Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 24 aprile 2012, n. 15748 - Condotte illecite di un legale rappresentante e responsabilità


 

 

 

Responsabilità del legale rappresentante di un'impresa per le seguenti condotte illecite:

1. aver omesso di redigere il piano operativo di sicurezza nel cantiere edile sito in (Omissis);

2. aver svolto i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e di prevenzione incendi, senza aver frequentato alcun corso di formazione;

3. non aver nominato ili medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria;

4. non aver assicurato che i lavoratori (Omissis) e (Omissis), presenti in cantiere, ricevessero una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza;

5. non aver sottoposto alla prescritta sorveglianza sanitaria i predetti lavoratori.

Questi erano stati assunti dall'imputato quali lavoratori subordinati sin dal 27/06/2008 e sino al 28/01/2009, gli stessi avevano svolto l'attività lavorativa nel citato cantiere edile; il tutto al di fuori di un regolare rapporto di lavoro subordinato.

Ricorso in Cassazione - Rigetto.



 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Ciro - Presidente

Dott. GENTILE Mario - rel. Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

(Omissis), nato a (Omissis);

avverso la sentenza del 19/05/2011 del Gup del Tribunale di Padova;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Mario Gentile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale SPINACI Sante, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore dei ricorrente, avv. (Omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Fatto


1. Il Gup del Tribunale di Padova, con sentenza emessa il 19/05/2011, dichiarava (Omissis) colpevole dei reati di cui al Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 4, comma 2; articolo 89, comma 2; Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 34, comma 2, articolo 18, comma 1, lettera a), lettera l; articolo 168 - per aver violato numerose norme relative alla sicurezza nel posto di lavoro, il tutto come contestato analiticamente ai capi a), b), c), d), e) della rubrica - e lo condannava alla pena dell'ammenda come determinata in atti per ogni singola contravvenzione.

2. L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

a) che era stato negato il diritto alla controprova, di cui all'articolo 495 c.p.p., comma 2, non essendo stata ammesso la citazione dei testi (Omissis) e (Omissis), indicati dalla difesa a seguito dell'escussione del teste (Omissis), sentito ai sensi dell'articolo 441 c.p.p., comma 5;

b)che non sussisteva un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed i predetti (Omissis) e (Omissis), che avevano prestato la loro attività nel cantiere gestito da (Omissis), quali artigiani e non come lavoratori dipendenti;

c) che la pena inflitta era eccessiva; andavano comunque concesse le attenuanti generiche ed andava altresì applicata la continuazione tra le varie contravvenzioni contestate.

Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.

Diritto



1. Il ricorso è infondato.

Il Gup del Tribunale di Padova ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.

In particolare il giudice di merito, mediante un esame analitico ed esaustivo delle risultanze processuali, ha accertato che (Omissis), quale rappresentante legale dell'omonima impresa - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - aveva posto in essere le seguenti condotte illecite:

1.1. aveva omesso di redigere il piano operativo di sicurezza in riferimento al cantiere sito in (Omissis);

1.2. aveva svolto i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e di prevenzione incendi, senza aver frequentato alcun corso di formazione;

1.3. non aveva nominato ili medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria;

1.4. non aveva assicurato che i lavoratori (Omissis) e (Omissis), presenti in cantiere ricevessero una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza;

1.5. non aveva sottoposto alla prescritta sorveglianza sanitaria i predetti lavoratori (Omissis) e (Omissis).

Questi erano stati assunti da (Omissis) quali lavoratori subordinati sin dal 27/06/2008 e sino al 28/01/2009, gli stessi avevano svolto l'attività lavorativa nel citato cantiere edile di cui ai punto 1/1); il tutto al di fuori di un regolare rapporto di lavoro subordinato (vedi pagg. 2 e 3 sentenza impugnata).

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie gli elementi costitutivi, soggettivo ed oggettivo, delle contravvenzioni inerenti alla tutela della salute ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, come contestati in atti ai capi a), b), c), d), e) della rubrica.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate ed errate in diritto per le seguenti ragioni principali:

2.1. L'eccezione processuale attinente all'asserita violazione del diritto alla prova contraria di cui all'articolo 495 c.p.p., comma 2, per omessa citazione dei testi (Omissis) e (Omissis) (a seguito dell'escussione del teste (Omissis), disposta dal Gup, di ufficio ex articolo 441 c.p.p., comma 5) va disattesa sia perchè generica nel suo contenuto probatorio, sia perchè - come si ricava dall'esame degli atti - il ricorrente non ha provato di aver avanzato, in sede dibattimentale, dette richieste. Nè il ricorrente - in base al principio di autosufficienza delle impugnazioni - ha allegato al presente ricorso copia della predetta richiesta, nè ha indicato con precisione il foglio del fascicolo d'ufficio contenente l'asserita richiesta.

2.2. Le censure relative al merito ed inerenti alla ricostruzione processuale della vicenda in esame, costituiscono eccezioni in punto di fatto, non consentite in sede di legittimità.

2.3. Le doglianze attinenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla mancata applicazione della continuazione, ex articolo 81 cod. pen., costituiscono eccezioni dedotte per la prima volta in sede di legittimità con conseguente inammissibilità delle stesse. Nè il Gup aveva l'onere di motivare su richieste non avanzate in sede di discussione, non risultando ictu oculi l'evidenza processuale che imponeva la concessione delle attenuanti generiche e l' applicazione della continuazione.

2.4 la censura relativa alla misura della pena è generica e, comunque, infondata poichè attinente a valutazioni di merito, immuni da errori di diritto conformi ai parametri di cui all'articolo 133 c.p.. La pena pecuniaria inflitta comunque, è stata determinata in misura contenuta, proporzionata all'entità dei fatti ed alla personalità dell'imputato.

3. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da (Omissis) con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.