Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 22 settembre 2011, n. 34426 - Mancata odorizzazione del gas combustibile all'interno di uno stabilimento ed esplosione


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

 


sul ricorso proposto da:
1) R.M. N. IL (OMISSIS);
2) V.M. N. IL (OMISSIS);
3) P.C. N. IL (OMISSIS);
1) RESPONSABILE CIVILE;
avverso la sentenza n. 69/2009 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 26/11/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito il difensore avv.to Schilirò Carmelo per P., e in  sostituzione dell'avv. Benintende O., per R. e V. i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.

Fatto

 

1. Il giorno (OMISSIS), tra le ore 13,00 e le 14,00, all'interno dello stabilimento della IPRA spa sito nella zona industriale del comune di (OMISSIS), si verificò un'esplosione che interessò, in particolare, una parte della struttura industriale destinata ad alloggio del custode notturno, al momento dello scoppio occupato dal fratello del predetto, T.E., che peraltro lavorava nello stabilimento come operaio caldaista. In seguito all'esplosione divampò un incendio e il T. riportò ustioni sul 60 % della superficie corporea; ricoverato nell'ospedale (OMISSIS), vi decedeva il (OMISSIS) successivo per arresto cardio- circolatorio dovuto alle gravi ustioni riportate.
Del fatto furono chiamati a rispondere R.M. nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione, legale rappresentante e direttore generale della IPRA, V.M. e P.C. nella qualità di direttori generali dello stabilimento rispettivamente dal 6.4.1992 al 29.4.2002 e dal 12.3.2002 alla data del fatto, loro contestandosi il reato di omicidio colposo per aver omesso di "odorizzare" il gas combustibile distribuito all'interno dello stabilimento, utilizzato anche per uso domestico nell'alloggio del custode, e per aver omesso di disporre gli opportuni controlli per evitare che si verificassero perdite di gas nell'impianto di distribuzione, nonostante le segnalazioni in proposito effettuate dalla vittima e dal di lei fratello T. F. nei giorni precedenti. Furono imputati anche D. A. e L.A., nella qualità il primo di presidente del consiglio di amministrazione ed il secondo di amministratore delegato e responsabile dei lavori di impiantistica ed idraulica della società T. spa, che aveva realizzato la tubazione per l'adduzione del gas metano all'interno dello stabilimento, per aver omesso di vigilare sulla corretta esecuzione del lavoro permettendo che nel letto di posa del tratto interessato dalla fuga di gas venisse collocata non sola sabbia drenante, ma anche elementi estranei(pietre e tavole), così cooperando a determinare la perdita di gas.
Nel corso dell'istruttoria si accertò che l'appartamento in dotazione del custode era munito di caldaia e di cucina alimentate a gas ma che l'esplosione non fu causata da malfunzionamento di esse nè delle tubazioni poste all'interno dei locali interessati. La caldaia, di cui T.F. aveva più volte lamentato il malfunzionamento, era stata sostituita qualche mese prima dello scoppio. Si effettuò un lavoro di scavo per far emergere la derivazione della tubatura del gas che portava il combustibile nell'abitazione del custode e si accertò la presenza di un foro su una parte del tubo di derivazione posto su sostegni di legno (che fungevano da spessore, il cui letto di posa era costituito da sabbia mista a pietre, alcune delle quali di grossa dimensione) e che poco dopo il punto della perdita il tubo si piegava a gomito.


