Categoria: 1962
Visite: 13848

Tipologia: CCNL
Data firma: 27 luglio 1962
Validità: 01.07.1962 - 30.06.1964
Parti: Associazione dell’industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini, Associazione degli industriali della provincia dì Massa-Carrara, Associazione degli industriali della provincia di Lucca, Intersind, Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro, Associazione nazionale fra le cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive-Cgil, Federestrattive-Cisl, Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva-Cisnal e Federazione Italiana, Lavoratori cristiani industrie estrattive
Settori: Edilizia, Lapidei, Operai

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Art. 2. - Assunzione.
Art. 3. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Classificazione operai.
Art. 6. - Istruzione professionale.
Art. 7. - Cumulo di mansioni.
Art. 8. - Passaggio di mansioni.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Interruzioni di lavoro.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Riduzione di lavoro.
Art. 13. - Sospensione di lavoro.
Art. 14. - Divieti.
Art. 15. - Riposo settimanale.
Art. 16. - Giorni festivi.
Art. 17. - Lavoro straordinario - Lavoro notturno - Lavoro festivo.
Art. 18. - Cottimi.
Art. 19. - Premi di produzione o di rendimento.
Art. 20. - Lavori speciali.
Art. 21. - Indennità speciale cavatori.
Art. 22. - Indumenti.
Art. 23. - Conteggio della paga.
Art. 24. - Trasferte.
Art. 25. - Trasferimenti.
Art. 26. - Conservazione degli utensili.
Art. 27. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 28. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 29. - Assenze.
Art. 30. - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi - Ambiente di lavoro.
Art. 31. - Malattia.
Art. 32. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 33. - Tutela della maternità.
Art. 34. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 35. - Congedo matrimoniale.
Art. 36. - Permessi.
Art. 37. - Permessi ed aspettativa per cariche pubbliche o sindacali.
Art. 38. - Movimenti irregolari di schede o di medaglie.
Art. 39. - Provvedimenti disciplinari e risarcimento di danni.
Art. 40. - Multe e sospensioni.
Art. 41. - Licenziamento per mancanze.
Art. 42. - Ferie.
Art. 43. - Gratifica natalizia.
Art. 44. - Premi di anzianità.
Art. 45. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 46. - Certificato di lavoro.
Art. 47. - Indennità di anzianità in caso di licenziamento.
Art. 48. - Indennità di anzianità in caso di dimissioni.
Art. 49. - Indennità in caso di morte.
Art. 50. - Minimi di paga base.
Art. 51. - Trasformazione, trasferimento di proprietà, cessazione e fallimento di azienda.
Art. 52. - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale.
Art. 53. - Accordi interconfederali.
Art. 54. - Commissioni interne.
Art. 55. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto - Trattamento di miglior favore.
Art. 56. - Reclami e controversie.
Art. 57. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Art. 58. - Estensione di contratti stipulati con altre organizzazioni.
Art. 59. - Non collaborazione.
Art. 60. - Accordi integrativi territoriali.
Art. 61. - Decorrenza e durata.
Tabelle dei minimi di paga base per le categorie operaie in vigore dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, 27 luglio 1962

Addì, 27 luglio 1962, in Roma, tra l'Associazione dell’industria Marmifera Italiana e delle Industrie Affini [...], l’Associazione degli industriali della provincia dì Massa-Carrara [...] e [...] rappresentante delle aziende operanti nel Comune di Massa [...], l’Associazione degli industriali della provincia di Lucca [...], l’Associazione Sindacale Intersind [...], la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro [...], l’Associazione nazionale fra le cooperative di produzione e lavoro della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Industrie Estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], la Federestrattive - Cisl [...], con l’intervento di una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], l’Unione Italiana Lavoratori Miniere e Cave [...] e una rappresentanza dei Sindacati Provinciali [...], con l’assistenza, rispettivamente: della Confederazione Generale Italiana del Lavoro [...], della Confederazione Italiana Sindacali Lavoratori - Cisl [...], dell’Unione Italiana del Lavoro [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Addì 27 luglio 1962, in Roma, tra l’Associazione dell’industria marmifera italiana e delle Industrie affini [...], l’Associazione degli industriali della provincia di Massa Carrara [...] e [...] rappresentante delle aziende operanti nel Comune di Massa [...], l’Associazione degli industriali della provincia di Lucca [...], l’Associazione sindacale Intersind [...], la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro [...], l’Associazione nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega nazionale delle Cooperative e Mutue [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva - Cisnal [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Addì 27 luglio 1962, in Roma, tra l’Associazione dell’industria marmifera italiana e delle Industrie affini [...], l’Associazione degli industriali della provincia di Massa Carrara [...] e [...] rappresentante delle aziende operanti nel Comune di Massa [...], l’Associazione degli industriali della provincia di Lucca [...], l’Associazione sindacale Intersind [...], la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro [...], l’Associazione nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro della Lega nazionale delle Cooperative e Mutue [...], la Federazione Italiana, Lavoratori cristiani industrie estrattive [...], con l’intervento di una rappresentanza di lavoratori [...], si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai dipendenti da aziende esercenti l’attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.

