Tipologia: CCNL
Data firma: 31 luglio 1964
Validità: 01.07.1964 - 31.12.1966
Parti: Associazione Nazionale degli Industriali Tintori, Stampatori e Finitori-Confindustria e Federtessili-Cisl, Fiot-Cgil, Uilt-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Tessili-Cisnal e Failt-Confail
Settori: Tessili, Tintorie, ecc., Industria

Sommario:

Parte generale
Art. 1.
Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto.
Art. 3. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto.
Art. 4. - Condizioni di miglior favore.
Art. 5. - Interpretazione.
Art. 6. - Controversie.
Art. 7. - Commissioni Interne.
Art. 8. - Immunità sindacale.
Art. 9. - Permessi per cariche sindacali.
Art. 10. - Affissioni.
Art. 11. - Trattenute di quote sindacali.
Art. 12. - Cariche pubbliche e sindacali.
Art. 13. - Regolamento interno.
Art. 14. - Mense aziendali.
Art. 15. - Decorrenza e durata.
Protocolli aggiuntivi
N. 1. - Camere di allattamento o asili nido.
N. 2. - Contratti locali.
Parte prima - Operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Periodo di prova.
Art. 3. - Trattamento salariale.
Art. 4. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 5. - Apprendistato.
Art. 6. - Trattamento dei minori.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro notturno.
Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno, domenicale, festivo e relative percentuali.
Art. 10. - Interruzioni del lavoro.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Pulizia del macchinario.
Art. 13. - Lavori discontinui.
Art. 14. - Lavoro a squadre.
Art. 15. - Turni a scacchi.
Art. 16. - Assegnazione del macchinario.
Art. 17. - Disciplina del cottimo.
Art. 18. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
Art. 19. - Ferie.
Art. 20. - Gratifica natalizia.
Art. 21. - Malattia ed infortunio.
Art. 22. - Congedo matrimoniale.
Art. 23. - Maternità.
Art. 24. - Servizio militare.
Art. 25. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
Art. 26. - Trasferte.
Art. 27. - Trasferimenti.
Art. 28. - Abiti da lavoro.
Art. 29. - Indennità scolastica.
Art. 30. - Mezzi di trasporto per servizio.
Art. 31. - Zona malarica.
Art. 32. - Lavori nocivi.
Art. 33. - Disciplina del lavoro.
Art. 34. - Permessi.
Art. 35. - Assenze.
Art. 36. - Trattenute per risarcimento.
Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 38. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 39. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 40. - Preavviso.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 42. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 43. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Parte seconda - Categorie speciali od intermedie
I. - Assistenti

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Paga mensile e garanzia della retribuzione.
Art. 5. - Mensilità natalizia.
Art. 6. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 7. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 8. - Determinazione contabile della paga oraria.
Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 10. - Ferie.
Art. 11. - Trattamento di malattia e infortunio.
Art. 12. - Congedo matrimoniale.
Art. 13. - Trattamento per invenzioni.
Art. 14. - Indennità per disagiata sede.
Art. 15. - Esplicazione temporanea e cambiamento di mansioni.
Art. 16. - Permessi.
Art. 17. - Passaggio da operaio ad assistente.
Art. 18. - Preavviso.
Art. 19. - Indennità di anzianità.
Art. 20. - Dimissioni.
Art. 21. - Disposizioni generali.
Art. 22. - Certificato di lavoro.
Art. 23. - Controversie sulla qualifica.
Art. 24. - Condizioni di miglior favore.
II. - Altri appartenenti alle categorie speciali od intermedie
Parte terza - Impiegati

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Categorie e gradi dell’impiegato.
Art. 5. - Commissione tecnica per le categorie impiegatizie.
Art. 6. - Laureati e diplomati.
Art. 7. - Stipendio, retribuzione e tredicesima mensilità.
Art. 8. - Corresponsione della retribuzione.
Art. 9. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 10. - Trattamento di previdenza.
Art. 11. - Indennità per maneggio di denaro - Cauzione.
Art. 12. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 13. - Determinazione della quota oraria di stipendio.
Art. 14. - Giorni festivi e riposo settimanale.
Art. 15. - Ferie.
Art. 16. - Trattamento di malattia.
Art. 17. - Trattamento di infortunio.
Art. 18. - Congedo matrimoniale.
Art. 19. - Tutela della maternità.
Art. 20. - Servizio militare.
Art. 21. - Periodo di aspettativa.
Art. 22. - Esplicazione temporanea di mansioni.
Art. 23. - Trasferte.
Art. 24. - Trasferimento.
Art. 25. - Indennità di trasferimento.
Art. 26. - Indennità per disagiata sede.
Art. 27. - Indennità di zona malarica.
Art. 28. - Indennità di vestiario.
Art. 29. - Lavori nocivi.
Art. 30. - Trattamento per invenzioni.
Art. 31. - Disciplina del lavoro.
Art. 32. - Assenze e permessi.
Art. 33. - Trattenute per risarcimento.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Cessione e trasformazione di azienda.
Art. 36. - Passaggio dalla qualifica di operaio o di assistente alla qualifica impiegatizia.
Art. 37. - Preavviso in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 38. - Indennità per mancato preavviso.
Art. 39. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 40. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 41. - Indennità di anzianità in caso di morte.
Art. 42. - Certificato di lavoro.
Art. 43. - Disposizioni generali.
Allegato - Commissione tecnica paritetica per le controversie relative alla assegnazione in categoria o grado degli impiegati, alla attribuzione della qualifica impiegatizia ed alla attribuzione della qualifica di appartenente alle categorie speciali o intermedie
Premi di anzianità
Allegato n. 3 - Parità della retribuzione femminile con la retribuzione maschile per le mansioni promiscue
Accordo aggiuntivo sottoscritto presso il ministero del lavoro il 10 luglio 1964 sui criteri informatori dell’accordo di parità 5 febbraio 1960 
Allegato n. 5 - Categorie speciali od intermedie accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946
Allegato n. 6 - Protocollo per la disciplina dei premi di produzione e la revisione del mansionario
Parte quarta - Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali classificazione delle mansioni operaie da valere per il personale addetto all’industria della tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio
Elenco delle prestazioni lavorative o mansioni per i dipendenti addetti all’industria della tintoria, candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio
Tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941
Tabella assegni familiari per i lavoratori dell’industria
Tabelle delle indennità di contingenza

