Tipologia: CCNL
Data firma: 7 febbraio 1938
Validità: 01.01.1938 - 31.12.1942
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Legno e Federazione Nazionale Fascista degli Impiegati Tecnici e Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali
Settori: Edilizia-Agroindustriale, Industria boschiva e forestale, Impiegati
Fonte: G.U. 26 febbraio 1938, n. 47, p. II

Sommario:

Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.
Art. 2. - Natura e durata del contratto individuale.
Art. 3. - Norme per l’assunzione.
Art. 4. - Assunzione.
Art. 5. - Tirocinio.
Art. 6. - Periodo di prova.
Art. 7. - Orario di lavoro.
Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 9. - Giorni festivi.
Art. 10. - Ferie annuali.
Art. 11. - Retribuzione dell’impiegato.
Art. 12. - Tredicesima mensilità.
Art. 13. - Categorie impiegatizie.
Art. 14. - Benefici per benemerenze nazionali.
Art. 15. - Passaggi e variazioni di servizio.
Art. 16. - Trasferte e trasferimenti.
Art. 17. - Alloggio.
Art. 18. - Indennità di zona malarica.
Art. 19. - Previdenza.
Art. 20. - Assicurazioni sociali. Assicurazione contro gli infortuni.
Art. 21. - Mutualità per le malattie.
Art. 22. - Interruzione del rapporto per malattie e infortuni.
Art. 23. - Tutela della maternità.
Art. 24. - Chiamata o richiamo alle armi o in servizio della M.V.S.N.
Art. 25. - Doveri dell’impiegato.
Art. 26. - Osservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro.
Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 28. - Licenziamento dell’impiegato per giusta causa.
Art. 29. - Risoluzione normale del rapporto.
Art. 30. - Licenziamento o trasferimento degli impiegati che rivestono cariche sindacali.
Art. 31. - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 32. - Indennità di licenziamento.
Art. 33. - Indennità in caso di morte dell’impiegato.
Art. 34. - Dimissioni.
Art. 35. - Certificato di servizio.
Art. 36. - Cessione o trasformazione dell’azienda.
Art. 37. - Attività tecniche e culturali.
Art. 38. - Reclami e controversie.
Disposizioni generali.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
Art. 42.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l’industria boschiva e forestale, 7 febbraio 1938

Addì 7 febbraio 1938-XVI, presso la Magistratura del Lavoro di Roma [...], tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali del Legno [...] e la Federazione Nazionale Fascista degli Impiegati Tecnici e Amministrativi di Aziende Agricole e Forestali [...], con l’intervento della Confederazione Fascista degli Industriali [...] e della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’Agricoltura [...], nonché della Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di produzione e lavoro, si è stipulato il presente contratto collettivo.

Art. 1. - Sfera di applicazione del contratto.
Il presente contratto regola i rapporti degli impiegati dipendenti da Imprese esercenti:
а) la produzione del legname e del sughero (taglio e abbattimento delle piante, prelevamento del sughero dai tronchi e sua raschiatura);
b) le lavorazioni complementari sul legname e sul sughero ricavato, dirette alla preparazione del prodotto per i normali usi del commercio, o per le successive trasformazioni industriali, qualora si svolgano dalla stessa impresa produttrice nelle vicinanze dei boschi e senza un’autonoma organizzazione dal punto di vista economico, tecnico e amministrativo, per modo da essere considerate come attività stretta- mente connesse a quelle di un’azienda forestale. Tali sono ad esempio, quando sussistono le condizioni suaccennate, le operazioni inerenti alla segagione, conservazione, evaporizzazione, stagionatura del legname, riduzione dei tronchi in pali e paletti, traversine o stanghe; l’utilizzazione dei residui per la produzione del carbone vegetale o di legna da ardere; la riduzione del sughero greggio o semilavorato in quadretti o turaccioli.

Art. 2. - Natura e durata del contratto individuale.
L’assunzione dell’impiegato è fatta normalmente a tempo indeterminato. Può essere fatta anche con prefissione di termine, o per periodi di lavorazione, sempre che essa risulti da atto scritto. Tuttavia saranno applicabili in tal caso le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando l’aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
Le norme del presente contratto e dei contratti integrativi si applicano fino alla scadenza del termine anche ai rapporti a tempo determinato, eccezion fatta di quelle relative al preavviso e all’indennità di licenziamento.