Art. 1. - Sfera di applicazione.
Il presente contratto si applica agli operai dipendenti dalle aziende esercenti le seguenti attività:
1) escavazione del marmo; escavazione dell’alabastro;
escavazione del granito, sienite, diorite, quarzite, ecc.;
escavazione del travertino;
escavazione delle ardesie;
escavazione delle pietre silicee;
escavazione delle pietre calcaree;
escavazione dei tufi;
escavazione delle pietre affini;
2) segatura, lavorazione dei sopradetti materiali;
3) produzione dei granulati, cubetti, polveri, ecc.;
4) lavorazione delle selci;
5) produzione di sabbia e ghiaia nelle seguenti provincie:
Pisa - Trieste - Grosseto - Siena - Perugia - Bergamo - Lecce - La Spezia - Pesaro - Varese - Mantova - Firenze - Bologna - Forlì - Parma - Ravenna - Massa Carrara - Livorno - Sondrio - Rieti nonché nella zona di Biella.

Art. 2. - Assunzione.
[...]
Inoltre l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 3. - Lavoro delle donne e dei minori.
L’ammissione e le condizioni di lavoro delle donne e dei minori sono regolate dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 6. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni contraenti riconoscono la necessità di dare impulso alla istruzione professionale come mezzo essenziale per affinare e perfezionare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare il loro rendimento nella produzione. Le organizzazioni territoriali cureranno l’attuazione pratica di tale principio addivenendo, quando lo ritengano necessario e possibile, alla istituzione delle scuole professionali o al potenziamento di quelle esistenti.

Art. 9. - Orario di lavoro.
A tutti gli effetti di legge la durata massima dell’orario normale di lavoro resta disciplinata dalle norme di legge e relative deroghe ed eccezioni. La durata dell’orario ordinario contrattuale viene stabilita riducendo di due ore settimanali dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 e di tre ore settimanali dal 1° luglio 1963 l’attuale orario normale di legge.
Tale riduzione potrà anche essere attuata dalle aziende nell’ambito di ciascuna settimana o di più settimane in modo che i lavoratori possano di norma godere di un riposo di durata non inferiore a quattro ore nel sabato o nei giorni precedenti o susseguenti una delle festività di legge. L’attuazione di quanto previsto nel presente comma dovrà essere effettuata d’accordo fra le parti quando comporti il superamento dell’orario massimo giornaliero di legge; in tale ipotesi il superamento dell’orario giornaliero suddetto dovrà comunque essere contenuto nel limite di una ora al giorno e non comporterà corresponsione della maggiorazione di straordinario.
[...]

Art. 11. - Recuperi.
È ammesso il ricupero, a regime normale, delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore, o per interruzioni di lavoro concordate tra l’azienda e la commissione interna o tra le organizzazioni sindacali competenti, purché esso sia contenuto nel limito di un’ora al giorno oltre le 8 ore e si effettui entro i 15 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.
Qualora le parti interessate concordino che nel pomeriggio del sabato non si effettuino le ore eventualmente già previste per tale pomeriggio, esse saranno ricuperate negli altri giorni della settimana, a regime normale entro i limiti di un’ora al giorno oltre le otto ore.
Dichiarazione a, verbale.
Le parti convengono che, comunque, il ricupero giornaliero a Regime normale non può superare un’ora al giorno, oltre le otto ore.

Art. 15. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto applicabili alle aziende e agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi previsti dalla legge, il riposo settimanale potrà cadere in giornata non domenicale e si chiamerà riposo compensativo. In caso di spostamento del giorno di riposo, l’operaio sarà avvisato almeno 24 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto, ad una maggiorazione pari a quella fissata per il giorno festivo.

