Tipologia: Accordo regionale
Data firma: 6 marzo 2012
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Piemonte
Fonte: EBAP-PIEMONTE

Sommario:

Premessa
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Organismo Paritetico Regionale Artigianato (OPRA)
Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA)
Allegati
Allegato 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale Cigl-Cisl-Uil
Allegato 2 Informazione obbligatoria da affiggere in bacheca o consegnare ai lavoratori

Imprese sino a 15 lavoratori
Per imprese con più di 15 lavoratori
Allegato 3 Procedura di consultazione ed informazione del RLST
Rappresentante territoriale (RLST)
Accesso ai luoghi di lavoro
Consultazione del RLST
Allegato 3A
Allegato 4 Procedura di composizione delle controversie
Procedura per le controversie
Problematiche di interesse generale
Allegato 4A
Allegato 4B Verbale di avvenuta composizione del contenzioso
Allegato 5 Informazione obbligatoria da affiggere in bacheca o consegnare ai lavoratori

Per aziende con più di 15 lavoratori
Modalità di elezione
Allegato 6
Allegato 7 Comunicazione all’OPRA del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno da effettuarsi a cura del datore di lavoro.
Allegato 8 Compiti e attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS - RLST)

Art. 50° del D.Lgs. 81/2008 e smi

Accordo regionale attuativo dell’accordo interconfederale del 13/9/2011 e del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche legislative
Torino, 6 marzo 2012


