Categoria: Normativa comunitaria
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Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1991 che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale
(91/383/CEE)

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


Pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea del 29/07/1991, n. L 206, pag. 19-21.

Note e commenti: Angelini Luciano, Lavori flessibili e sicurezza sul lavoro, 2007


 

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che l'articolo 118 A del trattato CEE prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, le prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che a norma dell'articolo precitato le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che il ricorso a forme di lavoro quali il lavoro a durata determinata o interinale è aumentato considerevolmente;

considerando che, in seguito alle ricerche effettuate risulta che, in generale, i lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale sono esposti, in taluni settori, a più rischi di infortuni sul lavoro e di malattie professionali degli altri lavoratori;

considerando che questi rischi supplementari esistenti in taluni settori sono in parte connessi con particolari modalità di inserimento nell'impresa; che tali rischi possono essere diminuiti con un'adeguata informazione e formazione all'inizio del rapporto di lavoro;
considerando che le direttive in materia di sanità e sicurezza durante il lavoro, e in particolare la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(4), contengono disposizioni volte a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori in generale;

considerando che la situazione specifica dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale nonché la peculiarità dei rischi cui sono esposti in taluni settori rendono necessaria una normativa complementare particolare, in particolare per quanto concerne l'informazione, la formazione e la sorveglianza medica dei lavoratori interessati;

considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

SEZIONE I
CAMPO DI APPLICAZIONE E OGGETTO

Articolo 1
Campo di applicazione


Le disposizioni della presente direttiva si applicano:

1.ai rapporti di lavoro regolati da un contratto di lavoro a durata determinata, stipulato direttamente tra il datore di lavoro e il lavoratore, la cui scadenza è determinata da condizioni obiettive quali: raggiungimento di una data precisa, completamento di un evento determinato;

2.ai rapporti di lavoro interinale tra un'agenzia di lavoro interinale che è il datore di lavoro e il lavoratore, quando quest'ultimo è messo a disposizione per lavorare per e sotto il controllo di un'impresa e/o di uno stabilimento utilizzatori.

Articolo 2
Oggetto

1. La presente direttiva è intesa a garantire che i lavoratori aventi un rapporto di lavoro contemplato all'articolo 1 beneficino, in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, dello stesso livello di protezione di cui beneficiano gli altri lavoratori dell'impresa e/o stabilimento utilizzatori.

2. L'esistenza di un rapporto di lavoro contemplato all'articolo 1 non può giustificare una differenza di trattamento per quanto concerne le condizioni di lavoro relative alla protezione della sicurezza e della salute durante il lavoro, con particolare riguardo all'accesso alle attrezzature di protezione individuali.

3. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE nonché le direttive particolari ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della medesima, si applicano integralmente ai lavoratori che hanno un rapporto di lavoro contemplati all'articolo 1, fatte salve disposizioni più vincolanti e/o più specifiche contenute nella presente direttiva.

SEZIONE II
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3
Informazione dei lavoratori

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

1.prima di svolgere un'attività, il lavoratore che ha un rapporto di lavoro contemplato all'articolo 1 venga informato dall'impresa e/o dallo stabilimento utilizzatori sui rischi che corre;

2.tale informazione:

-riguardi in particolare l'esigenza di qualifiche o attitudini professionali particolari o di una sorveglianza medica speciale definita dalla legislazione nazionale, e

-precisi gli eventuali rischi aggravati specifici connessi con il posto di lavoro da occupare, quali definiti dalla legislazione nazionale.

Articolo 4
Formazione dei lavoratori

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nei casi previsti dall'articolo 3 il lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche proprie del suo posto di lavoro, tenuto conto della sua qualificazione e della sua esperienza.

Articolo 5
Utilizzazione e sorveglianza medica dei lavoratori

1. Gli Stati membri hanno la facoltà di vietare che si faccia ricorso a lavoratori che hanno un rapporto di lavoro contemplato all'articolo 1 per taluni lavori particolarmente pericolosi per la loro sicurezza o salute secondo la definizione della legislazione nazionale ed in particolare per taluni lavori che formano oggetto di una sorveglianza medica speciale definita dalla legislazione nazionale.

2. Quando gli Stati membri non si avvalgono della facoltà prevista al paragrafo 1, essi prendono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, le misure necessarie affinché i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro contemplato all'articolo 1 ed a cui si fa appello per lavori che formano oggetto di una sorveglianza medica speciale definita dalla legislazione nazionale beneficino di una appropriata sorveglianza medica speciale.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che questa sorveglianza medica speciale appropriata prevista al paragrafo 2 si protragga oltre la scadenza del rapporto di lavoro del lavoratore interessato.

Articolo 6
Servizi di protezione e prevenzione

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché i lavoratori, servizi o persone designati, in conformità dell'articolo 7 della direttiva 89/391/CEE, per svolgere attività di protezione e prevenzione nei confronti dei rischi professionali siano informati delle funzioni assegnate a lavoratori che hanno un rapporto di lavoro contemplato all'articolo 1, in modo da poter svolgere la loro attività di protezione e prevenzione per tutti i lavoratori dell'impresa e/o dello stabilimento.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 7
Rapporti di lavoro interinale: informazione

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 della presente direttiva, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

1.l'impresa e/o lo stabilimento utilizzatori, prima che il lavoratore che ha un rapporto di lavoro contemplato all'articolo 1, punto 2) sia messo a loro disposizione, precisino all'agenzia di lavoro interinale in particolare la qualifica professionale richiesta e le caratteristiche proprie del posto di lavoro da occupare;

2)l'agenzia di lavoro interinale comunichi tutti questi elementi ai lavoratori interessati.

Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere che le precisazioni che l'impresa e/o lo stabilimento utilizzatori devono fornire all'agenzia di lavoro interinale conformemente al primo comma, punto 1) debbano figurare nel contratto di messa a disposizione.

Articolo 8
Rapporti di lavoro interinale: responsabilità

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

1.fatta salva la responsabilità prevista dalla legislazione nazionale per l'agenzia di lavoro interinale, l'impresa e/o lo stabilimento utilizzatori siano, per tutta la durata della missione, responsabili delle condizioni d'esecuzione del lavoro;

2.ai fini dell'applicazione del punto 1), le condizioni di esecuzione del lavoro si limitino a quelle connesse con la sicurezza, l'igiene e la salute durante il lavoro.

SEZIONE IV
DISPOSIZIONE VARIE

Articolo 9
Disposizioni più favorevoli

La presente direttiva non osta a disposizione nazionali e comunitarie, esistenti o future, che siano più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro contemplato all'articolo 1.

Articolo 10
Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per

conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno già adottate o che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Ogni cinque anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'applicazione nella prassi delle disposizioni della presente direttiva, indicando i punti di vista delle parti sociali.

La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato economico e sociale e il comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.

4. La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva tenendo conto dei paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1991.

Per il Consiglio Il Presidente J.-C. JUNCKER


(1)GU n. C 224 dell'8. 9. 1990, pag. 4.

(2)Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

(3)GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 167.

(4)GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.


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