Art. 17. - Lavoro straordinario - Lavoro notturno - Lavoro festivo.
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le ore 8 giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o accordi locali.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
[...]
Il lavoro straordinario, il lavoro notturno ed il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge.
[...]

Art. 18. - Cottimi.
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo, sia collettivo che individuale, secondo le possibilità tecniche e gli accordi intervenuti o che possono intervenire tra le parti direttamente interessate.
[...]
Il prestatore di lavoro deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo, quando, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro, è vincolato all’osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[...]
In relazione all’art. 2127 del codice civile è vietato all’imprenditore i affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguirsi da prestatori di lavoro assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto, l’imprenditore risponde direttamente, nei confronti dei prestatori di lavoro assunti dal proprio dipendente, degli obblighi derivanti dai contratti di lavoro da essi stipulati.

Art. 19. - Premi di produzione o di rendimento.
Aziendalmente potranno essere istituiti premi di rendimento o di produzione.
[...]

Art. 20. - Lavori speciali.
Per i lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè: lavori su scale aeree, con funi in tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell’acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, saranno corrisposti compensi la cui misura verrà determinata con accordi integrativi locali.
Ai lavoratori richiesti di prestazioni di lavoro sotto la pioggia o la neve, quando le prestazioni continuino oltre la prima mezz’ora sarà corrisposto per tutto il tempo della prestazione nelle condizioni predette un compenso la cui misura verrà pure determinata con accordi integrativi locali.

Art. 22. - Indumenti.
A tutti gli operai, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall’azienda a qualsiasi titolo sarà annualmente somministrato gratuitamente un paio di scarpe da lavoro.
I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature.
Il diritto alla somministrazione del predetto paio di scarpe da lavoro si matura dopo sei mesi dì servizio.
[...]
Inoltre a tutti gli operai, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concesso in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, un paio di pantaloni da lavoro.

Art. 26. - Conservazione degli utensili.
L’operaio deve conservare in buono stato macchine, attrezzi, arnesi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione, se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione dei diretti superiori.
Per provvedersi degli utensili e dei materiali occorrenti, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
[...]

Art. 28. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo, e non può lasciare lo stabilimento o cava se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nello stabilimento o cava.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di trattenersi nello stabilimento o cava in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro, salvo casi eccezionali.

Art. 30. - Prevenzione infortuni - Mezzi protettivi - Ambiente di lavoro.
La prevenzione degli infortuni delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere per gli operai.
Per quanto riguarda l’igiene sul lavoro e gli ambienti di lavoro si fa riferimento alle norme del D.P.R. 19.3.1956, n. 303.
Nei casi previsti dalla legge l’azienda fornirà gratuitamente idonei nei mezzi protettivi (ad es.: guanti, zoccoli, maschere, occhiali, grembiuli) osservando tutte le precauzioni igieniche.
Il lavoratore dovrà conservare con cura i mezzi protettivi consegnatigli.

Art. 32. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Si richiamano le disposizioni di logge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione della attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dall’operaio al proprio superiore diretto, perché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Quando l’infortunio accade all'operaio comandato al lavoro fuori stabilimento o cava, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
[...]
Qualora, per postumi invalidanti, l’operaio non sia in grado di assolvere le mansioni precedentemente svolte, sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla nuova capacità lavorativa, compatibilmente con le necessità dell’azienda. [...]

Art. 33. - Tutela della maternità.
Per quanto alla tutela della maternità, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Art. 39. - Provvedimenti disciplinari e risarcimento di danni.
Le infrazioni disciplinari dell'operaio saranno passibili di provvedimenti disciplinari secondo la loro gravità e la loro recidività.
[...]
I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:
1) multa fino al massimo di tre ore di paga base;
2) sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3) licenziamento ai sensi dell’art. 41.
[...]

Art. 40. - Multe e sospensioni.
Incorre nei provvedimenti di multa l’operaio:
1) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del capo o senza giustificato motivo;
2) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute;
3) che rechi guasti al materiale o non avverta subito il suo capo diretto degli evidenti guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nel funzionamento degli apparecchi stessi;
4) che contravvenga al divieto di fumare o introduca sul luogo di lavoro cibi o bevande alcooliche, senza il permesso dell’azienda;
5) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
6) che sia trovato addormentato durante le ore di lavoro;
7) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione: 
8) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene.
In caso di maggiore gravità o di recidiva, l’operaio incorre nel provvedimento della sospensione.

