Tipologia: CCNL
Data firma: 25 gennaio 1961
Validità: 01.01.1961 - 31.12.1963
Parti: Associazione dell’industria Italiana del Cemento, dell’Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso-Confindustria, Intersind e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil e Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini-Cisnal
Settori: Edilizia, Cemento ecc., Impiegati

Sommario:

Art. 1. - Assunzione e documenti.
Art. 2. - Contratto a termine.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Impiegati laureati.
Art. 5. - Categorie.
Art. 6. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
Art. 7. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 8. - Passaggio dalla qualifica di intermedio a quella di impiegato.
Art. 9. - Orario di lavoro.
Art. 10. - Giorni festivi.
Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 12. - Definizione della retribuzione.
Art. 13. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 14. - Minimi tabellari.
Art. 15. - Indennità varie.
• Indennità di cassa.
• Indennità di miniera.
• Indennità macchine elettrocontabili.
• Indennità zona malarica.
• Indennità di testimonianza.
• Prestazione mezzo di trasporto.
Art. 16. - Pagamento delle competenze.
Art. 17. - Tredicesima mensilità.
Art. 18. - Premio di anzianità.
Art. 19. - Anzianità convenzionale.
Art. 20. - Trasferte.
Art. 21. - Trasferimenti.
Art. 22. - Assenze - Permessi - Brevi congedi.
Art. 23. - Ferie.
Art. 24. - Chiamata e richiamo alle armi.
Art. 25. - Trattamento di malattia o infortunio.
Art. 26. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Art. 27. - Tutela della maternità.
Art. 28. - Aspettativa.
Art. 29. - Previdenza.
Art. 30. - Provvidenze varie.
Art. 31. - Alloggio e vestiario.
Art. 32. - Norme aziendali - Regolamento interno.
Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 35. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 36. - Indennità di licenziamento - Dimissioni.
Art. 37. - Caso di morte dell’impiegato.
Art. 38. - Trapasso - Trasformazione - Cessazione o fallimento di azienda.
Art. 39. - Trasferimento in altra azienda.
Art. 40. - Certificato di servizio.
Art. 41. - Mensa.
Art. 42. - Norme generali.
Art. 43. - Inscindibilità delle disposizioni del contratto ,e condizioni di miglior favore.
Art. 44. - Reclami e controversie.
Art. 45. - Durata e decorrenza del contratto.
Conglobamento ed assetto zonale per gli addetti alla produzione del cemento, amianto-cemento ecc., 13 ottobre 1961
Minimi stipendiali in vigore dal 16 agosto 1961
Appendice
Previdenza impiegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 5 agosto 1937 - Art. 25
Contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell’industria, 31 luglio 1938
Importo della indennità di contingenza
Assegni familiari per i lavoratori dell’industria

Contratto nazionale di lavoro per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, 25 gennaio 1961

Addì 25 gennaio 1961, tra l’Associazione dell’industria Italiana del Cemento, dell’Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso [...], con la partecipazione di una delegazione di rappresentanti delle aziende [...] e con l’intervento della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], l’Associazione Sindacale - Intersind [...] e il Sindacato Autonomo Nazionale Cementieri [...] e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini (Filca) [...], con l’assistenza della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) [...] e la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini (Fillea) [...] e il Sindacato Italiano Lavoratori Cementieri aderenti alla (Fillea) [...], con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) [...] e la Federazione Nazionale Edili, Affini e del Legno (Feneal) [...] e con l’assistenza dell’Uil [...]
Addì 25 gennaio 1961, tra l’Associazione dell’industria Italiana del Cemento, dell’Amianto-Cemento, della Calce e del Gesso [...], con la partecipazione di una delegazione rappresentanti delle aziende [...] e con l’intervento della Confederazione Generale dell’industria Italiana [...], l’Associazione Sindacale - Intersind [...] e la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini (Cisnal) [...], con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (Cisnal) [...]
è stato stipulato il seguente contratto nazionale di lavoro da valere per gli impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, dell’amianto-cemento e la produzione promiscua del cemento, calce e gesso.

Art. 1. - Assunzione e documenti.
[...]
È in facoltà dell’azienda [...] di subordinare l’assunzione all’esito favorevole di visita medica.

Art. 2. - Contratto a termine.
L’assunzione può esser fatta con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’ingiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[...]
L’assunzione fatta con prefissione di termine dovrà risultare per iscritto [...]
Le norme previste nel presente contratto si applicano anche ai contratti a tempo determinato fino alla scadenza di essi, eccezione fatta per quelle relative al preavviso, all’indennità di licenziamenti, al trattamento di malattia e alla conservazione del posto.
[...]

Art. 6. - Mutamento di mansioni - Passaggio di categoria.
L’impiegato, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti peggioramento economico, né mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 9. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali ripartite in non più di otto ore giornaliere.
Il prolungamento sino a 48 ore settimanali, sempre nel limite massimo di otto ore giornaliere, dà luogo al pagamento della retribuzione di fatto oraria per le ore prestate in più senza maggiorazione di straordinario.
[...]
Per gli impiegati addetti a lavori discontinui di semplice attesa, considerati come tali a termine delle norme di legge in vigore, il lavoro prestato in più delle 54 ore settimanali fino alla concorrenza delle 60 ore settimanali, divise in non più di 10 ore giornaliere, sarà compensato con la normale retribuzione di fatto oraria, senza maggiorazione di straordinario[...]
Le ore di lavoro non effettuate nel giorno di sabato, potranno essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana.
Il recupero non potrà avvenire a regime normale qualora la giornata del sabato coincida con una delle festività di cui all’art. 10.