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria della tintoria candeggio, stampa, mercerizzazione e finissaggio, 31 luglio 1964

Addì 31 luglio 1964, in Milano, in attuazione dell’accordo sottoscritto il 9 luglio 1964 in Roma, presso il Ministero del Lavoro [...] tra l’Associazione Nazionale degli Industriali Tintori, Stampatori e Finitori [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Tessili - Federtessili [...], con l’assistenza della Cisl [...], la Federazione Impiegati Operai Tessili (Fiot) [...], con l’assistenza della Cgil [...], l’Unione Italiana Lavoratori Tessili - Uilt [...], con l’assistenza della Uil [...]
Addì 31 luglio 1964, in Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali Tintori, Stampatori e Finitori [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’Industria Italiana [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Tessili della Cisnal [...]
Addì 31 luglio 1964, in Milano, tra l’Associazione Nazionale degli Industriali Tintori, Stampatori e Finitori [...], con l’assistenza della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...] e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Tessili Failt [...], con l’assistenza della Confail [...]
si è stipulato il presente contratto nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro fra le aziende ed i lavoratori da esse dipendenti nell’industria della filatura dei cascami di seta.

Parte generale
Art. 1.

Il presente contratto consta di:
а) una parte generale e relativi protocolli aggiuntivi;
b) tre parti riguardanti: operai, categorie speciali ed intermedie ed impiegati;
c) una parte contenente le tabelle delle paghe e degli stipendi contrattuali.
La materia riservata alla contrattazione a livello aziendale - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - è solamente quella stabilita dal presente contratto; correlativamente il presente contratto riconosce la esigenza delle aziende di poter impostare la propria attività produttiva su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente contratto e degli anzidetti accordi a livello aziendale.
La prevista contrattazione a livello aziendale viene delegata dalle parti stipulanti in rappresentanza rispettivamente delle aziende e dei lavoratori, da un lato alle Associazioni sindacali territoriali degli industriali e dall’altro lato ai Sindacati provinciali tessili dei lavoratori, fermo restando' quanto previsto nel presente contratto per casi di intervento delle Organizzazioni nazionali stipulanti.
Il presente contratto ha validità in tutto il territorio nazionale e contiene l’impegno delle parti stipulanti di rispettarlo e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita.
In tale ambito, pertanto, le Associazioni industriali sono impegnate ad adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate, mentre le organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere - o ad intervenire perché siano evitate - azioni e rivendicazioni a qualsiasi livello comunque intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi ai livelli sopra precisati.

Art. 2. - Categorie soggette ed efficacia del contratto.
Il presente contratto si applica a tutte le categorie rappresentate dalle parti contraenti: ha efficacia nazionale e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia. 

Art. 5. - Interpretazione.
Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative ed agli accordi interconfederali riguardanti sia il contratto che il rapporto di lavoro.

Art. 6. - Controversie.
a) I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo, seguendo le consuetudinarie norme disciplinari di azienda, saranno trattati e risolti tra lavoratori e datori di lavoro con l’intervento della Commissione Interna o del Delegato di Impresa.
Nel caso in cui non si raggiunga l’accordo, il reclamo e le controversie saranno sottoposti all’esame delle competenti associazioni territoriali. Riuscito vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà proporre all’altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.
A tale scopo, entro quindici giorni dall’esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria organizzazione territoriale - l’apertura del procedimento in parola; entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, l’organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l’assenso di quest’ultima. Le due organizzazioni costituiranno - entro i dieci giorni successivi a detta risposta - un Collegio sino ad un massimo di cinque membri, composto rispettivamente da uno o due membri designati dalla organizzazione territoriale dei lavoratori interessata.
da uno o due membri designati dall’organizzazione dei datori di lavoro, da un membro presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.
In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione al competente Circolo dell’ispettorato del Lavoro.
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato dovrà emettere il proprio giudizio entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
b) Le controversie per l’interpretazione e quelle collettive per l’applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l’ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali.
c) Le presenti disposizioni di carattere generale non sostituiscono le particolari procedure previste per determinati istituti di questo contratto.

Art. 7. - Commissioni Interne.
Sono formalmente riconosciute la Commissione Interna o il Delegato di Impresa coi poteri, nei limiti e secondo la procedura stabilita dagli accordi interconfederali in materia.

Art. 10. - Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati territoriali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione Aziendale.

Art. 13. - Regolamento interno.
In ciascuna azienda può essere redatto dal datore di lavoro, ed esposto in luogo chiaramente visibile, un regolamento interno. Gli schemi di redazione o di eventuale aggiornamento saranno esaminati con la Direzione dalla Commissione Interna o dal Delegato di Impresa, preventivamente all’attuazione, a termine dell’art. 2 punto 3) dell’accordo interconfederale 8 maggio 1953; il loro contenuto non dovrà comunque essere in contrasto con le norme legislative e con quelle contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro.

Art. 14. - Mense aziendali.
Le aziende conserveranno o metteranno a disposizione dei lavoratori, in quanto possibile, un servizio di mensa aziendale.
Ove la mensa manchi, ai lavoratori sarà corrisposta una indennità sostitutiva.
[...]
Le aziende cureranno che i refettori, costituiti in conformità alle disposizioni del Regolamento di Igiene, siano accoglienti e confortevoli.
Laddove le mense funzionano, il servizio dovrà essere adeguato al numero dei partecipanti. Le Commissioni Interne od i Delegati di Impresa hanno la facoltà di sorvegliare l’andamento in collaborazione con le Direzioni aziendali.
[...]

