Tipologia: CCNL
Data firma: 12 ottobre 1939
Validità: 01.01.1940 - 31.12.1940
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie varie e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Abbigliamento
Settori: Tessili, Bottoni, Industria
Fonte: G.U. 26 febbraio 1940, n. 48, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Visita medica.
Art. 3. - Documenti.
Art. 4. - Periodo di prova.
Art. 5. - Orario di lavoro.
Art. 6. - Lavori preparatori e complementari.
Art. 7. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Art. 8. - Recuperi.
Art. 9. - Giorni festivi, riposo settimanale.
Art. 10. - Trattamento grandi ricorrenze.
Art. 11. - Gratifica natalizia.
Art. 12. - Sospensione e interruzione di lavoro.
Art. 13. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 14. - Controllo di presenza.
Art. 15. - Permessi di entrata e uscita.
Art. 16. - Malattia.
Art. 17. - Matrimonio, gravidanza, puerperio.
Art. 18. - Assenze.
Art. 19. - Retribuzione.
Art. 20. - Lavoro a cottimo.
Art. 21. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 22. - Deposito cauzionale.
Art. 23. - Passaggio di mansioni.
Art. 24. - Ferie.
Art. 25. - Preavviso di licenziamento.
Art. 26. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 27. - Chiamata alle armi.
Art. 28. - Distribuzione del lavoro.
Art. 29. - Gerarchia.
Art. 30. - Consegna utensili e materiali.
Art. 31. - Conservazione utensili e materiale.
Art. 32. - Visita d’inventario e visite personali.
Art. 33. - Divieti.
Art. 34. - Danni e risarcimenti.
Art. 35. - Sanzioni disciplinari.
Art. 36. - Multe e sospensioni.
Art. 37. - Licenziamento per punizione.
Art. 38. - Casse mutue malattia.
Art. 39. - Trapasso di azienda.
Art. 40. - Norme speciali.
Art. 41. - Reclami e controversie.
Art. 42. - Disciplina dell’apprendistato.
Art. 43. - Contratti integrativi.
Art. 44. - Disposizioni transitorie.
Art. 45. - Decorrenza e durata.
Contratto collettivo nazionale salariale per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti la produzione dei bottoni e articoli affini di frutto (corozo e dum), 19 gennaio 1940
Contratto collettivo nazionale salariale per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti la produzione dei bottoni ed articoli affini, ricavati da conchiglie madreporiche, 21 febbraio 1939

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti alla industria della lavorazione dei bottoni e articoli affini, 12 ottobre 1939

L’anno 1939-XVII il giorno 12 del mese di ottobre, in Roma, presso la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie varie; tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie varie [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dell’Abbigliamento [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per gli addetti all’industria della lavorazione dei bottoni e articoli affini a tutto il territorio del Regno.

Art. 1. - Assunzione.
[...]
Per l’assunzione al lavoro dei fanciulli vale il limite minimo di 14 anni.
Per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653 nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, qualora ricorrano gli estremi di applicazione della legge stessa.

Art. 2. - Visita medica.
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell’azienda.

Art. 5. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro sarà di 40 ore settimanali con un mas-simo di otto ore giornaliere, salvo le eccezioni e le deroghe previste dal R.D.L. 29 maggio 1937-XV, n. 1768, ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.

Art. 6. - Lavori preparatori e complementari.
Si considerano lavori preparatori e complementari ai sensi dell’art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1768, i seguenti:
a) lavori necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro e cioè: messa a regime dei generatori a vapore, degli apparecchi di riscaldamento; lavori di preparazione della materia prima per alimentare l’inizio del lavoro nell’opificio; lavori relativi alla distribuzione degli attrezzi agli operai all’inizio del lavoro; lavori di verifica per la messa in marcia dei motori, delle trasmissioni, delle macchine e degli apparecchi;
b) lavori necessari per mettere gli apparecchi, i macchinari e gli impianti in condizione di sicurezza e di buona conservazione durante i periodi di riposo e cioè: spegnimento dei forni, arresto dei motori e dei relativi impianti; messa in condizione di sicurezza dei forni e degli apparecchi a pressione; smaltimento dei liquidi, pulitura delle vasche, dei recipienti e delle macchine;
c) lavori strettamente necessari per lo sgombero dei prodotti, delle materie prime e dei residui di lavorazioni e per la loro conservazione durante l’interruzione di lavoro.
I lavori effettivamente compresi tra quelli elencati nelle lettere a), b) e c) saranno retribuiti a regime salariale normale.

