. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risoni con trattative dirette fra i lavoratori interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto, o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e dei lavoratori, per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tal fine l'associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termine dell’art. 5 del R. D. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

Art. 31. - Norme speciali.
Oltreché alle norme del presente contratto collettivo di lavoro, Il personale dovrà uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, e che rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabelle all’ingresso, o nell'interno dello stabilimento, o nel luogo ove si effettua la paga.