Categoria: 1962
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Tipologia: CCNL
Data firma: 31 gennaio 1962
Validità: 05.02.1962 - 04.02.1962
Parti: Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari-Confindustria e Federtessili, Filt-Cisl, Fiot-Cgil, Uil Tessili-Uil e Federazione Tessile-Cisnal e Failt-Cisal
Settori: Tessili, Tessili vari, Industria

Sommario:

Parte generale
Art. 1. - Contratto.
Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto.
Art. 3. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 4. - Condizioni di miglior favore.
Art. 5. - Interpretazione.
Art. 6. - Controversie.
Art. 7. - Commissioni interne.
Art. 8. - Immunità sindacale.
Art. 9. - Cariche pubbliche e sindacali.
Art. 10. - Regolamento interno.
Art. 11. - Mense aziendali.
Art. 12. - Decorrenza e durata.
Protocolli aggiuntivi
N. 1. - Camere di allattamento o asili nido.
N. 2. - Contratti locali.
Parte prima - Operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Trattamento salariale.
Art. 4. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Trattamento dei minori.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, domenicale, festivo e relative percentuali.
Art. 9. - Interruzioni del lavoro.
Art. 10. - Recuperi.
Art. 11. - Pulizia del macchinario.
Art. 12. - Lavori discontinui.
Art. 13. - Lavoro a squadre.
Art. 14. - Turni a scacchi.
Art. 15. - Assegnazione del macchinario.
Art. 16. - Disciplina del cottimo.
Art. 17. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Gratifica natalizia.
Art. 20. - Malattia ed infortunio.
Art. 21. - Congedo matrimoniale.
Art. 22. - Maternità.
Art. 23. - Servizio militare.
Art. 24. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
Art. 25. - Trasferte.
Art. 26. - Trasferimenti.
Art. 27. - Abiti da lavoro.
Art. 28. - Indennità scolastica.
Art. 29. - Mezzi di trasporto per servizio.
Art. 30. - Zona malarica.
Art. 31. - Lavori nocivi.
Art. 32. - Disciplina del lavoro.
Art. 33. - Permessi.
Art. 34. - Assenze.
Art. 35. - Trattenute per risarcimento.
Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 37. - Premi di anzianità.
Art. 38. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 39. - Preavviso.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Parte seconda - Categorie speciali od intermedie
I - Assistenti.

