Tipologia: CCNL
Data firma: 23 novembre 1942
Validità: 01.12.1942 - 30.11.1944
Parti: Federazione Nazionale fascista degli Industriali del Vetro e della, Ceramica, Federazione Nazionale fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale fascista dei Lavoratori del Vetro e della Ceramica
Settori: Chimici, Vetro
Fonte: G.U. 8 settembre 1943, n. 209, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Tirocinio (Apprendistato).
Art. 7. - Consegna e conservazione utensili e materiale.
Art. 8. - Risarcimento dei danni alle macchine e agli utensili.
Art. 9. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 10. - Orario di lavoro e ricuperi.
Art. 11. - Sabato Fascista.
Art. 12. - Sospensione ed interruzione del lavoro.
Art. 13. - Riduzione di lavoro e adozione di turni.
Art. 14. - Assenze.
Art. 15. - Trattamento di malattia.
Art. 16. - Chiamata per obbligo di leva.
Art. 17. - Richiami nella M.V.S.N. e nella G.I.L.
Art. 18. - Richiami alle armi e arruolamenti volontari.
Art. 19. - Riposo settimanale.
Art. 20. - Giorni festivi.
Art. 21. - Ricorrenze del Natale di Roma, della Fondazione dell’impero, della Marcia su Roma e dell’Anniversario della Vittoria.
Art. 22. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 23. - Percentuali di maggiorazione per turni di lavoro.
Art. 24. - Computo delle percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, festivo, notturno e per turni regolari periodici.
Art. 25. - Tabelle categorie.
Art. 26. - Passaggio di mansioni.
Art. 27. - Mansioni promiscue.
Art. 28. - Maggiorazioni salariali per benemerenze fasciste.
Art. 29. - Cottimi.
Art. 30. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o dimissioni
Art. 31. - Sprechi e recuperi.
Art. 32. - Pagamento del salario e deposito cauzionale.
Art. 33. - Indumenti di lavoro.
Art. 34. - Trasferte.
Art. 35. - Indennità per mezzi di trasporto propri.
Art. 36. - Trasferimento da uno stabilimento o laboratorio artigiano all’altro della stessa azienda.
Art. 37. - Disciplina.
Art. 38. - Punizioni.
Art. 39. - Multe e sospensioni.
Art. 40. - Licenziamento per punizioni.
Art. 41. - Ferie.
Art. 42. - 53ª settimana (gratifica natalizia).
Art. 43. - Provvidenze demografiche.
• Congedi matrimoniali.
• Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
• Trasferimento del capo di famiglia.
Art. 44. - Maggiorazioni di anzianità per meriti combattentistici.
Art. 45. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 46. - Indennità di licenziamento e riconoscimento anzianità retroattiva.
Art. 47. - Trattamento di liquidazione per il caso di invalidità e vecchiaia.
Art. 48. - Indennità in caso di morte.
Art. 49. - Calcolo ferie, indennità sostitutiva del preavviso e della indennità di licenziamento.
Art. 50. - Trapasso, trasformazione, cessazione d’azienda.
Art. 51. - Infortuni e malattie professionali.
Art. 52. - Sicurezza ed igiene.
Art. 53. - Restituzione documenti di lavoro.
Art. 54. - Littoriali del lavoro.
Art. 55. - Istruzione professionale.
Art. 56. - Norme speciali e regolamenti interni.
Art. 57. - Norme generali.
Art. 58. - Reclami e controversie.
Art. 59. - Contratti integrativi.
Art. 60. - Condizioni di miglior favore.
Art. 61. - Norme transitorie.
а) Vetro bianco
b) Soffierie
c) Specchi e cristalli
d) Lastre di vetro a soffio
e) Bottiglie e damigiane a soffio
f) Fiaschi a soffio, bufferie ed affini
Art. 62. - Durata e validità del contratto.
Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria del vetro (modifica art. 61), 2 marzo 1943

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende industriali artigiane e cooperative esercenti l’industria del vetro e per le maestranze da esse dipendenti, 23 novembre 1942

Addì 23 novembre 1942-XXI in Roma, tra la Federazione Nazionale fascista degli Industriali del Vetro e della, Ceramica [...], con l’intervento degli Industriali [...], la Federazione Nazionale fascista degli Artigiani [...] e la Federazione Nazionale fascista dei Lavoratori del Vetro e della Ceramica [...], sentita la Federazione Nazionale fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per tutte le aziende industriali, artigiane e cooperative che fabbricano il vetro e che lavorano il vetro anche se fabbricato da altre aziende, ivi comprese le lavorazioni complementari su articoli di vetro e la posa in opera di vetro od articoli di vetro anche se fabbricati o lavorati da altre aziende, e per le maestranze da esse dipendenti.

