Categoria: 1940
Visite: 10121

Tipologia: CCNL
Data firma: 29 maggio 1940
Validità: 01.04.1940 - 31.03.1942
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria delle Fibre Tessili Artificiali e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Industria Tessile
Settori: Tessili, Raion, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Abito di lavoro.
Art. 7. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 8. - Matrimonio, maternità e provvidenze demografiche.
Art. 9. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 10. - Orario di lavoro.
Art. 11. - Pulizia del macchinario.
Art. 12. - Lavoro straordinario e lavoro festivo,
Art. 13. - Lavoro notturno.
Art. 14. - Computo delle percentuali per il lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 15. - Sospensione e discontinuità del lavoro.
Art. 16. - Recuperi.
Art. 17. - Giorni festivi.
Art. 18. - Passaggio di mansioni.
Art. 19. - Disciplina dei cottimi.
Art. 20. - Lavoro a squadre.
Art. 21. - Turni a scacchi.
Art. 22. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 23. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 24. - Indennità di licenziamento, di vecchiaia, di invalidità, di morte.
Art. 25. - Maggiorazione di anzianità.
Art. 26. - Ferie.
Art. 27. - Benemerenze fasciste.
Art. 28. - Trasferte.
Art. 29. - Retribuzioni.
Art. 30. - Gratifica natalizia.
Art. 31. - Pagamenti delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 32. - Trapasso di azienda.
Art. 33. - Trattamento di malattia.
Art. 34. - Norme speciali.
Art. 35. - Divieti.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Multe e sospensioni.
Art. 38. - Licenziamenti per mancanze.
Art. 39. - Visite di inventario e personali.
Art. 40. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 41. - Assenze.
Art. 42. - Reclami e controversie.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla industria della preparazione di filati di raion per tessitura, 29 maggio 1940

Addì 29 maggio 1940-XVIII in Milano, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’industria delle Fibre Tessili Artificiali [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Industria Tessile [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere in tutto il territorio del Regno per tutte le aziende industriali esercenti l’industria della preparazione dei filati di raion per tessitura, e per tutti i lavoratori non aventi mansioni impiegatizie, di tali aziende.

Art. 2. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 4. - Lavoro delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.
Per l’ammissione nelle aziende e per il lavoro delle donne e dei fanciulli minori sino ai 18 anni, valgono le norme di legge.

Art. 8. - Matrimonio, maternità e provvidenze demografiche.
Per quanto riguarda il congedo speciale per matrimonio, la conservazione per 6 mesi dei posto durante il periodo dell’allattamento, l’indennità da corrispondersi alla lavoratrice che si dimetta per causa di matrimonio o di maternità e tutte le altre provvidenze demografiche, valgono le norme di legge e dei contratti stipulati in materia ira Associazioni sindacali competenti.
La lavoratrice in istato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il sesto mese, un certificato medico attestante la data presunta del parto, a norma del R.D. 28 agosto 1930 n. 1358.