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo dì prova.
Art. 4. - Paga mensile e garanzia della retribuzione.
Art. 5. - Mensilità natalizia.
Art. 6. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 7. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Determinazione contabile della paga oraria.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Trattamento dì malattia e infortunio.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Trattamento per invenzioni.
Art. 14. - Indennità per disagiata sede.
Art. 15. - Esplicazione temporanea e cambiamento di mansioni.
Art. 16. - Permessi.
Art. 17. - Passaggio da operaio ad assistente.
Art. 18. - Preavviso.
Art. 19. - Indennità di anzianità.
Art. 20. - Dimissioni.
Art. 21. - Disposizioni generali.
Art. 22. - Certificato di lavoro.
Art. 23. - Controversie sulla qualifica.
Art. 24. - Condizioni di miglior favore.
II. - Altri appartenenti alle categorie speciali od intermedie.
Parte terza - Impiegati
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova .
Art. 4. - Categorie e gradi dell’impiegato.
Art. 5. - Commissione tecnica per le categorie impiegatizie.
Art. 6. - Laureati e diplomati.
Art. 7. - Stipendia, retribuzione e tredicesima mensilità.
Art. 8. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 9. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10. - Trattamento di previdenza.
Art. 11. - Indennità per maneggio di danaro - Cauzione.
Art. 12. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Determinazione della quota oraria di stipendio.
Art. 14. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16 - Trattamento di malattia.
Art. 17. - Trattamento di infortunio.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19 - Tutela della maternità.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21 - Periodo di aspettativa.
Art. 22. - Esplicazione temporanea di mansioni.
Art. 23 - Trasferte.
Art. 24 - Trasferimento.
Art. 25. - Indennità di trasferimento.
Art. 26. - Indennità per disagiata sede.
Art. 27. - Indennità di zona malarica.
Art. 28. - Indennità di vestiario.
Art. 29. - Lavori nocivi.
Art. 30. - Trattamento per invenzioni.
Art. 31. - Disciplina del lavoro.
Art. 32. - Assenze e permessi.
Art. 33. - Trattenute per risarcimento.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 36. - Passaggio dalla qualifica di operaio o di assistente alla qualifica impiegatizia.
Art. 37. - Preavviso in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 38. - Indennità per mancato preavviso.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 42. - Certificato di lavoro.
Art. 43. - Disposizioni generali.
Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali
Allegato n. 1 - Testo unico degli accordi per la parità retributiva fra lavoratori e lavoratrici dell’industria tessile
Allegato n. 2 - Commissione tecnica paritetica per le controversie relative alla assegnazione in categoria o grado degli impiegati, alla attribuzione della qualifica impiegatizia ed alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali
Allegato n. 3 - Categorie speciali od intermedie Accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946.
Allegato n. 4 - Commissione tecnica paritetica per il mansionario
Allegato n. 5 - Commissione tecnica paritetica per l’apprendistato
Modifiche alla parte impiegati del contratto nazionale di lavoro 31 gennaio 1962, secondo l’accordo di settore sottoscritto in Milano il 7 aprile 1962
Art. 3. - Periodo di prova
Art. 4. - Categorie e gradi dell’impiegato
Art. 37. - Preavviso in caso di licenziamento o dimissioni
Tabella degli stipendi
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25.
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale addetto alle industrie «tessili varie», 31 gennaio 1962
Nastri rigidi, nastri e tessuti elastici, maglie e calze elastiche; passamani; trecce e stringhe; tulli, pizzi, tende e veli andalusa; ricambi a macchina; pizzi uso tombolo; accessori per filatura e tessitura; scardassi; industria amiantiera; lavorazione e tessitura del crine animale; tappeti.


Tra l’Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana e la Federtessili, Federazione Italiana Lavoratori Tessili [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...], la Federazione Impiegati Operai Tessili (Fiot) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Italiana Lavoro (Cgil) [...], la Uil, Unione Italiana Lavoratori Tessili [...], con l’assistenza della Unione Italiana del Lavoro (Uil) [...], si è stipulato il presente contratto nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro fra le aziende ed i lavoratori da esse dipendenti della industria della filatura dei cascami di seta.
Addì 31 gennaio 1962 in Milano, a termine dei Protocolli in data odierna, tra l’Associazione Nazionale Produttori Tessili Vari [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Tessile della Cisnal [...] e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Tessili (Failt) [...], con l’assistenza della Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (Cisal) [...], si è stipulato il presente contratto nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro fra le aziende ed i lavoratori da esse dipendenti della industria della filatura dei cascami di seta.

Parte generale
Art. 1. - Contratto.

Il presente contratto consta di:
а) una parte generale e relativi protocolli aggiuntivi;
b) tre parti riguardanti: operai, categorie speciali od intermedie ed impiegati;
c) una parte contenente le tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali.

Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto.
Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia.

Art. 5. - Interpretazione.
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 6. - Controversie.
а) I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno trattati e risolti tra lavoratori e datori di lavoro con l’intervento della Commissione Interna o del Delegato di Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e la controversia saranno sottoposti all’esame delle competenti associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria organizzazione territoriale - l’apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l’organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di quest’ultima. Le due organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dall’organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da uno o due membri designati dall’organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione al competente Circolo dell’ispettorato del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
b) Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
c) Le presenti disposizioni di carattere generale non sostituiscono le particolari procedure previste per determinati istituti di questo contratto.

