Categoria: 2012
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Tipologia: CPL
Data firma: 10 aprile 2012
Validità: 01.01.2012 - 30.06.2014
Parti: Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Taranto
Fonte: FILCA-CISL

Sommario:

Premessa
Concertazione territoriale per la legalità ed il contrasto all’economia irregolare
Il sistema degli appalti da rilanciare nel segno di una rinnovata attenzione alle esigenze delle imprese del territorio
Riavvio degli investimenti privati di trasformazione del territorio
Formazione ed innovazione per la qualità delle imprese e del lavoro in edilizia
Sicurezza sempre più una priorità
Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema degli enti bilaterali
Art. 1 Classificazione dei lavoratori
Art. 2 Minimi di paga
Art. 3 Orario di lavoro
Art. 4 Trasferte
Art. 5 Indennità di trasporto
Art. 6 Indennità sostitutiva di mensa
Chiarimento all’art. 6
Art. 7 Contributo Cassa edile
Art. 8 Ferie
Art. 9 Apprendistato
Art. 10 Formazione Ente scuola CPT
Art. 11 Quote sindacali e di servizio
Art. 12 Indennità territoriale di settore
A) Indennità territoriale di settore
B) Elemento economico territoriale
Art. 13 Evr Elemento variabile della retribuzione
Art. 14 Premio feriale
Art. 15 RLST Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Art. 16 Anzianità professionale edile
Art. 17 Lavori in galleria
Art. 18 Diritto allo studio
Art. 19 Istituto di patronato
Art. 20 Contribuzione sociale
Art. 21 Cassa integrazione guadagni
Art. 22 Validità, decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1: dichiarazione impresa
Allegato 2: tabella parametri evr - prima annualità
Allegato 3: tabella valore evr prima annualità

Contratto collettivo di lavoro per le imprese edili ed affini della provincia di Taranto, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 18.6.2008 rinnovato il 19 aprile 2010.

In Taranto, in data 10 aprile 2012, tra: l’Ance Taranto sezione costruttori edili di Confindustria [...] e la FenealUil [...], la Filca-Cisl [...], la FilleaCgil [...]
Viene stipulato ai sensi dell’art. 38 del CCNL 18.6.2008, come modificato dall’Allegato III del verbale di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria edile ed affini, stipulato in data 19.4.2010, il presente contratto collettivo provinciale di lavoro da valere per tutto il territorio della Provincia di Taranto, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato CCNL 18.6.2008 e per tutti i lavoratori da esse dipendenti.

Premessa
Il settore delle costruzioni è tra quelli che più hanno pagato in termini occupazionali, sociali ed economici per il perdurare della crisi.
Le consistenze imprenditoriali e le maestranze continuano progressivamente a ridursi per una situazione assai negativa che affonda le sue radici ormai dal 2005.
Gli andamenti dei principali indicatori economici rilevati dal Cresme nel suo rapporto 2011 sul settore in Provincia di Taranto, descrivono una crisi generalizzata di tutta la nuova costruzione edilizia, residenziale e non, pubblica e privata, insieme ad una forte riduzione di tutti gli investimenti riferiti alle opere pubbliche.
Nella crisi tendono ad accentuarsi fenomeni di diffusa illegalità e di sleale concorrenza, con imprese che decidono di avvalersi di lavoro irregolare e di ignorare le fondamentali prescrizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tale quadro rende ancor più indispensabile l’azione comune delle parti per far fronte, con unità di intenti e chiarezza di visione, ai problemi strutturali che continuano a segnare in negativo le sorti del settore.
Il sistema della contrattazione territoriale, dunque, costituisce un fondamentale momento di confronto per l’elaborazione comune di strumenti ed azioni tesi al fondamentale obiettivo di portare l’impresa ed il lavoro edile fuori dalle strette della crisi.
Il sostegno ed il rilancio alle costruzioni diventa, in ragione della centralità economica del settore, un obiettivo pubblico primario da perseguire per determinare un cambiamento di rotta ed innescare la ripresa dello sviluppo del territorio.

