Cassazione Civile, Sez. 6, Ordinanza 11 aprile 2012, n. 5752 - Carcinoma faringeo, malattia non tabellata, e esposizione all'amianto definita in termini di ragionevole verosimiglianza




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA



sul ricorso 28143/2010 proposto da:

(Omissis) (Omissis), elettivamente domiciliata in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (Omissis), in persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore Reggente della Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis) giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 756/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA del 15/12/09, depositata l'08/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/03/2012 dal Consigliere Relatore Dott. BRUNO BATTIMIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

FattoDiritto



Ritenuto che è stata depositata la seguente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c.:

1. "La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 756 del 2009, in riforma della decisione di primo grado del Tribunale di Venezia, ha rigettato la domanda di (Omissis), vedova di (Omissis), intesa ad ottenere il riconoscimento che la patologia (carcinoma squamoso ipofaringeo- laringeo con metastasi latero-cervicale destra), da cui era stato colpito il marito, era riconducibile all'inalazione di fibre di amianto e ad ottenere la condanna dell'INAIL al pagamento della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario.

La Corte territoriale ha ritenuto che, sulla base degli accertamenti dei consulenti di primo e secondo grado, non fosse possibile dare una risposta in termini di certezza od elevata probabilità alle richieste della ricorrente (Omissis), trattandosi nel caso di specie di malattia multifattoriale e non tabellata, in ordine alla quale incombeva sul lavoratore o sui suoi eredi l'onere della prova della riconducibilità di tale patologia all'attività svolta.

La (Omissis) ricorre con un articolato motivo, cui resiste l'INAIL.

2. La ricorrente contesta la decisione di appello e deduce violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 85 e dell'articolo 41 c.p., nonchè vizio do motivazione, sostenendo che il giudice di appello non ha tenuto nella debita considerazione le risultanze testimoniali (testi (Omissis) e (Omissis)) e quelle peritali, dalle quali è emersa l'effettiva esposizione a rischio amianto di (Omissis) e quindi della riconducibilità del suo decesso alla patologia contratta in relazione alla sua attività lavorativa.

2. Il ricorso così proposto non merita adesione, atteso che tende ad ottenere il riesame del merito della causa opponendo un diverso apprezzamento alle valutazioni del giudice di merito, fondate su adeguata e logica motivazione con riferimento al parere del consulente di secondo grado, che ha concluso nel senso di ritenere impossibile definire una risposta in termini di certezza od elevata probabilità.

Trattasi in ogni caso di valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, come più volte ribadito da questa Corte, la quale ha osservato che nel giudizio in materia di invalidità i lamentati errori e lacune della consulenza sono suscettibili di esame unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, quando siano riscontrabili carenze e deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate e non già quando si prospettino semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte (Cass. 11 gennaio 2000, n. 225; Cass. 8 agosto 1998, n. 7798; Cass. 9 gennaio 1992, 142 ed altre conformi).

3. In conclusione appaiono sussistenti i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio ex articolo 375 c.p.c.".

La Corte condivide e fa proprie le considerazioni innanzi riportate e, premesso che entrambe le c.t.u. furono espletate in primo grado, osserva che la Corte d'appello ha opportunamente rilevato che nelle due c.t.u. il rapporto tra il carcinoma faringeo, malattia non tabellata, e l'esposizione all'amianto è definito in termini di ragionevole verosimiglianza, escludendosi che esso si ponesse in termini di elevata probabilità, la quale soltanto può essere assunta come equivalente a ragionevole certezza.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge in ordine alle spese.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, in euro 30,00 per esborsi e in euro 2000,00 per onorario, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..