Art. 7. - Commissioni interne.
Sono formalmente riconosciuti la Commissione Interna o il Delegato di Impresa coi poteri, nei limiti e secondo la procedura stabiliti dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 10. - Regolamento interno.
In ciascuna azienda può essere redatto dal datore di lavoro, ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. Gli schemi di redazione o di eventuale aggiornamento saranno esaminati con la Direzione dalla Commissione Interna o dal Delegato di Impresa, preventivamente all’attuazione, a termine dell’art. 2 punto 3) dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 11. - Mense aziendali.
Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa aziendale.
Ove la mensa manchi, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità sostitutiva.
[...]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Commissioni Interne od i Delegati di impresa hanno la facoltà di sorvegliarne l’andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[...]

Protocolli aggiuntivi
N. 1. - Camere di allattamento o asili nido.

L’istituzione ed il funzionamento delle camera di allattamento o degli asili nido sono disciplinati dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860, relativa alle «Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri».

N. 2. - Contratti locali.
Le Organizzazioni territoriali competenti coordineranno - per quanto necessario - gli eventuali contratti territoriali col presente contratto nazionale.

Parte prima - Operai
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere.

Art. 5. - Apprendistato.
È considerato apprendista l’operaio compreso fra i 15 anni e i 20 anni di età, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente ad una delle qualifiche previste dalla tabella allegata, con utilizzo dell’opera nell’azienda stessa.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[...]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l’altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
Se l’apprendista di torcitura e sue lavorazioni complementari provenga da altri reparti, sempre di torcitura anche complementari, nei quali abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali tessili.
[...]
Per la durata e le percentuali di paga dell’apprendistato, valgono le norme riprodotte nella tabella allegata.
L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro, alle ferie degli apprendisti, ed a quant’altro non previsto dal presente articolo, valgono le norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e del relativo regolamento.

Art. 7. - Orario di lavoro.
A tutti gli effetti di legge la durata massima dell’orario normale di lavoro resta disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario ordinario contrattuale viene stabilita riducendo di due ore settimanali l’orario normale di legge.
Tale riduzione potrà essere attuata nell’ambito di ciascuna settimana o nel ciclo massimo di 4 settimane.
[...]
La distribuzione dell’orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 2, comma 3 del vigente accordo Interconfederale regolante i compiti della Commissione Interna e comunicata agli operai in apposite tabelle da affiggersi alla entrata dello stabilimento.
La riduzione dell’orario di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sarà fatta coincidere, normalmente, in giorno di sabato.
In quelle aziende ove non venga prestato il lavoro nella giornata ilei sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, le ore non lavorate il sabato possono essere distribuite negli altri giorni della settimana, nel limite di un’ora al giorno oltre l’orario normale e verranno retribuite a regime normale.
Compatibilmente con le esigenze, del lavoro al quale sono adibiti, potranno essere concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario (agli operai che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.
Chiarimento a verbale.
Si indicano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi di applicazione del nuovo orario contrattuale:
- 8 ore al giorno per 5 giorni e 6 ore al sabato;
- 8 ore al giorno per 6 giorni in una settimana; 8 ore per 5 giorni e 4 ore al sabato nella seconda settimana;
- 8 ore al giorno per tre settimane, 8 ore per 5 giorni e riposo completo nel 6° giorno della 4a settimana.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno, domenicale, festivo e relative percentuali.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative ed interconfederali; il lavoratore dovrà essere preavvisato in quanto possibile, tranne casi urgenti, il giorno precedente. Il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario richiesto dalla direzione, salvo giusti e comprovati motivi derivanti dallo stato di salute, da condizioni di gravidanza o puerperio, da ragioni familiari o personali.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale di cui all’art. 7, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Il lavoro autorizzato e prestato fra le ore 22 e le ore 6 è considerato notturno.
[...]
L’operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario compatibilmente con l’esigenza del lavoro ed in quanto le prestazioni di lavoro straordinario gli impediscano di frequentare le scuole medesime.
Per gli operai addetti prevalentemente a lavoro notturno a turni non avvicendati, la percentuale di maggiorazione relativa verrà computata agli effetti del trattamento per i giorni festivi, le ferie, la gratifica natalizia e l’indennità di anzianità.
[...]