Art. 2. - Assunzione delle donne e dei fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli minori fino ai 18 anni, si fa riferimento alle relative disposizioni di legge ed alle norme contenute nel presente contratto.

Art. 4. - Visita medica.
Ferme restando le disposizioni di legge in materia, l’operaio, prima dell’assunzione, potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario della azienda,

Art. 6. - Tirocinio (Apprendistato).
a) È apprendista colui che, avendo superato i 14 anni di età, è occupato con lo scopo di acquistare, mediante addestramento pratico, la capacità necessaria per diventare operaio qualificato.
b) Il periodo di tirocinio cessa in ogni caso al compimento del 20° anno di età.
c) Gli imprenditori hanno l’obbligo di assumere gli apprendisti pel tramite degli Uffici di Collocamento, a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Sarà data ai sensi dell’art. 6 del RDL 21 settembre 1938, n. 1906, la preferenza a quelli che sono provvisti di una licenza di scuola tecnica di indirizzo corrispondente alla azienda presso cui saranno assunti o di scuola secondaria di avviamento professionale, o di corsi di primo addestramento previsti dal RDL 21 giugno 1938, n. 1380. A parità di titoli previsti dal comma precedente, saranno prescelti gli orfani dei caduti in guerra o per la causa nazionale, gli appartenenti a famiglia numerosa e gli iscritti alla «Gioventù Italiana del Littorio».
[...]
f) La durata massima dell’orario normale di lavoro per gli apprendisti, in essa compreso il tempo per gli insegnamenti cui essi partecipano nei corsi per la propria formazione professionale, è quella stabilita dagli art. 10 e 11.
g) L’imprenditore ha l’obbligo di non sottoporre l’apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o mestiere che è oggetto del tirocinio.
h) Agli apprendisti non deve essere fatto compiere lavoro notturno.
i) I periodi di durata massima del tirocinio saranno fissati dai contratti integrativi al presente contratto.
l) Nel caso che l’apprendista, durante il periodo di tirocinio o alla fine di esso, venga adibito, nella stessa azienda - senza interruzione del rapporto - ad altra lavorazione per la quale si è anche previsto un periodo di tirocinio, il precedente periodo di tirocinio sarà utilmente computato tanto agli effetti del passaggio in categoria operaia, quanto per la determinazione del salario che compete all’apprendista.
m) Il periodo di addestramento già compiuto in una azienda, sarà computato presso una nuova azienda, sia ai fini del completamento del periodo prescritto di tirocinio, quanto per la determinazione del salario che compete all’apprendista, sempre che non sia intercorsa una interruzione superiore ai 18 mesi e si tratti di mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere addetti nella nuova azienda.
[...]
o) I periodi di tirocinio saranno ridotti:
a) di 2/3 per i licenziati di scuola tecnica di indirizzo corrispondente al mestiere per il quale viene compiuto il tirocinio;
b) di 1/3 per i licenziati di scuola secondaria di avviamento professionale di tipo corrispondente al mestiere per il quale viene compiuto il tirocinio;
c) di 1/4 per coloro che abbiano frequentato i corsi di primo addestramento previsti dal RDL 21 giugno 1938, n. 1380.
[...]
r) Nel caso in cui l’apprendista consegua e quindi presenti il titolo scolastico durante il periodo del tirocinio, si considererà ai soli effetti della durata del tirocinio come se il titolo stesso fosse stato presentato all’atto dell’assunzione.
Il tirocinio sarà quindi determinato in relazione al titolo conseguito e all’età di assunzione; in ogni caso non potrà cessare che almeno tre mesi dopo la presentazione del titolo, purché detto periodo non aumenti i periodi di durata massima del tirocinio.
[...]
t) L’imprenditore ha l’obbligo di accordare all’apprendista senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari perché frequenti i corsi per la formazione professionale dei lavoratori ai sensi dell’art. 21 del RD L. 21 giugno 1938, n. 1380, sui corsi predetti.
w) La retribuzione dell’apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo.
v) Gli apprendisti che all’entrata in vigore del presente contratto non abbiano ancora compiuto i 20 anni di età continueranno il loro tirocinio fino al compimento del 20° anno e verranno retribuiti considerando i periodi di riduzione derivanti da licenza e frequenza di scuole o corsi professionali ed i periodi di tirocinio già compiuti presso l’azienda cui sono occupati.
x) Per le mansioni per le quali è stato convenuto un periodo di tirocinio senza corresponsione della retribuzione nelle aziende artigiane, si fa riferimento al contratto collettivo nazionale stipulato tra la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e quella dei Lavoratori del Vetro e della Ceramica il 24 luglio 1941, ad integrazione del contratto interconfederale del 15 dicembre 1940. 
z) Per la risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di tirocinio, valgono la disposizioni di cui agli art. 45 e 46 del presente contratto.
Per quanto non è contemplato dalle disposizioni di legge e dal presente articolo valgono, per gli apprendisti, le altre norme del presente contratto.

