Tipologia: Accordo interconfederale
Data firma: 15 marzo 2012
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil Veneto
Settori: Artigianato, Veneto
Fonte: COBIS

Sommario:

Premessa
1) Ruolo del Comitato paritetico bilaterale regionale in relazione al D.Lgs. 81/08 e smi ed all’Accordo stato regioni
2) Rivisitazione accordo interconfederale 31 ottobre 2003
3) Percorso formativo per i lavoratori delle imprese artigiane e PMI del Veneto (esclusa edilizia)
a) Formazione Generale
b) Formazione Specifica
c) Partecipanti
d) Organizzazione della formazione
e) Attestati
f) Crediti formativi
4) Attività corsuale ed intervento di Ebav
a) Intervento da parte di Ebav
b) Definizione di “formazione partecipata”
c) Modalità di assolvimento degli obblighi nei confronti degli RLST e del Comitato Paritetico Bilaterale Regionale nel caso di formazione “partecipata”
5) Aggiornamento
6) Campo di applicazione

Accordo interconfederale regionale sulle modalità applicative dell’accordo stato regioni per la formazione dei lavoratori

Il giorno 15 marzo 2012 presso la sede della Confartigianato del Veneto, in Marghera Venezia, si sono incontrate: la Confartigianato Imprese del Veneto [...], la Cna del Veneto [...], la Casartigiani del Veneto [...] e la Cgil regionale Veneto [...], la Cisl regionale Veneto [...], la Uil regionale Veneto [...]

Premessa
Le parti si danno atto che la sicurezza sul lavoro è stata da sempre nel Veneto uno degli elementi fondamentali sviluppati nella contrattazione regionale, in questo anticipando norme e regolamentazioni nazionali: ne è esempio l’atto fondativo della bilateralità artigiana che fin dal 1989 aveva assunto tale elemento tra le attività dedicate a supporto delle imprese e dei lavoratori.
A supportare tali iniziative concordate tra le parti sono risultate determinanti le gestioni dei fondi di scopo nel primo e nel secondo livello, attivate attraverso Ebav ed alimentate dalla contrattazione regionale interconfederale e di categoria.
L’azione comune delle associazioni artigiane e delle organizzazioni sindacali venete ha permesso in generale di implementare nel tessuto produttivo veneto, costituito perlopiù da piccole e piccolissime imprese, una nuova e diversa attenzione delle imprese e dei lavoratori che ha portato a considerare il tema della sicurezza sul lavoro come un fattore di innovazione e di qualità nei processi produttivi.
Del resto le stesse attività promosse attraverso la bilateralità, che hanno portato ad una diffusione importante delle buone pratiche in materia di sicurezza nell’artigianato citate in precedenza, hanno determinato una riduzione del tasso infortunistico nel settore artigiano. 
Con l’accordo interconfederale regionale del 31 ottobre 2003 le parti avevano convenuto l’istituzione della rappresentanza sindacale territoriale in materia di sicurezza condividendo un percorso di sperimentazione attraverso l’individuazione di formule innovative.
Accanto alla rappresentanza sindacale, le parti avevano definito la costituzione del comitato paritetico bilaterale regionale che, attraverso un’ articolazione territoriale basata sulle commissioni provinciali, operava nell’elaborazione di programmi volti a migliorare l’attuazione dei sistemi di sicurezza nelle imprese.
Tale architettura di relazioni, confermata nel successivo accordo regionale del 21 ottobre 2010, si è rilevata positiva ed ha dimostrato come il modello veneto di relazioni sindacali abbia il proprio fondamento nella specifica realtà .del nostro tessuto artigiano.
L’attività del Comitato Paritetico Bilaterale Regionale nel corso degli anni di sperimentazione ha prodotto un allargamento della sfera di interventi che ha visto coinvolte le istituzioni in particolar modo la Regione del Veneto e l’Inail, con il quale si sono attivate una serie di convenzioni, tuttora in corso, che vanno nella direzione di implementare nuove forme di sistemi gestionali aderenti alla realtà delle piccole imprese.
Prudentemente le parti hanno rallentato le previsioni dell’adeguamento della regolamentazione del Comitato sulla base del TU in materia di sicurezza, preferendo affrontare in un quadro unitario anche la delicata questione del ruolo degli organismi paritetici rispetto alla formazione, ruolo che è stato da poco definito a seguito dell’“Accordo Stato Regioni in materia di formazione dei lavoratori” del 21 dicembre 2011 (di seguito denominato Accordo Stato Regioni).
Inoltre solo a settembre 2011 è stato concluso l’accordo interconfederale nazionale in materia di sicurezza che ha sancito la salvaguardia delle esperienze previgenti nei singoli territori.
Sulla base del quadro sopracitato le parti convengono che l’impegno nei confronti di un ulteriore miglioramento della sicurezza nel comparto vada perseguito anche attraverso la condivisione delle regole indicate di seguito.

