Tipologia: CCNL
Data firma: 9 ottobre 1936
Validità: 01.01.1937 - 31.12.1938
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Legno, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori del Legno e delle Industrie artistiche
Settori: Edilizia, Legno
Fonte: G.U. 28 maggio 19S8, n. 120, p. II

Sommario:

Premessa
Disposizioni generali
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Donne e fanciulli.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Inizio e cessazione del lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro notturno - Lavoro festivo.
Art. 9. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 10. - Recupero.
Art. 11. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 12. - Pagamento delle mercedi e dei cottimi. Deposito cauzionale.
Art. 13. - Reclami sulla paga.
Art. 14. - Cottimi.
Art. 15. - Passaggio di mansioni.
Art. 16. - Gerarchia e disciplina.
Art. 17. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 18. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 19. - Assenze.
Art. 20. - Controllo di presenza.
Art. 21. - Utensili e materiali.
Art. 22. - Conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 23. - Divieti.
Art. 24. - Mancanze e punizioni.
Art. 25. - Multe e sospensioni.
Art. 26. - Licenziamento per mancanze.
Art. 27. - Ferie.
Art. 28. - Licenziamento e preavviso.
Art. 29. - Indennità di licenziamento e in caso di morte.
Art. 30. - Chiamata e richiamo alle armi o in servizio della M.V.S.N.
Art. 31. - Malattia.
Art. 32. - Trapasso di Azienda.
Art. 33. - Contributo per le Casse Mutue Malattie.
Art. 34. - Previdenze sociali ed assicurazioni.
Art. 35. - Disposizioni particolari.
Art. 36. - Reclami e controversie.
Art. 37. - Durata e decorrenza del contratto.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per le aziende industriali ed artigiane e per le imprese cooperative esercenti le industrie del legno, del sughero ed affini e i loro dipendenti, 9 ottobre 1936

L’anno 1936-XIV in Roma, presso la sede della Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Legno, il giorno 9 ottobre tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Legno [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori del Legno e delle Industrie artistiche [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di produzione e lavoro, si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per le Aziende industriali ed artigiane e per le Imprese Cooperative esercenti le industrie del legno, del sughero ed affini ed i loro dipendenti rappresentati dalle Federazioni predette.

Premessa
Pattuizioni locali
Nei singoli contratti integrativi verranno fissate le seguenti con-dizioni contrattuali:
а) categoria degli operai e relativi minimi di paga oraria;
b) percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo di cui all’art. 14;
c) percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo di cui all’art. 8;
d) indennità per gli operai che si recano a lavorare oltre i cinque chilometri dalla cinta daziaria del Comune ove ha sede l’Azienda;
e) ambito di applicazione dei contratti integrativi;
f) decorrenza e durata dei contratti stessi.
I contratti localmente già stipulati per la categoria saranno, limitatamente alla parte generale e regolamentare sostituiti di diritto dal presente contratto nazionale, alla data della sua pubblicazione.
I contratti integrativi saranno stipulati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente contratto nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni.

Disposizioni generali
Art. 1. - Assunzione.

Per l’assunzione della mano d’opera valgono le disposizioni di legge e del regolamento sulla disciplina nazionale della domanda e dell’offerta di lavoro, con le preferenze ivi stabilite per gli scritti al Pnf, ai Sindacati fascisti e per gli ex-combattenti.

Art. 2. - Donne e fanciulli.
Per l’assunzione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge, in quanto siano più favorevoli di quelle contenute nel presente contratto.

Art. 4. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro, visita che potrà essere ripetuta tutte le volte che, per misura igienica, il datore di lavoro lo riterrà opportuno.

