Categoria: 1941
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Tipologia: CCNL
Data firma: 25 ottobre 1941
Validità: 28.10.1941 - 27.10.1942
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Tessili Varie e del Cappello, Federazione Nazionale Fascista Industrie Varie, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavori dell’Abbigliamento
Settori: Tessili, Lavanderie
Fonte: G.U. 12 giugno 1942, n. 138, p. II

Sommario:

Art. 1. - Assunzione del personale.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Visita medica.
Art. 4. - Lavoro ed ammissione delle donne e dei fanciulli.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Orario di lavoro.
Art. 7. - Lavori preparatori e complementari.
Art. 8. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 9. - Computo delle percentuali per il lavoro straordinario, festivo e notturno.
Art. 10. - Lavoro a squadre e turni a scacchi.
Art. 11. - Recuperi.
Art. 12. - Sospensioni e interruzioni di lavoro.
Art. 13. - Riposo settimanale.
Art. 14. - Giorni festivi.
Art. 15. - Trattamento grandi ricorrenze.
Art. 16. - Ferie.
Art. 17. - Trattamento di malattia.
Art. 18. - Matrimonio, gravidanza, puerperio.
Art. 19. - Liquidazione cottimi in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 20. - Indumenti di lavoro, utensili e materiale.
Art. 21. - Gratifica natalizia.
Art. 22. - Pagamento delle mercedi.
Art. 23. - Lavoro a cottimo.
Art. 24. - Passaggio di mansioni.
Art. 25. - Chiamata o richiamo alle armi o nella M.V.S.N.
Art. 26. - Trapasso di azienda.
Art. 27. - Benemerenze fasciste.
Art. 28. - Preavviso di licenziamento o di dimissioni.
Art. 29. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 30. - Deposito cauzionale.
Art. 31. - Casse mutue malattia.
Art. 32. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 33. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 34. - Assenze.
Art. 35. - Divieti.
Art. 36. - Visite di inventario e controllo.
Art. 37. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 39. - Multe e sospensioni.
Art. 40. - Licenziamento in tronco.
Art. 41. - Norme speciali.
Art. 42. - Tabella delle categorie.
Art. 43. - Contratti integrativi provinciali.
Art. 44. - Disposizioni transitorie.
Art. 45. Reclami e controversie.
Art. 46. - Validità durata e scadenza del contratto.
Art. 47. - Deposito.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alle aziende industriali, artigiane e cooperative di tutto il territorio del regno, esercenti le lavanderie, stirerie, tintorie e smacchiatorie (Eccettuate le tintorie per conto di terzi, e cioè quelle che abitualmente esplicano la loro attività per conto di industriali o di commercianti tessili, per le quali vige il Contratto collettivo nazionale del 1° ottobre 1940), 25 ottobre 1941

Addì 25 ottobre 1941, in Milano, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Esercenti Industrie Tessili Varie e del Cappello [...], assistito da: [...] Unione degli Industriali di Padova, [...] Unione degli Industriali di Milano, [...] Unione degli Industriali di Torino, [...] Unione degli Industriali di Firenze, [...] Unione degli Industriali di Genova, [...] Unione degli Industriali di Novara, [...] Unione degli Industriali di Roma e dagli Industriali [...]; e la Federazione Nazionale Fascista Industrie Varie [...] e la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavori dell’Abbigliamento [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro, è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti alle aziende industriali artigiane e cooperative di tutto il territorio del Regno, esercenti le Lavanderie, Stirerie, Tintorie e Smacchiatorie (eccettuate le Tintorie per conto di terzi, e cioè quelle che abitualmente esplicano la loro attività per conto di industriali o di commercianti tessili, per le quali vige il contratto collettivo nazionale stipulato il 1° ottobre 1940-XVIII e pubblicato nel B.U.M.C., fasc. n. 250, all. 2345 del 31 gennaio 1941-XIX).

Art. 3. - Visita medica.
L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia del datore di lavoro.