Art. 11. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Entro i limiti consentiti dalla legge, l’impiegato non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo o notturno. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo o notturno che non sia autorizzato dalla azienda. Non possono essere adibiti à lavoro notturno gli uomini di età inferiore ai 18 anni e le donne, salvo le eccezioni e le deroghe di legge.
Si considera lavoro straordinario quello compiuto oltre i limiti di cui all’art. 9 del presente contratto o comunque oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali, per gli impiegati a regime normale, ed oltre le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali per gli impiegati compresi nelle deroghe ed eccezioni di legge o contrattuali in vigore.
Si considera lavoro notturno quello compiuto dalle ore 21 alle ore 6 per gli impiegati amministrativi, e dalle 22 alle 6 per gli impiegati tecnici di stabilimento.
[...]
Per gli impiegati della prima categoria, non assoggettati alle limitazioni dell’orario di lavoro di legge, il lavoro prestato nei giorni festivi di cui all’art. 10 sarà compensato con la retribuzione di fatto a regime normale maggiorata delle stesse percentuali previste per lo straordinario festivo o per lo straordinario festivo notturno.
[...]

Art. 15. - Indennità varie.
Indennità di miniera.

Agli impiegati addetti a lavori in miniera sarà corrisposta una indennità mensile nella misura di:
L. 2.300 per gli impiegati di 1a categoria;
L. 1.900 per gli impiegati di 2a categoria;
L. 1.500 per gli impiegati di 3a categoria.

Indennità macchine elettrocontabili.
In considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche e di funzionalità delle macchine elettrocontabili (escluse calcolatrici, elettrocalcolatrici, fatturatrici, macchine da scrivere e simili) sarà concessa agli impiegati addetti permanentemente alla manovra delle macchine elettrocontabili una indennità pari al 6 % del minimo tabellare della categoria di appartenenza.

Indennità zona malarica.
All’impiegato trasferito in zone malariche la corresponsione di una indennità è condizionata alle disposizioni di legge e la misura di essa, in quanto dovuta, verrà fissata con accordi locali.

Art. 23. - Ferie.
L’Impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione di fatto pari a:
giorni 15 lavorativi - per anzianità presso l’azienda fino a due anni compiuti;
giorni 18 lavorativi - per anzianità presso l’azienda oltre il secondo anno e fino al sesto anno compiuto;
giorni 23 lavorativi - per anzianità presso l’azienda oltre il sesto anno e fino al decimo anno compiuto;
giorni 24 lavorativi - per anzianità presso l’azienda oltre il decimo anno e fino al quindicesimo anno compiuto;
giorni 26 lavorativi - per anzianità presso l’azienda oltre il quindicesimo anno.
[...]
Il mancato esercizio da parte dell’impiegato del diritto al godimento delle ferie entro l’anno feriale, comporta la perdita del diritto stesso.
Se l’impiegato, per riconosciute esigenze di servizio, non è autorizzato ad usufruire interamente o in parte delle ferie nell’anno feriale a cui esse si riferiscono, ha diritto di usufruirne nell’anno successivo.
[...]
Dato lo scopo igienico dell’istituto delle ferie, l’azienda non potrà imporre all’impiegato la rinuncia alle ferie stesse.

Art. 27. - Tutela della maternità.
Per quanto attiene alla tutela fisica ed al trattamento economico delle impiegate in stato di gravidanza e puerperio, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 26 agosto 1950, n. 860, e successive modificazioni.

Art. 31. - Alloggio e vestiario.
[...]
Agli impiegati tecnici di esercizio che debbono fare uso di speciali indumenti, indispensabilmente inerenti alla natura della loro prestazione, l’azienda concederà un concorso all’acquisto in misura non inferiore al 50 % della spesa, in base ai prezzi correnti degli indumenti stessi. È in facoltà dell’azienda di provvedere essa stessa all’acquisto e alla distribuzione di tali indumenti, alle condizioni di cui sopra.
La spesa sostenuta per l’acquisto dovrà essere in ogni caso documentata.

Art. 32. - Norme aziendali - Regolamento interno.
Oltre che al presente contratto collettivo, l’impiegato deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purché non contengano limitazione dei diritti derivanti dal presente contratto.
Tali norme saranno portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo.

Art. 33. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[...]
b) dedicare attività assidua e diligente allo svolgimento delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto e del regolamento interno dell’azienda, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[...]
e) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.
[...]

Art. 34. - Provvedimenti disciplinari.
Le mancanze dell’impiegato potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
а) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all’importo di tre ore di retribuzione di fatto;
d) sospensione dal lavoro, o dal trattamento economico e dal lavoro, per un periodo non superiore a 5 giorni;
e) licenziamento senza indennità e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano cosi gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e c).
Il licenziamento senza indennità e senza preavviso potrà essere adottato nei confronti dell’impiegato colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano cosi gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisorio del rapporto di impiego, salve restando le procedure in atto.
Il licenziamento è inoltre indipendente dalle eventuali responsabilità nelle quali sia incorso l’impiegato.
[...]

Art. 41. - Mensa.
Con riferimento alle situazioni di fatto esistenti, gli impiegati godranno del trattamento aziendale attualmente in atto.

Art. 42. - Norme generali.
Per quanto non disciplinato e previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di impiego privato.
Gli accordi già esistenti vincolanti la Confederazione Generale dell’industria Italiana, anche se non esplicitamente richiamati, si considerano parte integrante del presente contratto, sempreché questo non disponga diversamente.
Analoga norma vale per le disposizioni contenute in precedenti contratti.

Art. 44. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione e nell’interpretazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia che non abbia trovato il suo componimento attraverso il tentativo di conciliazione della Commissione interna, la controversia stessa, dovrà essere sottoposta alle locali competenti Associazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori e, in caso di mancato accordo, prima di adire l’Autorità giudiziaria, alle competenti Associazioni sindacali centrali.