Art. 41. - Licenziamento per mancanze.
1) Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita dell'indennità di preavviso, ma non dell'indennità di licenziamento, l’operaio che commetta gravi infrazioni alla disciplina od alla diligenza del lavoro.
In via esemplificativa:
[...]
b) insubordinazione ai superiori;
[...]
d) gravi guasti provocati da negligenza al materiale dell’azienda;
e) rissa sul luogo di lavoro;
f) recidiva in qualunque delle infrazioni contemplate nell’articolo 40, quando sia già intervenuta la sospensione nei 12 mesi precedenti e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale;
g) esecuzione di lavoro per conto proprio nei locali dell’azienda;
h) atti che pregiudichino la sicurezza della cava o dello stabilimento, anche se nella mancanza non si riscontri il dolo.
2) Incorre nel licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con perdita della indennità di preavviso e della indennità di licenziamento, l’operaio che provochi all’azienda grave nocumento morale o materiale, o che compia azioni delittuose in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro.
In via esemplificativa:
a) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione sia gravemente colposa perché suscettibile di provocare danni alle persone, agli impianti, ai macchinari;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale nell’ambito dell’azienda;
[...]
d) esecuzione, entro i locali dell’azienda, di lavoro per uso proprio o per conto di terzi, con grave danno dell'azienda stessa;
e) insubordinazione verso i superiori, accompagnata con atti delittuosi;
f) abbandono del posto di lavoro che implichi pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) qualsiasi atto commesso dolosamente che pregiudichi la sicurezza della cava o dello stabilimento.

Art. 42. - Ferie.
Dopo un anno di anzianità ininterrotta presso l’azienda, l’operaio ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie netta misura di:
12 giorni fino a due anni compiuti;
14 giorni dal 3° al 10° anno compiuto;
16 giorni dall’11° al 15° anno compiuto;
18 giorni dal 16° al 20° anno compiuto;
20 giorni oltre il 20° anno.
I giorni di cui sopra si intendono ragguagliati all'orario normale massimo contrattuale di lavoro previsto dall’art. 9.
[...]
Non è ammessa la rinuncia, sia tacita che esplicita, al godimento delle ferie; tuttavia, se per inderogabili esigenze aziendali l’operaio non potesse fruire in tutto o in parte del periodo feriale, dovrà percepire l’indennità sostitutiva delle ferie non godute pari alla relativa retribuzione.
[...]

Art. 52. - Disposizioni speciali - Regolamento aziendale.
Oltre alle disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, gli operai dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto. 
L’eventuale regolamento interno, da attuarsi con i modi previsti dall'art. 2, n. 3 del vigente accordo interconfederale sulle Commissioni Interne deve essere esposto in luogo chiaramente visibile.

Art. 53. - Accordi interconfederali.
Gli accordi stipulati tra le rispettive confederazioni, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto.

Art. 54. - Commissioni interne.
Per le Commissioni interne si fa riferimento alle disposizioni degli accordi interconfederali.

Art. 56. - Reclami e controversie.
Qualora, nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, sorga controversia, ferme restando le possibilità di intervento delle Commissioni interne, sempreché ciò sia previsto dagli accordi interconfederali, la controversia stessa dovrà, prima della azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per esperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
Le controversie sull’applicazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni territoriali, mentre quelle sull’interpretazione del contratto vengono deferite alle organizzazioni nazionali stipulanti.

Art. 57. - Normalizzazione dei rapporti sindacali.
Le organizzazioni stipulanti hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari deve essere concluso esclusivamente tra le organizzazioni sindacali nazionali degli industriali e dei lavoratori, salvo quanto è stato specificamente demandalo alle organizzazioni locali.

Art. 59. - Non collaborazione.
Le parti si richiamano alle dichiarazioni ed eventuali accordi tra le ricettive confederazioni in materia di «non collaborazione», riservandosi di uniformarsi all'atteggiamento delle confederazioni stesse.

Art. 60. - Accordi integrativi territoriali.
Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori provvederanno entro sei mesi a dare attuazione a quanto loro demandato negli articoli: 5 (classificazione degli operai), 20 (lavori speciali).