Protocolli aggiuntivi
N. 1. - Camere di allattamento o asili nido.

L’istituzione ed il funzionamento delle camere di allattamento o degli asili nido sono disciplinati dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 26 agosto 1950, n. 860, relativa alla «Tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri».

N. 2. - Contratti locali.
Le Organizzazioni territoriali competenti coordineranno - per quanto necessario - gli eventuali contratti territoriali col presente contratto nazionale. 

Parte prima - Operai
Art. 1. - Assunzione.

[...]
Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere.

Art. 5. - Apprendistato.
È considerato apprendista l’operaio compreso fra i 14 e i 20 anni di età, che venga assunto dall’azienda per conseguire attraverso un addestramento pratico la capacità tecnica inerente ad una delle qualifiche previste dalla tabella allegata, con utilizzo dell’opera nell’azienda stessa.
Durante il periodo di apprendistato, l’apprendista deve lavorare a giornata; nel caso in cui venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato, e gli devono essere applicate le relative tariffe di cottimo.
[...]
Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa fra un periodo e l’altro una interruzione superiore ai 18 mesi.
Se l’apprendista di filatura o di tessitura e loro lavorazioni complementari provenga da altri reparti, sempre di filatura o tessitura anche complementari, nei quali abbia già compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno della metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato con esito favorevole scuole professionali tessili.
[...]
Per la durata e le percentuali di paga dell’apprendistato, valgono le norme riprodotte nella tabella allegata.
L’imprenditore deve permettere che l’apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce all’assunzione, all’orario di lavoro, alle ferie degli apprendisti, ed a quant’altro non previsto dal presente articolo valgono le norme della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e del relativo regolamento.

Art. 7. - Orario di lavoro.
A tutti gli effetti di legge la durata massima dell’orario normale di lavoro resta disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario ordinario contrattuale viene stabilita riducendo di due ore settimanali l’orario normale di legge. A partire dal 1° maggio 1965 la durata dell’orario ordinario contrattuale viene stabilita riducendo di tre ore settimanali l’orario normale di legge.
Tale riduzione potrà essere attuata nell’ambito di ciascuna settimana o nel ciclo massimo di 4 settimane.
[...]
La distribuzione dell’orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 2, comma 3 del vigente accordo interconfederale regolante i compiti della Commissione Interna e comunicata agli operai in apposite tabelle da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
La riduzione dell’orario di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sarà fatta coincidere, normalmente, in giorno di sabato.
In quelle aziende ove non venga prestato il lavoro nella giornata del sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, le ore non lavorate il sabato possono essere distribuite negli altri giorni della settimana, nel limite di un’ora al giorno oltre il normale orario contrattuale e verranno retribuite a regime normale.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, potranno essere concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli operai che frequentino scuole di addestramento o di perfezionamento professionale.
Chiarimento a verbale.
Si indicano, a titolo esemplificativo, alcune ipotesi di applicazione del nuovo orario contrattuale:
- 8 ore al giorno per 5 giorni e 6 ore al sabato;
- 8 ore al giorno per 6 giorni in una settimana; 8 ore per 5 giorni e 4 ore al sabato nella seconda settimana;
- 8 ore al giorno per tre settimane, 8 ore per 5 giorni e riposo completo nel 6° giorno della 4a settimana.

Art. 8. - Lavoro notturno.
Ferme restando le norme generali di cui agli articoli 7 e 14 del presente contratto, la durata dell’orario contrattuale ordinario per il lavoro notturno viene stabilita riducendo di 4 ore settimanali l’orario normale di legge. Tale orario rimane così normalmente stabilito in 44 ore settimanali, ragguagliate a 41 ore settimanali di lavoro effettivo nel caso di lavoro a squadra.
Tale riduzione potrà essere attuata nell’ambito di ciascuna settimana o nel ciclo massimo di 4 settimane.
Detta riduzione di orario per i turni notturni avvicendati verrà applicata solo per le settimane di effettiva prestazione notturna.
A compenso della riduzione di due ore di lavoro, rispetto agli altri operai, alle maggiorazioni indicate dall’art. 9 per il lavoro notturno a turni avvicendati e per il lavoro notturno a turni non avvicendati, verrà aggiunta una addizionale temporanea convenzionale del 4,40 %. Alla data del 1° maggio 1965, in coincidenza con la riduzione dell’orario di lavoro per gli altri operai e della contemporanea entrata in vigore della tabella retributiva B, riducendosi ad un’ora settimanale la differenza di orario tra gli operai che lavorano di giorno e quelli che prestano servizio notturno, la suddetta addizionale temporanea convenzionale si riduce al 2,20 %.
Il trattamento di cui al presente articolo spetta anche agli operai che occasionalmente vengano inseriti nel turno di notte. I medesimi osserveranno l’orario di lavoro prestabilito per la squadra nella quale sono stati inseriti.

Art. 9. - Lavoro straordinario, notturno, domenicale, festivo e relative percentuali.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti norme legislative ed interconfederali; il lavoratore dovrà essere preavvisato in quanto possibile, tranne casi urgenti, il giorno precedente. Il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario richiesto dalla direzione, salvo giusti e comprovati motivi derivanti dallo stato di salute, da condizioni di gravidanza o puerperio, da ragioni familiari o personali.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale di cui all’art. 7, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali e infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo saranno computate al fine del raggiungimento dell’orario ordinario contrattuale.
Il lavoro autorizzato e prestato fra le ore 22 e le ore 6 è considerato notturno.
[...]
L’operaio in possesso di documenti comprovanti la frequenza a scuole serali o festive deve essere esonerato dal lavoro straordinario compatibilmente con l’esigenza del lavoro ed in quanto le prestazioni di lavoro straordinario gli impediscano di frequentare le scuole medesime. 
[...]

