Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 5 novembre 1964
Validità: 01.11.1964 - 31.12.1966
Parti: Associazione Nazionale Produttori Fibre Tessili Artificiali e Sintetiche e Federchimici-Cisl, Uilcid-Uil e la Cisnal,
Settori: Tessili, Fibre artificiali e sintetiche, Industria

Sommario:

1. - Premessa.
2. - Classificazione.
3. - Tabelle retributive.
4. - Aumenti periodici di anzianità.
5. - Orario di lavoro operai.
6. - Orario di lavoro impiegati e qualifiche speciali.
7. - Maggiorazione per lavoro domenicale e per lavoro in turni avvicendati.
8. - Premio di produzione.
9. - Cottimi.
10. - Ferie operai.
11. - Permessi per cariche sindacali.
12. - Aspettative per cariche pubbliche e sindacali.
13. - Affissioni.
14. - Versamento dei contributi sindacali.
15. - Reclami e controversie.
16. - Istruzione professionale. Facilitazioni per i lavoratori studenti.
17. - Piccole aziende.
18. - Durata.

Accordo per il rinnovo del CCNL 29 novembre 1961 per gli addetti all’industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche, 5 novembre 1964

Roma, addì 5 novembre 1964, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, [...] tra l’Associazione Nazionale Produttori Fibre Tessili Artificiali e Sintetiche e la Federchimici (Cisl), la Uilcid (Uil) e la Cisnal, si è convenuto di rinnovare il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria delle Fibre Tessili artificiali e sintetiche 29 novembre 1961 apportando ad esso le seguenti modifiche, varianti ed aggiunte:

1. - Premessa.
Il contratto deve contenere la seguente premessa:
a) Il presente Contratto fissa l’ambito di contrattazione a livello aziendale e, consentendo la realizzazione di maggiori benefici per i lavoratori, riconosce la esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente Contratto e degli accordi integrativi che saranno stipulati in attuazione delle sue norme, intendendosi che gli istituti attuati a livello aziendale al di là delle norme contrattuali, ove non vengano automaticamente assorbiti in quanto regolamentati dal presente Contratto o assorbiti o modificati dagli stipulandi accordi integrativi od a seguito di norme generali o comunque obbligatorie per le aziende interessate, resteranno fermi negli attuali livelli a favore del personale delle singole aziende.
b) La contrattazione a livello aziendale verrà pertanto svolta solo per le materie per le quali nel presente Contratto è prevista tale possibilità di regolamentazione nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicate.
Competenti per questo livello di contrattazione in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori e delle aziende, saranno da un lato i competenti Sindacati di categoria dei lavoratori e dall’altro l’Organizzazione sindacale territoriale o nazionale industriale.
c) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti, di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo dì loro validità, il Contratto generale e le norme integrative aziendali da esso previste.
A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare o innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
d) Nel quadro di quanto sopra convenuto si è stipulato il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per i dipendenti delle aziende produttrici fibre tessili artificiali e sintetiche associate alle Associazioni Nazionali degli Industriali.

5. - Orario di lavoro operai.
Si conviene che la durata settimanale dell’orario normale per il singolo operaio venga ulteriormente ridotta di mezz’ora a partire dal 1° novembre 1963 e di un’ulteriore mezz’ora a partire dal 1° maggio 1966.
In virtù di quanto sopra dovrà essere opportunamente corretto il testo dell’attuale art. 9 a pag. 28 disponendosi in particolare:
[...]
c) che il quinto comma dell’attuale art. 9 sia modificato come segue:
«le ore di effettiva prestazione si intendono a questi effetti quelle realmente eseguite entro il limite dell’orario come sopra stabilito e quelle afferenti ai riposi di conguaglio, con esclusione invece di quelle supplementari e straordinarie e di quelle afferenti alle glorie nate di ferie e festività godute che saranno retribuite in base a 1/6 dell’orario settimanale di legge».
Dovrà essere aggiunta «Nota a verbale»: «Viene particolarmente raccomandato alle aziende di applicare la riduzione dell’orario in modo che, ove reso possibile dalle particolarità delle lavorazioni, la distribuzione di esso nei vari giorni della settimana dia modo ai lavoratori turnisti e giornalieri di godere tre giorni di riposo ogni due settimane (due di legge e uno di conguaglio) o dia luogo ad altra concentrazione dell’orario settimanale.»

6. - Orario di lavoro impiegati e qualifiche speciali.
La riduzione dell’orario di lavoro sarà aumentata a partire dal 1° gennaio 1965, a complessive 60 ore nell’anno, modificandosi quindi il primo comma dell’art. 7 e 8 rispettivamente a pag. 83 e 111 del Contratto 1961.

10. - Ferie operai.
Le ferie annuali per gli operai dovranno essere così stabilite:
- giorni 12 (retribuzione pari a 96 ore) per gli aventi anzianità di servizio dal 1° al 5° anno compiuto;
- giorni 14 (retribuzione pari al 112 ore) per gli aventi anzianità di servizio dal 6° al 12° anno compiuto;
- giorni 16 (retribuzione pari a 128 ore) per gli aventi anzianità di servizio dal 13° al 19° anno compiuto;
- giorni 18 (retribuzione pari a 144 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 19 anni.

