Tipologia: CCNL
Data firma: 1 marzo 1943
Validità: 21.04.1943 - 20.04.1944
Parti: Federazione Naz. Fase. Esercenti Industrie Tessili Varie e Federazione Naz. Fasc. dei Lavoratori dell’Abbigliamento
Settori: Tessili, Nastri ecc, Industria

Sommario:

Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Lavoro ed ammissione delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Apprendisti.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno.
Art. 9. - Lavoro a squadre.
Art. 10. - Lavori preparatori e complementari.
Art. 11. - Sospensioni ed interruzioni di lavoro.
Art. 12. - Recuperi.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Trattamento ricorrenze nazionali.
Art. 16. - Gratifica natalizia.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Passaggio di mansioni.
Art. 19. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 20. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 21. - Deposito cauzionale.
Art. 22. - Lavoro a cottimo.
Art. 23. - Liquidazione cottimi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 26. - Malattia.
Art. 27. - Matrimonio, gravidanza e puerperio.
Art. 28. - Casse Mutue Malattia.
Art. 29. - Trapasso di azienda.
Art. 30. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 31. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 32. - Divieti.
Art. 33. - Indumenti di lavoro, utensili e materiali.
Art. 34. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 35. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 36. - Assenze.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Multe e sospensioni.
Art. 39. - Licenziamento in tronco senza preavviso né indennità.
Art. 40. - Lavoro a domicilio.
Art. 41. - Reclami e controversie.
Art. 42. - Norme speciali.
Art. 43. - Contratti integrativi salariali nazionali.
Art. 44. - Contratti integrativi provinciali.
Art. 45. - Disposizioni transitorie.
Art. 46. - Lavoro degli nomini al posto delle donne e viceversa.
Art. 47. - Decorrenza e durata.
Art. 48. - Deposito.

Contratto collettivo di lavoro nazionale per le maestranze dipendenti dalle aziende industriali artigiane e cooperative di tutto il territorio del regno che con qualsiasi fibra producono nastri, tessuti elastici, ricami a mano e a macchina e passamani, 1 marzo 1943

Addì 1° marzo 1943, in Milano, tra la Federazione Naz. Fase. Esercenti Industrie Tessili Varie [...], con la partecipazione degli industriali [...] per la Unione degli Industriali della Provincia di Milano, [...] per l’Unione degli Industriali della Provincia di Torino, [...] per l’Unione degli Industriali della Provincia di Novara, [...] per l’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, [...] Direttore dell’Unione degli Industriali della Provincia di Pisa; la Federazione Naz. Fascista degli Artigiani [...] e la Federazione Naz. Fasc. dei Lavoratori dell’Abbigliamento [...] sentita la Federazione Naz. Fasc. delle Cooperative di Produzione e Lavoro si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le maestranze dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative di tutto il territorio del Regno che, con qualsiasi fibra producono:
1) Nastri di moda in genere e nastri comuni;
2) Nastri, tessuti, maglie e trecce elastiche in genere;
3) Nastri per cappello;
4) Ricami con macchine a navetta (schiffli);
5) Tulli, maliens, tende, tende con merletto a rilievo, sciarpe pizzi inglesi, prodotti l’avers, a uncinetto, veli andalusa e prodotti
affini a macchina;
6) Pizzi barmen, trecce, stringhe a macchina;
7) Qualsiasi altro tipo di ricamo a macchina;
8) Ricami, merletti, pizzi di qualsiasi tipo a mano (ad esempio a tombolo, a rete, ago pittura, punto a fuselli, a sfilatura, Venezia, Assisi; Burano antico, ad uncinetto, ombra, robbiano, ecc. ecc.);
9) Passamani in genere:
а) per abbigliamento (galloni e fregi, alamari, bottoni a merletto, fiocchetti, ecc.);
b) per ecclesiastici (galloni metallici e di seta per pianete, frangie per drappi e damaschi, tocchi e bindelli per paramenti,
fiocchi, cordonerie ecc.);
c) per arredamento (ornamentazione del mobilio di casa, interni automobili, vetture ferroviarie ecc.).
Il presente contratto di lavoro sostituisce:
1) il Contratto collettivo nazionale per l’industria dei nastri e tessuti elastici (parte regolamentare) stipulato il 21 aprile 1931 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, fascicolo n. 54, allegato 224, del 31 agosto 1931.
2) Il Contratto collettivo nazionale per l’industria dei ricami pizzi ed affini a macchina (parte regolamentare), stipulato il 5 marzo; 1932 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni fascicolo n. 73, allegato 314, del 15 luglio 1932.

