Tipologia: Contratto integrativo
Data firma: 1 agosto 1939
Validità: 01.08.1939*
Parti: Federazione Nazionale Fascista dei Costruttori Edili, imprenditori di Opere ed industriali Affini, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Edilizia
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Impiegati
Fonte: G.U. 13 ottobre 1939, n. 240, p. II

Sommario:

Art. 1. - Orario notturno.
Art. 2. - Indennità di zona malarica.
Art. 3. - Stipendi degli impiegati addetti ai lavori in galleria entro canali sotterranei e in alta montagna.
Art. 4. - Trasferte.

Contratto collettivo di lavoro per gli impiegati dipendenti da ditte di costruzioni edili, di opere industriali e affini (integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati dell’industria, 1 agosto 1939

Addì 1° agosto 1939-XVII, in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista dei Costruttori Edili, imprenditori di Opere ed industriali Affini [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...], sentita la Federazione Nazionale Fasciata delle Cooperative di Produzione e Lavoro [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Edilizia [...], ad integrazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 5 agosto 1937-XV per gli impiegati dell’industria, sono state stipulate le seguenti norme da valere per gli impiegati dipendenti dalle Ditte rappresentate dalle suddette Federazioni. Tali norme si intendono inserite nei contratti integrativi del predetto contratto nazionale, stipulati o da stipularsi nelle singole provincie.

Art. 1. - Orario notturno.
Con riferimento all’art. 8 del contratto nazionale saranno considerate ore notturne quelle comprese tra le 21 e le 6 del mattino.

Art. 2. - Indennità di zona malarica.
L’indennità di zona malarica ai sensi dell’art. 17 del contratto nazionale è stabilita in una misura fissa corrispondente al 10 % dello stipendio minimo mensile lordo stabilito per le varie categorie dei contratti integrativi provinciali.

Art. 3. - Stipendi degli impiegati addetti ai lavori in galleria entro canali sotterranei e in alta montagna.
Gli stipendi degli impiegati tecnici di 2a e 3a categoria addetti esclusivamente ai lavori di costruzione od ampliamento di gallerie o canali sotterranei, saranno maggiorati in misura corrispondente al 10 % dello stipendio minimo stabilito dai contratti integrativi per la propria categoria.
Gli stipendi degli impiegati di 2a e 3a categoria addetti ai lavori che si eseguono in località con altitudine superiore al 1.200 metri saranno maggiorati in misura corrispondente al 10 % dello stipendio minimo stabilito dai contratti integrativi per la propria categoria.
La maggiorazione di cui sopra non si applica agli impiegati addetti a lavori in corso.
Le maggiorazioni di cui sopra saranno corrisposte solamente per il periodo nel quale l’impiegato è addetto ai lavori predetti.

Il presente con tratto decorre dal 1° agosto 1939-XVII per i contratti integrativi già stipulati e per i contratti integrativi ancora da stipularsi dal giorno della loro entrata in vigore, ed ha la stessa durata del citato contratto nazionale 5 agosto 1937-XV.
Il presente contratto sarà depositato a norma di legge dalla Federazione Nazionale Fascista dei Costruttori Edili, entro 60 giorni da quello della sua stipulazione.