2. Tutti gli imputati furono prosciolti in primo grado per insussistenza del fatto. Ritenne il Tribunale che R., V. e P. non potevano ritenersi destinatari dell'obbligo di odorizzare il gas combustibile, obbligo che, secondo la chiara lettera della norma di riferimento (L. n. 1083 del 1971, art. 2), è a carico delle imprese od aziende produttrici o distributrici, e che comunque, anche se rispettato, non avrebbe modificato lo svolgersi degli eventi in quanto l'apposito apparecchio per la odorizzazione avrebbe dovuto necessariamente essere collocato all'ingresso dell'impianto dell'abitazione, mentre la fuga di gas si era verificata in un tratto precedente del tubo interrato. Osservò che agli imputati non era stata contestata una condotta violativa di generiche regole di prudenza e diligenza, e che, comunque, anche a ritenere sussistente tale contestazione, la IPRA aveva collocato nell'appartamento dispositivi di sicurezza tesi ad evitare che una eventuale fuga di gas potesse creare situazioni di rischio, installando un rilevatore che, in presenza di una determinata concentrazione di gas, attivava segnali ottici e acustici e azionava una valvola che interrompeva il flusso del gas; tali dispositivi avevano funzionato, ma non erano valsi ad evitare l'evento in quanto il segnale acustico (udito dar T. anche la notte precedente, come dallo stesso riferito ad un collega di lavoro con il quale si era lamentato che non lo aveva fatto dormire) era stato ignorato dalla vittima, mentre l'interruzione dell'afflusso del gas non aveva potuto evitare la penetrazione di gas proveniente dall'esterno.
Neppure gli stessi potevano ritenersi responsabili per aver omesso gli opportuni controlli finalizzati ad accertare che non vi fossero perdite di gas nell'appartamento; nessuno di loro rivestiva, all'interno della IPRA, mansioni di responsabile della sicurezza.
R. era presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società, con funzioni di indirizzo amministrativo e commerciale della società nella quale vi era un funzionario avente compiti di responsabile per la sicurezza; si trattava per di più di una impresa di grandi dimensioni, con suddivisione dei compiti tra varie persone. Anche V. e P. non rivestivano una posizione di garanzia in quanto avevano mansioni collegate alla produzione e commercializzazione dei prodotti della IPRA, e non funzioni tecniche, tanto meno relative alla sicurezza. L'impianto era stato comunque sottoposto a regolare manutenzione ed ad un controllo mensile dei consumi per verificare se vi erano state fughe di gas. Non era stato possibile accertare con sicurezza le cause del verificarsi del foro da cui era fuoriuscito il gas (chiodo o pietrisco oppure piegatura del tubo metallico); si trattava di una tubatura interrata da circa 10 anni, nel corso dei quali erano stati effettuati lavori ed interventi di manutenzione, per conto dell'IPRA, anche da parte di soggetti terzi e dunque anche D. e L. dovevano essere assolti non essendo stato possibile accertare che il danneggiamento della condotta fosse conseguenza del lavoro svolto dalla T..

3. La Corte di appello di Caltanisetta , su appello delle sole parti civili, condannava R., V. e P. al risarcimento del danno in favore delle parti civili, rimettendole davanti al competente giudice civile per la liquidazione ed assegnando soltanto alle parti civili B.M. e T.A. (moglie e figlia dell'infortunato) una provvisionale di Euro 150,000,00 ciascuna. La Corte effettuava alcune precisazioni circa il punto in cui si trovava il foro, la durata della perdita, le modalità di saturazione del locale e l'(ini)idoneità del semplice controllo mensile della lettura dei consumi e dei presidi (segnalatori ed elettrovalvola) collocati nell'appartamento. Riteneva che i predetti fossero responsabili della morte del T., che si era verificata per una condotta colposa consistente nell'aver dotato l'alloggio del custode di un impianto di riscaldamento, pur munito di impianto di sicurezza e di rilevazione delle perdite, ma senza che fossero però state previste apposite modalità per individuare perdite non solo all'interno ma anche all'esterno di detto alloggio, nelle immediate vicinanze della abitazione, così da potersi prevenire le infiltrazioni di gas dai locali sottostanti. 4. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati.

