Tipologia: CCNL
Data firma: 1 maggio 1941
Validità: 28.10.1941 - 27.10 1942
Parti: Federazione Nazionale Fascista Editori Giornali e Agenzie di Stampa e Federazione Nazionale Fascista Venditori Ambulanti
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Strilloni
Fonte: G.U. 13 ottobre 1941, n. 242, p. II

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.

Contratto collettivo nazionale per la disciplina dello strillonaggio, 1 maggio 1941

In Roma, addì 1° maggio 1941-XIX, tra la Federazione Nazionale Fascista Editori Giornali e Agenzie di Stampa [...] e la Federazione Nazionale Fascista Venditori Ambulanti [...], si è stipulato il presente contratto collettivo da valere nei capoluoghi di Provincia e nelle località che saranno precisate in un elenco da concordare fra le Organizzazioni stipulanti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente, per coloro che abitualmente esercitano l’attività di «strillone» per la diffusione delle pubblicazioni edite dagli Editori appartenenti alla Federazione Nazionale Fascista Editori Giornali e Agenzie di Stampa.

Art. 1.
Gli Editori di giornali dovranno avvalersi per lo strillonaggio dei giornali dell'opera di coloro che esercitano l’attività di «strillone» ai sensi del comma successivo e che sono debitamente iscritti nei registri di P.S. a norma dell’art. 121 del T.U. delle leggi di P.S.
Per strillone si intende quel venditore di giornali che effettua la vendita ambulante di una pubblicazione quotidiana o periodica ovvero di più pubblicazioni ma di una stessa Casa editrice, con l’intento di raggiungerne la maggiore diffusione mediante la propaganda urlata.
I Sindacati Provinciali dei giornalai terranno a disposizione degli editori di giornali un elenco di strilloni che sarà compilato d’accordo fra i suddetti Sindacati e le rappresentanze provinciali della Federazione Editori Giornali e Agenzie di Stampa, elenco composto degli strilloni che si trovano nelle condizioni di cui al 1° comma. Tale elenco potrà essere riveduto di comune accordo fra le due Rappresentanze Sindacali di cui sopra quando le esigenze della diffusione attraverso lo strillonaggio lo richiedono. Gli editori di giornali dovranno scegliere gli strilloni soltanto nell'elenco formato ed approvato dalle Associazioni Sindacali interessate e la loro scelta è libera fra tutti i nominativi disponibili. Quando si verifichino casi eccezionali o d’urgenza che rendano insufficiente il numero degli strilloni e non consentano la normale procedura per la revisione dell’elenco, gli editori potranno provvisoriamente, salve le vigenti disposizioni di P.S., affidare lo strillonaggio ad elementi non compresi nell’elenco. Tale facoltà ha la durata massima di giorni sette entro i quali si dovrà procedere ad iniziativa di una delle Organizzazioni all’esame della situazione ed ai provvedimenti che ne derivano a nonna del presente contratto.

Art. 3.
Data la natura della prestazione che esclude ogni rapporto di dipendenza, nessun obbligo incombe agli editori di giornali in ordine alle assicurazioni sociali e all’assistenza. Tuttavia allo scopo di facilitare agli strilloni la possibilità di crearsi un trattamento di previdenza, gli editori, all’atto del pagamento della tariffa di cui alla lettera a) dell’art. 2, applicheranno sull’ammontare una maggiorazione forfettaria del 20 % che verseranno a fine mese agli uffici dell’Ente di Assistenza per i giornalai. All’uopo presso l’Ente sarà costituita una gestione speciale per gli strilloni.

Art. 4.
Il presente contratto, dal giorno della sua entrata in vigore uniforma, sostituisce, annulla e assorbe per la materia da esso disciplinata, tutte le norme esistenti per effetto di usi, consuetudini o accordi collettivi.

Art. 5.
Nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente contratto dovranno essere stipulati i contratti provinciali integrativi e compilati gli elenchi di cui all’art. 1.

Art. 6.
Per le località e i giornali indicati nelle lettere oggi scambiate tra le Federazioni stipulanti, restano ferme le condizioni attualmente vigenti.