Art. 10. - Recuperi.
Le ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente o per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un’ora giornaliera oltre le otto ore normali o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di nove ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
In ogni caso, il recupero potrà essere effettuato solo entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui è avvenuta l’interruzione.

Art. 11. - Pulizia del macchinario.
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l’osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell’orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 12. - Lavori discontinui.
L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923. n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è portato fino a 12 ore, fermo restando l’obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.
[...]

Art. 13. - Lavoro a squadre.
Il lavoro prestato dagli operai che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a squadre.
L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di otto ore per turno, ivi compresa la mezz’ora di riposo. La distribuzione dell’orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del vigente accordo interconfederale regolante i compiti delle Commissioni Interne e comunicato agli operai in apposita tabella da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto all’art. 7 l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 43 ore settimanali di effettivo lavoro.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo. Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori del locale di lavoro e comunque a macchine ferme. L’operaio ha il diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz’ora di riposo.
Per turni fino a sei ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Nel lavoro a squadre, le paghe orarie di fatto e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico, vengono maggiorate [...]
Per prestazioni che eccedano le ore 7,30 giornaliere di lavoro effettivo dovrà essere corrisposta la percentuale di maggiorazione di straordinario, fermo restando che la maggiorazione dell’8 % per il lavoro a squadre va corrisposta solo sino al predetto limite dì ore 7.30.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nei caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore cinque e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore quattro e mezza giornaliere per ciascuna squadra). In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro prevista all’art. 7 ed al comma terzo del presente articolo, sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore, verrà egualmente corrisposta la maggiorazione dell’8 %.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima, mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l’operaio dovrà comunque fruire - all’atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l’inizio o col termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma.
Chiarimento a verbale.
Si esemplificano, di seguito, alcune ipotesi di distribuzione dell’orario di lavoro:
- 7 ore e mezza di lavoro effettivo nei primi 5 giorni della settimana con maggiorazione dell’8 %; al sabato 5 ore e mezza con maggiorazione dell’8 %, oppure 6 ore con maggiorazione dell’8 % per 5 ore e mezza e con maggiorazione di lavoro straordinario per l’ultima mezz’ora;
- 7 ore e mezza per 6 giorni in una settimana con maggiorazione dell’8 %; 7 ore e mezza per 5 giorni nella seconda settimana con maggiorazione dell'8 %; al sabato della seconda settimana 3 ore e mezza con maggiorazione dell’8 %, oppure 4 ore con maggiorazione del- l’8 % per 3 ore e mezza e con maggiorazione di lavoro straordinario per l’ultima mezz’ora del sabato della seconda settimana;
- 7 ore e mezza per 6 giorni per tre settimane con maggiorazione dell’8 %; 7 ore e mezza per 4 giorni nella quarta settimana con maggiorazione dell’8 %; al venerdì della quarta settimana 7 ore con maggiorazione dell’8 %, oppure 7 ore e mezza con maggiorazione deìl’8 % per 7 ore e con maggiorazione di lavoro straordinario per l’ultima mezz’ora del venerdì di detta settimana.

Art. 14. - Turni a scacchi.
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti dove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del parere concorde favorevole delle organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 5 % sulle paghe orarie di fatto, nonché sulle tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico, esclusa la indennità di contingenza.