Art. 4. - Lavoro ed ammissione delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione al lavoro e per il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme della legge 26 aprile 1934, n. 653, nonché le disposizioni contenute nel R.D. 7 agosto 1936, n. 1720 relative alle operazioni inerenti alla manipolazione di colori, vernici e solventi pericolosi alla salute, e le altre disposizioni di legge vigenti In materia, qualora ricorrano gli estremi di applicazione delle stesse.

Art. 6. - Orario di lavoro.
L’orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dal R.D.L. 29 maggio 1937-XV, n. 1768 sulle 40 ore di lavoro settimanali e ferme restando le disposizioni sul sabato fascista.
La distribuzione dell’orario giornaliero sarà stabilita dalla direzione in apposite tabelle da affiggersi all’entrata dello stabilimento. 
Restano ferme le disposizioni di cui all’accordo interconfederale 8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità.
Per il periodo di validità della legge 10 luglio 1940-XVIII, n. 1109 varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 7. - Lavori preparatori e complementari.
I lavori preparatori e complementari ai sensi dell'art. 5 del R.D.L. 29 maggio 1937, n. 1708 sono i seguenti: lavori necessari per predisporre il funzionamento degli impianti e dei mezzi di lavoro e cioè: messa a regime dei generatori a vapore, degli apparecchi di riscaldamento, lavori di preparazione della materia prima per alimentare l’inizio del lavoro dell’opificio, lavori preparatori relativi alla distribuzione degli attrezzi all’inizio del lavoro agli operai, lavori di verifica per la messa in marcia dei motori, delle trasmissioni delle macchine e degli apparecchi. Lavori necessari per mettere gli apparecchi i macchinari e gli impianti in condizione di sicurezza e di buona conservazione durante i periodi di riposo e cioè spegnimento dei forni, fermata dei motori e dei relativi impianti, messa in condizione di sicurezza dei forni e degli apparecchi a pressione, riscaldamento bozzime e bagni, smaltimento dei liquidi, pulizia delle vasche, dei recipienti delle macchine. Lavori strettamene necessari per lo sgombero dei prodotti delle materie prime e dei residui di lavorazione e per la loro conservazione durante le interruzioni di lavoro.
I lavori predetti potranno essere effettuati entro i limiti di un’ora al giorno e saranno retribuiti a regime salariale normale.

Art. 8. - Lavoro straordinario, festivo e notturno.
È considerato lavoro straordinario quello compiuto oltre l’orario fissato in conformità dell’art. 6 del presente contratto.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi, nei limiti e con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Nessun operaio potrà esimersi dall’effettuare il lavoro straordinario e festivo entro i limiti stabiliti, salvo giustificato motivo di impedimento.
Le ore di lavoro straordinario che sommate a quelle ordinarie non portano la durata complessiva del lavoro ad eccedere le 8 ore giornaliere oppure le 48 ore settimanali, saranno compensate con una maggiorazione del 10 %.
Il lavoro straordinario che superi le 48 ore settimanali o le 8 ore giornaliere, ovvero che superi il maggior orario consentito dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge stessa, sarà compensato con un aumento del 20 % per le ore diurne e del 40 % per le ore notturne.
[...]
Per le ore notturne si intendono comprese tra le 22 e le 6 antimeridiane.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici sarà compensato con un aumento del 40 %.
Il lavoro notturno compreso in regolari turni periodici sarà compensato con un aumento del 15 %.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore; sono però cumulabili con quelle previste per il lavoro a più squadre e per quelle a turni a scacchi di cui all’art. 10.
Restano ferme le disposizioni di cui all’accordo interconfederale 8 novembre 1939 limitatamente al periodo della loro applicabilità.
Per il periodo di validità della legge 10 luglio 1940-XVIII, n. 11.09 varranno le norme previste dalla legge stessa.