Art. 7. - Consegna e conservazione utensili e materiale.
L’operaio riceverà dalla ditta tutti gli utensili ed il materiale occorrente al disimpegno delle sua mansioni.
L’operaio -, sempre che sia stato messo in condizioni di poter conservare quanto gli viene affidato - è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna. [...]
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, gli armadietti, i disegni, ed in genere tutto ciò che è a lui affidato.

Art. 8. - Risarcimento dei danni alle macchine e agli utensili.
Ogni eventuale danno alle macchine ed al materiale e agli utensili dovrà essere contestato all’operaio espressamente non appena accertato.
L’operaio è tenuto al risarcimento del danno nel solo caso che questo dipenda da sua colpa.
[...]

Art. 9. - Inizio e cessazione del lavoro.
[...]
Nei casi di più turni, l’operaio del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia sostituito da quello del turno successivo.

Art. 10. - Orario di lavoro e ricuperi.
La durata del lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni contemplate dal RDL 29 maggio 1937, n. 1768 e ferme restando le disposizioni sulla giornata del sabato fascista di cui all’articolo successivo.
I lavori preparatori e complementari di cui all’art. 5 del RDL 29 maggio 1937, n. 1768, e cioè i lavori necessari per la predisposizione e cessazione del funzionamento degli impianti di lavorazione e sussidiari e per la loro buona conservazione durante le interruzioni di lavoro, possono essere eseguiti oltre l’orario normale di lavoro fino ad un massimo di un’ora giornaliera e saranno retribuiti con il salario normale.
Nei casi di forza maggiore il lavoro può essere prolungato, nei limiti strettamente necessari, e sempre che avvenga nei termini dell’art. 6 del RDL 29 maggio 1937, n. 1768.
È consentito il recupero a regime normale - entro il periodo massimo di due settimane dalla sospensione - dei periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore; nonché di quelli preventivamente concordati dalle Associazioni Sindacali locali, purché i prolungamenti di orario non eccedano un’ora al giorno.
Il numero delle ore straordinarie non può eccedere le due ore giornaliere e le 12 settimanali, salvo i casi previsti dall’art. 9 del RDL 29 maggio 1937, n. 1768, e ferme restando le disposizioni di cui all’accordo interconfederale dell’8 novembre 1939, limitatamente al periodo della loro applicabilità.
L’orario di lavoro, con la indicazione dell’orario di inizio e di termine del lavoro, nonché dell'orario e della durata degli intervalli
di riposo durante il periodo di lavoro, deve essere esposto in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati.
L’orario normale di lavoro degli operai addetti ad occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, ma che sono connesse o attinenti alla lavorazione, è di 54 ore settimanali con un massimo di 9 ore giornaliere.
Per tutti gli altri lavori discontinui o di semplice attesa o custodia tale limite viene stabilito nella misura massima di 12 ore giornaliere.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940 n. 1109, varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 11. - Sabato Fascista.
Per quanto riguarda la disciplina del sabato fascista, valgono le norme di cui al RDL 20 giugno 1935, n. 1010, ed al contratto collettivo stipulato in data 17 maggio 1935 tra la Confederazione Fascista degli Industriali e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria ed al contratto interfederale del 22 luglio 1935.
Nel giorno di sabato il lavoro ha termine non oltre le ore 13, salvo le eccezioni più avanti indicate ai minori degli anni 21, però dovrà sempre essere lasciato libero il pomeriggio di sabato.
Le ore di lavoro non compiuto nel pomeriggio del sabato potranno essere recuperate in altri giorni lavorativi senza far luogo a maggiorazioni di salario.