1) Ruolo del Comitato paritetico bilaterale regionale in relazione al D.Lgs. 81/08 e smi ed all’Accordo stato regioni
Il Comitato Paritetico Bilaterale Regionale (COBIS), derivando la sua istituzione da fonte contrattuale, più precisamente da accordo interconfederale regionale, è, ai sensi dell’art. 51 del TU, l’ unico organismo dell’artigianato non edile in Veneto riconosciuto dalle parti firmatarie il presente accordo ad assolvere ai compiti attribuiti dalle normative di legge e di contratto agli organismi paritetici. Una specifica comunicazione in tal senso sarà inoltrata a tutti gli organismi deputati (Inail, Regione etc) ad intervenire in materia di sicurezza.
Le parti, nel confermare i compiti attribuiti al Comitato Paritetico Bilaterale Regionale contenuti al punto b) dell’art. 2 del sopracitato accordo interconfederale del 21 ottobre 2010, hanno inteso anche disciplinare come segue le ulteriori funzioni ad esso attribuite in merito alla collaborazione in materia di formazione sulla sicurezza, così come previsto dal comma 12 dell’art. 37 del TU e sulla base dell’Accordo Stato Regioni:
a) la richiesta di collaborazione sarà formulata dalle imprese ed indirizzata esclusivamente al Comitato Paritetico Bilaterale Regionale con sede a Marghera Venezia - via Fratelli Bandiera, 35; 
b) il Comitato Paritetico Bilaterale Regionale espleterà la collaborazione inviando una lettera attraverso la quale le imprese vengono messe a conoscenza delle norme che regolano la formazione, ivi compreso l’obbligo di consultazione del RLST previsto dal TU.
Le parti predisporranno apposito modulo di richiesta collaborazione e di risposta alla stessa.

2) Rivisitazione accordo interconfederale 31 ottobre 2003
Le parti provvederanno entro il 31 luglio 2012 a rivisitare l’accordo interconfederale 31 ottobre 2003 alla luce del presente accordo, dell’accordo regionale del 21 ottobre 2010 e delle normative sopravvenute.
Anche alla luce dell’implementazione di una specifica procedura via web, le parti convengono che nella fase transitoria la consultazione degli RLST competenti per territorio sarà attivata da parte delle imprese, anche tramite lo sportello territoriale cui l’impresa conferisce mandato, con le seguenti modalità:
• mail da indirizzare al RLST interessato e contestuale invio di fax o mail presso l’associazione della sicurezza (presso cui l’RLST risulta in forza).
Per l’invio di tali comunicazioni faranno fede i dati degli RLST segnalati nel sito del Comitato Paritetico Bilaterale Regionale.

3) Percorso formativo per i lavoratori delle imprese artigiane e PMI del Veneto (esclusa edilizia)
Le parti ritengono che la formazione in materia di sicurezza derivante dall’Accordo Stato Regioni sia elemento imprescindibile nell’azione atta a migliorare lo standard in materia di sicurezza.
Le parti altresì si danno atto che la contrattazione regionale di categoria ha già normato in alcuni settori con specifiche discipline l’attività formativa generale e/o specifica.
Fermo restando la vigenza delle clausole negoziali già definite nei CCRL, all’atto dei rinnovi o precedentemente agli stessi, in applicazione a quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni, le parti interessate produrranno i necessari adeguamenti del testo già concordato a quanto stabilito di seguito.
Con il presente accordo, in attuazione di quanto previsto dall’art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008, dall’Accordo Stato Regioni e dalle altre fonti normative in materia di sicurezza, le parti intendono fornire un quadro complessivo di regole sulla formazione in materia di sicurezza a valere nel territorio regionale.
Pertanto le parti convengono sul seguente piano formativo basato sulla formazione generale e sulla formazione specifica in materia di sicurezza rivolta ai dipendenti delle imprese artigiane e PMI del Veneto di tutti i settori (esclusa edilizia), privi di disciplina contrattuale regionale.