Art. 5. - Tirocinio.
Per l’addestramento degli impiegati nel ramo tecnico il datore di lavoro può stabilire un periodo di tirocinio che non potrà eccedere la durata di un biennio per gli aspiranti che abbiano età maggiore degli anni 16 e minori degli anni 21 e, per coloro che abbiano compiuto gli anni 21, non potrà superare la durata di un anno.
Per praticanti ed apprendisti si intendono coloro che non hanno esplicata alcuna attività professionale nel campo di attività di cui all’art. 1.
Durante il periodo di tirocinio l’azienda è tenuta ad agevolare i tirocinanti relativamente al vitto e all’alloggio e a corrispondere loro un equo compenso.
Ai tirocinanti non si applicano le norme del presente contratto, ma quando essi, superato il periodo di tirocinio, vengano assunti definitivamente dalla azienda, la loro anzianità sarà computata dal giorno in cui iniziarono come tirocinanti la loro attività presso l’azienda medesima.
Al termine del tirocinio, i datori di lavoro dovranno rilasciare ai tirocinanti un certificato che attesti l’avvenuto periodo di pratica.
I datori di lavoro non possono pretendere un nuovo tirocinio da coloro che, superata l’età di 21 anni, siano muniti del certificato di cui sopra.

Art. 7. - Orario di lavoro.
Per la durata del lavoro si fa riferimento alle norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.
La distribuzione delle ore settimanali è fissata dal datore di lavoro, secondo le esigenze del servizio.
Agli impiegati che esercitano mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia (tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive disposizioni), verrà corrisposta una equa indennità quando derivi loro un particolare disagio di cui non sia tenuto conto nelle condizioni di assunzione.
Qualora, per cause estranee non imputabili al datore di lavoro si verifichi l’interruzione totale o parziale del lavoro, è ammesso il recupero del tempo perduto mediante il prolungamento dell’orario giornaliero fino al limite massimo di un’ora ed entro i 15 giorni successivi all’interruzione.

Art. 8. - Lavoro straordinario, notturno e festivo.
Il lavoro straordinario è quello compiuto, a richiesta del datore di lavoro o comunque a conoscenza di esso, oltre l’orario normale di cui all’articolo precedente; il lavoro notturno è quello eseguito tra le ore ventidue e le cinque del mattino successivo; il lavoro festivo è quello compiuto nei giorni indicati nell’articolo seguente.
Non si considerano notturne o festive le ore di lavoro incluse in regolari turni periodici, ma gli impiegati che venissero adibiti eccezionalmente a tali turni avranno diritto al compenso stabilito nel comma seguente.
[...]
La prestazione del lavoro straordinario, notturno o festivo non potrà essere rifiutata senza giustificato motivo. Il lavoro straordinario non potrà eccedere le due ore giornaliere e le dodici settimanali.

Art. 10. - Ferie annuali.
L’impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di riposo, continuando a percepire la normale retribuzione. Tale periodo non può essere minore di:
а) giorni dieci, in caso di anzianità di servizio non superiore a due anni;
b) giorni quindici, in caso di anzianità di servizio da due sino a dieci anni;
c) giorni venti, in caso di anzianità di servizio da dieci sino a venticinque anni;
d) giorni trenta, in caso di anzianità di servizio maggiore ai venticinque anni;
[...]
La rinuncia espressa o tacita del godimento delle ferie annuali non è ammessa.

Art. 15. - Passaggi e variazioni di servizio.
Il trasferimento dell’impiegato da una ad un’altra sede o stabilimento dell’azienda non costituisce interruzione del rapporto d’impiego.
L’impiegato può essere temporaneamente assegnato, in relazione alle esigenze aziendali, a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purché ciò non importi alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione.
[...]

Art. 18. - Indennità di zona malarica.
I contratti integrativi di cui all’art. 41 potranno stabilire una indennità per gli impiegati che da località non malarica vengano destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pur malarica e spetterà anche all’impiegato che, abbia avuto la sede di lavoro precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti Associazioni, sentite le autorità; sanitarie locali.;

Art. 20. - Assicurazioni sociali. Assicurazione contro gli infortuni.
Gli impiegati con retribuzione mensile non superiore alle lire ottocento; saranno obbligatoriamente assicurati contro l’invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, la disoccupazione e la maternità, a norma del R.D. L. 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155.
Per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro si applicano le norme contenute nella legge 17 agosto 1935, n. 1765 e nelle relative norme di attuazione e integrative.