Art. 9. - Disciplina dell’apprendistato.
а) È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nello stabilimento allo scopo di acquistare la capacità necessaria per divenire lavoratore qualificato mediante un addestramento pratico anche accessorio.
b) L’età massima dei lavoratori, dei quali è ammessa l’assunzione in qualità di apprendisti, è fissata in anni 21, salvo il caso di cui al seguente punto c).
Eventuali deroghe potranno essere concordate dalle Organizzazioni competenti.
[...]
d) La durata massima del lavoro degli apprendisti è quella stabilita dal presente contratto per il lavoro degli altri operai.
e) Il periodo di addestramento già iniziato in una azienda è computato presso una nuova azienda ai fini del completamento del periodo prescritto di apprendistato per intero, se l’addestramento riguardi le stesse mansioni e sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 18 mesi.
f) Durante il periodo di apprendistato l’apprendista dovrà lavorare a giornata; nel caso che fosse passato al lavoro a cottimo egli perderà la qualifica di apprendista e sarà considerato operaio
ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato.
g) Le mansioni per le quali i contratti integrativi provinciali prevedono la retribuzione per età, non comportano alcun periodo di apprendistato.
h) Nel caso in cui l’apprendista abbia già compiuto un periodo di apprendistato in mansioni analoghe, il nuovo periodo di apprendistato viene ridotto a metà considerando come ultimata la prima metà di tale periodo anche agli effetti della retribuzione.
Nel caso in cui si tratti di apprendista che non aveva ancora terminato il periodo di tirocinio nella categoria di origine, gli sarà riconosciuto il periodo compiuto come apprendista in tale categoria con un massimo pari alla metà del nuovo periodo di apprendistato.
[...]
i) Il periodo massimo di apprendistato stabilito dal punto I) sarà ridotto:
di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche industriali ad indirizzo tessile;
di metà per coloro che abbiano superato i corsi biennali per maestranze corrispondenti alla mansione esercitata per i licenziati delle scuole di avviamento professionale ad indirizzo tessile;
di un quarto per i licenziati dai corsi biennali ed annuali di avviamento professionale ad indirizzo tessile e per coloro che abbiano superato corsi per maestranze tessili di qualunque durata perché inferiori a due anni, istituiti in base all’apposita legge.
[...]
Il periodo massimo di apprendistato e la retribuzione degli apprendisti vengono determinati come segue:
I) Lavorazione flocco e cascami
1) Addetti alla preparazione delle mischie mesi 6
2) Addetti alle miste mesi 6
3) Addetti alla cardatura mesi 6
4) Addetti alla filatura mesi 6
5) Addetti all’aspatura o alla messa su rocche o rocchetti mesi 6
6) Addetti alla bobinatura mesi 6
7) Addetti al controllo, confezione, incasso e imballo mesi 6
II) Voesionatura e tintoria
1) Imbastonatura e preparazione su carelli mesi 6
2) Addetti alle vasche, lisi e manovre relative mesi 9
3) Addetti al carico e scarico essicatoi mesi 6
4) Addetti alle operaz. di finitura e incollaggio mesi 9
5) Addetti alla condott. essicatoi mesi6
6) Addetti alle operazioni di finissaggio (cernita, impacco, imballo ecc.) mesi 6
7) Addetti alla scelta mesi 9
III) Torcitura e ritorcitura
1) Addetti all’incannaggio e stracannaggio mesi 9
2) Addetti alla binatura e ritorcitura mesi 9
3) Addetti alla bobinatura mesi 9
3) Addetti alla aspatura e alla messa su rocche mesi 9
5) Controllo confezioni incasso e imballo mesi 6
IV) Mansioni diverse
Addetti alle operazioni non contemplate nei numeri 1, 2, 3 escluse le operazioni di trasporto o manovalanza, mesi 6.
Il presente articolo, per quanto riguarda la prima parte, avrà applicazione dalla entrata in vigore dei contratti integrativi provinciali previsti dall’art. 29.
[...]

Art. 10. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal presente contratto per i recuperi e quelle contemplate dal R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768 sulle 40 ore di lavoro settimanali e ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
I lavori preparatori e complementari di cui all’art. 5 del predetto R.D.L. e cioè predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti termici, idraulici, elettrici, meccanici, possono essere eseguiti oltre l’orario normale di lavoro e saranno retribuiti con un salario normale fino ad un massimo di un’ora giornaliera.
L’orario giornaliero di lavoro sarà fissato dall’azienda ed esposto in apposita tabella da affiggersi secondo, le norme di legge. Le ore di lavoro verranno contate sugli orologi dello stabilimento regolati in base ad un unico orario.
I lavoratori non potranno rifiutarsi all’effettuazione di due o più turni giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 11. - Pulizia del macchinario.
Qualora la pulizia del macchinario venga effettuata oltre l’orario normale di lavoro, essa sarà considerata come prestazione straordinaria.

Art. 12. - Lavoro straordinario e lavoro festivo,
È considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l’orario fissato in conformità dell’articolo precedente.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi e nei limiti e con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni dì legge.
Le ore di lavoro straordinario che, sommate a quelle ordinarie, non portano la durata complessiva di lavoro, ad eccedere le 8 ore giornaliere oppure le 40 ore settimanali, saranno compensate con una maggiorazione del 10 % in conformità del contratto collettivo interconfederale del 10 novembre 1938 e successive variazioni.
Il lavoro straordinario prestato nel modi e nei termini previsti dalla legge, oltre le 48 ore settimanali e le 8 ore giornaliere previste dalla legge stessa, sarà compensato con un aumento. del 25 % per le ore diurne e del 50 % per le ore notturne.
Il lavoro prestato in giorni festivi, nei casi in cui è consentiti dalla legge, è compensato con un aumento del 50 % sulla retribuzione. Tale aumento non è dovuto agli operai che, lavorando a turno prestano la loro opera in giorni festivi ed hanno il riposo in altre giorno della settimana, nei casi in cui ciò è consentito dalla legge
[...]
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 13. - Lavoro notturno.
Per le ore notturne si intendono quelle comprese tra le 22 e le 6.
Per il lavoro a squadre di cui all’art. 20 si intendono quelle comprese fra le 22 e le 5.
[...]
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 16. - Recuperi.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali interessate; purché esso sia contenuto nel limite di un’ora al giorno (ivi compreso il recupero del sabato fascista) ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768 e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive all’avvenuta interruzione.

