Tipologia: CCNL
Data firma: 28 ottobre 1942
Validità: 01.01.1943-31.12.1943
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Alimentari ed Agricole Varie e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Alimentazione
Settori: Agroindustriale, Conserve vegetali, Industria
Fonte: B.U.M.C. fasc. 316 del 15 gennaio 1944 - all. 3012

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Sabato Fascista.
Art. 8. - Lavori preparatori e complementari.
Art. 9. - Lavoro straordinario. Lavoro notturno e lavoro festivo.
Art. 10. - Percentuali di maggiorazione per i turni di lavoro.
Art. 11. - Computo delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, per il lavoro festivo, per quello notturno e per i turni regolari periodici.
Art. 12. - Riposo settimanale.
Art. 13. - Giorni festivi.
Art. 14. - Ricorrenze Nazionali.
Art. 15. - Assenze.
Art. 16. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 17. - Ferie.
Art. 18. - Maggiorazione di anzianità per meriti combattentistici.
Art. 19. - Benemerenze fasciste.
Art. 20. - Chiamata e richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 21. - Trattamento di liquidazione per il caso di invalidità e di vecchiaia.
Art. 22. - Provvidenze demografiche.
Art. 23. - Trattamento di malattia.
Art. 24. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 25. - Istruzione professionale.
Art. 26. - Littoriali del lavoro.
Art. 27. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 28. - Salari.
Art. 29. - Pagamento del salario e deposito cauzionale.
Art. 30. - Cottimi.
Art. 31. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 32. - Trasferte.
Art. 33. - Trasferimenti.
Art. 34. - Preavviso per licenziamento e dimissioni.
Art. 35. - Indennità di anzianità.
Art. 36. - Indennità in caso di morte.
Art. 37. - Indumenti di lavoro.
Art. 38. - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Art. 39. - Visite d’inventario e visite personali.
Art. 40. - Movimenti irregolari di schede o medaglie.
Art. 41. - Disciplina.
Art. 42. - Punizioni.
Art. 43. - Multe e sospensioni.
Art. 44. - Licenziamento per punizione.
Art. 45. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 46. - Passaggio di mansioni.
Art. 47. - Gratifica natalizia.
Art. 48. - Mense operaie.
Art. 49. - Trasferimento e cessazione di azienda.
Art. 50. - Contratti integrativi.
Art. 51. - Condizione di miglior favore.
Art. 52. - Reclami e controversie.
Art. 53. - Decorrenza e durata del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria delle conserve vegetali, 28 ottobre 1942

Addì 28 ottobre 1942-XX, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Alimentari ed Agricole Varie [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Alimentazione [...], assistito da [...] Unione Provinciale dei Lavoratori dell’industria di Parma, [...] Unione provinciale Lavoratori Industria di Salerno, [...] Unioni di Napoli, Milano, Roma e Genova; sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative per la trasformazione dei prodotti agricoli [...], si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro da valere per le imprese industriali e cooperative esercenti l’industria delle Conserve Vegetali (lavorazione e conservazione del pomodoro, lavorazione e conservazione della frutta in genere e degli ortaggi, fabbricazione di dadi per brodo ed estratti di origine vegetale, lavorazione del miele, preparazione dei mangimi per bestiame e lavorazione droghe) in tutto il territorio del Regno e per tutti gli operai da esse dipendenti.

Art. 3. - Assunzione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
L’ammissione al lavoro ed il lavoro delle donne, dei fanciulli e dei lavoratori di età inferiore ai 18 anni sono regolati dalle disposizioni di legge e da quelle contenute nel presente contratto.

Art. 4. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata normale del lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal R.D.L. 29 maggio 1987 n. 1768 e ferme restando le disposizioni sul sabato fascista di cui all’art. 7.
È permesso il recupero a regime normale dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore nonché di quelli dovuti a soste concordate tra le parti nel limite massimo di un’ora al giorno.
L’orario di lavoro con la indicazione delle ore di inizio e di cessazione del lavoro nonché della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro, deve essere esposto in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti gli operai interessati.
L’orario di lavoro degli operai addetti ad occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia è di 60 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 7. - Sabato Fascista.
Per quanto riguarda la disciplina del sabato fascista valgono le norme di cui al R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1010 e al contratto interconfederale 15 luglio 1935. 
In conformità del contratto interfederale del 27 luglio 1935, si fa eccezione all’applicazione del sabato fascista nei riguardi delle aziende disciplinate dal presente contratto per il personale addetto all’inscatolamento delle conserve alimentari.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 8. - Lavori preparatori e complementari.
I lavori preparatori e complementari che possono essere eseguiti oltre l’orario normale di cui all’art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937 n. 1768 sono: la predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti termici, idraulici ed elettrici e la predisposizione e lo sgombero delle materie prime deperibili.
Il tempo entro cui tali lavori dovranno essere effettuati non potrà superare i 30 minuti oltre la durata ordinaria giornaliera del lavoro.