Le Confederazioni Artigiane del Piemonte, Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e le Confederazioni Sindacali del Piemonte: Cgil, Cisl, Uil sottoscrivono il presente Accordo in sostituzione dei precedenti Accordi regionali in materia, dando seguito alle esperienze di relazioni sindacali regionali realizzate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Premesso che
• il D.Lgs. 81/2008 e smi prevede l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni (artt. 47, 48, 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi);
• il D.Lgs. 81/2008 e smi prevede la costituzione e le funzioni degli Organismi Paritetici rinviando ad accordi tra le Parti, l'individuazione delle regole per il loro funzionamento e le modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi),
convengono quanto segue
il presente Accordo si applica alle imprese che occupano personale dipendete aderenti alle Confederazioni Artigiane Confartigianato Imprese Piemonte, Cna Piemonte, Casartigiani Piemonte e/o che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali aderenti alle Parti firmatarie del presente Accordo.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Le Parti valutano concordemente che il sistema del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza territoriale (RLST) sia la forma di rappresentanza più adeguata alla realtà delle micro e piccole imprese.
Le Parti convengono che, nell’ambito di ciascuno degli otto EBAP di bacino piemontesi, siano formalizzati da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali RLST, per un numero complessivo di 27 sull’intero territorio piemontese (allegato 1).
Le imprese concorreranno al finanziamento dell’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per l’espletamento dei compiti previsti dalla normativa di legge come determinato dall’Accordo nazionale del 13 settembre 2011 e dalla lettera A) del Verbale di intesa regionale del 9 dicembre 2010.
Il mandato di ogni RLST ha durata triennale ed è rinnovabile. Le Organizzazioni garantiscono la permanenza nel ruolo per almeno dodici mesi.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali possono essere sostituiti in qualsiasi momento dalle Organizzazioni sindacali che hanno proceduto alla loro formalizzazione, purché con soggetti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di tale funzione.
(i RLST devono essere formati dopo la nomina e prima di entrare in carica)
Le OO.SS. si impegnano a garantire la continuità dell’attività di rappresentanza dei RLST.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali devono acquisire attraverso la formazione le competenze necessarie all’espletamento del proprio ruolo.
La formazione degli RLST sarà fornita secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 48 comma 7 e secondo le indicazioni attuative eventualmente predisposte dall’OPRA.
Gli RLST esercitano il loro mandato in via continuativa ed esclusiva.
La figura del RLST è incompatibile, ai sensi del comma 8, art. 48 D.Lgs. 81/08 e smi, sull’intero territorio regionale, con l’esercizio di altre funzioni sindacali operative nonché con l’appartenenza come componente agli Organismi paritetici previsti dal presente Accordo.
L’EBAP invierà entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo copia dell’informativa (allegato 2) alle imprese che ne daranno comunicazione ai lavoratori.
Le aziende potranno in ogni caso reperire la documentazione necessaria per ottemperare agli adempimenti previsti dal presente Accordo sul sito internet dell’EBAP www.ebap.piemonte.it.
Entro 10 giorni dalla firma del presente Accordo le OO.SS regionali provvederanno a comunicare congiuntamente i nominativi degli RLST, il loro recapito, le rispettive aree/territori di competenza all’OPRA, all’OPTA territorialmente competente e, per il loro tramite, alle Associazioni datoriali.
L’OPRA provvederà a comunicare a ciascuna impresa, come da allegato 2, all’INAIL Regionale e agli Organi di vigilanza territorialmente competenti i nominativi degli RLST.
Le comunicazioni agli Enti, di competenza dell’OPRA, saranno definite mediante specifica procedura informatica.
Gli RLST predisporranno un programma annuale di lavoro e di attività periodico che sarà trasmesso agli OPTA entro il mese di novembre di ciascun anno.
Gli RLST relazioneranno all’OPTA almeno una volta all’anno sull’attività svolta.
Il programma annuale e le relazioni predisposte saranno trasmesse all’OPRA a cura degli OPTA mediante specifica procedura informatica.
L’accesso in azienda dell’RLST è regolamentato dalle procedure di cui all’allegato 3.
Le imprese comunicano all’RLST c/o l’OPTA, secondo il fac-simile allegato 3A. 
Per quanto riguarda le procedure di gestione delle controversie, si fa riferimento agli allegati 4, 4A e 4B.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è di norma eletto dai lavoratori o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza non possono subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria funzione e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Il datore di lavoro provvederà ad informare i lavoratori, anche mediante affissione in bacheca, del comunicato di cui all’allegato 5 che verrà inviato a tutte le aziende risultanti con dipendenti, da parte dell’EBAP entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
Ai sensi delle norme vigenti il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza potrà essere eletto direttamente dai lavoratori al loro interno o individuato a livello territoriale.
Le aziende potranno comunque reperire la documentazione necessaria per ottemperare agli adempimenti previsti dal presente accordo sul sito internet dell’EBAP www.ebap.piemonte.it.
Nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori, in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale sia - istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.
In tali imprese, qualora siano stati istituiti e regolarmente formati ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi, entro la data di stipula del presente Accordo, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza aziendali operano fino al termine del mandato e sono rieleggibili.
Nelle imprese in cui i lavoratori non abbiano eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno, secondo le modalità previste dall’allegato 6, la funzione viene attribuita al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale opera qualora non sia stato eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno.
Non sono eleggibili come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ne elettori, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.
Nel caso di elezione dell’RLS, le imprese comunicheranno il nominativo all’OPRA utilizzando l’allegato 7.
Le aziende inoltre dovranno comunicare telematicamente all’INAIL il nominativo dell’RLS secondo i termini e le modalità previste dall’Istituto.
Il mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ha durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza mediante specifica elezione e comunque secondo quanto previsto dai CCNL.
I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono previsti all’art. 50 del D.Lgs. 81/08 e smi e riportati nell’allegato 8. 
Per l’espletamento del ruoli previsti all’art. 50 del D.Lgs. 81/08 e smi, all’RLS saranno riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue.