Art. 6. - Orario di lavoro.
La durata massima normale di lavoro è di 40 ore settimanali per le attività non continuative e di 42 ore settimanali per le attività che si svolgono in modo continuativo.
Restano ferme le deroghe e le eccezioni previste dalla legge sull’orario di lavoro per quanto riguarda le persone a cui si applica, i lavori preparatori e complementari, i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, le esigenze tecniche o stagionali, i casi di forza maggiore.
L’orario di lavoro ridotto come sopra non si applicherà agli operai provetti o specializzati delle categorie sotto elencate per i quali non si presenti la possibilità di adeguate sostituzioni e ai qual pertanto si applicheranno le norme di legge:
Segherie
Prima lavorazione del legno (iniezione e conservazione)
Fabbriche di mobili artistici
Fabbriche di mobili curvati
Fabbriche di prodotti per uso tecnico e per uso industriale (articoli per elettricisti, per la filatura e la tessitura, per strumenti musicali, per automobili e aeroplani, ecc.)
Fabbriche di veicoli
Fabbriche di statue, lampadari, cofani, astucci ed altri lavori in legno scolpito, intarsiato, ecc.
Fabbriche di giocattoli
Fabbriche di legno compensato e di legno tranciato
Lavorazione del sughero
Per le industrie aventi dei periodi di particolare attività stagionale (quali ad esempio le segherie di montagna, l’industria degli imballaggi per frutta, agrumi, verdure, ecc.) si riconosce la possibilità che venga ammesso il prolungamento del suindicato orario ridotto nel periodo di maggiore attività stagionale. Le modalità per tali prolungamenti di orario saranno concordate mediante la procedura di cui all’art. 2 del contratto collettivo stipulato il 23 giugno 1935-XIII tra la Confederazione Fascista degli Industriali e la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria, pubblicato nel Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni del 15 novembre 1935, fase. 125.
Il periodo di tempo al quale la durata mediata del lavoro settimanale deve essere riferita è stabilito in 4 settimane.
L’operaio è tenuto a prestare la sua opera nelle ore stabilite dall’orario e in qualunque degli eventuali turni fissati dalla Direzione anche se fatti in determinati reparti.
Le ore di lavoro di ciascun reparto sono fissate in apposito orario stabilito dalla Direzione e da affiggersi all’entrata dell’Azienda e sono contate con l’orologio dell’Azienda stessa.
Le norme che precedono dovranno applicarsi alle Aziende artigiane secondo le modalità e condizioni del contratto collettivo relativo alla settimana lavorativa di 40 ore nelle Aziende industriali del 23 giugno 1935-XIII ed eventuali successive modificazioni.

Art. 7. - Inizio e cessazione del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario. Nessun operaio potrà cessare il lavoro fino a tale segnale.

Art. 8. - Lavoro straordinario - Lavoro notturno - Lavoro festivo.
Si considerano ore straordinarie quelle compiute oltre l’orario normale stabilito dalle norme di legge vigenti in materia. Nessun operaio potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge di compiere a richiesta del datore di lavoro il lavoro straordinario, notturno e festivo.
Le ore straordinarie saranno compensate con una percentuale di maggiorazione sulla paga base da fissarsi nei singoli contratti integrativi che determineranno, altresì, le percentuali di compenso per il lavoro notturno e festivo.
Le ore straordinarie non potranno eccedere i limiti stabiliti dalla legge e non potranno essere riconosciute se non disposte dal datore di lavoro o da chi per esso.
Ore notturne si considerano quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Non si intendono notturne o festive le ore di lavoro incluse in turni regolari periodici.
Quando però gli operai venissero adibiti eccezionalmente a tali turni, esse avranno il diritto alla maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario, notturno e festivo.
[...]

Art. 10. - Recupero.
Per il recupero delle ore perdute ai sensi dell’art. 5, ult. comma del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, valgono le relative norme.
Il recupero dovrà effettuarsi entro le tre settimane successive all’interruzione.

Art. 11. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Il riposo settimanale sarà regolato secondo le vigenti norme di legge.
[...]

Art. 14. - Cottimi.
Il lavoro a cottimo potrà essere sempre stabilito dalla Direzione [...]

Art. 16. - Gerarchia e disciplina.
Tutti gli operai, senza eccezione, tanto nei rapporti attinenti al servizio, Quanto per qualsiasi circostanza con detto servizio in connessione, dipendono dai rispettivi capi.
Ciascuno deve mantenere rapporti di subordinazione verso i superiori e di urbanità verso i dipendenti.
Gli operai sono tenuti all’osservanza del presente contratto e ad eseguire con diligenza i compiti a ciascuno affidati.

Art. 18. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo e senza il consenso del capo; parimenti nessun operaio potrà lasciare il laboratorio se non debitamente autorizzato.
Gli operai sospesi o licenziati non potranno entrare nell’Azienda o nel laboratorio salvo speciale permesso della Direzione. Lo stesso divieto vale per l’operaio fuori turno.
Il permesso di uscita dall’Azienda dovrà essere chiesto dall’operaio alla Direzione o a chi per essa.
[...]

Art. 21. - Utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio dovrà farne richiesta al suo capo.
[...]
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in consegna. [...]
L’operaio dovrà essere messo in condizione di poter conservare gli utensili che ha ricevuto in consegna.
[...]

