Categoria: 1936
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Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 1936
Validità: 31.12.1936 - 30.12.1939
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Edili Imprenditori di Opere e Industriali Affini, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Edilizia
Settori: Edilizia, Edili ed affini
Fonte: G.U. 23 dicembre 1936, n. 296, p. II

Sommario:

Contratti integrativi.
Art. 1. - Assunzione al lavoro.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Sospensione di lavoro.
Art. 7. - Recupero.
Art. 8. - Riduzione temporanea di orari e turni.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Lavoro straordinario.
Art. 11. - Cottimi.
Art. 12. - Liquidazione dei cottimi in caso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 13. - Lavori speciali.
Art. 14. - Lavori fuori zona.
Art. 15. - Indennità per lavori in alta montagna od in zone malariche.
Art. 16. - Passaggio di mansioni.
Art. 17. - Modalità di pagamenti.
Art. 18. - Reclami.
Art. 19. - Chiamata e richiamo alle armi e alla M.V.S.N.
Art. 20. - Malattia.
Art. 21. - Trapasso di azienda.
Art. 22. - Ferie.
Art. 23. - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
Art. 24. - Indennità di licenziamento.
Art. 25. - Licenziamenti collettivi.
Art. 26. - Gerarchia.
Art. 27. - Disciplina.
Art. 28. - Assenze.
Art. 29. - Visite d’inventario.
Art. 30. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 31. - Multe e sospensioni.
Art. 32. - Licenziamento per mancanze.
Art. 33. - Pronto soccorso e custodia indumenti.
Art. 34. - Norme speciali.
Art. 35. - Cassa malattia e scuole professionali.
Art. 36. - Reclami e controversie.
Art. 37. - Norme particolari per le aziende artigiane.
Art. 38.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41. - Validità e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla industria edilizia ed affini, 24 luglio 1936

Addì 24 luglio 1936-XIV, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Edili Imprenditori di Opere e Industriali Affini [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista Cooperative di Produzione e Lavoro [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Edilizia [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere in tutto il territorio del Regno per i costruttori edili, imprenditori di opere ed industriali affini e le aziende artigiane e cooperative rappresentate rispettivamente dalle suddette Federazioni, e gli operai dipendenti.

Contratti integrativi.
I contratti integrativi del presente contratto nazionale dovranno regolare:
а) la fissazione dei salari;
b) la determinazione dell’ambito territoriale nel quale debbono aver valore i salari stessi;
c) la precisazione dell’orario di lavoro a norma dell’art. 5;
d) le altre questioni demandate dal presente contratto alle pattuizioni locali.
I contratti interprovinciali, provinciali, aziendali, interaziendali, stipulati ad integrazione o riferimento del precedente contratto 33 dicembre 1928 si intendono riferiti al presente contratto.

Art. 1. - Assunzione al lavoro.
L’assunzione dei lavoratori avverrà secondo la legge ed il regolamento sulla disciplina nazionale della domanda ed offerta di lavoro con le preferenze ivi stabilite per gli iscritti al Pnf, ai Sindacati fascisti e per gli ex combattenti.

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia della ditta.
Per i mutilati e gli invalidi di guerra restano ferme le disposizioni di legge in vigore.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario di lavoro è quello stabilito dall’accordo stipulato il 23 giugno 1935 dalle due Confederazioni relativo alla settimana delle 40 ore, integrato dalle seguenti norme:
а) nella stipulazione dei contratti integrativi si provvederà a determinare la distribuzione dell’orario di lavoro nei vari mesi dell’anno in modo che la media annuale risulti di 40 ore settimanali;
b) in relazione all’ultimo comma dell'art. 3 dell’Accordo Interconfederale suddetto sono escluse dall’applicazione dell’orario fissato come sopra e pertanto applicheranno esclusivamente le norme di legge le seguenti categorie:
1) operai imbarcati sui galleggianti delle imprese di opere marittime;
2) operai addetti alle fondazioni pneumatiche durante l’esecuzione delle fondazioni stesse;
3) personale addetto ai trasporti, al carico ed allo scarico dei materiali per approvvigionamento di cantiere;
4) personale che segue l’ultimazione dei getti di cemento in corso.
Le associazioni stipulanti si riservano di stabilire ulteriori eccezioni qualora se ne presenti la necessità per altre categorie.
In ogni cantiere dovrà essere esposto in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile, l’orario di lavoro con l’indicazione dell’ora di inizio e di termine del lavoro, della durata degli intervalli di riposo e del lavoro a squadra.

Art. 7. - Recupero.
È ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perduto per causa di forza maggiore e per interruzioni di lavoro concordate fra le Organizzazioni sindacali interessate, purché contenuto nel limite massimo di un’ora al giorno ai sensi dell’art. 5 del R.D. 18 settembre 1923, n. 1955 e si effettui entro le due settimane immediatamente successive al giorno in cui è avvenuta la perdita.

Art. 10. - Lavoro straordinario.
Per la effettuazione del lavoro straordinario valgono le norme dell’Accordo interconfederale 23 giugno 1935 relativo alla settimana lavorativa di 40 ore nelle aziende industriali.
Agli effetti dell’applicazione delle percentuali di aumento di cui al successivo comma, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro stabilito ai sensi di legge.
Le percentuali di aumento per il lavoro straordinario, festivo e notturno saranno stabilite negli accordi integrativi.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle 22 alle 6 del mattino.
Non si intendono come notturne e festive le ore incluse in turni regolari periodici; quando però i lavoratori vengano eccezionalmente adibiti a tali turni, essi hanno diritto al rispettivo compenso straordinario.
[...]
Nessun lavoratore potrà rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Art. 11. - Cottimi.
Il lavoro a cottimo potrà sempre essere stabilito dalla ditta.
[...]