13. - Affissioni.
Dovrà essere previsto un articolo dello stesso tenore di quello contenuto nel Contratto metalmeccanici.

15. - Reclami e controversie.
Dovrà predisporsi una norma del seguente tenore:
Le parti, nel darsi atto del comune intendimento di assicurare al massimo la composizione pacifica della controversia, hanno concordato che le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro saranno risolte secondo le procedure di cui al presente articolo.
Restano escluse dalla presente procedura:
a) le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore;
b) le controversie sui vari aspetti delle lavorazioni nocive o pericolose per le quali si applica la speciale procedura prevista a tale scopo.
Restano altresì salve le procedure previste dall’art. 14 dell’accordo interconfederale per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Interne.
1) Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro o ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale al superiore diretto. Quest’ultimo, entro una settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
2) In caso di mancata risposta entro il termine previsto ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro dieci giorni il reclamo tramite la Commissione Interna dinanzi alla direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro venti giorni dalla presentazione, ed in tale incontro possono avvalersi, se del caso, la Direzione aziendale dell’opera di esperti ed il lavoratore interessato dell’opera di membri di Commissione Interna.
3) Qualora problemi relativi all’applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o comunque coinvolgano un interesse collettivo, la Commissione Interna può assumere la iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale direzione aziendale, informandone contemporaneamente le Associazioni sindacali locali di categoria.
La questione deve essere discussa entro venti giorni dalla richiesta della Commissione Interna.
4) Qualora in nessuno dei casi sopra indicati si raggiungesse un accordo, l’Associazione sindacale territoriale di categoria che rappresenta il lavoratore o che è stata interessata dalla Commissione Interna, può richiedere che l’esame della controversia venga deferito alla Commissione conciliativa provinciale.
La richiesta di esame dovrà essere avanzata alla Organizzazione territoriale dei datori di lavoro entro dieci giorni dalla data di mancata conciliazione nei tentativi di cui ai punti precedenti.
La Commissione conciliativa provinciale, alle cui riunioni possono partecipare esperti e membri di Commissioni Interne, designati dalle parti, emetterà per iscritto il proprio motivato parere sulla controversia esaminata entro trenta giorni dalla sua nomina.
L’intervento della Commissione predetta ha intenti puramente conciliativi e non comporta, in caso di mancata conciliazione, alcune limitazioni dei diritti e delle facoltà delle parti, salvo quella, nel corso delle procedure previste nei punti precedenti, di non fare ricorso ad azione giudiziaria relativamente all’oggetto della controversia e di astenersi dal porre in atto forme di azione sindacale.
5) Nel caso in cui il parere della Commissione conciliativa provinciale non venisse accolto unanimemente dalle parti, la controversia potrà essere sottoposta all’esame delle Associazioni nazionali di categoria entro trenta giorni dalla data di emissione del parere stesso.
6) La Commissione conciliativa provinciale sarà formata a cura delle Organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori, sarà composta da quattro membri per ciascuna parte che resteranno in carica per un anno.
La Commissione conciliativa provinciale terrà le sue riunioni presso le Organizzazioni sindacali provinciali dei datori di lavoro.

16. - Istruzione professionale. Facilitazioni per i lavoratori studenti.
Le Organizzazioni stipulanti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale, quale mezzo essenziale per affinare le capacità tecniche delle maestranze.
Le aziende favoriranno, nei limiti del possibile, i lavoratori che durante il tempo libero frequentino scuole o corsi attinenti alle attività produttive, tecniche ed amministrative dell’azienda.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, le aziende cercheranno di assegnare i lavoratori studenti in turni di lavoro congegnati in modo da non ostacolare la loro partecipazione alle lezioni. Concederanno inoltre, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi recuperabili per la frequenza di lezioni particolari, o anche con carattere di periodicità ai lavoratori che frequentino corsi di specializzazione o di qualificazione attuati al di fuori dell’azienda.
Concederanno altresì permessi recuperabili a lavoratori studenti in occasione di effettuazione di esami di scuola media e di esami universitari.
Potranno infine essere rilasciate brevi aspettative senza retribuzioni, ma con decorrenza dell’anzianità, per un periodo massimo di due mesi, ai lavoratori che frequentino corsi di specializzazione o di qualificazione o che intendano prepararsi ad esami di scuola media o ad esami universitari.

17. - Piccole aziende.
Dovrà essere sostituito l’art. 20 della Parte Comune con il seguente testo:
«Per le piccole aziende che occupano non più di 25 operai si conviene che, attraverso accordi da stipularsi tra le competenti Organizzazioni sindacali provinciali, si potrà addivenire a temperamenti che valgano a delimitare l’onere di qualche istituto contrattuale».

18. - Durata.
Dovrà essere stabilita la seguente formula:
[...]
Nessun’altra modifica sarà apportata al Contratto collettivo nazionale di lavoro 29 novembre 1961, salvo quelle di natura formale, che si rendessero necessarie in dipendenza dell’opportuno coordinamento con leggi o accordi interconfederali intervenuti o con le modifiche di cui ai punti precedenti.