Art. 11. - Recuperi.
Le ore di lavoro perdute per le cause di cui all’articolo precedente o per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un’ora giornaliera oltre le otto ore normali o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di nove ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
In ogni caso, il recupero potrà essere effettuato solo entro le due quindicine immediatamente successive a quella in cui è avvenuta la interruzione.

Art. 12. - Pulizia del macchinario.
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l’osservanza delle disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell’orario normale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.

Art. 13. - Lavori discontinui.
L’orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, non può superare le 10 ore giornaliere.
Per i custodi ed i portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è portato fino a 12 ore, fermo restando l’obbligo per i lavoratori di cui sopra di rispondere, senza diritto a compensi ulteriori, alle eventuali chiamate di carattere eccezionale che potessero aver luogo oltre i predetti limiti di orario.
[...]

Art. 14. - Lavoro a squadre.
Il lavoro prestato dagli operai che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni, entro le 24 ore, anche se a turni di non uguale durata, è considerato lavoro a squadre.
L’orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di otto ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è ridotta a mezz’ora. La distribuzione dell’orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del vigente accordo interconfederale regolante i compiti delle Commissioni Interne e comunicato agli operai in apposita tabella da affiggersi all’entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto all’art. 7 l’orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 43 ore settimanali di effettivo lavoro, ed a 42 ore settimanali di effettivo lavoro dal 1° maggio 1965.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, a termine di legge, per ogni turno, l’intervallo di mezz’ora di riposo. Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori del locale di lavoro e comunque a macchine ferme. L’operaio ha il diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezz’ora di riposo.
Per turni fino a sei ore non è previsto l’intervallo di riposo.
Nel lavoro a squadre, le paghe orarie di fatto e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico vengono maggiorate della percentuale dell’8 per cento, percentuale che assorbe e sostituisce la retribuzione per la mezz’ora di riposo. Tale percentuale di maggiorazione non si riferisce all’indennità di contingenza non conglobata, la quale, invece, viene corrisposta per le ore di effettiva presenza nello stabilimento, compresa la mezz’ora di riposo. L’importo di detta maggiorazione sarà distintamente registrato sul prospetto o busta paga.
Per le prestazioni che eccedano le ore 7,30 giornaliere di lavoro effettivo dovrà essere corrisposta la percentuale di maggiorazione di straordinario, fermo restando che la maggiorazione dell’8 per cento per il lavoro a squadre va corrisposto solo sino al predetto limite di ore 7,30.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne, come nel caso di squadre promiscue di uomini e donne, e non è dovuta nelle riduzioni di orario fino ad undici ore complessive se si tratta di lavoro a due squadre (ore cinque e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a tredici ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore quattro e mezza giornaliere per ciascuna squadra).
In deroga a quanto sopra, nel caso che, per effetto della distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro prevista agli artt. 7 ed 8, ed al comma terzo del presente articolo, sia effettuato in un solo giorno della settimana un orario inferiore alle 6 ore, verrà egualmente corrisposta la maggiorazione dell’8 %.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di modifica del turno assegnato, l’operaio dovrà comunque fruire - all’atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Il turno unico è soggetto alla disciplina del lavoro a squadre, anche se compiuto senza avvicendamenti, qualora si attui lo stesso intervallo di riposo delle squadre ed inoltre il suo inizio od il suo termine coincidano con l’inizio o col termine dell’orario di una delle squadre, rimanendo comunque nel limite di uno spostamento massimo di trenta minuti.
Nel caso di orario settimanale di 40 ore di lavoro, il lavoro a squadre verrà effettuato possibilmente in cinque giorni, in relazione alle norme di cui al secondo comma.
Chiarimento a verbale n. 1.
Qualora nella mezz’ora di riposo effettuata fuori dall’ambiente di lavoro le macchine siano rimaste funzionanti, le controversie sugli eventuali effetti che dovessero derivare ai lavoratori, saranno esaminate prima in sede aziendale e poi, occorrendo, in sede territoriale
Chiarimento a verbale n. 2.
Si esemplificano, di seguito, alcune ipotesi di distribuzione dell’orario di lavoro:
- 7 ore e mezza di lavoro effettivo nei primi 5 giorni della settimana con maggiorazione dell’8 %; al sabato 5 ore e mezza con maggiorazione dell’8 %, oppure 6 ore con maggiorazione dell’8 % per
5 ore e mezza e con maggiorazione di lavoro straordinario per l’ultima mezz’ora;
- 7 ore e mezza per 6 giorni in una settimana con maggiorazione dell’8 %; 7 ore e mezza per 5 giorni nella seconda settimana con maggiorazione dell’8 %; al sabato della seconda settimana 3 ore e mezza con maggiorazione dell’8%, oppure 4 ore con maggiorazione dell’8 % per 3 ore e mezza e con maggiorazione di lavoro straordinario per l’ultima mezz’ora del sabato della seconda settimana;
- 7 ore e mezza per 6 giorni per tre settimane con maggiorazione dell’8 %; 7 ore e mezza per 4 giorni nella quarta settimana con maggiorazione dell’8 %; al venerdì della quarta settimana 7 ore con maggiorazione dell’8 %, oppure 7 ore e mezza con maggiorazione dell’8 % per 7 ore e con maggiorazione di lavoro straordinario per l’ultima mezz’ora del venerdì di detta settimana. 

Art. 15. - Turni a scacchi.
Non sono di regola ammessi i turni a scacchi.
Essi potranno essere mantenuti ove ricorrono le condizioni per il loro regolare funzionamento. Nel caso che le maestranze ne richiedano la soppressione, le organizzazioni sindacali territoriali competenti interverranno per adottare le risoluzioni del caso.
I turni a scacchi non potranno essere istituiti laddove attualmente non esistono, se non a seguito del parere concorde favorevole delle organizzazioni sindacali territoriali competenti.
Ai lavoratori è dovuta la maggiorazione del 5 per cento sulle paghe orarie di fatto, nonché sulle tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico, esclusa l’indennità di contingenza.