Art. 15. - Assegnazione del macchinario.
L’assegnazione del macchinario dovrà essere effettuata tenendo presente, con le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione normale degli operai, in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell’articolo prodotto ed al rendimento del lavoro.
Le eventuali contestazioni circa le ripercussioni che una errata applicazione di detti criteri potrebbe avere nei confronti della salute degli operai, potranno essere sottoposte, su richiesta della parte interessata, avanzata anche immediatamente dopo l’inizio dell’assegnazione, ad una Commissione tecnica paritetica presieduta da un rappresentante dell’ispettorato del Lavoro competente per territorio.
Le parti provvederanno alla designazione dei propri rappresentanti all’ispettorato del Lavoro entro 5 giorni dalla richiesta.
Le decisioni della Commissione tecnica paritetica dovranno essere prese nel termine massimo di 20 giorni dalla richiesta stessa.
Avverso la decisione della Commissione tecnica paritetica, su richiesta delle organizzazioni territoriali e nel termine di 15 giorni dalle conclusioni della Commissione predetta, potrà essere interposto ricorso ad una Commissione tecnica paritetica centrale, costituita dalle associazioni nazionali di categoria e presieduta da un tecnico designato consensualmente o - in caso di disaccordo - designato dal Ministero del Lavoro; la Commissione emetterà un lodo arbitrale obbligatorio per le parti.
Le decisioni della Commissione di primo grado divengono obbligatorie qualora contro di esse non venga interposto ricorso come sopra.
Chiarimento a verbale.
Premesso che con il primo comma dell’articolo sì sono intesi indicare i criteri a cui le aziende si ispirano nell’assegnare il macchinario, si chiarisce che con il riferimento alle «possibilità di prestazione normale degli operai» si è inteso riferirsi a quelle che un lavoratore di normale capacità e diligenza può sviluppare senza che ne risultino anormalmente impegnate le sue facoltà fisiche ed intellettuali.

Art. 16. - Disciplina del cottimo.
1. - In relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni è ammesso il lavoro a cottimo secondo i criteri di legge ed i sistemi in uso nei vari settori tessili, accentuandone, ove tecnicamente possibile, la forma collettiva.
[...]
4. - Nel caso in cui la valutazione del lavoro richiesto all’operaio sia il risultato della misurazione dei tempi di lavorazione e sia richiesta una resa di produzione superiore a quella normale ad economia, all’operaio dovrà essere corrisposta la percentuale minima di cottimo.
[...]
7. - È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo unicamente intercorrente fra l’operaio e l’azienda, e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici disciplinari.
8. - Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto o per affissione, all’inizio del lavoro, la indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
9. - Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell'ambito aziendale in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti organizzazioni territoriali, mediante ripetizione degli accertamenti dì merito, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
Gli eventuali casi non conciliati in tale sede saranno deferiti in ultima istanza per la loro definitiva risoluzione, ad una Commissione tecnica paritetica composta di membri designati dalle competenti organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, presieduta da un tecnico consensualmente designato o da un Ispettore del Lavoro,
10. - La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quella di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell’art. 6 della parte generale.

Art. 17. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[...]
2) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno dì riposo non effettuato.

Art. 18. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto secondo le misure sotto indicate:
gg. 12 (con pagamento di ore 96) per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
gg. 13 (con pagamento di ore 104) per gli aventi anzianità di servizio da 5 anni compiuti e fino a 10 anni compiuti;
gg. 14 (con pagamento di ore 112) per gli aventi anzianità di servizio da 10 anni compiuti e fino a 15 anni compiuti;
gg. 15 (con pagamento di ore 120) per gli aventi anzianità di servizio da 15 anni compiuti e fino a 20 anni compiuti;
gg. 16 (con pagamento di ore 128) per gli aventi anzianità di servizio da 20 anni compiuti.
[...]
I giorni di ferie eccedenti il periodo (12 giorni consecutivi) collettivamente goduto dalle maestranze e non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.
[...]

Art. 20. - Malattia ed infortunio.
[...]
All’operaio infortunato nell’azienda saranno conservati il posto e l’anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l’operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[...]

Art. 22. - Maternità.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive modifiche, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 24. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
[...]
All’operaio che venga temporaneamente adibito par comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella sua posizione né modificare la qualifica e la retribuzione di sua competenza. [...]