Art. 9. - Lavoro straordinario. Lavoro notturno e lavoro festivo.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 6 del presente contratto.
È considerato lavoro notturno quello compiuto nelle ore comprese tra le 21 e le 6.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
[...] Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie non portino la durata complessiva del lavoro ad eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali, saranno retribuite con la maggiorazione del 10 %.
Per il lavoro straordinario che ecceda le 48 ore settimanali o le 8 giornaliere, per il lavoro notturno e per quello festivo, le percentuali di maggiorazione saranno stabilite dai contratti provinciali integrativi del presente contratto.
[...]
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale 8 novembre 1939, limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 10. - Percentuali di maggiorazione per i turni di lavoro.
Agli operai che lavorando a turno prestino la loro opera in giorni festivi infrasettimanali, è dovuta la maggiorazione prevista per il lavoro festivo.
Gli operai adibiti in regolari turni periodici alternantisi nelle 24 ore, saranno compensati, per il lavoro eseguito di notte e nei giorni di domenica, con una maggiorazione del 5 % sulla retribuzione.
Qualora il lavoratore sia eccezionalmente adibito a turni che cadano in ore notturne o in giorni festivi, avrà diritto al compenso stabilito per il lavoro notturno o festivo.

Art. 12. - Riposo settimanale.
Al lavoratore è dovuto un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana.
Il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere dato la domenica, salvo le deroghe di legge.
L’indicazione del giorno di riposo settimanale compensativo dovrà essere comunicato al lavoratore entro il lunedì successivo alla domenica in cui ha lavorato.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo ai fini della corresponsione della maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 17. - Ferie.
All’operaio saranno concessi per ogni anno 6 giorni (48 ore) di ferie pagate.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano una anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]

Art. 22. - Provvidenze demografiche.
Per quanto riguarda il congedo speciale per matrimonio, la conservazione per sei mesi del posto durante il periodo dell’allattamento, la indennità da corrispondere alla lavoratrice che si dimette per causa di matrimonio o di maternità e tutte le altre provvidenze demografiche valgono le norme di legge e dei contratti stipulati in materia tra le Confederazioni.
La lavoratrice in istato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il sesto mese, un certificato medico attestante la data presunta del parto, a norma del R.D. 28 agosto 1930, n. 1358

Art. 24. - Infortuni e malattie professionali.
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto od a chi per esso, il quale provvederà perché all’infortunato siano prestate le cure di pronto soccorso ai sensi del R.D.L. 17 agosto 1935, n. 1765 e relativo regolamento.
[...]
Qualora durante il lavoro l’operaio avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte dall’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente informarne il proprio superiore diretto, il quale ne darà comunicazione alla direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
Ove gli operai siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza e soccorso, saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nel laboratorio.

Art. 25. - Istruzione professionale.
Le aziende, tenuto presente l’interesse generale al perfezionamento professionale dei lavoratori e tenendo conto delle esigenze tecniche della produzione, daranno la possibilità ai dipendenti di frequentare i corsi di istruzione professionale.
Detti corsi, giusta le vigenti disposizioni di legge e le direttive emanate dall’Infapli, saranno distinti in corsi di primo addestramento, corsi per la formazione di operai qualificati e specializzati e corsi di perfezionamento.
Gli operai che abbiano conseguito il certificato di idoneità in relazione alla graduatoria di esame, saranno tenuti in considerazione ai fini seguenti:
1) designazione di rappresentanze aziendali o di categoria ai prelittoriali e littori ali del lavoro;
2) formazione di eventuali graduatorie di ammissione ai corsi aziendali successivi;
3) promozioni individuali a categoria superiore.
Nelle località ove sono istituiti i corsi di primo addestramento e di qualificazione per la specifica branca di lavorazione, gli apprendisti, di età inferiore ai 18 anni, che non siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente all’azienda presso la quale lavorano e che non risiedano a più di tre chilometri di distanza dal centro abitato in cui si attua il corso, sono tenuti a chiedere l’iscrizione ai corsi stessi ed a frequentarli, se ammessi, ed i datori di lavoro presso i quali gli apprendisti suddetti sono occupati, hanno l’obbligo di concedere loro la possibilità di frequentare il corso ai sensi dell’art. 8 del R.D.L. 21 settembre 1938 n. 1906.

Art. 27. - Disciplina dell’apprendistato.
La disciplina dell’apprendistato formerà oggetto di apposito contratto collettivo che le parti si riservano di stipulare entro sei mesi dalla data di pubblicazione, ad integrazione del presente contratto per le sole categorie per le quali esso sia ritenuto necessario.

Art. 30. - Cottimi.
[...]
Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
Ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.