a) Formazione Generale.
L’intervento formativo, pari a 4 ore, basato sulla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro assieme alla descrizione del sistema bilaterale per la sicurezza dell’artigianato veneto si articolerà sulle seguenti materie:
il sistema bilaterale artigiano espressione delle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano regionale, interventi in materia di sicurezza del lavoro, concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, controllo ed assistenza. 
Due ore delle quattro (di cui 1 dovrà riguardare il sistema bilaterale artigiano) dovranno essere svolte da docenti di espressione delle parti sociali il cui nominativo sarà contenuto nella lista accreditata dal Comitato Paritetico Bilaterale Regionale.

b) Formazione Specifica
Avrà una durata di 4, 8 o 12 ore in funzione del settore e della classe di rischio come emerge dall’Accordo Stato Regioni.
Peraltro la parti, in considerazione dei risultati dell’attività del Comitato Paritetico Bilaterale Regionale e degli RLST nel territorio regionale, vista la particolarità del settore artigiano composto perlopiù da micro/piccole imprese, convengono che le caratteristiche produttive delle imprese, sono, con riferimento ai singoli settori, in larga parte omogenee.
Sulla base di tale assunto e coerentemente con quanto disposto dall’Accordo Stato Regioni, si conviene di progettare, per tali lavorazioni presenti nei settori artigiani, una formazione specifica direttamente definita a livello regionale dalle parti stipulanti il presente accordo.
Nel caso in cui dal DVR, emergano rischi particolari e non consueti rispetto a quelli individuati per
lo specifico settore produttivo, il datore di lavoro dovrà programmare eventuale formazione aggiuntiva a quella prevista dal presente accordo.
Per i settori nei quali la contrattazione regionale di categoria non abbia già regolato la materia della sicurezza ovvero abbia disciplinato solo la parte generale, saranno approntati, in tempi brevi, piani formativi per la formazione specifica.
Allo scopo sarà costituito un gruppo di lavoro con esperti indicati dalle parti sociali, la cui attività sarà finanziata da Cobis.
Tali piani formativi, che una volta ultimati saranno riportati e sottoscritti dalle parti firmatarie il presente accordo, costituiranno, per le imprese, lo standard formativo di riferimento.

c) Partecipanti:
I corsi, qui definiti per la parte generale e per la parte specifica, sono destinati ai lavoratori, così come definiti all’art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08, ivi compresi i lavoratori neo assunti ed i preposti. Il personale di nuova assunzione dev’essere avviato ai rispettivi corsi di formazione sulla base di quanto disposto dall’art. 10 dell’Accordo Stato Regioni

d) Organizzazione della formazione:
Ogni corso dovrà prevedere:
- un responsabile del progetto formativo;
- i nominativi dei docenti;
- numero massimo di partecipanti pari a 30 unità;
- registro presenza dei partecipanti;
- declinazione dei contenuti che tenga presente le differenze di genere, di età, provenienza, lingua, nonché quelli connessi (per la parte specifica) alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
In presenza di lavoratori stranieri si dovrà realizzare una verifica della comprensione e conoscenza della lingua italiana e potranno essere previste modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione attraverso la presenza di un mediatore culturale o di un traduttore oppure, se del caso, attivati corsi a sostegno.
La metodologia di insegnamento seguirà quanto previsto al punto 3) dell’Accordo Stato Regioni. Fermo restando l’impegno delle parti di verificare le metodologie di apprendimento innovativo attraverso l’ e-learning, destinate alle figure impiegatizie o a figure ad esse equivalenti i corsi saranno attivati all’esterno dell’impresa fino al momento in cui non sarà predisposta una piattaforma condivisa. 

e) Attestati
Gli attestati di frequenza verranno rilasciati direttamente dagli enti organizzatori dei corsi in base alla frequenza pari almeno al 90% delle ore di formazione previste. Eventuali problematiche circa il parziale adempimento delle ore di formazione saranno affrontate dalle parti in uno specifico protocollo operativo.

f) Crediti formativi.
Il modulo di formazione generale rivolto ai lavoratori costituisce credito formativo permanente anche nel caso di occupazione presso una nuova impresa.
Inoltre, qualora il lavoratore costituisca un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda dello stesso settore produttivo e delle stessa lavorazione omogenea cui apparteneva quella d’origine o quella precedente, costituisce credito formativo la formazione specifica di settore.
Qualora invece il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, va fatta salva la sola formazione generale mentre la formazione specifica relativa al nuovo settore va nuovamente effettuata in relazione ai rischi specifici.

