Tipologia: CCNL
Data firma: 10 febbraio 1940
Validità: 01.03.1940 - 28.02.1941
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Lanieri e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Tessile
Settori: Tessili, Lana
Fonte: G.U. 11 giugno 1940, n. 135, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione dell’operaio.
Art. 2. - Documenti e visita medica.
Art. 3. - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
Art. 8. - Lavoro notturno.
Art. 9. - Computo delle percentuali per il lavoro straordinario, festivo, e notturno.
Art. 10. - Pulizia del macchinario.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Sospensione e discontinuità del lavoro.
Art. 13. - Lavoro a squadre.
Art. 14. - Turni a scacchi.
Art. 15. - Giorni festivi.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Trattamento di malattia.
Art. 18. - Matrimonio e maternità.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Retribuzione.
Art. 21. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 22. - Disciplina dei cottimi.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Abito dà lavoro.
Art. 25. - Passaggio di mansioni.
Art. 26. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 27. - Trapasso di azienda.
Art. 28. - Benemerenze fasciste.
Art. 29. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 30. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 31. - Casse mutue malattie.
Art. 32. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 33. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 34. - Assenze.
Art. 35. - Divieti.
Art. 36. - Visite di inventario e personali.
Art. 37. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 39. - Multe e sospensioni.
Art. 40. - Licenziamento in tronco.
Art. 41. - Norme speciali.
Art. 42. - Reclami e controversie.
Art. 43. - Lavoro a domicilio.
Art. 44. - Sabato fascista.
Art. 45. - Macchinette contacolpi.
Art. 46. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai degli stabilimenti lanieri, 10 febbraio 1940

Addì 10 febbraio 1940-XVIII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Lanieri [...], rappresentanti di aziende industriali[...] nonché Unione Fascista degli Industriali della provincia di Vercelli, [...] Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Vicenza, [...] Unione Fascista dagli Industriali della Provincia di Firenze, [...] Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Torino, [...] Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Milano, [...] Unione Fascista degli Industriali della provincia di Brescia, [...] Unione Fascista degli Industriali della Provincia di Novara e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’industria Tessile[...], assistito [...] dall’Unione Fascista dei Lavoratori dell’industria della Provincia di Vercelli e [...] dall’Unione stessa, [...] dall’Unione Fascista Lavoratori dell’industria della Provincia di Vicenza, e [...] dall’Unione stessa, [...] dall’Unione Fascista Lavoratori dell’industria di Milano, e [...] dall’Unione Fascista Lavoratori dell’industria della Provincia di Brescia; sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di produzione e lavoro; si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le ditte industriali e cooperative esercenti l’industria laniera nel territorio del Regno e per gli operai dipendenti.

Art. 2. - Documenti e visita medica.
[...]
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 3. - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Per l’ammissione nelle aziende e per il lavoro delle donne e dei minori fino ai 18 anni valgono le norme di legge.

