Corte di Appello di L'Aquila, Sez. Lav., 09 febbraio 2012 - Patologia e lavorazione






REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZ
A

Composta dai seguenti magistrati:

dott. RITA SANNITE - Presidente rel.

dott. MARIA LUISA CIANGOLA - Consigliere

dott. SILVIA RITA FABRIZIO - Consigliere

All'udienza del 26/1/2012 ha pronunciato la seguente

SENTENZA


Nelle cause riunite in grado d'appello iscritte ai nn. 1463/10 e 167/11 ruolo generale e promosse con ricorsi depositati, rispettivamente, il 18/1172010 e il 25/2/2011

DA

INAIL, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Fr.Gi.Co. e Lu.D.Tu., come da procura generale agli atti, con domicilio eletto in L'Aquila

D.FR.Gi., rappresentato e difeso dall'avv. Fr.Ra., in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, con domicilio eletto in L'Aquila

appellante

CONTRO

SO.CH.BU. S.p.A. in persona del dr. Gi.Lu.Gi., nella sua qualità di procuratore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti An.Ne., Ar.Co., Lu.D.Me. e Ma.Ma., presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliata, in L'Aquila, come da delega a margine della memoria di costituzione

appellata

OGGETTO

Appello contro la sentenza n. 368 pronunciata dal Tribunale di Pescara il 19/2-4/3/2010


Fatto

 

 

Con distinti ricorsi l'INAIL e D.Fr.Gi. hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto la domanda proposta dalla So.Ch.Bu. S.p.A. di considerare cioè non determinata dalle lavorazioni svolte la neoplasia vescicale contratta dal D.Fr., cessato dal servizio nel 1998, e per la quale l'INAIL aveva costituito la rendita con decorrenza 29/11/2000.

A tale risultato il giudice di primo grado è pervenuto a seguito di consulenza medica d'ufficio e, - preliminarmente, ritenendo l'interesse ad agire della società giacché, pur essendo la medesima subentrata nel gennaio 2005 nella proprietà aziendale, per cessione di ramo d'azienda (inizialmente appartenuto alla Mo. S.p.A. quindi parzialmente alla SL. S.p.A. e, infine, alla So.So. s.p.a.), ha ritenuto che le vicende traslative abbiano inciso solo sulla modificazione dei soggetti succedutisi nella titolarità del pacchetto di controllo della società, ma non hanno comportato alcuna sostanziale variazione in ordine alla tipologia ed alla natura dell'attività produttiva e, quindi, dei correlati fattori di rischio, con la conseguenza che l'aver ritenuto l'origine professionale della patologia, che aveva colpito il lavoratore, andava ad incidere sul premio assicurativo di debenza dell'azienda e sui consequenziali obblighi aziendali di adeguamento delle misure di prevenzione, oltre che esporla ad eventuali azioni risarcitorie per danno differenziale.

Mentre l'INAIL ha fondato la propria impugnazione sulle risultanze della consulenza disposta dal giudice, che ha escluso categoricamente il nesso causale tra patologia e lavorazione, rilevando, al contrario, che la valutazione positiva in fase previdenziale del nesso causale tra la neoplasia e l'attività lavorativa si è basata su una consulenza tecnica accertamento rischi professionali della propria Direzione regionale, che ha verificato l'esposizione del lavoratore a diversi agenti chimici classificati dallo IARC come possibili cancerogeni per l'uomo; il D.Fr., pur contestando anche lui le risultanze peritali, ha svolto come primo e preponderante motivo d'appello la illegittimità della domanda proposta (tendente alla disapplicazione del provvedimento costitutivo di rendita, che, sostiene, il giudice non si è sentito di adottare, conscio della sua irritualità, limitandosi a negare che il lavoratore sia affetto da malattia di origine professionale), nonché la carenza di legittimazione del datore di lavoro a formulare siffatte domande, perché in contrasto con il rapporto assicurativo obbligatorio, che è esclusivo (tra datore di lavoro e Istituto, tra Istituto e lavoratore), e non connotato da vincolo di solidarietà.

Rileva come non si ravvisi invece nel T.U. del 1965 n. 1224 una trilateralità del rapporto, con interventi del datore di lavoro atti a contestare la sussistenza di una tecnopatia o del rischio ambientale o atti ad interferire con le valutazioni medico-ambientali dell'Istituto, escludendo pertanto tale sistema che il datore di lavoro possa richiedere una pronuncia dichiarativa dell'insussistenza di una tecnopatia, peraltro sette anni dopo la costituzione di una rendita.

In merito poi alla consulenza medica svolta in primo grado, deduce che il C.T.U. non ha considerato che nel corso della sua attività lavorativa l'assicurato è stato esposto a sostanze cancerogene in dosaggi superiori ai valori di soglia previsti dalle normative internazionali, che hanno comportato almeno in via concausale l'insorgenza della neoplasia vescicale denunciata e riconosciuta.