Art. 27. - Abiti da lavoro.
L’azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l’adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione all’usura determinata dalla natura della lavorazione.
In vista di un più esteso impiego degli abiti da lavoro, le aziende ne faciliteranno l’adozione mediante agevolazioni e rateazioni di pagamento.

Art. 30. - Zona malarica.
L’operaio in zona malarica ha diritto ad una particolare indenni là la cui misura deve essere concordata dalle organizzazioni territoriali competenti.
Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con li concorso delle Autorità sanitarie.

Art. 31. - Lavori nocivi.
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull’igiene, sulla sicurezza ilei lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli riguardanti:
а) l’età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Le aziende cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione di opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.

Art. 32. - Disciplina del lavoro.
L’operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell’azienda e della produzione; deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro stesso; non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza l’autorizzazione prescritta dalle disposizioni aziendali.
[...]
L’introduzione nello stabilimento di bevande, nonché la consumazione di cibi, devono essere disciplinate dalla direzione.
Non è consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dall’orario di lavoro.
[...]

Art. 36. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presenta contratto, alle altre norme nonché al regolamento interno di cui all’art. 10 - parte generale - possono essere punite:
1) col rimprovero verbale;
2) col rimprovero scritto;
3) con la multa sino ad una misura massima di tre ore di retribuzione;
4) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
5) con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennità di cui all’art. 40;
6) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di anzianità.
I provvedimenti disciplinari adottati debbono essere portati a conoscenza degli interessati con la precisa indicazione della infrazione commessa.
Rimprovero, multa e sospensione.
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo e senza l’autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo:
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l’igiene e la sicurezza dello stabilimento, mancanze che non siano punibili con il licenziamento.
L’applicazione del rimprovero, dalla multa, della sospensione si intende adeguata alla minore o maggiore gravità delle mancanze ed alla loro recidività.
[...]
Licenziamento.
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della re- i ritrazione, può essere inflitto;
1) Senza preavviso ma con l'indennità di anzianità:
a) per contravvenzioni al divieto di fumare di cui al quarto comma dell’art. 32;
b) per litigo con vie di fatto in fabbrica;
[...]
d) per recidiva in qualunque delle colpa che abbiano dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei sei mesi precedenti.
2) Senza preavviso e senza indennità di anzianità:
[...]
b) per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[...]
d) per dolo o colpa grave in negligenza od atti con danno per l’azienda;
e) per danneggiamenti volontari, rivelazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l’azienda.

Parte seconda - Categorie speciali od intermedie
I - Assistenti.
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L'assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
[...]
Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione l'atta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.

Art. 7. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
A tutti gli effetti di legge la durata massima dell’orario normale di lavoro resta disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario ordinario contrattuale viene stabilita riducendo di due ore settimanali l’orario normale di legge.
Tale riduzione potrà essere attuata nell’ambito di ciascuna settimana o nel ciclo massimo di 4 settimane.
La retribuzione mensile compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell’orario contrattuale entro il limite giornaliero massimo di 30 minuti, per la sola predisposizione del lavoro agli operai.
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove è possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella giornata di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, le ore non lavorate il sabato possono essere distribuite negli altri giorni della settimana, nel limite di un’ora al giorno oltre l’orario normale, e verranno retribuite a regime normale.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, saranno concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli assistenti che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario contrattuale, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Il singolo lavoratore non potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. [...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un assistente nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’assistente dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 10. - Ferie.
L’assistente ha diritto, per ogni anno Intero di servizio, e in rapporto all’intera anzianità maturata presso l’azienda nella categoria, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a:
- 15 giorni lavorativi per anzianità da 1 a 5 anni;
- 20 giorni lavorativi per anzianità da oltre 5 a 12 anni;
- 25 giorni lavorativi per anzianità da oltre 12 a 20 anni;
- 30 giorni lavorativi per anzianità oltre 20 anni.
[...]
I giorni di ferie eccedenti il periodo effettivamente goduto dalla maestranza potranno, a seconda delle anzidette esigenze del lavoro, essere concessi anche in modo non consecutivo oppure, ove necessario, eccezionalmente sostituiti, d’accordo tra le parti, dalla indennità corrispondente alle giornate di ferie non godute.