Art. 22. - Conservazione degli utensili e del materiale.
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, i mobili, gli attrezzi, gli utensili, i disegni ed in genere tutto quanto a lui affidato.
L’operaio risponderà delle perdite eventuali e dei danni agli oggetti che siano a lui affidati che non derivino da uso, logorio e che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare sarà trattenuto sulla mercede.
Nessuna modificazione potrà essere apportata agli oggetti affidati a ciascun operaio senza autorizzazione del capo.
Qualunque variazione fatta arbitrariamente dall’operaio darà di-ritto alla Direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.

Art. 23. - Divieti.
[...]
È proibito fumare durante il lavoro ed introdurre nell’Azienda cibi e bevande alcooliche senza il permesso della Direzione.
[...]

Art. 24. - Mancanze e punizioni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza:
а) con multa fino all’importo di tre ore di paga;
b) con la sospensione dal lavoro sino al massimo di tre giorni;
c) licenziamento senza preavviso né eventuale indennità.

Art. 25. - Multe e sospensioni.
La direzione potrà infliggere la multa di cui alla lettera a) dell’articolo precedente all’operaio:
а) che ritardi l’inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) che si assenti temporaneamente dal lavoro senza giustificato motivo;
c) che non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza;
d) che guasti, anche per disattenzione, il materiale dell’Azienda o il materiale di lavorazione, oppure che non avverta subito il suo capo diretto di evidenti guasti agli apparecchi o di eventuali irregolarità nell’andamento degli apparecchi stessi;
e) che, senza permesso del datore di lavoro o di chi per esso, introduca nell’azienda bevande alcooliche;
f) che si presenti e si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
g) che sia trovato addormentato;
h) che offenda i compagni di lavoro;
[...]
l) che dia disposizioni contrarie a quelle predisposte dalla Direzione;
m) che; in qualunque altro modo trasgredisca alla osservanza delle norme del presente contratto e dell’eventuale regolamento interno o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza dell’Azienda.
Le predette mancanze in caso di maggiore gravità o di recidiva saranno punite con la sospensione.

Art. 26. - Licenziamento per mancanze.
La Direzione potrà infliggere la punizione di cui alla lettera c) dell’art. 24 all’operaio in caso di:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) contravvenzione al divieto di fumare in quei luoghi ove tale divieto è espressamente stabilito;
c) furti o danneggiamenti volontari al materiale, alle macchine, o al prodotto di lavorazione, o a qualsiasi altra cosa di proprietà dell’Azienda;
d) risse nello stabilimento;
[...]
h) esecuzione di qualsiasi lavoro per proprio conto o per conto di terzi, nello stabilimento; in tal caso l’operaio è tenuto a risarcire il danno arrecato all’Azienda;
i) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni;
l) omissioni o negligenze implicanti colpa grave nel disbrigo delle proprie mansioni;
m) mancanze di cui alla lettera m) dell’art. 25, quando da esso derivi grave pregiudizio.
La Direzione ha facoltà di effettuare trattenute per risarcimento di danni in relazione all’entità del danno e alle circostanze che lo hanno determinato. [...]

Art. 27. - Ferie.
All’operaio sarà concesso ogni anno un periodo di 6 giorni di ferie retribuite a paga normale.
Avranno diritto alle ferie gli operai che avranno raggiunto la anzianità di 12 mesi consecutivi presso l’Azienda nella quale sono occupati.
[...]
Considerato lo scopo igienico e sociale delle ferie, non è ammessa la rinuncia tacita od espressa ad esse.
[...]

Art. 34. - Previdenze sociali ed assicurazioni.
Per i contributi obbligatori e per le modalità inerenti all’applicazione delle assicurazioni sociali per l’invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi ed infortuni, valgono le norme di legge.

Art. 35. - Disposizioni particolari.
Oltre che al presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed al relativo contratto integrativo provinciale, gli operai debbono uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dal datore di lavoro, purché non contrastino con le disposizioni contenute nei citati contratti.
Tali norme speciali - ove abbiano carattere generale - dovranno essere affisse in tabella nel luogo in cui si effettua la paga.

Art. 36. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle Aziende e saranno risolti con trattative dirette fra i lavoratori interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni professionali dei datori di lavoro e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine la Associazione che riceverà la denuncia della controversia, a termine dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente. Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni, e in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al collegio di conciliazione della competente Corporazione, ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.