Tipologia: CCNL
Data firma: 11 febbraio 1932
Validità: 01.12.1931 - 30.11.1933
Parti: Confederazione Generale Fascista dell’industria Italiana e Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell'industria
Settori: Agroindustriale, Saccarifero-Distillerie, Impiegati, Industria
Fonte: G.U. 13 dicembre 1932, n. 286, p. II

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Art. 12.
Art. 13.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
Art. 22.
Art. 23.
Art. 24.
Art. 25.
Art. 26.
Art. 27.
Art. 28.
Art. 29.
Art. 30. - Certificato di servizio.
Art. 31. - Gerarchia e disciplina.
Art. 32.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Art. 36.
Art. 37.
Norme transitorie.
Regolamento delle casse di previdenza a favore degli impiegati delle società saccarifere italiane e distillerie annesse
Contratto collettivo nazionale di lavoro per il coordinamento delle norme sulle assicurazioni sociali con il regolamento di previdenza contrattuale degli impiegati dell’industria saccarifera e delle distillerie di alcole annesse a zuccherifici, 22 febbraio 1940

Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati addetti alla industria dello zucchero e alle distillerie annesse agli stabilimenti dell’industria saccarifera, 11 febbraio 1932

Addì 11 febbraio 1932-X in Roma, presso il Ministero delle Corporazioni, tra la Confederazione Generale Fascista dell’industria Italiana [...] e con l’intervento [...] della Federazione Nazionale Fascista Industria dello Zucchero e la Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti dell'industria [...] e con l’intervento [....] della Federazione Nazionale Sindacati Fascisti Addetti alle Industrie Chimiche, [...] si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per tutto il territorio nazionale per gli impiegati addetti all’industria dello zucchero, nonché alle distillerie annesse agli stabilimenti dell’industria saccarifera.

Art. 1.
Il presente contratto collettivo di lavoro regola i rapporti di lavoro che intercedono tra le società saccarifere ed i dipendenti impiegali tecnici ed amministrativi (compresi quelli delle distillerie annesse agli stabilimenti dell’industria saccarifera) che hanno diritto a tale qualifica a termine delle vigenti disposizioni di legge, tenuta presente la relativa giurisprudenza.
Saranno però conservati i diritti acquisiti a tutti coloro che a deroga delle vigenti disposizioni di legge siano stati fino ad oggi considerali come impiegati.
Sono esclusi dall’applicazione del presente contratto, a norma del primo comma dell’art. 34 del R.D. 1 luglio 1926, n. 1930, gli impiegati rappresentati dalla Associazione Nazionale Fascista Dirigenti aziende industriali.

Art. 5.
L’impiegato potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario della Ditta.

Art. 11.
Qualsiasi mutamento di mansioni non potrà importare un peggioramento nelle condizioni economiche dell’impiegato.

Art. 15.
L’orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere per tutti gli impiegati, esclusi i fattorini ed i portieri per i quali l’orario normale è di 10 ore.
Il lavoro fatto oltre l’orario normale sopra indicato sarà considerato come straordinario e retribuito con un aumento del 22 % sullo stipendio ridotto ad ore, facendo il computo sulle 200 ore mensili.
Il lavoro compiuto di domenica o nei giorni festivi sarà considerato come straordinario nel solo periodo fuori campagna.
[...]

Art. 16.
[...]
Il riposo settimanale cadrà di domenica, salvo le eccezioni consentite dalla legge.
L’eventuale coincidenza di un giorno festivo con un giorno di riposo, non darà diritto ad indennità sostitutiva, né a giornata di riposo compensativo.

Art. 19.
L’impiegato avrà diritto, ad anno compiuto, ad un riposo annuale con decorrenza della retribuzione nella misura seguente: giorni 10 per il personale con anzianità fino a due anni; giorni 15 per il personale con anzianità da 3 a 5 anni; giorni 20 per il personale con anzianità da 6 a 15 anni; giorni 25 per il personale con anzianità da 16 a 20 anni; giorni 30 per il personale con anzianità oltre i 20 anni.
[...]
Non è consentita la rinuncia al riposo annuale e la sua sostituzione con una somma in denaro.
[...]

Art. 21.
Fermo l’obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati che vi sono soggetti, la ditta dovrà provvedere a sue spese alla assicurazione dei propri impiegati degli stabilimenti contro i rischi inerenti al lavoro da essi compiuto. Detto impegno da parte delle ditte, vale sino ai limiti di età che sono accettati dagli istituti di assicurazione.
Il capitale da assicurarsi non potrà essere inferiore a cinque annualità di stipendio per i casi di morte e di invalidità permanente.

Art. 22.
[...]
Le disposizioni del presente articolo non escludono l’eventuale diritto dell’impiegato al risarcimento dei danni, giusta le norme di legge, ove la malattia o l’infortunio dipenda da colpa della ditta o di terzi.
[...]

Art. 23.
Salvo le altre provvidenze stabilite dalla legge per la tutela delle impiegate durante lo stato di gravidanza e puerperio, la ditta conserverà alla impiegata, in tale evenienza, il posto per un periodo di quattro mesi, corrispondendole lo stipendio intero per i primi due mesi e dimezzato per i successivi.

Art. 31. - Gerarchia e disciplina.
L’impiegato deve rispettare la dipendenza gerarchica stabilita dalla Direzione. In particolare deve:
а) tenere condotta irreprensibile;
b) mantenere contegno rispettoso verso i superiori, corretto e deferente nei riguardi dei colleghi, dei dipendenti e degli estranei;
[...]
d) eseguire con diligenza il compito a lui affidato, assumendone la personale responsabilità ed attenendosi alle istruzione ricevute;
[...]

Art. 32.
I provvedimenti disciplinari che la direzione può applicare ai propri impiegati sono:
a) rimprovero, verbale o scritto;
b) sospensione dall’impiego e dallo stipendio per un periodo non superiore a 15 giorni.
c) licenziamento senza preavviso e senza eventuale indennità.

Art. 33.
Il licenziamento senza preavviso e senza indennità è comminato nel caso in cui l’impiegato dia giusta causa alla risoluzione immediata del rapporto di lavoro per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del medesimo.

Art. 35.
[...]
Qualora la controversia riguardi l’applicazione del presente contratto, essa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli impiegati, per sperimentare il tentativo di conciliazione.
A tal fine, l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini dell’art. 4 del R. D. 26 febbraio 1928, n. 1471, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione competente.
Nel caso che entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, non si raggiunga in tale sede l’accordo, l’interessato avrà facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno composte amichevolmente dalle competenti associazioni professionali di primo grado e, nel caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.

Art. 36.
Il presente contratto abroga tutti i contratti collettivi o concordati preesistenti, compresi quelli del 18 agosto 1926 e 21 dicembre 1928, nonché gli usi di piazza eventualmente esistenti anche se più favorevoli all’impiegato.