Concertazione territoriale per la legalità ed il contrasto all’economia irregolare
Le parti condividono l’obiettivo prioritario di perseguire con tenacia e decisione i principi della legalità, trasparenza, leale concorrenzialità ed attenzione al territorio, per la tutela e salvaguardia del lavoro e della parte sana del tessuto imprenditoriale delle costruzioni.
Al fine di contrastare con efficacia sommerso ed illegalità diffusa, si ricerca e si persegue il metodo del confronto e della collaborazione tra amministrazioni, enti di controllo, enti bilaterali e parti sociali.
Le parti riconfermano il valore e l’importanza del percorso di concertazione condotto con il coordinamento della Prefettura e ribadiscono l’esigenza di dare concreta attuazione alle intese contenute nei protocolli per la sicurezza sui luoghi di lavoro e la legalità sottoscritti a fine 2011.

Il sistema degli appalti da rilanciare nel segno di una rinnovata attenzione alle esigenze delle imprese del territorio
Le parti si danno atto della necessità di un comune impegno per un virtuoso processo di gestione degli appalti, dalla selezione del contraente all’esecuzione. Tale processo, infatti, continua da tempo a denotare sul territorio forti problematicità che ne alterano il trasparente e corretto funzionamento con negativi effetti sulla tenuta delle imprese regolari e sul lavoro.
Il massimo ribasso, con la conseguente sfrenata concorrenza sul solo fattore prezzo, ha fino ad oggi determinato un iniquo processo di selezione delle imprese affidatarie, penalizzando organizzazione e qualità in favore di una spregiudicata tendenza al non rispetto delle regole.
Le problematicità emerse e radicate nel locale sistema degli appalti rappresentano pericolose fonti di alimentazione dell’economia illegale, producono sommerso, aggiramento e violazione di norme e contratti posti a presidio della leale concorrenza e dei diritti fondamentali del lavoro.
Le parti condividono l’esigenza di contrastare tali derive e sollecitano l’adozione di azioni e misure tese a sostenere la componente sana del sistema economico ed a marginalizzare progressivamente comportamenti imprenditoriali inaccettabili per la concorrenza e la coesione sociale.
Il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa rappresenta un’importante soluzione a disposizione per sottrarre il mercato degli appalti pubblici alla sfrenata concorrenza sui costi determinata dalla corsa al massimo ribasso.
È necessario, per l’effettività di una tale soluzione, che non si proceda ad applicazioni distorte di tale criterio, ad esempio per lavori di modesta entità e nessuna complessità tecnica quali le manutenzioni, oppure richiedendo incrementi quantitativi e lavorazioni aggiuntive.
Le parti, inoltre, auspicano una decisa semplificazione ed accelerazione dei procedimenti di spesa con l’adozione dell’esclusione automatica delle offerte anomale ed un ampio utilizzo delle procedure negoziate nell’ambito delle soglie di legge.
Nel sottolineare la rilevanza dei principi introdotti con la legge n. 180/2011 (cd. Statuto delle imprese) e con la legge n. 214/2011 di conversione con modificazioni del Dl n. 201/2011 (cd. decreto Salva Italia), le parti auspicano la piena attenzione al territorio ed al suo sistema di piccole e medie imprese nella realizzazione delle opere programmate nella Provincia.
Le parti si impegnano ad agire congiuntamente affinché le norme sopra richiamate che prevedono la suddivisione in lotti funzionali delle opere e l’attivo coinvolgimento delle Pmi nella realizzazione delle grandi infrastrutture siano pienamente attuate dalle stazioni appaltanti del territorio.
A fronte dell’attuale stretta creditizia, le parti riconoscono le gravi problematiche di tenuta economico-finanziaria indotte dal consolidarsi di sempre più inaccettabili ritardi nei pagamenti ed auspicano l’attivazione, anche in sede locale, delle opportune intese per la rimozione dei vincoli del patto di stabilità e l’attivazione di adeguati strumenti di sostegno alle imprese.