Art. 11. - Trattamento dì malattia e infortunio.
[...]
In caso di infortunio sul lavoro od in missione [...], ove per postumi invalidanti l’assistente non sia in grado di assolvere il precedente lavoro l’azienda dovrà cercare di adibirlo, nei limite del possibile, a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa.
[...]

Art. 21. - Disposizioni generali.
Per la disciplina degli istituti seguenti, si fa riferimento agli articoli della parte operai o impiegati, indicati a fianco del titolo:
- Trasferte: «Art. 25 operai».
- Trasferimenti: «Art. 25 impiegati».
- Abiti da lavoro: «Art. 27 operai».
- Disciplina del lavoro: «Art. 31 impiegati».
- Provvedimenti disciplinari: «Art. 36 operai».
- Trattenute per risarcimento: «Art. 35 operai».
- Lavori nocivi: «Articolo comune».
- Zona malarica: «Articolo comune».
- Servizio militare: «Art. 20 impiegati ».
- Indennità di anzianità in caso di morte: «Art. 42 operai».
- Cessione e trasformazione di azienda: «Articolo comune».

II. - Altri appartenenti alle categorie speciali od intermedie.
Il trattamento normativo degli altri appartenenti alle categorie speciali od intermedie è regolato a tutti gli effetti dagli accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946 sempreché non risultino inferiori nei singoli istituti al trattamento previsto nella parte prima del presente contratto ed eventuali più favorevoli accordi particolari.

Parte terza - Impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
[...]
Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.

Art. 12. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
A tutti gli effetti di legge la durata massima dell’orario normale di lavoro resta disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell'orario ordinario contrattuale viene stabilita riducendo di due ore settimanali l’orario normale di legge.
Tale riduzione potrà essere attuata nell'ambito di ciascuna settimana o nel ciclo massimo di 4 settimane.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario contrattuale. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Per il personale con mansioni discontinue l’orario massimo normale di servizio potrà superare di due ore l’orario normale previsto dalla legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 6 del mattino.
La prestazione del lavoro straordinario, notturno e festivo, è regolata dalla legge. L’impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, tempestivamente richiesto dalla direzione, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove possibile, non oltre le ore 13 del sabato.
In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella giornata di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, l’orario di lavoro settimanale che l’azienda ha adottato può essere distribuito negli altri giorni della settimana, nel limite massimo di nove ore giornaliere, e verrà retribuito a regime normale.

Art. 14. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 15. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a:
- 15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 20 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 2 anni fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie:
- 25 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 10 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 30 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie.
[...]
Dato la scopo igienico-sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa, normalmente, la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.

Art. 17. - Trattamento di infortunio.
In caso di infortunio sul lavoro od in missione [...], ove per postumi invalidanti l’impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[...]

Art. 19 - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda deve, in caso di gravidanza e puerperio, conservare il posto all’impiegata per un periodo complessivo di almeno otto mesi, corrispondendo l’intera retribuzione per i primi quattro mesi e la metà di essa per gli altri quattro mesi.
[...]

Art. 22. - Esplicazione temporanea di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purché esse non comportino un peggioramento economico, né comunque un mutamento sostanziale della sua posiziona nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 27. - Indennità di zona malarica.
L’impiegato in zona malarica ha diritto ad una particolare indennità la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni territoriali competenti.
Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle Autorità sanitarie.

