Tipologia: Protocollo
Data firma: 30 dicembre 2011
Validità: 30.12.2011 - 31.12.2014
Parti: Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Abruzzo
Fonte: UIL

Sommario:

Premessa
1. Opra: costituzione, compiti e funzioni
2. Opta: Istituzione, compiti e funzioni.
3. RLST: ruoli, compiti e funzioni.
4. Le risorse
5. [decorrenza e durata]
Accordo applicativo dell’utilizzo delle risorse del protocollo di attuazione in materia di sicurezza e RLST del 30 dicembre 2011

Protocollo di attuazione dell’Accordo applicativo del D.lgs. 81/2008 del 13.9.2011 tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil

Premesso che
- in data 26 Novembre 1997 è stato sottoscritto a livello regionale dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali Confederali un accordo per l’applicazione del decreto legislativo n. 626/94 e dell’Accordo Interconfederale Nazionale del 3 settembre 1996;
- in data 9 aprile 2008 è stato emanato, in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2077, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 e smi che ha introdotto innovazioni in materia; in data 12 maggio 2010 è stata assunta la delibera del Comitato Esecutivo dell'Ebna la quale, alla lettera b), determina le risorse per l'RLST e per la formazione e la sicurezza;
- in data 13 settembre 2011 è stato sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Confederali l’Accordo Nazionale applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi (di seguito “Accordo nazionale”);

considerato
o la particolare importanza, in termini economici ed occupazionali, che il settore dell’artigianato rappresenta nel sistema produttivo della regione; la centralità che le politiche per la sicurezza dovranno avere negli anni futuri nell’ambito dell’attività da svolgere sia dalle parti sociali che dalla bilateralità nell’artigianato;
o la necessità di sviluppare e consolidare un rapporto con le strutture pubbliche che operano sui temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ad iniziare dalla Regione Abruzzo, dall’Inail regionale e dalle Università presenti nel territorio; l’esigenza di rafforzare ulteriormente ed estendere l’attività comune orientata a far crescere la cultura della prevenzione fra le imprese e fra i lavoratori e il rafforzamento delle reti di collaborazione e cooperazione fra i diversi soggetti interessati a queste politiche;
o che il d.lgs. 81/2008 e l’accordo applicativo nazionale del 13 settembre 2011 forniscono ulteriori strumenti per attuare, consolidare, qualificare ed estendere l’azione di prevenzione e di supporto ai lavoratori ed alle imprese da parte del parti sociali e della bilateralità artigiana nei luoghi di lavoro e sul territorio; 
o che il punto 2.1.3 dell’Accordo nazionale prevede la definizione di un Protocollo di attuazione da stipularsi fra le parti a livello regionale;
si conviene quanto segue:

1. Opra: costituzione, compiti e funzioni
1.1. Entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, viene costituito l’Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato (Opra) in sostituzione dell’attuale Comitato Paritetico Regionale dell’artigianato (Cpra).
1.2. L’Opra avrà la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Le Parti entro 60 giorni dalla firma del presente Protocollo, provvedono alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto.
1.3. L’Opra ha sede presso l’Ebrart Abruzzo e si avvarrà della collaborazione dello stesso per le funzioni di segreteria tecnica e attività operativa (amministrazione, gestione e inserimento dei dati, ecc. ), regolata da apposita convenzione tra gli Enti.
1.4. L’Opra è composto da 12 membri, rispettivamente 6 in rappresentanza delle Associazioni Artigiane e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali. Il mandato dell’Opra è triennale e l’incarico dei componenti è rinnovabile. L’organismo è presieduto da un Presidente e un Vicepresidente designati unitariamente, a rotazione, dalle rispettive parti sociali e durano in carica 3 anni. Nella sua prima riunione l’Opra approverà il proprio regolamento.
1.5. L’Opra sarà dotato di autonomia amministrativa nella gestione delle risorse di cui al successivo punto 4, destinate a garantire la funzionalità degli organismi paritetici, le attività formative, i programmi e le iniziative di tutela della salute. L’Opra sarà dotato di un apposito conto corrente nel quale confluiranno le risorse trasferite dall’Ebrart Abruzzo, riferite alle quote di cui al punto b della delibera del Comitato Esecutivo di EBNA del 12/05/2010 (18.75€). Le risorse previste per sostenere l’attività degli RLST saranno trasferite alle OO.SS., secondo le modalità che le stesse provvederanno a comunicare all’OPRA.
1.6. L’Opra svolge i compiti e le funzioni previste dal paragrafo 3.2 dell’Accordo nazionale.
1.7. L’Opra garantirà l’accesso al materiale ricevuto e ai dati elaborati, anche per via informatica, a tutti i soggetti che ne hanno titolo in base alla regolamentazione in essere.
1.8. Le Parti intendono rafforzare una positiva collaborazione avviata con l’Inail e la Regione Abruzzo, anche in materia formativa. Questa collaborazione consentirà l’utilizzo di risorse e competenze aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dalla bilateralità. In questa ottica è importante anche il rapporto con l’attività promossa e sostenuta da Fondartigianato. L’Opra promuoverà la formazione degli RLST che si realizzerà attraverso la partecipazione dell’lnail. L’Opra potrà finanziare l’attività formativa degli RLST qualora si rendessero necessarie, risorse aggiuntive rispetto a quelle disponibili.

2. Opta: Istituzione, compiti e funzioni
2.1. Entro il primo anno dalla data di avvio dell’Opra le Parti valuteranno l’opportunità di istituire gli Organismi Paritetici territoriali dell’artigianato (Opta).
2.2.1 compiti e le funzioni dell’Opta sono quelle previste dal paragrafo 3.3 dell’Accordo nazionale salvo le modalità applicative individuate dal presente Protocollo o da eventuali regolamenti attuativi dell’ attività dell’OPTA stesso.

3. RLST: ruoli, compiti e funzioni
3.1. In attuazione del punto 2.1 dell’Accordo nazionale, le parti istituiscono nella Regione Abruzzo i Rappresentanti territoriali per la sicurezza (RLST) del settore Artigiano.
3.2. Sulla base dei dati rilevati presso l’Ebrart Abruzzo relativi alle risorse direttamente afferenti alla quota di cui al punto b) della Delibera Ebna del 12 maggio 2010, al numero delle imprese versanti ed al numero di lavoratori coinvolti, le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo individuano in n. 3 i Rappresentanti dei lavoratori territoriali per la sicurezza nella regione. Tali Rappresentanti opereranno nei 4 bacini regionali coincidenti con i territori delle quattro province.
3.3. Entro 30 giorni dalla firma del presente protocollo le OOSS regionali provvederanno a comunicare congiuntamente i nominativi degli RLST il loro recapito all’Opra, e per suo tramite alle Associazioni Datoriali.
3.4. I RLST tuttora operanti in base alle precedenti regolamentazioni decadono con la nomina dei nuovi rappresentanti.
3.5. Le OOSS provvederanno congiuntamente a comunicare all'Opra eventuali modifiche che dovessero intervenire nei nominativi degli RLST.
3.6. L’Opra, provvederà a comunicare, all'atto dell'individuazione e in occasione di modifica, a ciascuna azienda (con le modalità definite dallo stesso organismo), all'Inail e agli organi di vigilanza territorialmente competenti, i nominativi degli RLST. In occasione della suddetta comunicazione al datore di lavoro, l’Opra provvederà a trasmettere la scheda nella quale saranno riportati il nominativo, i recapiti e le attribuzioni dell'RLST. Tale scheda dovrà essere consegnata tempestivamente da parte del datore di lavoro a tutti i lavoratori.
3.7. Alla fine di ogni anno l’Opra rileverà dall'Ebrart Abruzzo le eventuali variazioni nella quantità totale delle risorse e delle imprese versanti le quote.
3.8.1 ruoli, compiti e funzioni degli RLS e degli RLST sono quelli previsti dal paragrafo 2 dell’accordo nazionale.
3.9. Le informazioni, la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, sono trasmessi presso la sede dell’Opra, in attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro, previsti dall’ art. 50 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
3.10. Gli RLST eserciteranno il loro mandato in via continuativa ed esclusiva. Le OO.SS., con la comunicazione di cui al punto 3.3, preciseranno quali rappresentanti verranno utilizzati a tempo pieno e quali a tempo parziale.
3.11. Le OO.SS. regionali definiranno annualmente gli obiettivi minimi di attività degli RLST, con particolare riferimento al numero di aziende da visitare. Tali obiettivi verranno trasmessi all’Opra e l’attività effettivamente svolta in rapporto a detti obiettivi sarà oggetto di valutazione comune.

