Tipologia: CCNL
Data firma: 1 aprile 1936
Validità: 01.03.1937
Parti: Federazione Nazionale Fascista Editori Giornali e Agenzia di Stampa e Federazione Nazionale Fascista Lavoratori Carta e Stampa
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Tipografie quotidiani
Fonte: G.U. 29 settembre 1936, n. 226, p. II


Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle tipografie dei giornali quotidiani, 1 aprile 1936

In Roma, il 1° aprile 1936-XIV, fra la Federazione Nazionale Fascista Editori Giornali e Agenzia di Stampa [...] e la Federazione Nazionale Fascista Lavoratori Carta e Stampa [...], si concorda quanto segue:
1) È prorogato fino al 1° marzo 1937-XV il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle tipografie dei giornali quotidiani, stipulato il 28 febbraio 1935-XIII, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1935-XIII, n. 228, Parte II e per intero nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni, Fasc. 123 del 30 settembre 1935-XII, Allegato n. 741, (contratto col quale veniva prorogato quello precedente stipulato il 31 gennaio 1934 coi contratti integrativi provinciali nello stesso specificati e col quale venivano prorogati i contratti integrativi per le tipografie dei quotidiani delle Province di Mantova e Bolzano, in quello specificati).
2) In aggiunta all’art. 20 del contratto collettivo nazionale suddetto, agli ausiliari e speditori di seconda che siano assunti per prestare normalmente la loro opera per cinque ore o per meno di cinque ore giornaliere, le ferie, le indennità di licenziamento, le giornate festive retribuite verranno corrisposte sulla base della paga giornaliera effettivamente percepita, quale risulterà dalla media delle quattro settimane precedenti, del salario normale.
Gli operai suddetti saranno pagati secondo le ore di lavoro giornaliere effettivamente prestato. [...]
Il lavoro straordinario che occasionalmente venisse compiuto dopo le cinque ore giornaliere sarà compensato con la maggiorazione del 40 %.
Resta inteso che l’operaio il quale normalmente sorpassasse le cinque ore di lavoro giornaliere, rientrerà nel trattamento stabilito dall’art. 29 del contratto collettivo nazionale sopra ricordato.
Le Parti hanno inteso con quanto sopra fissare dei minimi di paga e non già stabilire diminuzioni nelle mercedi corrisposte agli operai che attualmente percepiscono paghe superiori.
3) In aggiunta all’art. 14 del contratto nazionale di lavoro, il lavoro straordinario per l’edizione meridiana del lunedì, ove non sia collegato con l’orario normale a sensi del primo capoverso dell’art. 14 suddetto, verrà retribuito con l’80 % per quegli operai che iniziano il lavoro stesso tra le quattro e le sei, e col 65 % per quelli che lo iniziano dalle sei in avanti: verrà calcolato di quarto d’ora in quarto d’ora, con un minimo di tre ore.
Gli accordi di cui ai commi 2 e 3 del presente contratto avranno valore dal 1° aprile 1936-XIV.
Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio del Regno ed ha la durata fino al 1° marzo 1937-XV. Scaduto detto termine, si intenderà rinnovato per un anno se non sarà stato denunciato da una delle Parti contraenti nei termini e nei modi di legge. Scaduto il nuovo termine senza che sia fatta analoga denuncia, si intenderà ulteriormente rinnovato per il periodo di un anno e così di seguito.