Art. 37. - Indumenti di lavoro.
L’azienda fornirà gratuitamente agli operai i seguenti indumenti di lavoro, che rimarranno di proprietà dell’azienda stessa, alla quale saranno riconsegnati alla fine della giornata lavorativa:
a) una tuta per il personale maschile;
b) un grembiule lavabile ed una reticella o cuffia per i capelli per il personale femminile.
I singoli contratti integrativi provinciali potranno determinare inoltre quegli altri indumenti che eventualmente dovessero essere necessari per particolari condizioni in cui si svolge il lavoro.
Tali contratti stabiliranno altresì la durata di ogni singolo indumento.
L’operaio ha l’obbligo di mantenere con la massima cura gli indumenti di lavoro che gli verranno forniti.
L’azienda provvederà per la custodia e conservazione degli indumenti personali degli operai e degli eventuali mezzi di trasporto di proprietà degli stessi.

Art. 38. - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna.
[...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti e in genere tutto quanto è a lui affidato. L’operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano imputabili a sua colpa ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione. L’operaio dovrà essere messo in grado di conservare tutto ciò che a lui è stato dato in consegna.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio senza l’autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente, darà diritto alla direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.

Art. 41. - Disciplina.
L’operaio dovrà rispettare la dipendenza gerarchica tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione anche indiretta.
Egli deve mantenere rapporti di subordinazione e deferenza verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e i dipendenti.
I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti con i loro dipendenti.
L’operaio deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’azienda e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per la esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende.

Art. 42. - Punizioni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni da applicarsi possono essere le seguenti:
1) multa (al massimo tre ore di paga);
2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni);
3) licenziamento ai sensi dell’art. 44.
[...]

Art. 43. - Multe e sospensioni.
Nei Casi qui di seguito specificati, la direzione potrà infliggere la multa all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza;
c) che anche per disattenzione, guasti il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione o non avverta subito il capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi stessi;
d) che contravvenga al divieto di fumare o introduca nello stabilimento bevande alcooliche senza il permesso della direzione;
[...]
d) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[...]
h) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, la direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 44. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati con immediata cessazione dal lavoro, dalla paga e senza indennità, previa contestazione della mancanza, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione verso i superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione o di procedimenti di lavorazione e di fabbricazione;
c) rissa nei locali dello stabilimento;
d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti o prodotti per proprio uso o per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, l’operaio dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;
[...]
f) omissioni o negligenze implicanti gravi danni alla lavorazione o agli impianti;
g) recidiva in qualunque delle colpe contemplate dall’art. 43 che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale o alla sicurezza dello stabilimento.

Art. 46. - Passaggio di mansioni.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia l’imprenditore può, in relazione alle esigenze dell’impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui.
[...]

Art. 48. - Mense operaie.
Le associazioni sindacali stipulanti s’impegnano di fare opera di persuasione perché siano istituite, laddove non esistano già, delle mense operaie la cui gestione, in considerazione della portata sociale della valorizzazione del salario, dovrà prescindere da qualsiasi forma speculativa e di guadagno. Conseguentemente dovranno essere destinati a beneficio delle mense, con esclusione di qualsiasi altra finalità, i margini di guadagno, anche i più modesti, che derivassero dalla gestione di esse.

Art. 50. - Contratti integrativi.
Le organizzazioni provinciali, entro un mese dalla data dell’entrata in vigore del presente contratto, provvederanno alla stipulazione dei contratti integrativi per le provincie tuttora sfornite di contratto.
Provvederanno altresì, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, alla stipulazione dei contratti integrativi per le provincie già fornite di regolamentazione collettiva, fermi restando, in considerazione della legge sul blocco, i minimi salariali contrattuali in vigore.
Fino alla stipulazione di tali contratti rimarranno in vigore i contratti aziendali, comunali, provinciali, interprovinciali vigenti alla data di pubblicazione del presente contratto.
La parte normativa del presente contratto sostituisce però, dalla data della sua entrata in vigore, quella contenuta nei contratti di cui al comma precedente.
I contratti integrativi regoleranno la seguente materia:
а) qualifiche;
b) minimi di paga;
c) percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, per il lavoro notturno e per il lavoro festivo di cui all’art. 9;
d) eventuale sostituzione di qualche giorno festivo di cui all’art. 13;
e) indennità di trasferta di cui all’art. 32;
f) indennità di trasferimento di cui all’art. 33;
g) indumenti di lavoro e durata degli stessi di cui all’art. 37;
h) eventuale trattamento speciale per zone malariche;
i) quant’altro formi oggetto di trattamento economico e speciale.

Art. 52. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di azienda e saranno risolte con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali dei datori di lavoro e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tal fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termini del Codice di Procedura Civile, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’autorità giudiziaria.