Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 26 dicembre 1937
Validità: 01.02.1938 - 30.12.1939*
Parti: Federazione Nazionale Fascista dei Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’edilizia
Settori: Edilizia, Edili, Industria, Operai, Sub-appalto
Fonte: G.U. 29 settembre 1938, n. 223, p. II

Sommario:

Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.

Contratto collettivo per la disciplina degli obblighi relativi ai rapporti di lavoro degli operai nei casi di subappalto nella industria edilizia, 26 dicembre 1937

Addì 26 dicembre 1937-XVI, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista dei Costruttori Edili, Imprenditori di Opere ed Industriali Affini [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...]e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’edilizia [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di produzione e lavoro [...], allo scopo di attuare, nel campo dell’attività edilizia tanto pubblica che privata, il voto espresso dalla Corporazione delle costruzioni edili per evitare i danni che possono derivare sia all’imprenditore dell’opera come ai lavoratori in essa occupati dall’assunzione di sub-appalti da parte di improvvisati imprenditori o dei così detti cottimisti; mentre si riconferma per i cottimisti dipendenti dalle aziende il divieto di cui all’art. 8 del contratto collettivo interconfederale 20 dicembre 1937 sulla disciplina del lavoro a cottimo; è stato stipulato il seguente contratto ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria edilizia ed affine, stipulato il 24 luglio 1936, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 31 dicembre 1936.

Art. 1.
Nel caso di subappalto o cessione totale o parziale, di un’opera privata o pubblica, ove non si verifichi una delle condizioni seguenti e cioè che il sub-appaltatore o cessionario sia una Ditta iscritta nell’Albo Nazionale degli Appaltatori di Opere Pubbliche;
ovvero, trattandosi di opere pubbliche, esso sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 339 legge opere pubbliche;
od anche sia iscritto al Consiglio Provinciale dell’Economia Corporativa e conduca il lavoro affidatogli con autonomia di gestione ed assumendo il rischio tecnico-economico del lavoro;
l’appaltatore principale resta responsabile verso gli operai dipendenti dal sub-appaltatore o cessionario del pagamento dei salari, indennità, maggiorazioni, assegni e quant’altro stabilito dai contratti collettivi di lavoro e dalle leggi sociali.
Nei casi pertanto in cui trova luogo tale responsabilità dell’appaltatore principale, qualora il sub-appaltatore o cessionario non soddisfaccia tempestivamente ai pagamenti di cui sopra, gli operai da esso dipendenti potranno senz’altro pretenderne il pagamento dall’appaltatore principale, salvo a costui ogni diritto di rivalsa o indennizzo verso il proprio contraente.

Art. 2.
Nel caso che i lavori compresi nel sub-appalto o nella cessione importino da parte del sub-appaltatore o cessionario soltanto l’impiego di mano d’opera, esclusa cioè ogni fornitura di materiali o la prestazione, sia pur parziale, dell’attrezzatura tecnica occorrente per il lavoro, l’appaltatore principale resta sempre responsabile come all’articolo precedente, anche se nel sub-appaltatore o cessionario concorrano i requisiti di cui allo stesso articolo (iscrizione nell’Albo Nazionale ecc.).

Art. 3.
Le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro, essendo unicamente dirette a favore degli operai di cui ai precedenti articoli, non pregiudicano né modificano in alcun modo la situazione giuridica dell’appaltatore principale e del sub-appaltatore o cessionario nei loro rispettivi rapporti o nei confronti dei terzi (fornitori ecc.).
Il presente contratto ha decorrenza dal 1° febbraio 1938-XVI e la stessa scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all’industria edilizia ed affine.