Art. 16. - Assegnazione del macchinario.
Le assegnazioni del macchinario dovranno essere effettuate tenendo presenti le esigenze della produzione, le possibilità di prestazione degli operai in relazione alla natura del macchinario, alla specie dell’articolo prodotto, al rendimento del lavoro, alle condizioni dell’ambiente di lavoro.
Le modifiche non temporanee dell’assegnazione del macchinario e delle conseguenziali variazioni dell’assetto tecnico organizzativo che comportino un aumento del carico di lavoro, saranno regolate dalla seguente procedura:
1) La direzione aziendale all’atto della nuova assegnazione di macchinario, comunicherà agli operai interessati (o a parte degli operai stessi), ed alla Commissione Interna le disposizioni studiate per l’attuazione in via sperimentale della nuova assegnazione.
2) La direzione aziendale, contemporaneamente, tramite la propria associazione territoriale, comunicherà alle organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio dell’assegnazione in esperimento, la sua durata, il numero dei lavoratori inizialmente interessati, nonché una indicazione sui criteri e sulle modalità della predisposta nuova assegnazione.
3) Dopo l’inizio dell’esperimento previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l’esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori non superate in sede aziendale, sarà demandato alle organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tal caso forniti i relativi elementi di valutazione.
Per dette particolari situazioni non può esservi, in via normale, l’acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio se non decorsi 20 giorni di esperimento.
4) Al termine dell’esperimento la Direzione aziendale comunicherà per iscritto o per affissione ai lavoratori interessati ed alla Commissione Interna, le indicazioni del lavoro da eseguire e le relative condizioni riguardanti la nuova assegnazione. Inoltre, tramite la propria associazione territoriale, darà analoga comunicazione alle organizzazioni territoriali sindacali dei lavoratori.
Qualunque contestazione che non abbia trovato risoluzione nell’ambito aziendale, sarà rimessa all’opportuno1 esame in sede sindacale territoriale qualora una delle parti ne faccia richiesta.
5) Per l’esame in sede sindacale territoriale previsto al punto 4 del presente articolo i necessari accertamenti potranno essere eseguiti con l'intervento, per ambo le parti di tecnici qualificati della materia.
6) Nel caso di adozione di nuove forme di remunerazione a cottimo o ad incentivo o di adeguamento di quelle esistenti in relazione alle diverse assegnazioni di macchinario dovranno comunque essere applicate le norme previste all’articolo 17 sulla disciplina del cottimo.
Chiarimento a verbale al punto 2.
Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l’intervento delle Associazioni sindacali sull’esperimento in attuazione solo nei casi previsti ai punti 3 e 4 del presente articolo.

Art. 17. - Disciplina del cottimo.
1. In relazione alle possibilità tecniche delle varie lavorazioni è ammesso il lavoro a cottimo secondo i criteri di legge ed i sistemi in uso nei vari settori tessili, accentuandone, ove tecnicamente possibile, la forma collettiva.
Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta all'operaio sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata alla osservanza di un determinato ritmo produttivo e sia richiesta all’operaio una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, l’operaio dovrà essere retribuito a cottimo o con altre forme di retribuzione ad incentivo soggette alla disciplina del lavoro a cottimo.
[...]
5. È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti, i quali abbiano alle proprie dipendenze altri operai da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il lavoro a cottimo unicamente intercorrente fra l’operaio e l’azienda, e la dipendenza di un operaio da un altro unicamente intesa agli effetti tecnici disciplinari.
6. Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto o per affissione, all'inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
7. La Direzione aziendale, all’atto dell’introduzione dei nuovi sistemi di cottimo o di incentivo o nel caso di modifiche ai sistemi in vigore (vedi chiarimento a verbale n. 1) illustrerà agli operai interessati (o a parte degli operai stessi) ed alla Commissione Interna le disposizioni studiate per l’attuazione in via sperimentale del nuovo sistema di lavoro a cottimo o a incentivo.
La Direzione aziendale contemporaneamente, tramite la propria Associazione territoriale, comunicherà alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori la data di inizio dell’esperimento, il numero dei lavoratori inizialmente interessati, nonché una indicazione del sistema di lavoro a cottimo o ad incentivo da sperimentare (vedi chiarimento a verbale n. 2).
Il periodo occorrente per l’elaborazione della tariffa di cottimo verrà considerato periodo di esperimento. Detto periodo avrà durata non superiore a mesi 2 e sarà seguito dal periodo di assestamento della tariffa di cottimo o di incentivo di durata non superiore a mesi 3; dopo di ciò le tariffe di cottimo potranno essere sostituite o variate soltanto in presenza o di mutamenti dell’articolo o di modificazioni nelle condizioni di esecuzione del lavoro, sempre avvalendosi, anche in questa ipotesi, nei casi indicati nel chiarimento a verbale n. 1, della procedura di cui sopra.
Dopo l’inizio dell’esperimento, previa acquisizione dei necessari elementi di giudizio, l’esame delle eventuali particolari situazioni di effettiva gravosità per i lavoratori, non superate in sede aziendale, sarà demandato alle Organizzazioni territoriali sindacali alle quali verranno in tale caso forniti i relativi elementi di valutazione.
Per tali particolari situazioni non può esservi, in via normale, acquisizione dei necessari elementi per la formulazione di un giudizio attendibile se non decorsi 20 giorni di esperimento.
Al termine dell’esperimento, la Direzione aziendale comunicherà come previsto al punto 6°, per iscritto o per affissione, ai lavoratori interessati le indicazioni del lavoro da eseguire e la tariffa di cottimo corrispondente; darà inoltre comunicazione alla Commissione Interna e, tramite la propria Organizzazione territoriale, ai Sindacati territoriali dei lavoratori dei risultati dell’esperimento' e dei criteri informatori seguiti nella elaborazione della tariffa di cottimo o di incentivo.
Questi ultimi potranno richiedere, in relazione a quanto previsto al punto 8° del presente articolo, un esame congiunto sulla base delle comunicazioni ricevute.
[...]
8. Qualunque contestazione che non trovi risoluzione nell’ambito aziendale - sia per i cottimi e gli incentivi già in atto, sia per quelli di nuova introduzione - riguardante la precisazione di elementi tecnici e l’accertamento di fatti determinanti la tariffa di cottimo, è rimessa ad opportuno riesame da parte delle competenti Organizzazioni territoriali, mediante ripetizione degli accertamenti di merito, qualora una delle parti ne faccia richiesta.
9. La procedura sopra prevista non concerne le controversie di interpretazione, né quelle di applicazione non indicate nel punto precedente, per le quali valgono le norme dell’art. 6 della parte generale. 
Chiarimento a verbale (riferimento al punto 7 del presente articolo).
N. 1. - Per tali si debbono intendere solo quelle modifiche tecniche introdotte dall’azienda ad un sistema già in vigore e che si concretino in sostanziali variazioni ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione, ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
N. 2. - Detta comunicazione ha finalità puramente informativa essendo ammesso l’intervento delle Organizzazioni sindacali sull’esperimento in attuazione solo nei casi previsti al comma 4) del presente punto.