Riavvio degli investimenti privati di trasformazione del territorio
Le parti, a fronte di una grave e persistente crisi nei volumi produttivi dell’edilizia privata residenziale e per attività economiche, ribadiscono l’esigenza di rimuovere ostacoli ed impedimenti ai procedimenti autorizzativi ad oggi in forte ritardo e spesso senza esito alcuno.
L’adozione rapida dei provvedimenti di rilascio dei titoli abilitativi consentirebbe l’attivazione di investimenti privati in grado di riavviare i cantieri e riconquistare livelli occupazionali oggi fortemente a rischio.
In tale ambito operativo, le parti considerano prioritaria la collaborazione delle amministrazioni locali, peraltro prevista nell’ambito dei protocolli siglati in Prefettura, nella comunicazione a Cassa edile e CPT dei titoli abilitativi rilasciati.
Ciò al fine di consentire un pieno monitoraggio dei cantieri privati ed un efficace presidio per la regolarità contributiva e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Formazione ed innovazione per la qualità delle imprese e del lavoro in edilizia
Le parti affermano il grande valore della formazione per il rilancio del settore delle costruzioni attraverso il rafforzamento delle competenze professionali dei lavoratori e l’adeguamento delle capacità tecnico-operative delle imprese ai nuovi scenari della competizione.
Tale valore, inoltre, si evidenzia in relazione alle necessarie azioni per la riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori oggi colpiti dalle emergenze produttive ed occupazionali, nonché per l’avvicinamento e l’inserimento nel settore di giovani adeguatamente motivati e professionalizzati.
Le parti riconoscono nella formazione e nell’innovazione organizzativa, di processo e di mercato le leve per una maggiore competitività delle imprese, in grado di traghettarle fuori dalla crisi e di posizionarle adeguatamente nei nuovi scenari sempre più caratterizzati da qualità, sostenibilità, sviluppo tecnologico e nuovi modelli di business.
Le parti si impegnano a verificare congiuntamente le esigenze ed i fabbisogni formativi espressi dal settore a livello territoriale, elaborando indirizzi e sollecitazioni per la Scuola edile chiamata a programmare e predisporre le necessarie iniziative.

