Categoria: 1942
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Tipologia: CCNL
Data firma: 5 giugno 1942
Validità: 01.07.1942*
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’Industria Grafica ed Affini e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Rilievi topografici, ecc.
Fonte: G.U. 29 ottobre 1942, n. 256, p. II

Sommario:

Art. 1. - Categorie.
Apprendistato.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4. - Indennità di licenziamento.
Art. 5. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle aziende di rilievi topografici e fotogrammetrici (Integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria grafica ed affini), 5 giugno 1942

Addì 5 giugno 1942-XX, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti l’Industria Grafica ed Affini [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori della Carta e Stampa [...], si è stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro da valere per gli operai addetti alle aziende di rilievi topografici e fotogrammetrici, integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai addetti all’industria grafica ed affini, stipulato a Roma il 10 marzo 1931-IX, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 15 gennaio 1932-X, fascicolo n. 62, allegato n. 251 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1932-X, n. 10, parte seconda, e successive modifiche.

Art. 1. - Categorie.
1) Fotografi:
1a categoria (sono gli operai che eseguono lo sviluppo, la stampa e il montaggio).
2a categoria (sono gli operai che eseguono lo sviluppo e la stampa).
2) Restituitati:
Sono coloro che, manovrando l’apparecchio di restituzione, eseguiscono soltanto la restituzione dei fotogrammi dopo che il restitutore ne ha predisposto l’orientamento.
3) Ricalcatori di disegni:
Sono coloro che ripassano a inchiostro i disegni tracciati in precedenza da altri, o che vi appongono leggende calligrafiche o simboli già indicati.
4) Annotatori:
Sono coloro che riportano su appositi stampati le indicazioni dettate dall’operatore.
5) Ausiliari di campagna:
Sono coloro che con le canne e le stadie partecipano alle operazioni di misurazione del terreno.
6) Complementari (Autisti, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.).

Apprendistato.
Art. 2.

La durata dell’apprendistato per i fotografi di 2a categoria, per i restitutisti e i ricalcatori di disegni è di anni 4.
Limitazione numerica:
Per i primi 6 addetti alle lavorazioni di cui ai punti l°-2°-3°: 3 apprendisti ogni 2 addetti; per i successivi: 1 apprendista per ogni addetto.
Tale limitazione è valevole per i primi 2 anni di decorrenza del presente contratto; successivamente il numero degli apprendisti viene fissalo a 1 per ogni 2 addetti alle predetta lavorazioni, ferma restando la situazione determinatasi nel primo biennio.
Dalle lavorazioni di cui ai punti 4°-5°-6° sono esclusi gli apprendisti.

Art. 5. - Decorrenza e durata.
Il presente contratto entra in vigore a partire dal 1° luglio 1942-XX e, per la sua scadenza, seguirà le sorti del citato contratto nazionale 10 marzo 1931-IX del quale forma parte integrante.
Le Unioni Provinciali provvederanno alla stipulazione del contratto salariale per le categorie suindicate, aggiuntivo al contratto integrativo per gli operai addetti all’industria grafica ed affini in vigore nelle singole provincie.