Rientrano nelle eccezioni sopra richiamate ai lavoratori contemplati nelle esclusioni appresso indicate. In tali casi saranno stabiliti per i lavoratori stessi turni che consentano la disponibilità di almeno 24 pomeriggi di sabato ogni anno solare, opportunamente ripartiti nelle diverse stagioni;
а) personale addetto ad attività di cui all’art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370 e tabelle integrative 1, 2 e 3 approvate con D. Ministeriale 22 giugno 1935;
b) personale addetto ad attività che soddisfano bisogni che si manifestano anche il sabato e la domenica mattina, come manutenzione, pulizia, riparazione impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi in altri giorni senza pericolo per il personale o danno per l’esercizio;
c) personale addetto alla vigilanza della azienda e degli impianti;
d) personale addetto alla riparazione o rifornimento di navi la cui permanenza nei porti non può essere protratta.
La deroga si intenderà senz’altro estesa a quelle categorie per le quali verrà eventualmente ammessa per disposizioni legislative oppure per accordi interconfederali o interfederali.
Per il periodo di validità della legge 16 luglio 1940, n. 1109 varranno le norme previste nella legge stessa.

Art. 19. - Riposo settimanale.
Al lavoratore è dovuto un riposo di 24 ore consecutive ogni settimana con decorrenza, ove non sia adibito ai turni continui, da una mezzanotte all’altra.
Il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere dato la domenica salvo le deroghe di legge.
Particolari norme derogative verranno stabilite per i fiascai, damigianai, bottigliai e addetti macchine semi-automatiche vetro verde dagli appositi contratti integrativi.
L’indicazione del giorno di riposo settimanale compensativo dovrà essere notificata al lavoratore entro e non oltre la domenica lavorativa.
Il giorno di riposo compensativo sarà considerato festivo a tutti gli effetti.

Art. 22. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
È lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 10 del presente contratto.
È lavoro notturno quello compiuto nelle ore comprese tra le 22 e le 6. Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
[...]

Art. 23. - Percentuali di maggiorazione per turni di lavoro.
Agli operai che lavorando a turno prestino la loro opera in giorni festivi infrasettimanali, è dovuta la maggiorazione per il lavoro festivo.
L’operaio adibito in regolari turni periodici alternantisi nelle 21 ore sarà compensato per il lavoro eseguito di notte con la maggiorazione del 12 %.
Agli effetti della maggiorazione di cui sopra, si considera lavoro notturno quello eseguito nelle ore comprese tra le 22 e le 6.
Qualora il lavoratore sia eccezionalmente adibito a turni che cadono in ore notturne o in giorni festivi, avrà diritto al compenso stabilito per il lavoro notturno o festivo.
[...]

Art. 29. - Cottimi.
Per quelle lavorazioni per le quali non sono fissate tariffe contrattuali di cottimo si osserveranno in dipendenza del contratto collettivo interconfederale del 20 dicembre 1937, le seguenti disposizioni:
[...]
b) agli operai interessati dovranno essere comunicate par iscritto all’inizio del lavoro le indicazioni del lavoro da eseguire e il compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
n) ogni qualvolta, in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nella azienda, l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo;
[...]
p) è proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente tra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
Quando sorga controversia circa l’obbligatorietà del cottimo o circa l’applicazione, determinazione o variazione delle tariffe di cottimo, il tentativo di conciliazione tra le Associazioni sindacali sarà effettuato osservando le norme stabilite dal contratto interconfederale stipulato il 13 ottobre 1942.