Art. 23. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve in tale evenienza conservare il posto all’impiegata per un periodo di sei mesi, corrispondendole l’intera retribuzione durante i primi tre mesi, fatta deduzione di quanto essa abbia diritto di percepire per atti di previdenza compiuti dal datore di lavoro per tale evenienza.
[...]

Art. 25. - Doveri dell’impiegato.
L’impiegato deve tenere un contegno rispondente ai suoi doveri e, in particolare:
[...]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, ottemperando agli obblighi impostigli dal presente contratto;
[...]
4) aver cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari o strumenti a lui affidati.

Art. 26. - Osservanza delle disposizioni impartite dal datore di lavoro.
L’impiegato deve, inoltre, uniformarsi alle disposizioni impartite dai superiori o dal datore di lavoro che rientrano nell’ambito del potere di direzione e di organizzazione dell’azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti riconosciuti all’impiegato nel presente contratto. Tali disposizioni, saranno, di volta in volta, portate a conoscenza dell’impiegato, di regola mediante ordini di servizio.
Qualora esista nell’azienda un regolamento interno al fine di agevolare la conoscenza e la consultazione, una copia di esso dovrà essere sempre posta a disposizione degli impiegati.

Art. 27. - Provvedimenti disciplinari.
L’inosservanza dei doveri di cui agli articoli precedenti può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
а) il «rimprovero verbale»;
b) il «biasimo scritto»;
c) la «multa» non superiore all’importo di due giornate di stipendio;
d) la «sospensione dal servizio e dallo stipendio» per un periodo non superiore a quindici giorni;
e) il «licenziamento» quando ricorrano i motivi di cui all’articolo seguente.
I provvedimenti saranno applicati dal datore di lavoro in relazione alla gravità e frequenza delle mancanze e al grado della colpa.
I provvedimenti di cui alle lettere c), d) saranno adottati nei confronti del dipendente che sia recidivo in qualsiasi mancanza già punita col biasimo scritto o che si renda colpevole di altra mancanza di notevole gravità.
[...]

Art. 28. - Licenziamento dell’impiegato per giusta causa.
L’impiegato non ha diritto al preavviso né all’indennità di cui all’art. 32 quando con suo comportamento dia luogo al licenziamento per giusta causa.
Sono, fra le altre, da considerarsi come giuste cause di licenziamento:
a) le ingiurie, minacce, o la insubordinazione verso il datore di lavoro o verso i superiori della azienda;
[...]
c) la grave negligenza nel disimpegno delle proprie mansioni;
d) ogni altra mancanza che, pur non facendo capo a doveri espressamente richiamati nel presente contratto, sia di tale gravità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
La mancanza dedotta come giusta causa di licenziamento deve costituire motivo determinante della risoluzione immediata del contratto e deve essere resa nota all’impiegato all’atto del licenziamento.

Art. 37. - Attività tecniche e culturali.
Le Federazioni contraenti daranno la loro collaborazione per quelle iniziative di carattere educativo, assistenziale e tecnico che verranno prese a vantaggio degli impiegati cui si applica il presente contratto.

Art. 38. - Reclami e controversie.
Le richieste per riconoscimento di diritti relativi al lavoro straordinario, notturno, o festivo, prestato e non pagato, devono essere fatte, sotto pena di decadenza, entro tre mesi dalla data della risoluzione del rapporto impiegatizio. In mancanza di richiesta nel termine suindicato l’azione giudiziaria non è proponibile.
Qualunque reclamo di carattere individuale dovrà seguire le consuetudinarie norme disciplinari dell’azienda e verrà risolto con trattative dirette tra l’impiegato interessato e il datore di lavoro.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti Associazioni per sperimentare il tentativo di conciliazione.
A tal fine l’Associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 del R. D. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni e, in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della competente Corporazione, ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Disposizioni generali.
Art. 39.

[...]
Per quanto non è espressamente stabilito nel contratto collettivo le parti si riportano alle disposizioni di legge in vigore.