Art. 13. - Lavori speciali.
Saranno considerati lavori speciali e retribuiti con maggiorazione sulle paghe, da determinarsi nei contratti integrativi dalle Organizzazioni competenti quelli entro fognature e pozzi neri preesistenti, canali sotterranei, pozzi bianchi di spurgo con profondità maggiore ai 3 metri; i lavori su scale aeree, in cassoni ad aria compressa, in acqua, in galleria, salvo ulteriori precisazioni stabilite dai contratti integrativi.
Per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall’impresa, l’operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l’acqua.

Art. 15. - Indennità per lavori in alta montagna od in zone malariche.
Tutti i rapporti tra ditte e lavoratori, per quanto riguarda le costruzioni di pubblica utilità, sono regolati dal presente contratto nazionale, salvo quanto dispone l’art. 52 del R.D. 1 luglio 1926, n. 1130.
I contratti integrativi stabiliranno, per i lavori eseguiti in alta montagna e in zone malariche, gli eventuali compensi da darsi agli operai a titolo di indennità e quanto si riferisce a vitto ed alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche a tutela della salute degli operai.
I contratti stessi fisseranno anche le modalità d’applicazione per i compensi anzidetti.
In ogni caso non saranno considerate località di alta montagna quelle inferiori a 1000 metri.

Art. 22. - Ferie.
I lavoratori che abbiano presso l’azienda un anno di anzianità consecutiva godranno annualmente sei giorni (48 ore) di ferie retribuite con la paga normale.
[...]

Art. 26. - Gerarchia.
Tutti i lavoratori, senza eccezione, tanto nei rapporti diretti attinenti al servizio, quanto in qualsiasi altra circostanza che vi abbia relazione, dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico.
Ciascuno deve mantenere rapporti di subordinazione e di deferenza verso i superiori compresi fra questi il direttore dei lavori e gli assistenti per conto del committente, di urbanità verso i colleghi ed i dipendenti.

Art. 27. - Disciplina.
Il lavoratore deve:
а) osservare strettamente l’orario di lavoro o i turni stabiliti dalla ditta per la sua categoria;
b) eseguire il compito a lui affidato attenendosi alle disposizioni ricevute;
c) conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l’autorizzazione d'ai superiori diretti. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro darà diritto di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito previa contestazione dell’addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente ogni lavoratore deve farne richiesta al suo capo. [...]
Il lavoratore risponderà - e la ditta potrà rivalersene sulle sue competenze - delle perdite del materiale a lui affidato e che siano a lui imputabili, sempre che il lavoratore sia messo in grado di custodire il materiale affidatogli.
Durante il lavoro nessun lavoratore potrà allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo.
Parimenti non potrà uscire dal cantiere se non regolarmente autorizzato.

Art. 30. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza alle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) multa fino all’importo di 3 ore lavorative;
b) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
c) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 31. - Multe e sospensioni.
La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;
d) introduzione di bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
e) stato di ubriachezza all’inizio e durante il lavoro;
f) trasgressioni in qualunque modo delle disposizioni del presente contratto e mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o recidiva la ditta potrà procedere all’applicazione della sospensione.

Art. 32. - Licenziamento per mancanze.
La ditta potrà procedere al licenziamento senza preavviso né indennità nei seguenti casi:
а) insubordinazione verso i superiori e gravi offese verso i compagni di lavoro;
[...]
c) risse nell’interno del cantiere: furti, frodi e danneggiamenti volontari;
d) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell’anno precedente;
e) atti colposi che possono compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere, e l’incolumità del personale o del pubblico;
[...]
g) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino e del cantiere.

Art. 33. - Pronto soccorso e custodia indumenti.
I cantieri con più di venti lavoratori verranno forniti di cassetta di medicazione per i primi soccorsi di urgenza in caso di infortunio, e, secondo la durata del lavoro, se si tratta di lavoro non eseguito in cantiere, verranno forniti anche di un luogo chiuso ove i lavoratori potranno depositare i loro abiti, il cui cambio avverrà prima e dopo l’orario stabilito.

Art. 34. - Norme speciali.
Oltre che al presente contratto collettivo i lavoratori debbono uniformarsi alle altre norme che potranno essere stabilite dalla ditta purché non contrastino con le disposizioni del presente contratto.
Tali norme speciali, ove abbiano di carattere generale dovranno essere affisse in tabella all’ingresso o nell’interno del cantiere o nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 35. - Cassa malattia e scuole professionali.
[...]
Le Organizzazioni stipulanti riconoscono la necessità di favorire la creazione e lo sviluppo delle scuole professionali per i lavoratori.

Art. 36. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di cantiere e saranno risoluti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.

Art. 37. - Norme particolari per le aziende artigiane.
Il presente contratto collettivo di lavoro si applica alle aziende artigiane esercenti le seguenti attività comprese nel D.M. 26 aprile 1934.
1) muratori, esercenti in comuni aventi popolazione non superiore a 8.000 abitanti;
2) pavimentatori;
3) tappezzieri in carta;
4) decoratori edili;
5) imbianchini;
6) stuccatori (applicatori).

Art. 40.
Le norme di cui all’art. 5 dovranno applicarsi alle aziende artigiane secondo le modalità e le condizioni del contratto collettivo relativo alla settimana lavorativa di 40 ore nelle aziende industriali del 23 giugno 1935-XIII ed eventuali successive modificazioni.