Art. 3. - Visita medica.
Il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica da parte •li un medico di fiducia dell’azienda.

Art. 4. - Lavoro ed ammissione delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli, valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 relative alle operazioni inerenti alla manipolazione dei colori, vernici c solventi pericolosi alla salute, e le altre disposizioni vigenti in materia qualora ricorrano gli estremi di applicazione delle stesse.

Art. 6. - Apprendisti.
A) È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nella azienda con lo scopo di acquisire: la capacità necessaria per divenire operaio qualificato mediante un addestramento pratico anche accessorio.
B) L’età massima per l’assunzione in qualità di apprendista è fissata in anni 20. Eventuali deroghe potranno essere concordate: caso per caso, dalle competenti Organizzazioni locali.
La durata massima dell’apprendistato di ciascuna categoria di lavorazione viene determinata dai contratti nazionali o provinciali integrativi del presente.
[...]
D) La durata giornaliera del lavoro degli apprendisti è quella stabilita per il lavoro degli altri operai, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 26 aprile 1934 n. 653 sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
E) La durata massima dell’apprendistato, sarà ridotta:
- di 2/3 per i licenziati dalle scuole elementari più scuola di avviamento più scuola tecnica professionale di attività corrispondente a quella dell’azienda; (secondo il vecchio ordinamento scolastico). Scuola elementare più scuola del lavoro più scuola professionale più scuola tecnica (secondo il nuovo ordinamento scolastico).
- di 1/2 per i licenziati dalle scuole elementari più scuola di avviamento più scuola serale o ammissione al 3° corso di scuola tecnica inferiore (secondo il vecchio ordinamento scolastico); scuola elementare più scuola del lavoro più scuola professionale o scuola artigiana più scuola serale o ammissione al 2° corso della scuola tecnica (secondo il nuovo ordinamento scolastico).
- di 1/4 per i licenziati dalle scuole elementari più scuola di avviamento o scuola serale (secondo il vecchio ordinamento scolastico); scuola elementare più scuola del lavoro più scuola professionale o scuola artigiana (secondo il nuovo ordinamento scolastico).
Alle scuole e corsi sopra elencati saranno equiparati i corsi dell’Infapi, in quanto corrispondenti. Il giudizio sull’idoneità delle scuole diurne e serali e scuole o corsi aziendali ha valore agli effetti di cui sopra, ed è deferito ai competenti servizi tecnici dell’Infapli.
Per gli apprendisti che abbiano frequentato i corsi aziendali, sempreché riconosciuti come sopra, agli effetti della durata dell’apprendistato, continueranno ad osservarsi i regolamenti vigenti presso le singole scuole o corsi aziendali, anche se i regolamenti stessi considerano ultimati i corsi, superato ogni ulteriore periodo di apprendistato o ambientamento.
F) Per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato non inferiore a due mesi consecutivi, presso altre aziende produttrici di articoli affini, con equivalenti caratteristiche di lavorazione, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto verrà computato ai fini della durata dell’apprendistato, sempreché non sia intercorsa una interruzione superiore a 18 mesi.
G) Nel caso che l’apprendista durante il periodo di apprendistato o alla fine dello stesso, venga adibito nella stessa azienda, ad altra lavorazione per la quale sia anche previsto un periodo di apprendistato, il precedente periodo di apprendistato effettivamente prestato sarà utilmente computato tanto agli effetti del passaggio a categoria operaia, quanto per la determinazione del salario che compete all’apprendista.
Tale norma non si applica se il passaggio di mansione avviene entro 40 giorni di lavoro dall’inizio del primo periodo di apprendistato e se è intercorsa un’interruzione di rapporto di lavoro superiore a 18 mesi.
H) Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista dovrà lavorare ad economia.

Art. 7. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla legge 29 maggio 1937 n. 1768, ferme restando le disposizioni del sabato fascista. 
Restano ferme le disposizioni di cui all’accordo coll. interconfederale 8 novembre 1939 limitatamente al periodo della loro applicabilità.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109 varranno le norme previste dalla legge stessa.
Restano ferme inoltre le disposizioni di cui al D.M. 1° febbraio 1943 relativo al ripristino dell’orario normale di lavoro nell’attività industriale a 48 ore settimanali, per il periodo della loro applicabilità.