4.1 R. e V., con atto a cura del comune difensore, deducono difetto di motivazione e violazione di legge sostenendo l'inesistenza in capo ai ricorrenti di un obbligo di odorizzazione, che, secondo il chiaro tenore della L. n. 1083 del 1971, art. 2, ricade sull'ente distributore del gas e non sull'ente utilizzatore.
Tale odorizzazione non avrebbe comunque evitato l'evento, atteso che l'installazione dell'apposito macchinario sarebbe stata possibile solo all'uscita del tubo interrato, in corrispondenza dell'alloggio del custode e dunque in un punto successivo a quello in cui si era verificata la perdita. Neppure sarebbe stato possibile odorizzare tutto il gas destinato allo stabilimento industriale essendo ciò stato escluso da tutti i tecnici. Aggiungono che i sistemi di sicurezza esistenti (elettrovalvola e segnalatori) offrivano maggiore sicurezza della odorizzazione, ma erano stati ignorati dal T., che pur avendo sentito suonare l'allarme (come accertato) ed avendo sicuramente visto il lampeggiante, avrebbe dovuto dare l'allarme; vi è stata dunque una condotta abnorme e imprevedibile tale da escludere quella dei ricorrenti e la sentenza presenta vizio di motivazione sull'accertamento del nesso causale. Contestano poi la esistenza di una posizione di garanzia, sia in relazione alle qualifiche e mansioni da loro svolte nella società, sia in relazione alla circostanza che la posa in opera della tubazione era stata fatta da altra impresa e consegnata alla Ipra dopo collaudo; era stata erroneamente esclusa la responsabilità di D.A. e L. A., rispettivamente presidente e amministratore delegato della T. spa, che aveva realizzato la tubazione.

4.2 Il ricorso di P. si articola in motivi di ricorso assai diffusi che deducono i vizi di difetto di motivazione, violazione di legge e travisamento della prova. Sulla premessa che il giudice di primo grado ha correttamente valutato il materiale probatorio ed ha emesso una sentenza giusta ed equilibrata, il ricorrente ritiene necessaria una accurata e scrupolosa disamina del materiale probatorio che secondo la lettura "errata e del tutto insufficiente della Corte di appello" ha condotto ad una totale riforma della sentenza di primo grado sulla base di un vero travisamento della prova, fondandosi esclusivamente sulle conclusioni dell'ing. R., consulente del pubblico ministero, senza procedere ad una valutazione altrettanto scrupolosa delle osservazioni svolte dagli altri consulenti, di pari competenza professionale e dignità scientifica, che rappresentavano le altre parti aventi identica posizione processuale. Sostiene in particolare, con deduzioni sostanzialmente coincidenti con quelle degli altri due ricorrenti, che non esisteva alcun obbligo di odorizzazione del gas da parte della IPRA, che comunque in concreto non si sarebbe rivelato utile realizzare una tale odorizzazione atteso che la perdita era avvenuta nella tubatura esterna, che i presidi di sicurezza esistenti nell'appartamento del custode davano maggiori garanzie di sicurezza, ma erano stati ignorati dalla persona offesa.
Contesta poi la sussistenza della posizione di garanzia evidenziando che il dott. P. è stato assunto presso la IPRA spa solo il 12 marzo 2002; l'incidente si è verificato il (OMISSIS), dopo solo quattro mesi; egli ha cessato di svolgere le sue funzioni l'11 febbraio 2003 (dopo 11 mesi),allorquando è stato licenziato per soppressione della figura di direttore dello stabilimento; solo dopo l'incidente egli è venuto a conoscenza che il locale adibito ad alloggio del custode era alimentato, con tubazione interrata e dunque non visibile, con lo stesso gas metano industriale che riforniva l'intero stabilimento. Inoltre i compiti che gli competevano, comprovati dall'organigramma e dal mansionario della società, non comprendevano attribuzioni in materia di sicurezza, essendo tali funzioni svolte da altri soggetti e in particolare dal responsabile dei servizi di prevenzione e protezione ex D.Lgs. n. 626 del 1994.

5. La difesa delle parti civili B.M. e T.A. depositava dichiarazione di rinuncia alla costituzione di parte civile essendo stato interamente risarcito il danno dalla compagnia assicuratrice.

6. La difesa delle parti civili B.L., T.D., T.S. e T.M. depositava memoria illustrativa a sostegno delle conclusioni con cui chiedeva il rigetto dei ricorsi avversari.