Sicurezza sempre più una priorità
Le parti confermano come prioritaria l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, concordando sul progressivo rafforzamento delle attività di visite in cantiere per la consulenza e l’assistenza tecnica delle imprese da parte del CPT.
Altresì strategica per la sicurezza e la partecipazione delle imprese alle attività del sistema bilaterale potrà rivelarsi l’attività di diffusione, e conseguente asseverazione, dell’adozione di Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (Sgsl) di cui al Dlgs n. 81/2008 ed al Dlgs n. 231/2001.
Con l’affermazione di un ruolo attivo del CPT, con l’avvio operativo del RLST, le parti prendono atto di una crescente quanto concreta presenza ed azione sul territorio per lo sviluppo della cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema degli enti bilaterali
Le problematiche strutturali sopra evidenziate il radicamento del sommerso e l’illegalità diffusa, le difficoltà competitive che incontrano le imprese sane e strutturate, un’insufficiente attenzione alla sicurezza, la formazione di risorse umane professionalizzate per l’innovazione e la crescita delle imprese possono essere affrontate con un’intensa e qualificata attività degli enti bilaterali preposti dal contratto all’attuazione delle politiche per il settore.
Per far ciò le parti, nello sviluppo di un intenso dialogo sociale e attraverso una stretta unità d’intenti, confermano il valore degli accordi sottoscritti nel 2010 e si impegnano ad operare per il rafforzamento del ruolo degli enti bilaterali sul territorio e per un rilancio della loro operatività al servizio delle esigenze del settore.
Per ciò che concerne la Cassa edile, le parti confermano l’obiettivo di promuoverne sempre più le funzioni di propulsivo organismo preposto alla legalità ed alla regolarità del lavoro in edilizia.
Per uno sviluppo delle suddette funzioni, le parti considerano indispensabile il consolidamento sul territorio di un ruolo a rilevanza pubblica della Cassa quale organismo modernamente interconnesso con enti ed istituzioni addette al controllo, alla previdenza ed assistenza, e profondamente impegnato nell’azione di affermazione dei valori del lavoro e della legalità.
La Cassa edile, nell’ambito degli ambiti di collaborazione istituzionale e di raccordo operativo con le altre istituzioni di controllo e vigilanza promosse con i protocolli in Prefettura, dovrà quindi sempre più accreditarsi come soggetto attivo in grado di monitorare dinamicamente le attività edili sul territorio e di garantire che le stesse si svolgano nel rispetto degli adempimenti contrattuali.
Per ciò che concerne la Scuola edile ed il CPT, restano fermi gli intenti sopra espressi dalle parti in relazione al continuo e sempre più efficace supporto alle esigenze di professionalità delle maestranze, competitività delle imprese, qualità e sicurezza sul lavoro.
Con riferimento alla Scuola edile, inoltre, le parti confermano l’importanza dell’attuazione sul territorio dei servizi connessi al mercato del lavoro, fondamentali per l’efficace incrocio tra domanda ed offerta, tra fabbisogni delle imprese e lavoratori, soprattutto giovani.
Le parti prendono atto dell’esigenza non oltre prorogabile di promuovere una reale integrazione di Cassa, Scuola e CPT nell’ambito di un vero e proprio «Sistema edilizia Taranto», nel cui ambito inserire e valorizzare la presenza di imprese e lavoratori, veicolare in forma coordinata e sinergica i servizi formativi della Scuola, i servizi di assistenza e consulenza del CPT, le erogazioni e le prestazioni della Cassa edile.
In riferimento alle linee di indirizzo tracciate con l’Allegato 8 dell’Accordo del 19 aprile 2010, le parti confermano la comune volontà di proseguire nell’opera di razionalizzazione e riorganizzazione del sistema degli enti bilaterali territoriali, agendo concretamente nella direzione di: un contenimento dei costi per perseguire l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio; un’integrazione organizzativa ed operativa degli enti anche in riferimento agli orientamenti nazionali ed alle iniziative assunte in altre realtà territoriali; un sempre maggiore orientamento alle competenze e professionalità del personale; un pieno rispetto delle regole contrattuali.
Le parti confermano il valore della regolarità contributiva delle imprese, principio cardine del settore da incentivare e valorizzare, anche attraverso eventuali premialità, per sostenere le imprese virtuose nella rigorosa applicazione della legge e dei contratti.
Al fine di sovrintendere allo sviluppo ed all’attuazione delle intese e degli impegni sopra assunti per l’insieme degli enti bilaterali territoriali, le parti istituiscono un’apposita Commissione di lavoro costituita da n. 6 componenti designati pariteticamente. Tale Commissione di lavoro acquisirà le necessarie informazioni e procederà agli opportuni approfondimenti con l’obiettivo di trasferirne le risultanze al tavolo delle parti firmatarie del presente contratto.
La Commissione, con espresso riferimento alla Cassa edile, procederà alla valutazione del sistema delle prestazioni e delle assistenze e potrà sottoporre all’attenzione delle parti, entro il mese di giugno 2012, eventuali proposte di modifica ed integrazione.
All’atto del rinnovo del presente contratto integrativo provinciale, a seguito di una complessiva valutazione delle condizioni economiche del settore e delle situazioni di bilancio degli enti bilaterali territoriali, le parti potranno avviare il confronto sul tema della carenza malattia.

Art. 3 Orario di lavoro
Ai sensi dell’art. 5 del CCNL 18.6.2008 così come modificato dall’accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, l’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di contratto che disciplinano la materia.

Art. 6 Indennità sostitutiva di mensa
Le imprese in relazione all’ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, alla composizione delle maestranze ed al luogo di residenza delle stesse provvederanno, qualora il numero dei dipendenti sia più di 50, ove possibile, su richiesta di almeno l’80% dei dipendenti occupati nel cantiere, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo in cantiere o nelle immediate vicinanze, mediante l’allestimento di un servizio mensa o il ricorso a servizi esterni.
[...]

Art. 7 Contributo Cassa edile
Nel rispetto ed attuazione dell’art. 36 del vigente CCNL, le parti concordano di stabilire che la contribuzione dovuta alla Cassa edile viene fissata nella misura del 2,70% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 18.6.2008, così come modificato dall’accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate.
Detto contributo è ripartito, secondo quanto previsto nel citato art. 36 del CCNL, nella misura di 5/6 (2,25%) a carico del datore di lavoro e nella misura di 1/6 (0,45%) a carico del lavoratore.