4) Attività corsuale ed intervento di Ebav
Come descritto nelle premesse, l’attività corsuale in materia di sicurezza deve rappresentare un momento in cui si possa attivare un intervento da parte della bilateralità.
La peculiarità delle nuove disposizioni derivanti dall’Accordo Stato regioni implicano peraltro la necessità di un controllo delle parti sociali vista la molteplicità degli aspetti in materia di formazione e la necessaria garanzia dell’efficacia dei corsi sviluppati per l’intervento della bilateralità.
Pertanto le parti sono impegnate ad approntare una soluzione che, tenendo conto delle risorse esistenti, senza produrre aumento dei costi a carico delle imprese, contemperi al meglio la premialità a favore di una forma gestionale partecipativa per la formazione in materia di sicurezza con il meccanismo di erogazione delle prestazioni sinora in atto.
Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

a) Intervento da parte di Ebav
Le imprese che adempiono agli obblighi formativi derivanti dall’Accordo Stato Regioni sulla base di quanto disposto dai punti successivi, possono richiedere la prestazione attivata dal secondo livello Ebav. Al fine di usufruire di dette prestazioni, le imprese dovranno inoltre essere in regola con i versamenti all’Ente, secondo quanto previsto dal vigente accordo interconfederale regionale in materia di regolarità contributiva.
Considerato il quadro derivante dal Regolamento Ebav, si conviene quanto segue: ogni comitato di categoria dovrà deliberare l’entità del contributo da destinare alla formazione, definita “in forma partecipata” attingendo dai fondi formazione o, se del caso, da altri fondi destinati alle imprese.
Tale delibera dovrà essere attivata entro e non oltre 30 giorni dalla firma del presente verbale. Qualora il/i comitato/i di categoria non siano in grado di provvedere alla delibera in questione, la decisione viene rimessa al CdA di Ebav.
Le parti firmatarie il presente accordo, sulla base di quanto definito dai comitati di categoria e del monitoraggio effettuato sulle richieste di collaborazione inviate a Cobis, andranno successivamente a definire, sentiti gli stessi comitati di categoria, gli aspetti relativi al contributo da erogare nei casi di formazione "non partecipata”. 

b) Definizione di “formazione partecipata”
Le parti convengono che per “formazione partecipata” si intenda quella gestita e svolta, quale soggetto organizzatore, dalle strutture formative promosse dalle associazioni provinciali/regionali dell’artigianato veneto (Confartigianato, Cna, Casartigiani), accreditate presso la Regione del Veneto. L’erogazione della formazione da parte delle strutture sarà basata su un rapporto di collaborazione tra OO.AA. ed OO.SS. A tal fine sarà predisposto un protocollo a latere che vada a definirne forme e modalità.
L’attività formativa in materia di sicurezza viene definita in forma “non partecipata” quando non presenta le caratteristiche individuate al punto che precede.
Ad ogni buon conto l’impresa che attua tale formazione “non partecipata” dovrà espletare gli adempimenti nei confronti del Comitato Paritetico Bilaterale Regionale, la consultazione dell’RLST ed altresì applicare nella gestione dei corsi il programma formativo definito all’art. 3, compresa la parte relativa alle docenze lì previste al punto 3 a.
A partire dalla data di sigla del presente accordo non potranno più essere finanziati dai fondi di secondo livello i corsi di formazione in materia di sicurezza collettivi ed individuali (ivi compresi quelli destinati agli RLS), con l’unica esclusione dei corsi previsti dal presente articolo e dalla contrattazione regionale di categoria.
L’Ebav provvederà a liquidare solamente le attività già avviate alla data di stipula del presente accordo e di cui sia stata data comunicazione all’Ente.

c) Modalità di assolvimento degli obblighi nei confronti degli RLST e del Comitato Paritetico Bilaterale Regionale nel caso di formazione “partecipata”
Gli obblighi di collaborazione nei confronti del Comitato Paritetico Bilaterale Regionale si intendono assolti attraverso l’invio a Cobis della stessa comunicazione dell’avvio dell’attività corsuale indirizzata ad Ebav .
Gli obblighi di consultazione nei confronti degli RLST si considerano assolti attraverso l’invio della comunicazione di cui al punto precedente agli RLST della provincia in cui verranno erogati i corsi.

5) Aggiornamento
Le parti provvederanno a regolamentare la formazione destinata all’aggiornamento quinquennale prevista dal punto 9 dell’Accordo Stato regioni.

6) Campo di applicazione
Tale accordo si applica ai dipendenti delle imprese, artigiane e non, che rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o regionali di lavoro.