Art. 18. - Giorni festivi - Riposo settimanale.
[...]
2) Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l’operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 19. - Ferie.
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo con decorrenza della retribuzione giornaliera di fatto secondo le misure sotto indicate:
giorni 12 (pari ad ore 96) per gli aventi anzianità di servizio da 1 a 5 anni compiuti;
giorni 13 (pari a 104 ore) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 5 e fino a 10 anni compiuti:
giorni 14 (pari a 112 ore) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 10 e sino a 15 anni compiuti;
giorni 15 (pari a 120 ore) per gli aventi anzianità di servizio da oltre 15 e sino a 20 anni compiuti;
giorni 16 (pari a 128 ore) per gli aventi anzianità di servizio oltre i 20 anni compiuti.
[...]
I giorni di ferie eccedenti il periodo (12 giorni consecutivi) collettivamente goduto dalle maestranze e non usufruite per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti, oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, calcolata nella misura della retribuzione in atto al momento della liquidazione delle ferie medesime.
[...]

Art. 21. - Malattia ed infortunio.
[...]
All’operaio infortunato nell’azienda saranno conservati il posto e l’anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. In tal caso, ove per postumi invalidanti l’operaio non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[...]

Art. 23. - Maternità.
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalla legge 26 agosto 1950, n. 860 e successive modifiche, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.

Art. 25. - Cambiamento e cumulo di mansioni.
[...]
All’operaio che venga temporaneamente adibito per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella sua posizione né modificare la qualifica e la retribuzione di sua competenza. [...]

Art. 28. - Abiti da lavoro.
L’azienda fornirà gratuitamente gli abiti da lavoro, nei casi in cui gli stessi si rendano necessari per le condizioni particolari nelle quali si svolga il lavoro, nonché quando essa ne prescriva comunque l’adozione.
La sostituzione di tali abiti dovrà essere fatta in relazione alla usura determinata dalla natura della lavorazione.
In vista di un più esteso impiego degli abiti da lavoro, le aziende ne faciliteranno l’adozione mediante agevolazioni e rateazioni di pagamento.

Art. 31. - Zona malarica.
L’operaio in zona malarica ha diritto ad una particolare indennità la cui misura deve essere concordata dalle organizzazioni territoriali competenti.
Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle Autorità sanitarie. 

Art. 32. - Lavori nocivi.
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio e con impiego di sostanze nocive dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge sull’igiene, sulla sicurezza del lavoro, sulla tutela del lavoro delle donne e del fanciulli riguardanti:
а) l’età e il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
c) gli apprestamenti preventivi o difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Le aziende cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione di opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.

Art. 33. - Disciplina del lavoro.
L’operaio deve svolgere le mansioni affidategli con la normale diligenza richiesta dalla natura del lavoro nell’interesse dell’azienda e della produzione; deve osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro stesso; non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza l’autorizzazione prescritta dalle disposizioni aziendali.
[...]
L’introduzione nello stabilimento di bevande, nonché la consumazione di cibi, debbono essere disciplinati dalla direzione.
Non è consentito fumare se non nei luoghi appositamente stabiliti e fuori dell’orario di lavoro.
[...]

Art. 37. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto, alle altre norme nonché al regolamento interno di cui all’art. 10 - parte generale - possono essere punite:
1) col rimprovero verbale;
2) col rimprovero scritto;
3) con la multa sino ad una misura massima di tre ore di retribuzione;
4) con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
5) con il licenziamento senza preavviso, ma con la sola indennità di cui all’articolo 41;
6) con il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità di anzianità.
[...]
Rimprovero, multa e sospensione
Il rimprovero e la multa possono essere inflitti all’operaio;
a) che abbandoni il proprio posto senza giustificato motivo e senza l’autorizzazione prescritta da disposizioni aziendali:
a) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza autorizzazione o senza giustificato motivo;
b) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
c) che per disattenzione guasti il macchinario o il materiale di lavorazione, oppure non avverta i superiori diretti di rilevabili eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
d) che in qualunque modo trasgredisca le norme del presente contratto, o quelle del regolamento interno, o commetta contro la disciplina, la morale, l’igiene e la sicurezza dello stabilimento, mancanze che non siano punibili con il licenziamento.
L’applicazione del rimprovero, della multa, della sospensione si intende adeguata alla minore o maggiore gravità ed alla loro recidività
[...]
Licenziamento
Il licenziamento, con immediata cessazione del lavoro e della retribuzione, può essere inflitto:
1) Senza preavviso ma con l’indennità di anzianità:
а) per contravvenzioni al divieto di fumare di cui al quarto comma dell’art. 33;
b) per litigio con vie di fatto in fabbrica;
[...]
d) per recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza, o ad una sospensione per mancanza diversa nei sei mesi precedenti.
2) Senza preavviso e senza indennità di anzianità:
[...]
b) per insubordinazione grave del lavoratore verso i superiori;
[...]
d) per dolo o colpa grave in negligenza od atti con danno per l’azienda;
e) per danneggiamenti volontari, rilevazioni di particolari procedimenti o sistemi di lavoro, trafugamenti di disegni e campionature, lavorazioni in stabilimento per conto proprio o di terzi con danno per l’azienda.