Art. 33. - Indumenti di lavoro.
L’azienda dovrà fornire gratuitamente agli operai, oltre agli indumenti di lavoro obbligatori a norma di legge, anche quelli che verranno elencati nei singoli contratti integrativi e quelli dei quali essa medesima ne prescrivesse l’uso.
L’azienda dovrà provvedere al cambio degli indumenti a presentazione di quelli ridotti inservibili.
Trascorsi i 30 giorni dall’assunzione, o un eguale periodo di giorni dalla presentazione degli indumenti ridotti inservibili, l’operaio è autorizzato ad acquistarli direttamente e la ditta, a presentazione della fattura provvederà a rimborsargli la spesa sostenuta, purché la medesima sia contenuta nei limiti dei prezzi normalmente praticati.
L’azienda provvederà a porre gli operai, in condizioni di poter custodire e conservare igienicamente gli indumenti personali e di lavoro.

Art. 37. - Disciplina.
Gli operai tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi, secondo l’ordine gerarchico.
Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e i dipendenti.
I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti con i loro dipendenti.

Art. 38. - Punizioni.
Per le infrazioni al presente contratto di lavoro, l’azienda potrà applicare le seguenti punizioni:
1) multa (al massimo tre ore di paga);
2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni);
3) licenziamento senza indennità né preavviso ai sensi dell’art. 40,
[...]

Art. 39. - Multe e sospensioni.
Nei casi qui di seguito specificati, l’azienda potrà - previa con-testazione della mancanza - applicare la multa, dandone comunicazione, all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che non esegua il proprio lavoro secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza;
c) che anche per disattenzione guasti il materiale della azienda o il materiale di lavorazione o non avverta subito il proprio capo o chi per lui degli evidenti guasti agli apparecchi stessi;
d) che contravvenga al divieto di fumare o introduca nella azienda bevande alcooliche senza il permesso della Direzione;
e) che si presenti al lavoro in stato di ubriachezza;
[...]
g) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
h) che introduca persone estranee nell’azienda senza regolare permesso;
i) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o che commetta mancanze che portino pregiudizio alla disciplina, all’igiene, alla morale e alla sicurezza dello stabilimento o laboratorio artigiano.
In caso di maggiore gravità o di recidiva l’azienda potrà adottare il provvedimento della sospensione.

Art. 40. - Licenziamento per punizioni.
Potranno essere licenziati con immediata cessazione del lavoro, della paga, e senza indennità e preavviso, previa contestazione della mancanza, gli operai colpevoli di:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale nei locali dell’azienda o al materiale di lavorazione;
c) rissa nei locali dell’azienda;
d) lavorazione o costruzione entro l’azienda di oggetti por proprio uso o per conto di terzi;
[...]
li) omissioni e negligenze implicanti gravi danni alla lavorazione o agli impianti;
i) recidiva in qualunque delle mancanze di cui all’art. 39 che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei 6 mesi precedenti oppure quando si tratti di recidiva nelle medesime mancanze che abbiano dato luogo a due sospensioni.

Art. 41. - Ferie.
Gli operai che hanno un’anzianità di 12 mesi presso l’azienda, anche se maturati presso più stabilimenti o laboratori artigiani della stessa azienda in cui sono occupati, avranno diritto ogni anno ad un periodo di ferie pagate pari a 6 giorni (48 ore).
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.
[...]

Art. 43. - Provvidenze demografiche.
In relazione alle disposizioni ed ai contratti interconfederali in vigore, gli operai beneficeranno delle seguenti provvidenze.

Trattamento lavoratrici in caso di matrimonio e maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza o puerperio e senza pregiudizio delle disposizioni sul trattamento in caso di malattia, l’operaia ha diritto di assentarsi dal lavoro dopo il parto per un periodo di 6 mesi durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell’anzianità.
[...]