Art. 28. - Indennità di vestiario.
La ditta è tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro:
- quando essa stessa lo richieda:
- quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione;
- quando il normale contatto con macchinario o attrezzature porti ad un maggiore consumo di indumenti.
Nell’eventualità che una circostanza improvvisa derivata da esigenze di lavoro impedisca all’impiegato di munirsi tempestivamente dell’indumento messo a disposizione dalla ditta per tali necessità e gliene derivasse un danno, la ditta gli riconoscerà un indennizzo da concordarsi fra le parti.
Le parti concorderanno un indennizzo per i danni che eventualmente derivassero da esigenze di lavoro al vestiario dell’impiegato al quale non sia normalmente fornito l’indumento di lavoro, purché venga dimostrato che è stata usata la necessaria cautela da parte dell’impiegato stesso.

Art. 29. - Lavori nocivi.
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio o con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti:
а) l’età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti:
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
a) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti;
b) gli orari di lavoro prescritti. 
Le aziende cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione d’opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.

Art. 31. - Disciplina del lavoro.
L’impiegato deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare:
a) usare l’attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, nell’interesse dell’azienda e della produzione:
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo. dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
e) rispettare l’eventuale regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante la affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità coi seguenti provvedimenti:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
e) trasferimento ove sia possibile;
f) licenziamento senza preavviso ma con la sola indennità di cui all’art. 39;
g) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità.
Non sarà consentita l’applicazione di provvedimenti di più elevata misura, escluso quanto sotto le lettere f) e g), in caso di recidiva, qualora la mancanza dell’impiegato non sia stata precedentemente punita col consono provvedimento disciplinare o almeno contestata all’interessato.
La sospensione ed il trasferimento si possono applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere a) b) c).
Il licenziamento senza preavviso ma con indennità di cui alla lettera f) potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di atti la cui gravità morale od economica richieda l’applicazione della maggiore sanzione.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 43. - Disposizioni generali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.

Allegato n. 4 - Commissione tecnica paritetica per il mansionario
Vengono costituite delle Commissioni tecniche paritetiche, con un massimo di 18 membri (9 di parte industriale, 9 di parte dei lavoratori), per ogni settore (laniero, cotoniero, serico ecc.), alle quali sono affidati i seguenti compiti:
1) di accertare l’eventuale esistenza di mansioni non indicate espressamente nell’elenco delle mansioni di ciascun contratto di sottosettore;
2) di accertare ed indicare le eventuali modifiche da apportare al mansionario vigente per ogni sottosettore.
I compiti di cui al punto 1) hanno, in ordine di tempo, carattere preminente e dovranno comunque essere esauriti entro due mesi. Le relative conclusioni formeranno oggetto di immediato esame da parte delle organizzazioni stipulanti i singoli contratti di sottosettore, con l’intesa che ne sarà determinato l’inserimento nel contratto di lavoro vigente con effetto dalla data dell’accordo per l’inserimento stesso.
I compiti di cui al punto 2) dovranno essere svolti col reciproco impegno di sollecitudine. Tali compiti dovranno comunque essere esauriti e le conclusioni sottoposte all’esame delle organizzazioni stipulanti tre mesi prima della scadenza del vigente contratto di lavoro.

Allegato n. 5 - Commissione tecnica paritetica per l’apprendistato
Presso ogni settore (laniero, cotoniero, serico, ecc.) viene costituita una Commissione Tecnica Sindacale paritetica con un massimo di diciotto membri (nove di parte industriale, nove di parte dei lavoratori) alla quale viene affidato il compito di accertare ed indicare le eventuali modifiche da apportare al vigente regolamento di settore dell’apprendistato.
Tale compito dovrà essere svolto con reciproco impegno di sollecitudine e dovrà essere esaurito entro tre mesi dalla data di invio da parte delle Organizzazioni interessate di concrete richieste.
Le conclusioni della Commissione formeranno oggetto di immediato esame da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti con l’intesa che sarà determinato l’inserimento del nuovo Regolamento nel vigente contratto con effetto dalla data dell’accordo per l’inserimento stesso.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]