Parte seconda - Categorie speciali od intermedie
I. - Assistenti
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
[...]
Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso di licenziamento ed all’indennità di anzianità.

Art. 7. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
A tutti gli effetti di legge la durata massima dell’orario normale di lavoro resta disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario ordinario contrattuale viene stabilita riducendo di due ore settimanali l’orario normale di legge. A partire dal 1° maggio 1965 la durata dell’orario ordinario contrattuale viene stabilita riducendo di tre ore settimanali l’orario normale di legge. Per coloro che prestano servizio notturno l’orario contrattuale di lavoro è ridotto a 44 ore settimanali. Detta riduzione di orario per i turni avvicendati sarà applicata solo per la settimana di effettiva prestazione notturna.
Tale riduzione potrà essere attuata nell’ambito di ciascuna settimana o nel ciclo massimo di 4 settimane.
La retribuzione mensile compensa anche i periodi di anticipazione o protrazione dell’orario normale entro il limite giornaliero massimo di 40 minuti, per la sola predisposizione del lavoro agli operai.
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove è possibile, non oltre le ore 13 del sabato. In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella giornata di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, le ore non lavorate al di sotto del limite dell’orario normale di cui al primo comma possono essere distribuite negli altri giorni della settimana, nel limite di un’ora al giorno oltre al predetto orario normale, e verranno retribuite a regime normale.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro al quale sono adibiti, sono concessi esoneri dal lavoro ordinario o straordinario agli assistenti che frequentino scuole dì addestramento o di perfezionamento professionale.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale stabilito per legge, salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Il singolo lavoratore non potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
È considerato lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. [...]

Art. 9. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada In turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito soltanto nel casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un assistente nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo, l’assistente dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 10. - Ferie.
L’assistente ha diritto, per ogni anno intero di servizio, e in rapporto all’intera anzianità maturata presso l’azienda nella categoria ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, pari a:
15 giorni lavorativi per anzianità da 1 a 5 anni;
20 giorni lavorativi per anzianità da oltre 5 a 12 anni;
25 giorni lavorativi per anzianità da oltre 12 a 20 anni;
29 giorni lavorativi per anzianità oltre 20 anni.
[...]
I giorni di ferie eccedenti il periodo effettivamente goduto dalla maestranza potranno, a seconda delle anzidette esigenze del lavoro, essere concessi anche in modo non consecutivo oppure, ove necessario, eccezionalmente sostituiti, d’accordo tra le parti, dall’indennità corrispondente alle giornate di ferie non godute.

Art. 11. - Trattamento di malattia e infortunio.
[...]
In caso di infortunio sul lavoro od in missione [...], ove per postumi invalidanti l’assistente non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo, nel limite del possibile, a mansioni più adatte alla sua capacità lavorativa.
[...]

Art. 21. - Disposizioni generali.
Per la disciplina degli istituti seguenti si fa riferimento agli articoli della parte operai o impiegati, indicati a fianco del titolo:
- Trasferte: «Art. 26 operai».
- Trasferimenti: «Art. 25 impiegati».
- Abiti da lavoro: «Art. 28 operai».
- Disciplina del lavoro: «Art. 31 impiegati».
- Provvedimenti disciplinari: «Art. 37 operai».
- Trattenute per risarcimento: «Art. 36 operai».
- Lavori nocivi: «Articolo comune».
- Zona malarica: «Articolo comune».
- Servizio militare: «Art. 20 impiegati».
- Indennità di anzianità in caso di morte: «Art. 43 operai».
- Cessione e trasformazione di azienda: «Articolo comune».

II. - Altri appartenenti alle categorie speciali od intermedie
Il trattamento normativo degli altri appartenenti alle categorie speciali od intermedie è regolato a tutti gli effetti dagli accordi interconfederali 30 marzo, 23 maggio e 27 ottobre 1946 sempreché non risultino inferiori nei singoli istituti al trattamento previsto nella parte prima del presente contratto ed eventuali più favorevoli accordi particolari.

Parte terza - Impiegati
Art. 2. - Contratto a termine.

L’assunzione può essere fatta anche con prefissione di termini; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto.
[...]
Le vigenti disposizioni contrattuali si applicano sino alla scadenza del termine anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta
di quelle relative al preavviso di licenziamento ed alla indennità di anzianità.

Art. 12. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
A tutti gli effetti di legge la durata massima dell’orario normale di lavoro resta disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell’orario ordinario contrattuale viene stabilita riducendo di due ore settimanali l’orario normale di legge. A partire dal 1° maggio 1965 la durata dell’orario ordinario contrattuale viene stabilita riducendo di tre ore settimanali l’orario normale di legge. Per coloro che prestano servizio notturno l’orario contrattuale di lavoro è ridotto a 44 ore settimanali. Detta riduzione di orario per i turni avvicendati sarà applicata solo per la settimana di effettiva prestazione notturna.
Tale riduzione potrà essere attuata nell’ambito di ciascuna settimana o nel ciclo massimo di 4 settimane.
Sono considerate ore straordinarie quelle eseguite oltre l’orario normale stabilito per legge. Sono fatte salve ed impregiudicate le eventuali situazioni economiche di miglior favore già stabilite con accordi locali.
Per il personale con mansioni discontinue l’orario massimo normale di servizio potrà superare di due ore l’orario normale previsto dalla legge.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 21 alle ore 6 del mattino.
La prestazione del lavoro straordinario, notturno e festivo, e regolata dalla legge. L’impiegato è tenuto a prestare il lavoro straordinario, notturno e festivo, tempestivamente richiesto dalla direzione, salvo giustificati motivi di impedimento.
[...]
Le parti raccomandano alle aziende che il lavoro termini, ove possibile, non oltre le ore 13 del sabato.
In quelle aziende ove non venga prestato lavoro nella giornata di sabato o venga in detto giorno effettuato un orario parziale, l’orario di lavoro settimanale che l’azienda ha adottato può essere distribuito negli altri giorni della settimana, nel limite massimo di nove ore giornaliere, e verrà retribuito a regime normale.