Organismo Paritetico Regionale Artigianato (OPRA)
Il Comitato Paritetico Regionale per l’Artigianato (CPRA) costituito sulla base degli Accordi regionali del 12/05/1997 e 9/11/2004 viene ridefinito in base all’Accordo nazionale del 13 settembre 2011 in Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato (OPRA).
Le Parti sociali a livello regionale definiranno tramite Accordo regionale la forma giuridica idonea attraverso la costituzione dell'Organismo come associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II Libro primo del Codice Civile.
L’OPRA ha sede presso l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Piemontese il quale ne gestisce la segreteria.
L’OPRA è costituito da 12 componenti di cui 6 in rappresentanza delle OO.AA e 6 in rappresentanza delle OO.SS.
La durata in carica dei componenti l’OPRA è a tempo indeterminato. E’ facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento.
Nell’ambito di tale Organismo sono nominati 2 coordinatori di cui uno in rappresentanza delle OO.AA e uno in rappresentanza delle OO.SS.
Le Parti datoriali e sindacali nominano rispettivamente all’interno della propria rappresentanza almeno 2 esperti tecnici per ciascuna delle OO.AA e delle OO.SS.
L’OPRA potrà anche, su specifici progetti, avvalersi di consulenze tecniche sia interne che esterne alle Organizzazioni firmatarie del presente Accordo.
L’OPRA costituisce istanza di riferimento in merito a controversie sull’applicazione dei diritti di formazione, informazione e rappresentanza, così come specificato dall’art. 51 comma 2 del D.Lgs 81/2008, che non hanno trovato composizione a livello di OPTA.
L’OPRA è prima istanza di riferimento in caso di mancata costituzione degli OPTA in caso di eventuali controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.
L’OPRA riceve altresi, da parte delle aziende, comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale - qualora eletto dai lavoratori - redatta secondo il fac - simile allegato 3A.
Le decisioni dell’OPRA sono assunte all’unanimità.
L’OPRA predispone all’inizio di ogni anno un piano di attività e svolge funzioni di:
• promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione delle attività formative, di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici e di sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro;
• promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e gli Enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche per le attività di prevenzione;
• monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa che riguarda salute e sicurezza sul lavoro in ambito regionale; 
• promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi Paritetici Territoriali e di supporto all'attività degli RLST.
L’OPRA provvede inoltre alla comunicazione dei nominativi degli RLST ed eventuali variazioni, nei confronti delle aziende, dell’INAIL, dell’Organo di vigilanza, dell’OPNA.
Le modalità operative di trasmissione dei nominativi degli RLST saranno definite all’interno dell’OPRA.
L’OPRA predisporrà un programma annuale di lavoro e di attività a supporto delle imprese e dei lavoratori incentrato sui rischi generali e specifici inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche mediante la realizzazione e l’aggiornamento di un manuale informativo generale e di specifici manuali di settore.
L’OPRA riceve, da parte delle aziende, comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza -qualora eletto dai lavoratori- redatta secondo il fac-simile allegato 7.
L’OPRA elabora e trasmette all’OPNA e al Comitato di Coordinamento Regionale (CRC) in seno all’Assessorato Regionale alla Sanità, la relazione annuale di cui al comma 7 dell’art. 51 del D.Lgs. 81/08 e smi, sull’attività svolta a livello regionale.
L’OPRA per coadiuvare l’attività degli RLST predispone di concerto con l’EBAP una specifica procedura informatica fornendo anche un supporto hardware fisso e mobile per una più coordinata e migliore gestione degli interventi degli RLST.
L’EBAP in relazione alla quota del punto b) della delibera del comitato esecutivo dell’EBNA del 12/5/2010 terrà una specifica contabilità e fornirà all’OPRA i dati inerenti l’andamento dei versamenti delle imprese aderenti al sistema della bilateralità in merito alla sicurezza.
L’EBAP fornirà all’OPRA la situazione economica inerente la quota del punto b) della delibera del comitato esecutivo dell’EBNA del 12/5/2010 secondo quanto previsto dal Verbale d’intesa regionale del 9/12/2010.
Tutte le informazioni fornite all’OPRA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dagli Accordi tra le Parti e dal D.Lgs. 81/08 e smi.

Organismo Paritetico Territoriale Artigianato (OPTA)
Gli Organismi Paritetici Territoriali dell’Artigianato, costituiti sulla base degli Accordi regionali del 12/05/1997 e 9/11/2004, sono cosi ridefiniti.
L’ambito territoriale degli OPTA coincide con quello già definito per le sedi degli EBAP di Bacino e specificamente: Alessandria; Asti; Biella; Cuneo; Novara; Torino; Vercelli; Verbano/Cusio/Ossola.
L’OPTA opera presso le sedi degli EBAP di Bacino a cui è affidata la segreteria.
L’OPTA è costituito da 6 componenti effettivi di cui 3 in rappresentanza delle OO.AA, tenuto conto delle rappresentanze territoriali già espresse negli EBAP di bacino, e 3 in rappresentanza delle OO.SS.
Per ciascun componente effettivo è nominato un membro supplente.
In sede di Bacino le Parti possono far coincidere i Rappresentanti dell’OPTA con quelli dell’EBAP territoriale. Essi durano in carica a tempo indeterminato.
E’ facoltà di ogni singola Organizzazione provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti in qualsiasi momento.
Nell’ambito dell’OPTA sono nominati due coordinatori di cui uno in rappresentanza delle OO.AA e uno in rappresentanza delle OO.SS; essi durano in carica 3 anni e sono riconfermabili.
I pronunciamenti dell’ OPTA vengono assunti all’unanimità.
L’OPTA è la sede in cui si esplicano da parte delle aziende gli obblighi di informazione e consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.
Presso la stesse sede, si svolge altresì la riunione periodica convocata ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 81/08.
L’OPTA riceve e trasmette al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale la comunicazione delle aziende, redatta secondo il fac-simile allegato 3A, dei nominativi dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione, degli addetti al servizio di prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso.
Le Organizzazioni sindacali comunicano tramite gli EBAP di Bacino all’OPTA i nominativi dei rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.
L’OPTA è prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., purché dispongano di figure con specifiche competenze.
Gli OPTA sono altresì prima istanza per risolvere eventuali controversie sugli interventi programmati per l'accesso in azienda da parte degli RLST.
Tutte le informazioni fornite all’OPTA sono utilizzabili ai fini di quanto previsto dagli Accordi tra le Parti e dal D.Lgs. 81/08 e smi.