E' stata disposta, prima della decisione, la riunione delle due cause ai sensi dell'art. 335 c.p.c.


Diritto

 

Va esaminata in primo luogo la legittimazione ad agire della società, intesa come possibilità per la stessa di poter contestare il nesso causale, affermato in sede amministrativa dall'INAIL, tra la patologia riscontrata e la lavorazione a cui è stato addetto il D.Fr..

Tale problematica merita soluzione negativa alla luce dei principi cui si ispira il rapporto previdenziale.

Nella prospettiva indicata dai principi costituzionali (in particolare l'art. 38) il fondamento della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non è data dal rischio professionale, bensì è espressione della solidarietà di tutta la collettività organizzata nello Stato a favore di chi si viene a trovare in una situazione di bisogno. La funzione con essa perseguita non è quella, quindi, di risarcire un danno, ma di eliminare le situazioni di bisogno, che impediscono l'effettivo e il pieno godimento dei diritti civili e politici. Pertanto, indipendentemente dalle opzioni circa la configurazione che si voglia attribuire al diritto alle prestazioni previdenziali e agli obblighi contributivi, se cioè facenti parte di un unico complesso rapporto trilaterale, o di due distinti rapporti, (configurazione non priva di conseguenze sul piano della tutela processuale), quel che è prioritario è il diritto alle prestazioni previdenziali, che riceve rilievo di tutela costituzionale, cui sono correlati gli obblighi contributivi, strumentali a rendere possibile la realizzazione di quel diritto costituzionale.

Il principio mutualistico che quindi è sotteso alle obbligazioni previdenziali, esonera altresì il datore di lavoro dalla responsabilità civile, una volta che i premi, determinati con riferimento alle lavorazioni considerate pericolose e alla individuazione dei lavoratori ammessi alla tutela, siano stati corrisposti, salvo l'ipotesi di accertata responsabilità penale nella determinazione dell'evento, di cui all'art. 10 del T.U. 1224/65, ovvero l'accertata omissione da parte del datore dell'adozione (delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e psichica dei suoi dipendenti, di cui all'art. 2087.

Ne consegue che il datore di lavoro non può contestare il riconoscimento della rendita da parte dell'Istituto assicuratore, giacché egli paga i premi proprio per sopperire a queste situazioni di bisogno, potendosi ravvisare un suo interesse ad agire solo nelle ipotesi sopra indicate, ipotesi che legittimerebbero l'Istituto ad agire in regresso nei suoi confronti, ovvero il lavoratore ad agire per il danno differenziale.

Ma nel caso di specie l'azione di regresso non è stata esercitata dall'INAIL e, peraltro, allo stato essa deve essere considerata, ai sensi dell'art. 112 T.U. citato, ormai ampiamente prescritta a fronte di una rendita costituita nel 2000 e della cessazione dell'attività lavorativa risalente al 1998. Neanche risulta che sia stata promossa dal D.Fr. un'azione di risarcimento del danno differenziale nei confronti dell'azienda. L'interesse ad agire, peraltro, non può essere giustificato neanche sotto il profilo dell'incidenza dell'indennizzo erogato dall'INAIL sul premio assicurativo dovuto dall'azienda ed ai conseguenziali obblighi di adeguamento delle misure di prevenzione e sicurezza in azienda, giacché nessuna contestazione specifica ha mosso l'odierna appellata circa un aumento della tariffa di premio ad essa applicata (tasso specifico aziendale), in forza della rendita erogata al D.Fr., mentre l'INAIL, costituendosi in questo grado di giudizio promosso dal lavoratore, ha dedotto che il reparto, nel quale lavorava il D.Fr. e nel quale ha contratto la patologia riconosciuta di origine professionale, risulta attualmente dismesso, con il conseguente venir meno di un obbligo di adozione di più adeguate misure preventive. Rimangono del tutte assorbite, quindi, le censure mosse alla consulenza svolta in primo grado, stante che la medesima non avrebbe dovuto proprio essere disposta, e le sue risultanze non sono idonee a scalfire quanto risultato in sede amministrativa, trattandosi di rapporto previdenziale ormai consolidato (in termini di diritto alla rendita).

L'appello merita quindi accoglimento, con conseguente reiezione della domanda della società appellata.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo e da rifondersi ad entrambi gli appellanti, con distrazione in favore del difensore del D.Fr., seguono la soccombenza.



P.Q.M.



La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.

368/10 del Tribunale di Pescara, così decide nel contraddittorio delle parti:

in accoglimento dell'appello, ed in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta dalla So.Ch.Bu. S.p.A. che condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate, per ciascun grado, in 3000 Euro, di cui 2100 Euro per onorari, da rifondersi in tale importo a ciascuno degli appellanti, con distrazione, per quel che concerne il D.Fr., al suo procuratore, che si è dichiarato antistatario.