Art. 5. - Disciplina dell’apprendistato.
Le Federazioni stipulanti si riservano di provvedere alla disciplina dell'apprendistato nel contratto integrativo salariale.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal presente contratto per i recuperi e quelle contemplate dal R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, sulle 40 ore di lavoro settimanali e ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
I lavori preparatori e complementari che possono essere eseguiti oltre l’orario normale e di cui all’art. 5 del predetto R.D.L. sono: predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti termici, idraulici ed elettrici.
La distribuzione dell’orario giornaliero sarà stabilita dalla direzione in apposite tabelle da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento.
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 7. - Lavoro straordinario e lavoro festivo.
Le ore di lavoro eccedenti i limiti di orario di cui all’articolo precedente sono considerate straordinarie.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi, nei limiti e con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario e festivo entro i limiti stabiliti, salvo giustificato motivo di impedimento.
Le ore di lavoro straordinario che, sommate a quelle ordinarie, non portano la durata complessiva di lavoro ad eccedere le 8 ore giornaliere oppure le 48 ore settimanali, saranno compensate con una maggiorazione del 10 % in conformità del contratto collettivo interconfederale del 10 novembre 1938-XVII e successive modificazioni.
Il lavoro straordinario, prestato nei modi e termini previsti dalla legge, oltre le 48 ore settimanali oppure le 8 ore giornaliere ovvero oltre il maggiore orario consentito dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge stessa, sarà compensato con una maggio- razione del 30 % se compiuto in ore diurne e del 40 % se compiuto in ore notturne.
Il lavoro prestato nei giorni festivi, nei casi in cui è consentito dalla legge, è compensato con un aumento del 50 % sulla retribuzione.
Tale aumento non è dovuto agli operai, che, lavorando a turno, prestano la loro opera in giorni festivi ed hanno il riposo in altro giorno della settimana, nei casi in cui ciò è consentito dalla legge.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore.
Tali percentuali sostituiscono quelle contenute nei contratti provinciali salariali integrativi attualmente in vigore.
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 8. - Lavoro notturno.
Per ore notturne si intendono quelle comprese tra le 22 e le 5 antimeridiane.
[...]
Qualora il turno di notte dovesse protrarsi fino alle 6 del mattino, l’ultima ora sarà considerata notturna.
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 10. - Pulizia del macchinario.
Qualora la pulizia del macchinario venga effettuata oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 6, essa sarà considerata come prestazione straordinaria.

Art. 11. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali interessate, purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno (ivi compreso il recupero del sabato fascista) ai sensi dell’art. 7 del R. D. L. 29 maggio 1937, n. 1768, e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 13. - Lavoro a squadre.
Il lavoro a più squadre seguirà l’orario normale di 8 ore per turno, in esso compresa la mezz’ora di riposo da effettuarsi fuori del locale del lavoro ed in ogni caso a macchine ferme.
Il lavoro a squadre verrà remunerato con l’aumento del 7 % sulle paghe orarie e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne e non è dovuto nel caso di riduzione di orario di lavoro a meno di 11 ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (meno di ore 5 giornaliere per ciascuna squadra) ed a meno di 13 ore e mezza se si tratta di tre squadre (meno di ore 4 giornaliere per ciascuna squadra).

Art. 14. - Turni a scacchi.
I turni a scacchi sono consentiti solo nelle aziende ove attualmente esistono.
In caso di turni a scacchi, ai lavoratori che vi sono adibiti sarà corrisposta sulle paghe orarie e sulle tariffe di cottimo la maggiorazione del 7 %.

Art. 16. - Ferie.
All’operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la Ditta nella quale è occupato, saranno concessi, ogni anno, sei giorni (48 ore) di ferie retribuite compatibilmente con le esigenze dell’industria, saranno consecutive.
[...]
Non è ammessa la rinuncia né espressa né tacita alle ferie,

Art. 18. - Matrimonio e maternità.
Ter il trattamento dell’operaia che contrae matrimonio o che trovasi in stato di gravidanza o di puerperio, nonché per le altre provvidenze di carattere demografico, valgono le norme stabilite dalle due Confederazioni.
L’operaia in stato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il 6° mese, un certificato medico attestante la data presunta del parto, a norma del R.D.L. 22 marzo 1934, n. 624, entrato in vigore per effetto del R.D.L. 12 dicembre 1938, n. 2237.

Art. 22. - Disciplina dei cottimi.
a) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti ad economia o a cottimo intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate, per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffe di cottimo) corrispondente.
[...]
g) Ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
h) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
i) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo è rimessa, a norma del R.D.L. 7 marzo 1938-XVI, n. 406, all’esame di un organo tecnico composto di un rap-presentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore corporativo.
Tale organo ha la facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro la decisione dell’organo tecnico di cui sopra è ammesso ricorso soltanto da parte delle Confederazioni entro il termine di 15 giorni dalla decisione, al Collegio tecnico superiore presso il Ministero delle Corporazioni, ai sensi dell’art. 4 del predetto R.D.L. 7 marzo 1938-XVI.
Le decisioni non appellate e quelle addotte dal predetto Collegio tecnico superiore in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 32. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima di tale segnale.
I cancelli degli stabilimenti vengono aperti cinque minuti dopo il segnale di cessazione del lavoro.