Allegato 1
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale
Cigl-Cisl-Uil

Bacino di Alessandria
Cognome Nome

 

3 nominativi

Bacino di Asti
Cognome Nome

 

3 nominativi

Bacino di Biella
Cognome Nome

 

3 nominativi

Bacino di Cuneo
Cognome Nome

 

3 nominativi

Bacino di Novara
Cognome Nome

 

3 nominativi

Bacino di Torino
Cognome Nome

 

6 nominativi

Bacino di Verbania
Cognome Nome

 

3 nominativi

Bacino di Vercelli
Cognome Nome

 

3 nominativi


Totale

_____

_______________
27 nominativi

Lo schema prevede una presenza di 27 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per tutto il territorio piemontese così individuati:
• i tre nominativi per ogni bacino rispondono all’esigenza di garantire una presenza delle tre
OO.SS.: CGIL, CISL, UIL;
• gli RLST potranno operare in relazione alle risorse disponibili;
• ciascun RLST disporrà di un mandato unitario CGIL, CISL, UIL e pertanto, nell’ambito del bacino, avrà competenza esclusiva rispetto alle aziende appartenenti ai territori a lui attribuiti;
• ciascun RLST disporrà di un tesserino di riconoscimento riportante i seguenti dati:
- Logo OPRA + EBAP
- OPTA di riferimento
- Dicitura “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale”
- Nome e Cognome
- Fotografia

Allegato 2
Informazione obbligatoria da affiggere in bacheca o consegnare ai lavoratori
Comunicato per i lavoratori decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni accordo nazionale del 13/09/2011 e accordo regionale del xx/xx/2012 tra Confartigianato,Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil (Escluso Settore Edilizia Ed Affini)


Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e l’Accordo nazionale del 13 settembre 2011, e l’Accordo regionale del ... confermano l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS - RLST), sono definite dall’art. 50 del D.Lgs. 81/ 2008 e smi.
Per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS e RLST) gli artt. 37, e comma 7 del 48 del D.Lgs. 81/ 2008 prevedono una obbligatoria e specifica formazione in materia di salute e sicurezza .

Imprese sino a 15 lavoratori
Nelle imprese che occupano sino a 15 lavoratori è istituita la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) nell’ambito territoriale o nel comparto produttivo.
Le Parti firmatarie del presente Accordo confermano che il sistema di rappresentanza territoriale è il più adeguato alla realtà delle piccole imprese.
Le imprese comunicheranno all’OPTA il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS) entro 30 giorni dall’elezione.
Il mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ha durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza e comunque secondo quanto previsti dai CCNL.
Le imprese concorreranno al finanziamento dell’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali per l’espletamento dei compiti previsti dalla normativa di legge con il versamento obbligatorio all’EBNA cosi come previsto dagli Accordi vigenti.
In forza del presente Accordo regionale nell’ambito di ciascun bacino sono stati formalizzati da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST) come di seguito indicato.

Bacino di ...........................................................
Cognome Nome ................................................
e-mail ................................................................
tel. .....................................................................
Fax ...................................................................

Cognome Nome ................................................
e-mail ................................................................
tel. .....................................................................
Fax ...................................................................

Cognome Nome ................................................
e-mail ................................................................
tel. ....................................................................
Fax ...................................................................


Per imprese con più di 15 lavoratori
Nelle imprese che occupano oltre 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali e comunque secondo quanto previsto dai CCNL. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’impresa al loro interno.
Le imprese comunicheranno all’OPTA il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) entro 30 giorni dall’elezione o dalla designazione.
Il mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ha durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza e comunque secondo quanto previsto dai CCNL.
Qualora non sia stato eletto il RLS aziendale, opererà il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST). 