Art. 19. - Disciplina dei cottimi.
а) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia od a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tali sistemi di lavoro, uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni.
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate, per iscritto all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire ed il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
g) Ogni qual volta, in conseguenza dell’organizzazione del Lavoro nell’azienda, l’operalo sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]

Art. 20. - Lavoro a squadre.
Il lavoro a più squadre seguirà l’orario normale di 8 ore per turno in esso compresa la mezz’ora di riposo da effettuarsi fuori del locale di lavoro ed in ogni caso a macchine ferme.
Il lavoro a squadre verrà remunerato con l’aumento del 7 % sulle paghe orarie e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne come nel caso di squadre promiscue di uomini e di donne e non è dovuta nel caso di riduzione di orario di lavoro a meno di 11 ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (meno di 5 ore e ½ giornaliere per ciascuna squadra) ed a meno di 13 ore e ½ se si tratta di tre squadre (meno di 4 ore e ½ giornaliere per ciascuna squadra).

Art. 21. - Turni a scacchi.
I turni a scacchi sono consentiti solo nelle aziende ove attualmente esistono.
In caso di turni a scacchi, ai lavoratori che vi sono adibiti sarà corrisposta sulle paglie orarie e sulle tariffe di cottimo la maggiorazione del 7 %.

Art. 22. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima di tale segnale.
I cancelli degli stabilimenti vengono aperti 5 minuti dopo il segnale di cessazione del lavoro.

Art. 26. - Ferie.
All’operaio che abbia una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato, saranno concessi, ogni anno, 6 giorni (48 ore) di ferie retribuite che, compatibilmente con le esigenze dell’industria, saranno consecutivi.
[...]
Non è ammessa la rinuncia né espressa né tacita alle ferie.

Art. 34. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo di lavoro, i lavoratori debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dall’azienda, purché non contrastino in alcun modo con le disposizioni del presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in apposita tabella all’ingresso o all’interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 35. - Divieti.
Nell’interno degli stabilimenti è fatto divieto:
а) di fumare senza il permesso dell’azienda;
b) di introdurre bevande alcooliche senza il permesso della ditta;
c) prestare la propria opera presso le aziende diverse da quella cui dipende, salvo nei casi di sospensione di lavoro;
d) di fermarsi nello stabilimento nelle ore di riposo salvo che nei luoghi stabiliti a refettorio od a sale di convegno;
e) di introdurre estranei, discutere e leggere durante il lavoro;
[...]

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza da parte dell’operaio delle disposizioni contenute nel presente contratto, e di quelle di cui all’art. 41 può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) ammonizione verbale o scritta;
b) multa fino all’importo di 3 ore lavorative;
c) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
d) licenziamento in tronco.
[...]

Art. 37. - Multe e sospensioni.
La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
а) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardo inizio o sospensione del lavoro e anticipo della cessazione, qualora non siano giustificate;
d) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;
e) mancanze che pregiudichino la morale, l’igiene, la disciplina dello stabilimento;
f) assenze ingiustificate.
In caso di maggiore gravità o recidiva nella stessa mancanza, la ditta potrà procedere all’applicazione della sospensione.

Art. 38. - Licenziamenti per mancanze.
Potranno essere licenziati dalla direzione, con immediata cessazione del lavoro e del salario e senza preavviso né eventuale indennità, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) furti o danneggiamenti volontari a cose di proprietà dell’azienda;
c) risse in fabbrica;
d) lavori di oggetti per proprio uso o per uso di terzi;
[...]
f) introduzione nello stabilimento di persone estranee senza regolare permesso dell’azienda;
g) fumare nei luoghi ove l’azienda, per ragioni tecniche, lo abbia espressamente vietato mediante appositi cartelli;
h) recidiva di colpa per cui sia stata già applicata la sospensione nei 12 mesi precedenti;
[...]
l) mancanze che portino grave pregiudizio alla disciplina, alla morale ed alla sicurezza dello stabilimento.

Art. 40. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; parimenti non può lasciare lo stabilimento, se non debitamente autorizzato dall’azienda o da chi per essa.
I lavoratori sospesi non possono entrare nello stabilimento.
Salvo speciale permesso, non è consentito al lavoratore di entrare e di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio turno.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro possono essere concessi al lavoratore permessi di assentarsi dallo stabilimento ove siano richiesti, per giustificati motivi.

Art. 42. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni sindacali per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tale fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia, ai termini dell’art. 5 del R.D.L. 31 maggio 1954, n. 1073 dovrà darne immediata comunicazione all’altra Associazione contraente.
Nel caso che in tale sede, non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Associazioni sindacali, ed in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria dinanzi, alla Magistratura del lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 febbraio 1934 n. 163.