Tipologia: CCNL
Data firma: 29 gennaio 1935
Validità: 15.03.1935 - 14.03.1937
Parti: Federazione Fascista Pubblici Esercizi e Federazione Nazionale Fascista Lavoratori del Turismo e dell’Ospitalità
Settori: Commercio, Ristorazione, Impiegati
Fonte: G.U. 11 marzo 1935, n. 59, p. II

Sommario:

Art. 1. - Classificazione degli esercizi.
Art. 2. - Classificazione del personale.
Art. 3. - Assunzione del personale.
Periodo di prova.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Lavoro straordinario.
Art. 7.

Art. 8.
Art. 9. - Riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie annuali.
Art. 11. - Festa Nazionale del Lavoro.
Art. 12. - Chiamata alle armi per leva.
Art. 13. - Conservazione del posto.
Art. 14. - Richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Malattie.
Art. 15.
Art. 16.
Trattamento di malattie per le Nuove Provincie.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Trattamento economico.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Licenziamento e indennità.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30.
Art. 31.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Esercizi di stagione.
Art. 37.

Art. 38.
Art. 39. - Ristoranti delle stazioni.
Disciplina.
Art. 40.

Art. 41.
Controversie.
Art. 42.

Art. 43.
Art. 44. - Stipulazione contratti integrativi.
Art. 45. - Durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dei ristoranti, caffè ed esercizi affini, 29 gennaio 1935

L'anno 1935-XIII E.F., il giorno 29 gennaio, in Roma, tra la Federazione Fascista Pubblici Esercizi [...] e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori del Turismo e dell’Ospitalità [...], con l’intervento della Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Consumo [...], si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per le categorie sottoindicate e rappresentate rispettivamente dalle due Associazioni contraenti;
1) a) esercizi di caffè, bar, gelaterie, birrerie, bottiglierie, fiaschetterie, buffets di stazione, ristoranti, trattorie, piccole trattorie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrino bevande, contemplato nell’art. 86 del T.U. Leggi di P.S.;
b) esercizi di pasticceria o confetteria o reparti di pasticceria o confetteria annessi ai pubblici esercizi di cui sopra.
2) dipendenti dai medesimi.
Il presente contratto ha efficacia in tutto il Regno d’Italia.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è di otto ore giornaliere o di quarantotto settimanali ripartite in sei giorni lavorativi.
I turni di lavoro giornaliero non potranno essere frazionati in numero superiore a due per ciascun impiegato.
Le suddette disposizioni sull’orario di lavoro non si applicano al personale di la categoria, in base al disposto del 1° capoverso dell’art. 1 del R.D.L. 13 marzo 1923, n. 692, in relazione all’art. 3, paragrafo 2, del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.

Lavoro straordinario.
Art. 7.

Il lavoro straordinario, consentito nella misura massima di due ore giornaliere e 12 settimanali [...]

Art. 8.
Il limite di 12 ore settimanali di lavoro straordinario può essere superato per un periodo non eccedente le nove settimane consecutive, sempre che la media di lavoro straordinario in detto periodo non sorpassi le 12 ore settimanali.

Art. 9. - Riposo settimanale.
Tutto il personale godrà di un riposo settimanale di 24 ore consecutive, a norma di legge.

Art. 10. - Ferie annuali.
L’impiegato in servizio continuativo nella stessa azienda da oltre un anno ha diritto ad un periodo minimo annuo di riposo con decorrenza delle retribuzioni integrali; di giorni 10 in caso di anzianità di servizio non superiore a 5 anni; di giorni 15 in caso di anzianità di servizio da 5 a 15 anni; di giorni 20 in caso di anzianità di servizio da 15 a 20 anni; di giorni 30 in caso di anzianità di servizio di oltre 20 anni.
Le ferie saranno accordate dal datore di lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge.
L’impiegato non può rinunciare alle ferie.

Art. 13. - Conservazione del posto.
È obbligatoria la conservazione del posto all’impiegato nei seguenti casi:
[...]
d) per lo stato di gravidanza e di puerperio, osservando le vigenti disposizioni in materia;
[...]

Trattamento economico.
Art. 23.

Ad eccezione dei ristoranti, delle trattorie e piccole trattorie, tutti gli esercizi che vendono caffè e bevande calde, hanno l’obbligo di somministrare agli impiegati che prestino servizio durante la malattia una refezione di caffè-latte e pane.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.

Art. 24.
Il vitto dovrà constare di due pasti ed essere sano e sufficiente. Nel vitto è compreso il vino, nella quantità non inferiore ad un quarto di litro ogni pasto.
Al vitto potrà essere sostituita, a criterio del datore di lavoro, una indennità per entrambi i pasti, di L. 8 per gli impiegati di la categoria e di L. 6.50 per quelli delle altre categorie.

Esercizi di stagione.
Art. 37.

S’intendono esercizi di stagione quelli che rimangono aperti per un periodo non superiore complessivamente a sei mesi dell’anno.

Art. 39. - Ristoranti delle stazioni.
Il presente contratto si applica anche ai ristoranti delle stazioni, salvo quanto fosse stabilito di diverso o in contrario dai capitolati delle Ferrovie.
Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire del lavoro straordinario per improvvisi ordini dell’Amministrazione Ferroviaria, l’impiegato sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione, e con la paga oraria normale se non recupera il maggior orario di servizio con l’equivalente riposo compensativo, eccettuato il caso che l’ispettorato Corporativo riscontri non sussistere gli estremi di cui all’art. 6 del Regolamento 10 settembre 1923, n. 1955.

Disciplina.
Art. 40.

È fatto obbligo a tutti gli impiegati di uniformarsi alle seguenti norme disciplinari.
Tutto il personale deve rispetto ed ubbidienza; deve dare esempio di ordine e di puntualità nell’adempimento dei comuni doveri e di correttezza nelle reciproche relazioni.
Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti con sollecitudine, salvo il diritto di porgere reclamo al proprietario o a chi per esso, quando gli ordini fossero ritenuti errati.
Nelle relazioni con la clientela, gli impiegati debbono tenere un contegno deferente e corretto.
È vietato all’impiegato di fumare nell’esercizio.
Nessuno può assentarsi dall’esercizio durante le ore di servizio, se non dietro benestare del proprietario o di chi ne fa le veci.
L’orario di servizio dovrà essere scrupolosamente osservato.

Art. 41.
Le infrazioni alle suddette norme potranno essere punite:
а) la prima volta, e per mancanze lievi; con l’ammonizione;
b) In casi di recidiva, e per mancanze più gravi: con la sospensione dal servizio e dagli assegni per un periodo non superiore a giorni 10;
c) per mancanze che, per la loro gravità, non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di locazione d’opera: con il licenziamento in tronco senza diritto ad indennità alcuna, come all’art. 38.

Controversie.
Art. 42.

Per qualunque controversia relativa al rapporto di lavoro tra
i datori di lavoro e lavoratori nell’applicazione del presente contratto saranno osservate le norme vigenti per le controversie individuali del lavoro.

Art. 43.
Il presente contratto nazionale uniforma, sostituisce ed assorbe tutte le norme esistenti nelle varie province per effetto di contratti e consuetudini, in quanto da esso disciplinate.

Art. 44. - Stipulazione contratti integrativi.
I contratti integrativi dovranno essere stipulati entro il 31 luglio 1935-XIII. Nel testo di detti contratti dovrà trovare regolamentazione quanto è demandato dagli art. 1 e 38 del presente contratto.