Allegato 3
Procedura di consultazione ed informazione del RLST
Rappresentante territoriale (RLST)

Gli obblighi di consultazione ed informazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali, previsti dal D.Lgs. 81/08 smi, vengono assolti da parte delle imprese, così come previsto dagli Accordi vigenti secondo le procedure di seguito definite:

Accesso ai luoghi di lavoro
L’esercizio di tale attribuzione avviene alla presenza dell’Associazione cui l’impresa è iscritta. Le imprese non iscritte potranno essere assistite dai tecnici delle Associazioni.
La componente datoriale indicherà all’OPRA presso l’EBAP uno o più referenti tecnici.
Il RLST deve comunicare di volta in volta per iscritto alla componente datoriale le aziende che intende visitare.
Il Rappresentante dell’Associazione dovrà confermare la propria disponibilità entro 6 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra; trascorso detto termine, in caso di mancata comunicazione da parte del rappresentante delle Associazione Datoriale, il RLST procederà alla visita anche in sua assenza.
Tuttavia il termine suddetto non opera nei casi previsti dall’art. 48 comma 4 del D.Lgs 81/2008: “Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’Organismo Paritetico".
Le procedure sopra indicate avvengono attraverso specifico programma informatico.

Consultazione del RLST
Gli obblighi di informazione e di consultazione degli RLST previsti all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi a carico del datore di lavoro sono assolti presso l’OPTA, e comunque entro i termini di legge.

Allegato 4
Procedura di composizione delle controversie
Procedura per le controversie

1. In caso di controversie in merito all’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, il Datore di lavoro e/o suoi delegati; il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o l’RLST, sono impegnati ad espletare un primo tentativo di composizione del contenzioso presso l’OPTA laddove in sede aziendale non sia stato possibile trovare una soluzione.
La parte ricorrente dovrà inviare specifica comunicazione (allegato 4A) all’OPTA e alla controparte.
2. L'OPTA espleterà gli incontri tesi a definire la risoluzione delle controversie, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Le Parti interessate dovranno confermare la disponibilità all'incontro entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione; qualora una delle Parti non aderisca entro i termini previsti, il tentativo di composizione decadrà.
4. L'incontro potrà originare una soluzione "concordata tra le Parti" verbalizzata da parte dell'OPTA (allegato 4B).
5. In caso di mancata composizione del contenzioso, l'OPTA ne invierà una comunicazione all’OPRA che rappresenta il secondo livello di conciliazione.
6. Nel caso la controversia origini un dissidio nell'ambito dello stesso OPTA, una delle Parti (datoriale o sindacale) in seno all'organismo potrà coinvolgere l’OPRA per ricercare una mediazione da espletarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Problematiche di interesse generale
L’OPTA potrà avvalersi dell’OPRA per la definizione di problematiche di interesse generale
caratterizzate da incertezze tecnico-interpretative. 

Allegato 5
Informazione obbligatoria da affiggere in bacheca o consegnare ai lavoratori
Comunicato per i lavoratori del comparto artigiano decreto legislativo 81/08 e successive modificazioni accordo nazionale del 13/09/11 e accordo regionale del xx/xx/2012 tra Confartigianato, Cna, Casartigiani e Cgil, Cisl, Uil (escluso settore edilizia ed affini)


Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e le successive modificazioni, l’Accordo nazionale del 13 settembre 2011, e l’Accordo regionale del ...  confermano l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Le attribuzioni conferite al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS-RLST), sono quelle definite dall’art. 50 del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i.
Per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS e RLST) l’articolo 37 e l’articolo 48 comma 7 del D.Lgs. 81/ 2008 prevedono un’obbligatoria e specifica formazione in materia di salute e sicurezza.

Per aziende con più di 15 lavoratori
Nelle imprese che occupano oltre 15 lavoratori l’articolo 47 comma 4 del Decreto Legislativo 81/08 prevede che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali; in assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
In tale caso l’elezione sarà espletata entro il ... .
Il mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ha durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza e comunque secondo quanto previsto dai CCNL.
Le aziende comunicheranno all’OPTA il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale eletto entro il ... .

Modalità di elezione
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori iscritti al libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell’azienda o unità produttiva.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima delle elezioni, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato al datore di lavoro il quale comunica all’OPTA il nominativo eletto.
La durata dell’incarico è di 3 anni e comunque secondo quanto previsto dai CCNL. 

Allegato 8
Compiti e attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS - RLST)

Art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.