Art. 51. - Infortuni e malattie professionali.
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto od a chi per esso il quale provvederà perché all’infortunato siano prestate e cure di pronto soccorso ai sensi del RDL 17 agosto 1935, n. 1765 e relativo regolamento.
[...]
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle sostanze adoperate o prodotte dall’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertirne il proprio superiore diretto, il quale ne informerà la Direzione per i provvedimenti del caso.
[...]
Ove gli operai siano trattenuti per prestar loro opera di assistenza e soccorso, saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento o laboratorio artigiano.

Art. 52. - Sicurezza ed igiene.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi competenti costituiscono un preciso dovere degli imprenditori e dei lavoratori.

Art. 55. - Istruzione professionale.
Le aziende, tenuto presente l’interesse generale al perfezionamento professionale dei lavoratori, e tenendo conto delle esigenze tecniche della produzione, daranno la possibilità ai dipendenti di frequentare i corsi di istruzione professionale.
Detti corsi, giusta le vigenti disposizioni di legge e le direttive emanate dall’Infapli, saranno distinti in corsi di primo addestramento, corsi per la formazione di operai qualificati ed artieri, e corsi di perfezionamento.
Gli operai che abbiano conseguito il certificato di idoneità in relazione alla graduatoria di esame, saranno tenuti in considerazione ai fini seguenti:
1) designazione di rappresentanze aziendali e di categoria ai Prelittoriali Littoriali del lavoro;
2) formazione di eventuali graduatorie di ammissione a corsi aziendali e successivi;
3) promozioni individuali a categoria superiore.
Nelle località ove sono istituiti corsi di primo addestramento e di qualificazione per la specifica branca di lavorazione, gli apprendisti di età inferiore ai 17 anni - che non siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente all’azienda presso la quale lavorano e che non risiedono a più di tre chilometri di distanza dal centro abitato in cui si attua il corso - sono tenuti a chiedere la inscrizione ai corsi stessi ed a frequentarli se ammessi e gli imprenditori presso i quali gli apprendisti suddetti sono occupati hanno l’obbligo di concedere loro la possibilità di frequentare il corso ai sensi dell’art. 8 del RDL 21 settembre 1938, n. 1906.

Art. 56. - Norme speciali e regolamenti interni.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo di lavoro gli operai dovranno uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite dalla direzione per certe eventualità, sempreché non modifichino il presente contratto collettivo di lavoro e non siano con esso in contrasto e non portino comunque limitazione o decadenza per i diritti o per l’esercizio dei diritti previsti dal presente contratto.
Tali norme, ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse nella tabella all’ingresso dell’azienda o nell’interno dello stabilimento o laboratorio artigiano dove si effettua la paga.

Art. 57. - Norme generali.
Per quanto non è contemplato dal presente contratto valgono le disposizioni di legge e le norme stabilite dai contratti interconfederali ed interfederali in vigore integrate o sostituite da quelle di successiva emanazione sempreché riguardino le aziende regolate dal presente contratto.
I riferimenti alle leggi ed agli accordi interconfederali e interfederali in vigore e alle disposizioni del presente contratto, si considereranno integrate o sostituite da quelle di successiva emanazione sempre che riguardino le aziende regolate dal presente contratto.

Art. 58. - Reclami e controversie.

Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di azienda e saranno risolti con trattative dirette tra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli imprenditori e dei lavoratori per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti.
A tale fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a termine dell’articolo 5 del RDL 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’autorità giudiziaria.

Art. 59. - Contratti integrativi.
I contratti integrativi stabiliranno:
a) i minimi di paga oraria e le tariffe di cottimo pieno degli operai;
b) i periodi di durata massima del tirocinio e i minimi di paga oraria per gli apprendisti;
c) gli indumenti di lavoro che l’azienda è tenuta a fornire gratuitamente agli operai;
d) la indennità di cui all’art. 35 del presente contratto (indennità per mezzi di trasporto propri);
Inoltre, per comodità di consultazione, i contratti integrativi riporteranno le qualifiche o le specializzazioni per le quali in base al D.M. del 16 settembre 1940 e in applicazione del 2° comma dell’art. 5 del RDL 21 dicembre 1938, n. 1934 è consentita la richiesta nominativa.
Tali nuovi contratti integrativi dovranno essere stipulati entro 6 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto.