Art. 8. - Lavoro straordinario, lavoro festivo e lavoro notturno.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 7 del presente contratto.
Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle di lavoro ordinario non portano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere, saranno compensate con la maggiorazione del 10%.
Il lavoro straordinario che ecceda le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere ovvero che ecceda il maggiore orario consentito dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge, sarà compensato con la maggiorazione del 23 % se compiuto in ore diurne, o con la maggiorazione del 45 % se compiuto in ore notturne.
[...]
Restano ferme le disposizioni di cui all’accordo interconfederale dell’8 novembre 1939, limitatamente al periodo della loro applicabilità.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 9. - Lavoro a squadre.
Il lavoro a squadre, seguirà l’orario normale di 8 ore per turno in esso compresa la mezz’ora di riposo da effettuarsi fuori del locale di lavoro ed in ogni caso, a macchine ferme.
Il lavoro a squadre verrà remunerato con l’aumento del 7 % sulle paghe orarie e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne e non è dovuta nel caso ili riduzione di orario di lavoro a non più di 11 ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (5 ore e ½ giornaliere per ciascuna squadra) e di 3 ore e ½ se si tratta di tre squadre (ore 4 e ½ giornaliere per ciascuna squadra).
Sono vietati i turni a scacchi.

Art. 10. - Lavori preparatori e complementari.
I lavori preparatori e complementari sono i seguenti:
lavori necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro e cioè: messa a regime dei generatori di vapore, degli apparecchi di riscaldamento, lavori di preparazione della materia prima per alimentare l’inizio del lavoro dell'opificio, lavori preparatori relativi alla distribuzione degli attrezzi all’inizio del lavoro degli operai, lavori di verifica per la messa in marcia dei motori, delle trasmissioni, delle macchine e degli apparecchi;
lavori necessari per mettere gli apparecchi, i macchinari e gli impianti in condizioni di sicurezza e di buona conservazione durante periodi di riposo e cioè: spegnimento dei forni, fermata dei motori dei relativi impianti, messa in condizione di sicurezza dei forni e degli apparecchi a pressione, smaltimento dei liquidi, pulitura delle vasche, dei recipienti, delle macchine. Lavori strettamente necessari per lo sgombero dei prodotti, delle materie prime e dei residui di lavorazione e per la loro conservazione durante le interruzioni di lavoro.
I lavori predetti potranno essere effettuati entro i limiti di un’ora al giorno, e saranno retribuiti a regime salariale normale.

Art. 12. - Recuperi.
I periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore nonché quelli dovuti a soste concordate tra le parti saranno recuperati a regime salariale normale entro le due settimane susseguenti a quella in cui è avvenuta la interruzione e nella misura di un’ora al giorno.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili ai lavoratori ed alle categorie regolate dal presente contratto.
La prestazione del lavoro nei giorni di riposo, anche se in seguito a regolari turni periodici, darà diritto all’operaio al salario maggiorato della percentuale stabilita per il lavoro festivo oltre al riposo settimanale di 24 ore consecutive.

Art. 17. - Ferie.
I lavoratori che abbiano presso l’azienda un anno di anzianità consecutiva godranno annualmente di 6 giorni (48 ore) di ferie retribuite con la paga normale che normalmente saranno consecutivi.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa delle ferie.
[...]

Art. 22. - Lavoro a cottimo.
La disciplina del lavoro a cottimo è regolata dal contratto collettivo interconfederale 20 ottobre 1937 qui di seguito trascritto:
а) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro, uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni;
[...]
e) Agli operai interessati dovranno essere comunicati per iscritto all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e (lei compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
g) Ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato da un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato, sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
h) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.

Art. 27. - Matrimonio, gravidanza e puerperio.
Per il trattamento dell’operaia che contrae matrimonio o che trovasi in stato di gravidanza o puerperio nonché per le altre provvidenze di carattere demografico, valgono le norme stabilite dalle Organizzazioni Sindacali competenti.
L’operaia in stato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il 6° mese a norma del R.D. 12 dicembre 1938 n. 2237 un certificato medico attestante la data presunta del parto.

Art. 30. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto, prima di tale segnale.