Diritto


1. I ricorsi di R. e V. non meritano accoglimento. Giova al riguardo ripercorrere le argomentazioni del giudice di appello che forniscono corretta, compiuta e logica spiegazione della ritenuta responsabilità chiarendo anche i punti oggetto del presente ricorso.
La Corte ha precisato che il foro da cui era fuoriuscito il gas metano era ubicato a pochi centimetri di distanza dalla intersezione della tubatura con la struttura in cemento della abitazione del custode, in una posizione dunque assai prossima alla medesima; che il gas fuoriuscito da tale foro, per la pressione esercitata, aveva potuto passare attraverso i micropori del cemento delle fondazioni e quindi saturare lo scantinato e gli ambienti soprastanti, destinati ad abitazione del custode, determinandosi poi lo scoppio per causa accidentale; che la perdita durava da parecchi giorni (lo stesso infortunato aveva riferito che era ripetutamente suonato il segnale di allarme, evidentemente cessato allorchè egli aveva areato l'ambiente, fino a che lo stesso si era di nuovo completamente saturato dato che l'incidente si verificò al momento del rientro del T. dal suo turno di lavoro); che la creazione del foro e la conseguente perdita era dovuta alle modalità di esecuzione dei lavori di posa in opera della conduttura (che in quel punto era piegata a gomito ed era collocata su un letto di posa non adeguato per la presenza di materiale pericoloso quale tavole con chiodi e pietre).
Ha ritenuto l'esistenza di un obbligo di odorizzazione del gas destinato alla casa del custode, nel senso che i responsabili della società avrebbero dovuto farsi carico, in sede di progettazione dell'impianto e di previsione delle forniture, della particolare situazione esistente che rendeva necessario disporre nello stabilimento anche di gas per uso domestico e dunque odorizzato; le esigenze di prevenzione avrebbero potuto essere rispettate o attraverso un'unica fornitura di gas, tutto "odorizzato", ovvero, soluzione sicuramente più corretta, realizzando due condutture distinte, approvvigionate diversamente; si sarebbe forse anche potuta realizzare un'unica conduttura con il posizionamento, prima dell'abitazione del custode di un apposito macchinario per la odorizzazione del gas nel tratto successivo, ed in tal caso il macchinario avrebbe potuto e dovuto trovare collocazione non già dopo il punto in cui si era verificata la fuga di gas (come ritenuto dal primo giudice), ma bensì prima, dovendosi ritenere di pertinenza dell'abitazione anche il tratto esterno di adduzione del gas alla casa, almeno in quelle parti più prossime alla casa stessa e nelle quali si poteva verificare una perdita di gas con infiltrazione all'interno dell'abitazione, come effettivamente era avvenuto. In ogni caso, ed a prescindere dalle specifiche modalità operative, era essenziale che la Ipra, e per essa i suoi vertici, garantisse che la distribuzione del gas all'interno dell'abitazione del custode avvenisse con metano odorizzato a partire da un tratto della tubazione posto comunque a monte della intersezione tra il muro e le fondamento dell'immobile in cui si è verificata la foratura;
viceversa la società, fin dal contratto iniziale del 1992, optava per un'unica fornitura di gas non odorizzato, rappresentando all'azienda distributrice il solo uso industriale e pertanto non mettendola nelle condizioni di adempiere all'obbligo collegato alle forniture per usi domestici. In tale situazione gli imputati non possono utilmente difendersi rilevando che l'obbligo di odorizzazione fa capo alla ditta fornitrice, dal momento che tale ditta in tanto può ritenersi responsabile di un eventuale inadempimento in quanto sia stata richiesta una fornitura di gas ad uso domestico, che è proprio il rimprovero che si muove ai due imputati, responsabili, per la loro posizione di vertice nell'interno della società al momento della realizzazione dell'impianto di distribuzione del gas e per molti anni successivi, di non aver effettuato scelte corrette che sicuramente rientravano nelle loro responsabilità, coinvolgendo l'intero assetto dello stabilimento.
Nè risulta fondato eccepire la esistenza, all'interno della abitazione, di sistemi di sicurezza costituiti dal rilevatore sonoro e dal blocco automatico della distribuzione del gas, quest'ultimo peraltro evidentemente non idoneo ad evitare la penetrazione del gas conseguente ad una perdita da una tubatura forata. Del tutto condivisibile appaiono anche a questo riguardo i rilievi del giudice di appello che ha osservato come si tratti di ulteriori presidi di prevenzione che non hanno funzione sostitutiva della prevista "odorizzazione", obbligatoria per legge da lungo tempo e che costituisce il più valido sistema di allarme circa la presenza di gas nell'ambiente, da tutti conosciuta e riconoscibile come sicura segnalazione di pericolo; non solo il diretto interessato (il T.) ma, avendo la perdita determinato l'immissione del gas in altri ambienti prima di saturare l'abitazione del custode, anche altri lavoratori avrebbero potuto percepirne la presenza e dare l'allarme. Non può dunque essere addossata al solo T. la responsabilità dell'incidente per avere egli sottovalutato l'allarme sonoro, essendosi correttamente osservato che, in mancanza di opportune istruzioni e di ben percepibili avvertenze, non ci si può aspettare che l'utente-dipendente si raffiguri, senza incorrere in errori e sottovalutazione dei rischi, che fra le mura domestiche possano verificarsi rilevanti perdite di gas metano non percepibili tramite l'olfatto. Ha rilevato altresì la Corte di appello che, in assenza di tali cautele, si sarebbe almeno dovuto predisporre adeguate verifiche delle perdite, tramite strumenti idonei.
Resta dunque correttamente affermata la responsabilità dei due imputati R. e V., la cui posizione di garanzia deriva dalla carica rispettivamente rivestita all'interno della società, di presidente del consiglio di amministrazione il R. e di direttore generale il V..
Come rilevato dalla Corte di appello, il R. già precedentemente alla realizzazione della tubatura di cui si discute ricopriva la carica di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società; carica ancora in atto al momento dell'incidente; V. aveva assunto le funzioni di direttore generale proprio all'epoca della predetta realizzazione (1992), permanendo in tale qualità per lungo tempo, fino a pochi mesi prima l'ingresso di P.. I due erano dunque al vertice della società e in tale qualità erano certamente consapevoli, o comunque avrebbero dovuto essere consapevoli, delle scelte effettuate circa la realizzazione dell'impianto e la fornitura del gas, delle problematiche che ne derivavano per la sicurezza dell'alloggio destinato ad abitazione, nonchè della necessità di controlli rigorosi ed effettivi. Da tale responsabilità non possono liberarsi evocando una assenza di competenza che risulta incompatibile con la qualifica dagli stessi rivestita e nemmeno richiamando la esistenza di un responsabile della sicurezza o di un responsabile per l'ingegneria; il primo è figura che rileva ai diversi fini della sicurezza sul lavoro, fini che nella specie non vengono in considerazione, non essendo oggetto di contestazione la violazione della normativa antinfortunistica, ma bensì l'inosservanza di regole cautelari collegate alla realizzazione e utilizzazione dell'impianto di gas a servizio dell'attività produttiva dagli stessi gestita; il secondo è figura tecnica cui certamente non sono collegabili responsabilità per scelte gestionali che competevano agli organi di vertice.