Art. 9 Apprendistato
Si fa riferimento al Dlgs n. 167 del 14 settembre 2011 ed al complesso delle vigenti normative contrattuali e di legge.
Fermo restando quanto sopra disposto, per particolari esigenze organizzative legate all’andamento della produzione, l’azienda e le rappresentanze sindacali aziendali potranno definire ulteriori soluzioni.
Per quanto concerne la durata dell’apprendistato e la determinazione dei minimi di paga base oraria si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 92 del CCNL 18.6.2008 così come modificato dall’accordo di rinnovo del 19 aprile 2010.

Art. 10 Formazione Ente scuola CPT
Con riferimento all’art. 91 del CCNL 18.6.2008, così come modificato dall’accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, ed alle intese assunte dalle parti in sede territoriale, il contributo a carico delle imprese per il funzionamento dell’Ente scuola e CPT resta confermato nella misura dell’1%, così ripartito: 0,70% per l’Ente scuola e 0,30% per il CPT.
Per l’operatività di tali enti territoriali, nell’ottica di una sempre più stretta integrazione operativa ed organizzativa degli stessi, si fa riferimento a quanto disposto in merito dalla contrattazione nazionale ed alle linee di indirizzo confermate dalle parti nella premessa al presente accordo.

Art. 15 RLST Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Nella Provincia di Taranto, sulla base di quanto disposto in materia dal Dlgs n. 81/ 2008 e dall’art. 87 del vigente CCNL così come integrato dall’Allegato 12 dell’accordo del 19 aprile 2010, è istituito il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
Il RLST è designato congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto integrativo provinciale. Il nominativo, od i nominativi se più di uno, del designato RLST è comunicato per iscritto, entro 30 gg. dalla designazione, all’Ance Taranto ed al CPT di Taranto.
L’operatività e le funzioni del RLST sono disciplinate dalle sopra richiamate disposizioni di legge e contrattuali. Le parti, nel darsi atto che il RLST esercita le proprie attribuzioni esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio provinciale nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS, si impegnano a definire con apposito accordo ulteriori profili operativi della figura anche in relazione all’opportuno raccordo informativo con il CPT.
L’Associazione per la sicurezza in edilizia RLST (Ase RLST), è l’organismo individuato dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto per l’organizzazione ed il governo delle attività del RLST.
Ai sensi e per effetto dell’accordo territoriale del 4 agosto 2010, è istituito presso la Cassa edile di Taranto il «Fondo RLST» nell’esclusiva disponibilità delle Organizzazioni sindacali firmatarie per il tramite della sopra menzionata Ase RLST. A decorrere dal 1° marzo 2012, ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno alla data del 31 dicembre 2011 non sia stato nominato il RLS aziendale, è istituito per il finanziamento del RLST un contributo di euro 2 mensili per ogni lavoratore denunciato. Tale contributo è versato mensilmente dalle imprese, come sopra individuate, alla Cassa edile che ne imputa gli importi al citato Fondo RLST.
Le imprese con non più di 15 dipendenti, non soggette a tale obbligo contributivo in virtù della presenza di proprio RLS, devono far pervenire alla Cassa edile copia della comunicazione effettuata all’Inail ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera aa) del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i. e dell’attestazione di frequenza al corso di formazione di cui all’art. 37 del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i.
La Cassa edile trasmette al CPT l’elenco delle imprese nel cui ambito sia stato eletto o designato il RLS aziendale, indicando altresì il relativo nominativo. Le parti, decorso il primo anno di vigenza del contributo RLST, si incontreranno per una valutazione delle presenti intese e, fermo restando il modello contributivo adottato ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, potranno procedere all’adozione delle opportune modifiche ed integrazioni.

Art. 17 Lavori in galleria
Con riferimento ai lavori di cui al Gruppo B) dell’art. 20 del CCNL 18.6.2008, così come modificato dall’accordo di rinnovo del 19 aprile 2010, ferma restando la disciplina dettata dallo stesso articolo, al personale addetto ai lavori in galleria sarà corrisposta un’indennità le cui misure percentuali sono così determinate:
per i lavori sub a) 46%;
per i lavori sub b) 26%;
per i lavori sub c) 18%.