Art. 32. - Divieti.
È vietato fumare nei luoghi ove tale divieto sia disposto od introdurre negli stabilimenti cibi o bevande alcooliche senza il permesso della direzione.
[...]

Art. 33. - Indumenti di lavoro, utensili e materiali.
Gli indumenti di lavoro, ove siano richiesti dal datore di lavoro o debbano essere da questi forniti a norma di disposizioni di legge, in relazione alla natura e alla modalità della lavorazione, nonché gli utensili e il materiale dovranno essere provvisti dal datore di lavoro a sue spese.
L’operaio è responsabile degli indumenti e degli utensili e del materiale che riceve con regolare consegna. Egli però deve essere posto in grado di ben conservare quanto gli è stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli indumenti di lavoro degli utensili o del materiale e risponderà dei danni a lui imputabili ai sensi dell’art. 32.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo. Qualunque variazione dell’operaio fatta arbitrariamente darà diritto al datore di lavoro di rivalersi sulle di lui competenze degli eventuali danni effettivamente subiti. 
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.
[...]

Art. 35. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, parimenti non può lasciare lo stabilimento senza essere debitamente autorizzato dalla direzione o da chi per essa.
Gli operai sospesi non possono entrare nello stabilimento.
Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare o di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio orario di lavoro.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro possono accordarsi permessi di uscita ai dipendenti che ricoprono cariche sindacali, in quanto necessari per l’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle norme contemplate nei regolamenti interni di cui al seguente art. 43 potranno essere punite:
1) con la multa fino al massimo di tre ore di paga oraria normale;
2) con la sospensione dal lavoro fino al massimo di 3 giorni;
3) con il licenziamento senza preavviso né eventuale indennità.
[...]

Art. 38. - Multe e sospensioni.
La multa potrà essere inflitta all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, anche per disattenzione il materiale in lavorazione od il macchinario ed accessori o non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario e di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che si trovi o si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle condizioni del presente contratto di lavoro o commetta mancanze che portino pregiudizio alla morale, alla disciplina o all’igiene;
g) contravvenzioni al divieto di fumare;
Nei casi di maggiore gravità o recidiva il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 39. - Licenziamento in tronco senza preavviso né indennità.
Il licenziamento con immediata cessazione dal lavoro e della paga senza indennità potrà essere applicato, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 37 nei casi seguenti:
[...]
b) risse in fabbrica;
c) insubordinazione verso i superiori;
d) furti e danneggiamenti volontari, rilevazioni di procedimenti o sistemi di lavorazione; reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per le quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, atti che portino pregiudizio al normale andamento del lavoro;
e) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti oppure recidiva nell’identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nel biennio precedente;
f) lavorazione nell’interno del laboratorio senza autorizzazione del superiore di oggetti per proprio uso o per conti di terzi.
[...]

Art. 41. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuali dovranno eseguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risolti con trattative dirette tra gli operai interessati e i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tale fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’articolo 5 del R.D.L. 21 maggio 1934, n. 1073 dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.

Art. 42. - Norme speciali.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro i lavoratori debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla direzione purché non contrastino con le disposizioni del presente contratto di lavoro.
Tali norme speciali, ove abbiano carattere generale dovranno essere affisse in tabella all’ingresso e nell’interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 45. - Disposizioni transitorie.
I contratti di lavoro provinciali ed aziendali attualmente vigenti per le maestranze dipendenti dalle aziende a cui si applica il presente contratto saranno limitatamente alla parte regolata dal presente contratto nazionale, sostituiti di diritto da quest’ultimo alla data della sua entrata in vigore; la rimanente regolamentazione resterà in vigore ad integrazione del presente contratto fino a quando i detti contratti non saranno sostituiti da quelli integrativi salariali provinciali previsti dall’articolo precedente.

Art. 46. - Lavoro degli nomini al posto delle donne e viceversa.
Qualora personale maschile venga adibito a mansioni per le quali le tabelle salariali contemplano solo le paghe del personale femminile, saranno applicati i salari fissati per il personale maschile non qualificato, salvo diversi accordi caso per caso, tra le Associazioni Sindacali competenti.
Qualora alle mansioni per le quali le tabelle salariali provvedono soltanto la paga per il personale maschile venga adibito personale femminile, questo verrà retribuito con paga fissata per il personale maschile, salvo diversi accordi tra le competenti Associazioni Sindacali.