2. A conclusioni parzialmente diverse deve pervenirsi in relazione alla sussistenza della posizione di garanzia di P., che ha sostenuto la propria estraneità ai fatti, avendo egli assunto, come poi il processo ha confermato, la direzione dello stabilimento solo pochi mesi prima del verificarsi dell'incidente, non essendo mai stato informato della presenza della unica tubatura interrata, della esistenza di fughe di gas e di non aver mai avuto modo, in sostanza, di rendersi conto della esistenza di problemi all'abitazione del custode. Tali profili, già segnalati con l'appello, non trovano considerazione nella sentenza impugnata, che anzi addebita a V. di non aver segnalato, neppure nel momento di cessazione della carica (e di subentro del P.), la situazione antigiuridica che pure aveva contribuito a creare nei molti anni della sua presenza alla ISPRA. Deve pertanto essere annullata la sentenza impugnata con riguardo alla posizione di P., dovendosi approfondire in sede di rinvio l'indagine volta ad accertare la conoscenza, o comunque la conoscibilità da parte sua della specifica situazione di pericolosità esistente nell'alloggio del custode.


3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio nei confronti di P., mentre vanno rigettati i ricorsi di R. e V. con le conseguenze in ordine alle spese precisate al dispositivo.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di P.C. con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
Rigetta i ricorsi proposti da R.M. e V.M. che condanna al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili B.L., T.D., T.S. e T.M., spese che si liquidano in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2011