Art. 33. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; parimenti non può lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato dalla Direzione o da chi per essa.
Gli operai sospesi non possono entrare nello stabilimento. Salvo speciale permesso, non è consentito all’operaio di entrare o di in trattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio turno.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro possono essere concessi all’operaio permessi di assentarsi dallo stabilimento ove siano richiesti per giustificati motivi.

Art. 35. - Divieti.
È proibito fumare ed introdurre negli stabilimenti cibi o bevande alcooliche senza il permesso della Direzione. [...]

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle altre norme e regolamenti interni di cui all’art. 41 possono essere punite:
1) con la multa fino al massimo di 3 ore di paga oraria;
2) con la sospensione del lavoro fino al massimo di 3 giorni;
3) con il licenziamento in tronco.

Art. 39. - Multe e sospensioni.
La multa può essere inflitta all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, per disattenzione, il macchinario o il materiale in lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che in qualunque modo trasgredisca alle norme del presente contratto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Nei casi di maggiore gravità o recidiva la Direzione ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 40. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento con immediata cessazione dal lavoro e dalla paga senza indennità di sorta potrà essere applicato, oltre che nel caso previsto all’ultimo comma dell’art. 34, nei seguenti casi:
а) contravvenzione al divieto di fumare;
[...]
c) rissa in fabbrica;
d) insubordinazione verso i superiori;
e) furti e danneggiamenti volontari, rivelazioni di procedimenti o sistemi di lavorazione;
[...]
g) negligenza od atti implicanti colpa grave;
h) mancanze di cui alla lettera e) del precedente articolo quando da esse derivi grave pregiudizio;
i) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nell’identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni.

Art. 41. - Norme speciali.
Oltre che alle norme del presente contratto collettivo di lavoro, gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dalla Direzione, purché non modifichino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. 
Tali norme spedali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabelle all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 42. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolte con trattative dirette tra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali degli industriali e degli operai, per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tale fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini dell’art. 5 del R. decreto legge 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Associazioni sindacali, e, in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria dinanzi alla Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della Corporazione dei Prodotti Tessili ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 44. - Sabato fascista.
In applicazione del disposto del 1° comma dell’art. 3 e del 2° comma dell’art. 7 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1010 e ad integrazione del contratto interconfederale del 15 luglio 1935-XIII, limitatamente a quei punti da esso espressamente deferiti alle Federazioni Nazionali, si stabiliscono le seguenti eccezioni all’applicazione del sabato fascista:
a) personale addetto alla vigilanza e custodia degli stabilimenti e dei loro impianti;
b) personale addetto alla manutenzione, funzionamento delle opere e degli impianti idraulici, termici ed' elettrici, anche se esterni, degli stabilimenti, per forza motrice, illuminazione e riscaldamento;
c) personale addetto alla manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti e degli edifici degli stabilimenti, in quanto non possano compiersi in altri giorni o di domenica;
d) personale addetto al trasporto del personale;
e) personale addetto alla compilazione degli inventari e dei bilanci;
f) personale addetto, nei reparti di candeggio, alle operazioni di bollitura, cloraggio, acidazione di candeggio e carbonissaggio;
g) personale di tintoria addetto alle barche, ai jiggers e ai foulars ed agli asciugatoi;
h) personale di stamperia addetto alle macchine a stampare, ai vaporissaggi continui (Matter-Platt), ed agli asciugatoi.
Restano ferme le disposizioni di cui all’accordo interconfederale 8 novembre 1939 limitatamente al periodo della loro applicabilità.