4. Le risorse
Preso atto che all’attività organizzativa, formativa e informativa del sistema bilaterale della Sicurezza dell’artigianato nella regione Abruzzo, concorrono anche risorse messe a disposizione da altri soggetti, (Ebrart Abruzzo, Inail e la Regione Abruzzo), le Parti, tenendo conto di quanto previsto dal punto 4.4. dell’Accordo nazionale, concordano la seguente ripartizione delle risorse previste al punto 4 dell’accordo stesso:
o € 15,75 per il finanziamento dell’attività degli RLST
o € 3,00 per la funzionalità degli organismi, la formazione, i programmi, le iniziative di tutela della salute.

5. Il presente Accordo decorre dalla data odierna ed avrà validità fino al 31 dicembre 2014 e si intende tacitamente rinnovato qualora una delle Associazioni Artigiane o una delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo, non comunichi formale disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza. Per qualunque altro aspetto non richiamato nel presente Protocollo si fa riferimento all’Accordo nazionale del 13 settembre 2011 ed alle disposizioni di Legge.

Pescara lì 30 dicembre 2011

Accordo applicativo dell’utilizzo delle risorse del protocollo di attuazione in materia di sicurezza e RLST del 30 dicembre 2011
Nell’ambito delle risorse di cui al punto 4 del protocollo regionale del 30 dicembre 2011 per la funzionalità degli organismi la formazione, i programmi e le iniziative di tutela della salute, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl e Uil dell’Abruzzo dal 1° Gennaio 2012,
Concordano sulla seguente ripartizione
A) 1,5 euro per le spese di funzionamento della struttura e per le attività formative;
B) 1 euro per il rimborso delle spese per le visite degli RLST;
C) 0,50 euro per rimborso delle spese dei tecnici delle organizzazioni artigiane.
Le modalità operative con cui verranno gestite le risorse di cui ai punti B e C saranno definite successivamente dalle parti.
Per quanto concerne le risorse pregresse le parti concordano quanto segue:
- Le risorse derivanti dalla nuova bilateralità per gli RLST versati dall’1/07/2010 al 31/12/2010 verranno utilizzate interamente per l’attività degli RLST e la sicurezza sul lavoro, pertanto saranno trasferite alle OO.SS. secondo le modalità che le stesse provvederanno a comunicare all’Opra.
- Dal 1 gennaio 2011 verrà applicata la ripartizione prevista dall’accordo regionale tra le OO.SS. Cgil, Cisl Uil del 24.2.2011.
- Le risorse dell’anno 2011 saranno destinate per l’attività che gli RLST svolgeranno per il 2012. Così a seguire, le risorse disponibili degli anni precedenti saranno utilizzate per le attività degli RLST per gli anni successivi. Ogni anno le parti procederanno alle verifiche per le valutazioni di merito e alla sostenibilità dell’attività degli RLST.
Fino all’apertura dell’apposito conto corrente bancario da parte dell’Opra, le parti autorizzano l’Ebrart Abruzzo a corrispondere direttamente le risorse maturate e maturande di loro competenza.

Pescara lì 30 dicembre 2011

Confartigianato Abruzzo    
Cna Abruzzo 
Casartigiani
Claai
Cgil Abruzzo
Cisl Abruzzo
Uil Abruzzo