Art. 14. - Giorni festivi e riposo settimanale.
[...]
Il giorno di riposo settimanale coincide normalmente cori la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana, per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o perdici, è consentito soltanto nei casi previsti dalla legge.
Non è consentito il riposo compensativo per il lavoro prestato da un impiegato nella giornata del sabato, quando questa sia stata precedentemente considerata di riposo nell’orario di lavoro aziendale.
In caso di modificazioni dei turni di riposo l’impiegato dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto di ricuperare entro il periodo di due settimane il giorno di riposo non effettuato.

Art. 15. - Ferie.
L’impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione non inferiore a:
- 15 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio fino a 2 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 20 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 2 anni fino a 10 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 25 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio da oltre 9 anni fino a 18 anni alla data di maturazione delle ferie;
- 30 giorni lavorativi in caso di anzianità di servizio di oltre 18 anni alla data di maturazione delle ferie.
[...]
Dato lo scopo igienico sociale dell’istituto delle ferie non è ammessa, in linea di massima, la rinuncia da parte dell’impiegato al godimento delle ferie.

Art. 17. - Trattamento di infortunio.
In caso di infortunio sul lavoro od in missione [...], ove per postumi invalidanti l’impiegato non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l’azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
[...]

Art. 19. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di légge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l’azienda deve, in caso di gravidanza e puerperio, conservare il posto all’impiegata per un periodo complessivo di almeno otto mesi, corrispondendo l’intera retribuzione per i primi quattro mesi e la metà di essa per gli altri quattro mesi.
[...]

Art. 22. - Esplicazione temporanea di mansioni.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere temporaneamente incaricato di svolgere mansioni diverse da quelle inerenti al suo grado, purché esse non comportino un peggioramento economico, né comunque un mutamento sostanziale della sua posizione nei riguardi dell’azienda.
[...]

Art. 27. - Indennità di zona malarica.
L’impiegato in zona malarica ha diritto ad una particolare indennità la cui entità deve essere concordata dalle organizzazioni territoriali competenti.
Le zone malariche saranno determinate dalle parti contraenti con il concorso delle autorità sanitarie.

Art. 28. - Indennità di vestiario.
La ditta è tenuta a fornire a sue spese gli indumenti di lavoro:
- quando essa stessa lo richieda;
- quando sia richiesto dalla natura stessa della lavorazione;
- quando il normale contratto con macchinario o attrezzature porti ad un maggiore consumo di indumenti.
Nell’eventualità che una circostanza improvvisa derivata da esigenze di lavoro impedisca all’impiegato di munirsi tempestivamente dell’indumento messo a disposizione della ditta per tali necessità e gliene derivasse un danno, la ditta riconoscerà un indennizzo da concordarsi fra le parti.
Le parti concorderanno un indennizzo per i danni che eventualmente derivassero da esigenze di lavoro al vestiario dell’impiegato al quale non sia normalmente fornito l’indumento di lavoro, purché venga dimostrato che è stata usata la necessaria cautela da parte dell’impiegato stesso.

Art. 29. - Lavori nocivi.
Nelle lavorazioni che si svolgono in condizioni di particolare disagio o con impiego di sostanze nocive, dovranno essere dalle aziende osservate le vigenti disposizioni di legge riguardanti:
а) l’età ed il sesso dei lavoratori che vi possono essere adibiti;
b) le modalità e la periodicità di visita medica o di ispezione sanitaria ai luoghi di lavoro;
o) gli apprestamenti preventivi e difensivi occorrenti;
d) gli orari di lavoro prescritti.
Le aziende cureranno altresì che le condizioni ambientali e di prestazione d’opera nelle lavorazioni nocive in questione siano e si mantengano compatibili con le esigenze di tutela fisica dei lavoratori interessati.

Art. 31. - Disciplina del lavoro.
L’impiegato deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli. In particolare:
а) usare l’attività e diligenza richieste dalla natura della prestazione dovuta, nell’interesse dell’azienda e della produzione;
b) osservare le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall’imprenditore e dai collaboratori di questo, dai quali gerarchicamente dipende;
[...]
e) rispettare l’eventuale regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
f) aver cura dei locali, mobili, oggetti, macchinario e strumenti e quanto altro a lui affidato.

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite a seconda della loro gravità coi seguenti provvedimenti:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni;
e) trasferimento ove sia possibile;
f) licenziamento senza preavviso ma con la sola indennità di cui all’art. 39;
g) licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità.
Non sarà consentita l’applicazione di provvedimenti di più elevata misura, escluso quanto sotto le lettere f) e g), in caso di recidiva, qualora la mancanza dell’impiegato non sia stata precedentemente punita col consono provvedimento disciplinare o almeno contestata all’interessato.
La sospensione ed il trasferimento si possono applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni nel disposto delle lettere a), b), c).
Il licenziamento senza preavviso ma con indennità di cui alla lettera f) potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di impiego.
Il licenziamento in tronco senza preavviso e senza indennità potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di atti la cui gravità morale od economica richieda l’applicazione della maggiore sanzione.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.

Art. 43. - Disposizioni generali.
Per quanto non disposto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.

Appendice
Previdenza impiegati
Contratto collettivo nazionale contenente provvidenze a carattere demografico a favore dei lavoratori dell’industria, 31 maggio 1941

[...]
Art. 10. Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto, per un periodo di sei mesi, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]