Art. 61. - Norme transitorie.
Fino a quando le Organizzazioni non avranno provveduto alla stipulazione di appositi contratti integrativi, si conviene quanto appresso:

а) Vetro bianco
Per gli operai maestri del vetro bianco (vetro bianco, cristallo, vetri neutri e scientifici, vetro mezzo bianco, vetri colorati, soffierie, vetrerie promiscue, roterie distaccate dalle aziende di produzione ed affini) restano ferme le paghe di cui all’art. 39 del contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze addette all’industria del vetro bianco, stipulato il 31 gennaio 1934 e pubblicato sul B.U.M.C. fascicolo n. 101 del 16 aprile 1934, allegato n. 509, e relativi aggiornamenti ed accordi aggiuntivi e modificativi.
Resta altresì ferma la norma di cui all’ultimo comma dell’articolo 7 del contratto nazionale 31 gennaio 1934, che fissa in ore 7 e ¼ l’orario di lavoro effettivo per gli operai addetti ai forni a bacino, fermo restando per questi il diritto alla intera paga giornaliera di 8 ore.

c) Specchi e cristalli
Per le aziende che lavorano lastre di vetro e di cristallo sia di fabbricazione propria che altrui ivi compresa la eventuale posa in opera delle lastre stesse e di altri prodotti vetrati, varranno le seguenti norme:
Periodo di durata massima dell’apprendistato.
La durata massima dell’apprendistato ivi compresi i 6 mesi di cui al comma e) dell’art. 6 ed il periodo di prova di cui all’art. 5 del presente contratto, è fissata:
1) in anni 3 per gli apprendisti molatori, decoratori, argentatori, temperisti incisori, curvatori a fuoco, montatori di mosaici e di rivestimenti;
2) in anni 2 per gli apprendisti legatori di vetrate artistiche, tagliatori di vetro e cristalli, montatori di specchi;
3) in anni 1 per gli apprendisti pulitori a mano e a macchina, applicatori di vetro e cristalli, legatori di antine, versatori di liquido, smerigliatori e sabbiatori, imballatori.
Sistema di retribuzione degli operai addetti alla molatura.
Gli operai molatori possono essere adibiti sia al lavoro ad economia quanto al lavoro a cottimo pieno.
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L’accordo interfederale stipulato il 19 giugno 1939 è abrogato.
Indumenti di lavoro.
L’azienda dovrà fornire gratuitamente zoccoli, grembiuli e guanti agli operai molatori, argentatori, decoratori, versatori di liquido, smerigliatori, sabbiatori e pulitori.

f) Fiaschi a soffio, bufferie ed affini
In considerazione che gli operai fiascai (esclusi gli ausiliari) lavorano normalmente a turni fra le diverse ditte produttrici di fiaschi, bufferie ed affini, e che l’applicazione letterale di alcune norme fissate dal presente contratto, pone molti operai fiascai che nel corso delle campagne lavorano alle dipendenze delle ditte interessate nella condizione di non poterne beneficiare per la particolarità del loro rapporto di lavoro, si stabiliscono le seguenti norme particolari:
Orario di lavoro. - L’articolo 10 del presente contratto è integrato dalla seguente norma: il turno di lavoro per gli operai fiascai ha inizio alla mezzanotte della domenica e termina alle ore 18 del sabato. Finché perdurino le attuali eccezionali contingenze, la cui data di cessazione sarà stabilita fra le Federazioni Nazionali interessate, il turno, anziché alle ore 18, terminerà alle ore 24 del sabato.
Il lavoro a carattere continuo è eseguito in tre squadre che si danno il turno con 4 ore di lavoro e 8 di riposo. I turni di lavoro saranno regolati in modo che le giornate lavorative non superino il numero di 6 settimanali.
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Parte salariale. - Restano ferme le tariffe di cottimo e le condizioni economiche per i fiascai e per gli ausiliari allegate al contratto nazionale dell’11 gennaio 1935 e relativi aggiornamenti.
Resta altresì fermo il disposto relativo all’obbligo da parte delle vetrerie di tenere azionati i ventilatori dal 1° maggio al 30 settembre.
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