Art. 7. - Lavoro straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo.
Si considera lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti di cui all’art. 5 del presente contratto.
Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie non portano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali saranno compensate con la maggio- razione del 10 %.
Per il lavoro straordinario che ecceda le 48 ore settimanali o le otto ore giornaliere, la percentuale di maggiorazione da corrispondersi è fissata nel 25 %.
Il lavoro notturno, e cioè quello compiuto tra le 22 e le 6, verrà retribuito con la percentuale di maggiorazione del 40 %.
Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro compiuto nei giorni festivi di cui all’art. 9 del presente contratto è fissata nel 40 %.
Le percentuali predette, che saranno calcolate sulla effettiva retribuzione percepita dai lavoratori, non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 8. - Recuperi.
I periodi di sospensione di lavoro dovuti a causa di forza maggiore, nonché quelli dovuti a soste concordate dalle parti potranno essere recuperati.
Il recupero avverrà a regime salariale normale entro le due settimane susseguenti a quella in cui è avvenuta l’interruzione e nella misura massima di un’ora al giorno.

Art. 9. - Giorni festivi, riposo settimanale.
[...]
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica salvo le eccezioni ammesse dalla legge in quanto siano applicabili agli operai ed alle categorie disciplinate dal presente contratto.
Qualora si verifichi la prestazione di lavoro nei giorni di riposo l’operaio avrà diritto al riposo compensativo settimanale di 24 ore consecutive ed alla percentuale di aumento stabilita per il lavoro festivo.

Art. 13. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima di tale segnale.

Art. 15. - Permessi di entrata e uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso, non è consentito all’operaio di entrare o di trattenersi nel laboratorio in ore fuori del proprio orario di lavoro. La stessa disposizione vale per gli operai licenziati o sospesi.
Salvo casi di necessità, il permesso di uscita dal laboratorio dev’essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato od a chi per lui nella prima ora di lavoro.

Art. 17. - Matrimonio, gravidanza, puerperio.
Per il trattamento dell’operaia che contrae matrimonio o che trovasi in stato di gravidanza o di puerperio nonché per le altre provvidenze di carattere demografico valgono gli accordi interconfederali del 5 luglio 1938-XVI e del 10 agosto 1939-XVII.

Art. 20. - Lavoro a cottimo.
а) Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni;
[...]
c) agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
f) ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nell’azienda, l’operaio sia vincolato ad un . determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
g) è proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda, e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari;
h) qualunque contestazione in materia di cottimi riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un Collegio tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo.
Tale Collegio ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni del Collegio stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni del Collegio tecnico di cui sopra è ammesso appello al Ministero delle Corporazioni, soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di 15 giorni dalla decisione, a termini del R.D.L. 7 marzo 1938 n. 406.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dai Ministero in sede di appello diventano obbligatorie per le parti.

Art. 24. - Ferie.
L’operaio che abbia una anzianità di dodici mesi consecutivi presso la ditta in cui è occupato, avrà diritto, ogni anno, a sei giorni (48 ore) di ferie retribuite a paga normale.
[...]
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita delle ferie.
[...]

