Tipologia: CCNL
Data firma: Poligrafici e Spettacolo, Poligrafici, Industria grafica
Validità: 01.08.1938*
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’Industria Grafica ed affini e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Poligrafici, Industria grafica
Fonte: G.U. 27 aprile 1939, n. 100, p. II

Sommario:

Art. 7. - Periodo di prova.
Art. 8. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Lavoro straordinario.
Art. 11. - Riposo e giorni festivi.
Art. 20. - Categorie e minimi di paga.
Art. 25. - Ferie.
Art. 26. - Licenziamento e dimissioni.
Art. 27. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai poligrafici addetti ai giornali quotidiani che si stampano nelle aziende grafiche industriali inquadrate nella federazione naz. Fasc. Esercenti industria grafica ed affini, 13 luglio 1938

Addì 13 luglio 1938-XVI, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’Industria Grafica ed affini [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...], presa in esame la vertenza riguardante il trattamento contrattuale spettante agli operai poligrafici addetti ai giornale quotidiani che si stampano nelle aziende grafiche industriali inquadrate nella Federazione degli Esercenti l’industria Grafica ed affini, si conviene, quanto segue:
I rapporti di lavoro per i suddetti operai poligrafici adibiti prevalentemente alla lavorazione dei giornali quotidiani saranno regolati dal contratto nazionale stipulato il 10 marzo 1931-IX e relative successive modifiche, salvo per quanto riguarda i seguenti articoli:

Art. 8. - Orario di lavoro.
La durata normale di lavoro potrà oscillare per il lavoro diurno da 6 a 8 ore e per il lavoro promiscuo da 6 a 7 ore, con un massimo in entrambi i casi di 40 ore settimanali.
La durata normale del lavoro notturno è di 6 ore continuative, salvo particolari eccezioni che potranno essere concordate tra le Associazioni Sindacali competenti.
La durata normale di lavoro nei limiti suddetti sarà fissata settimanalmente dalla Direzione dell’azienda per ciascuna categoria di operai in armonia con le esigenze tecniche dell’azienda stessa.
Le parti fisseranno provincialmente l’ora limite di inizio e di fine del lavoro diurno, promiscuo e notturno, concedendo un intervallo non retribuito per la colazione.

Art. 11. - Riposo e giorni festivi.
Il riposo settimanale è regolato dalla legge speciale in vigore.
[...]

Art. 25. - Ferie.
All’operaio saranno concessi ogni anno 12 giorni lavorativi di ferie pagate, eccezione fatta per gli speditori ausiliari e le donne ai quali saranno invece concessi 9 giorni.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano una anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie con retribuzione.
In caso di licenziamento o di dimissioni, ove sia maturato il diritto alle ferie, all'operaio spetterà il godimento delle ferie stesse.
[...]

Il presente contratto entrerà in vigore il 1° agosto 1938-XVI e seguirà le sorti del contratto collettivo nazionale stipulato il 10 marzo 1931-IX, del quale forma parte integrante.