Tipologia: Accordo modificativo
Data firma: 30 giugno 1938
Validità: 101.01.1939
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Pesca e Federazione Nazionale Fascista Lavoratori Industria della Pesca
Settori: Agroindustriale, Lavorazione pesce, Industria
Fonte: G.U. 12 giugno 1989, n. 136, p. II

Sommario:

1) [art. 18. - Vestiario]
2) [art. 22]
3) [art. 23]
4) [art. 24. - Cottimo]
5) [art. 29. - Indennità di licenziamento]
6) [busta paga]
7)

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla lavorazione e conservazione del pesce (modificazioni), 30 giugno 1938

Addì 30 giugno 1938-XVI in Roma fra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali della Pesca [...], e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori Industria della Pesca [...], preso in esame il contratto Nazionale collettivo di lavoro da valere per gli addetti alla lavorazione e conservazione del pesce stipulato in data 15 aprile 1936-XIV e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni il 15 gennaio 1937 fase, n. 47, le parti stipulanti convengono di apportare al contratto nazionale citato le seguenti modifiche e aggiunte:

1) L’art. 18. - Vestiario, viene cosi modificato:
Alle operaie addette alla macchine, alla riempitura d’olio delle scatole, alla chiusura delle scatole piene, alla friggitura e arrostitura del pesce, verranno assegnati annualmente due grembiuli impermeabili e due cuffie.
Alle operaie che lavorano nel magazzino del pesce salato, verranno assegnati annualmente due vesti e due paia di zoccoli.
Agli operai addetti al magazzino del pesce salato, alla cucina e al magazzino d’olio la ditta fornirà pure due abiti da lavoro.
Un abito sarà fornito dalla Ditta anche agli addetti alla pulizia dei motori.
Tali indumenti si intendono dati in consegna.

2) L’art. 22 viene così modificato:
Nessun dipendente potrà rifiutarsi di compiere, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento, il lavoro straordinario richiesto dall’Azienda, entro i limiti e secondo le norme dell’art. 9 del R.D.L. 9 maggio 1937, n. 1768. 
Per ore straordinarie di lavoro s’intendono quelle prestate oltre l’orario normale giornaliero o settimanale indicato al precedente art. 21.
[...]
Per il lavoro notturno, intendendosi per tale quello prestato fra le ore 22 e le 6 del mattino, la percentuale di maggiorazione viene fissata nella misura del 70 % per il personale maschile e del 100 % per il personale femminile in quanto consentito a sensi di legge.
[...]

4) L’art. 24. - Cottimo, rimane cosi modificato:
[...]
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tali sistemi di lavoro uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni.
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
Ogni qualvolta in conseguenza del lavoro dell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo, e quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, all’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente
fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro, unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Qualunque contestazione in materia di cottimi riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’organo stesso saranno prese a maggioranza. Contro le decisioni dell’organo tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di 15 giorni dalla decisione.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

7) Infine viene precisato che il contratto nazionale citato e il presente accordo hanno valore nei confronti di tutte le aziende che esercitano l’industria della lavorazione o di conservazione dei prodotti ittici con qualsiasi sistema.
Il presente contratto entra in vigore dal 1° gennaio 1939-XVII ed avrà la stessa durata del Contratto Nazionale 15 aprile 1936-XVI dal quale ne seguirà le sorti.