Art. 28. - Distribuzione del lavoro.
La distribuzione e la ripartizione del lavoro, come la assegnazione degli operai alle varie mansioni, la determinazione del numero del per-sonale occorrente al funzionamento di qualsiasi reparto o macchinario, e in genere la fissazione dei criteri e dei metodi per l’andamento del lavoro, sono di esclusiva competenza della direzione o di chi da essa incaricata. Nella esecuzione del lavoro l’operaio deve attenersi alle istruzioni ricevute.

Art. 29. - Gerarchia.
Gli operai tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circo-stanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico stabilito dalla ditta.
Essi devono osservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e dipendenti.
I capi impronteranno, a sensi di urbanità e di cameratismo i rap-porti con i loro dipendenti.

Art. 30. - Consegna utensili e materiali.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in consegna.
[...]

Art. 31. - Conservazione utensili e materiale.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare con-segna: egli però deve essere posto in grado di bene conservare quanto gli è stato consegnato.
L’operaio è tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli utensili e del materiale e risponderà dei danni a lui imputabili ai sensi dell’art. 34.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla ditta di rivalersi sulle di lui competenze per gli eventuali danni effettivamente subiti.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito e ordinato.

Art. 33. - Divieti.
[...]
È proibito fumare ed introdurre nel laboratorio bevande alcooliche senza permesso della Direzione.
[...]
È proibito all’operaio di adoperare senza ordine una macchina non assegnatagli.

Art. 35. - Sanzioni disciplinari.
Le mancanze disciplinari di cui al presente contratto potranno dar luogo all’applicazione delle seguenti punizioni:
a) multa fino all’importo di tre ore di salario;
b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento senza preavviso né indennità.
[...]

Art. 36. - Multe e sospensioni.
Le multe potranno essere inflitte all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
d) che guasti, anche per disattenzione, il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione, oppure non avverta subito il suo capo diretto di eventuali guasti agli apparecchi o di evidenti irregolarità nell’andamento degli apparecchi stessi;
e) che sia trovato addormentato;
f) che fumi o che introduca bevande alcooliche senza permesso della Direzione;
g) che si presenti o si trovi al lavoro in istato di ubriachezza;
h) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto di lavoro o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e al normale e puntuale andamento del lavoro.
Nei casi di maggiore gravità e recidiva la Direzione ha facoltà di infiggere la sospensione.

Art. 37. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati senza preavviso né indennità gli operai colpevoli di:
a) insubordinazione ai superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
[...]
d) rissa nello stabilimento;
[...]
f) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione del superiore di oggetti per proprio uso o per conto di terzi;
[...]
i) recidiva in qualunque delle mancanze di cui all’articolo precedente che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti oppure, quando si tratti di recidiva, nell’identica mancanza che abbia già dato luogo a due sospensioni nel biennio precedente;
l) atti che portino pregiudizio alla sicurezza dello stabilimento oppure atti che portino grave pregiudizio al normale andamento del lavoro.
Nei casi previsti dalle lettere f) e g) l’operaio è tenuto a risarcire l’eventuale danno arrecato alla ditta, ai sensi dell’art. 34.

Art. 40. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo gli operai devono uniformarsi anche al regolamento interno stabilito dalla ditta e che verrà affisso o nella tabella all’ingresso dello stabilimento o nei locali di lavoro, sempreché le norme in esso contenute non contrastino col presente contratto collettivo.

Art. 41. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari dello stabilimento e saranno risoluti con trattative dirette tra gli operai interessati e i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgi-mento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà, prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tal fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073 dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni e, in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del lavoro, saranno sottoposte al Collegio di conciliazione dalla competente corporazione, ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 42. - Disciplina dell’apprendistato.
a) È considerato apprendista chiunque abbia superato il 14° anno di età e sia occupato nell’azienda con lo scopo di acquistare la capacità necessaria per diventare operaio qualificato mediante un addestramento pratico anche accessorio;
b) l’età massima per l’assunzione in qualità di apprendista è fissata in anni 21. Eventuali deroghe potranno essere concordate, caso per caso, dalle competenti Organizzazioni locali.
La durata massima dell’apprendistato per ciascuna categoria di lavorazione sarà determinata nei contratti integrativi del presente di cui al seguente articolo 43:
[...]
d) la durata giornaliera del lavoro degli apprendisti è quella stabilita per il lavoro degli altri operai, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 26 aprile 1934, n. 653 sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
e) la durata massima dell’apprendistato che verrà determinata come stabilito al comma b) sarà ridotta:
di due terzi per i licenziati dalle scuole tecniche Industriali ad indirizzo della categoria;
di metà per coloro che abbiano superato i corsi biennali per maestranze corrispondenti alla mansione esercitata e per i licenziati dalle scuole di avviamento professionale ad indirizzo della categoria;
di un quarto per i licenziati dai corsi biennali od annuali di avviamento professionale ad indirizzo della categoria e per coloro che abbiano superato corsi per maestranze della categoria, di qualunque durata, purché inferiori ai due anni, istituiti in base all’apposita legge;
f) per gli apprendisti che abbiano già effettuato un periodo di apprendistato, non inferiore a due mesi consecutivi, presso altre aziende produttrici di articoli similari, esplicando mansioni analoghe a quelle alle quali devono essere adibiti nella nuova azienda, il periodo di apprendistato così compiuto verrà computato, ai fini della durata dell’apprendistato, sempreché non sia intercorsa una interruzione superiore ai 18 mesi;
g) nel caso che l’apprendista, durante il periodo di apprendistato o alla fine di esso, venga adibito, nella stessa azienda, ad altra lavorazione per la quale sia anche previsto un periodo di apprendistato, il precedente periodo di apprendistato, effettivamente prestato, sarà utilmente computato tanto agli effetti del passaggio in categoria operaia, quanto per la determinazione del salario che compete all’apprendista. Tale norma non si applica se il passaggio di mansione avviene entro 40 giorni. dall’inizio del primo periodo di apprendistato o se è intercorsa una interruzione di rapporto di lavoro superiore a 18 mesi;
h) durante il periodo di apprendistato, l’apprendista dovrà lavorare a giornata; nel caso che fosse passato al lavoro a cottimo egli perderà la qualifica di apprendista e sarà considerato operaio ancorché non siano trascorsi i termini di durata massima dell’apprendistato;
[...]

Art. 43. - Contratti integrativi.
Il contratto nazionale salariale per i dipendenti delle aziende industriali esercenti la produzione dei bottoni ed articoli affini ricavati da conchiglie madreporiche stipulato il 21 febbraio 1939 e pubblicato nel B.U.M.C. fascicolo 202 del 30 aprile 1939 nonché il relativo accordo concernente gli aggiornamenti salariali del ventennale stipulato il 12 settembre 1939 sono da considerarsi integrativi del presente contratto.
Le parti convengono di esaminare al più presto la possibilità di stipulare contratti salariali nazionali anche per le industrie che la-vorano bottoni ed articoli affini di altra materia. I contratti che dovranno essere stipulati ad integrazione del presente regolamenteranno:
а) i minimi di paga in corrispondenza delle categorie;
b) la percentuale di maggiorazione per il lavoro a cottimo di cui all’art. 20;
c) la durata dell’apprendistato ai sensi della lettera b) dell’art. 42;
d) la misura della retribuzione agli apprendisti durante il periodo dell'apprendistato ai sensi della lettera i) dell’art. 42;
e) la decorrenza e la durata dei contratti stessi.

Art. 44. - Disposizioni transitorie.
I contratti localmente vigenti per le maestranze dipendenti dalle aziende a cui si applica il presente contratto, limitatamente alla parte regolata dal presente contratto nazionale, saranno sostituiti di diritto da quest’ultimo alla data della sua entrata in vigore 1° gennaio 1940-XVIII; la rimanente regolamentazione resterà in vigore ad integrazione del presente contratto fino a quando non saranno stipulati i contratti integrativi di cui all’articolo precedente.