Art. 10. - Lavoro a squadre e turni a scacchi.
Il lavoro a più squadre seguirà l’orario normale di 8 ore per turno in esso compresa la mezz’ora di riposo da effettuarsi fuori del locale di lavoro ed in ogni caso a macchine ferme.
Il lavoro a squadre verrà remunerato con l’aumento del 7 % sulle paghe orarie e le tariffe di cottimo stabilite per il lavoro a turno unico.
La predetta maggiorazione verrà corrisposta sia nel caso di squadre composte di soli uomini o di sole donne come nel caso di squadre promiscue di uomini e di donne e non è dovuta nel caso di riduzione di orario di lavoro a non più di 11 ore complessive se sì tratta di lavoro a due squadre (5 ore e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e di 13 ore e mezza se si tratta di tre squadre (ore 4 e mezza giornaliera per ciascuna squadra). 
I turni a scacchi sono consentiti solo nelle aziende ove attuai mente esistono.
In caso di turni a scacchi, ai lavoratori che vi sono adibiti sarà corrisposta, sulle paghe orarie e sulle tariffe di cottimo la maggiorazione del 7 %.

Art. 11. - Recuperi.
I periodi di sospensione di lavoro dovuti a cause di forza maggiore nonché quelli dovute a soste concordate tra le parti potranno essere recuperati a regime salariale normale entro le due settimane susseguenti a quella in cui è avvenuta la interruzione e nella misura massima di un’ora al giorno.

Art. 13. - Riposo settimanale.
Il riposo settimanale dovrà cadere di domenica, salvo le eccezioni previste dalla legge in quanto siano applicabili ai lavoratori ed alle categorie regolate dal presente contratto.
La prestazione di lavoro nei giorni di riposo anche se in seguito a regolari turni periodici darà diritto all’operaio, oltre al riposo compensativo settimanale di 24 ore consecutive, alla percentuale di aumento stabilita per il lavoro festivo.

Art. 16. - Ferie.
All’operaio che abbia un’anzianità di 12 mesi consecutivi presso la ditta nella quale è occupato saranno concessi, ogni anno, 6 giorni (48 ore) di ferie retribuite con la paga normale che, normalmente saranno consecutivi.
[...]
Non è ammessa la rinuncia né espressa né tacita alle ferie.
[...]

Art. 18. - Matrimonio, gravidanza, puerperio.
Per il trattamento dell’operaia che contrae matrimonio o che trovasi in stato di gravidanza o puerperio nonché per le altre provvidenze di carattere demografico, valgono le norme stabilite dalle Organizzazioni sindacali, competenti.
L’operaia in stato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il 6° mese a norma del R.D.L. 12 dicembre 1938, n. 2237 un certificato medico attestante la data presunta del parto.

Art. 20. - Indumenti di lavoro, utensili e materiale.
Gli indumenti di lavoro, ove siano richiesti dal datore di lavoro o dal genere della lavorazione, gli utensili ed il materiale dovranno essere forniti dal datore di lavoro a sue spese. L’operaio è responsabile degli indumenti e degli utensili e del materiale che riceve con regolare consegna, Egli però deve essere posto in grado di bene conservare quanto gli è stato consegnato. L’operaio è; tenuto alla maggiore diligenza nell’uso degli indumenti di lavoro, degli utensili e del materiale e risponderà dei danni a lui imputabili ai sensi dell’art. 37, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del capo. Qualunque variazione dall’operaio fatta arbitrariamente, darà diritto al datore di lavoro di rivalersi sulle di lui competenze degli eventuali danni effettivamente subiti.
Il postò di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.
[...]

Art. 23. - Lavoro a cottimo.
La disciplina del lavoro a cottimo è regolata dal Contratto Collettivo Interconfederale 20 dicembre 1937-XVI, che qui di seguito si riporta: 
a) tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti o ad economia o a cottimo intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro uniformati ai principi corporativi delle presenti disposizioni;
[...]
c) Agli operai interessati dovranno essere comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro le condizioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (tariffa di cottimo) corrispondente.
[...]
g) Ogni qualvolta in conseguenza dell’organizzazione del lavoro nella azienda l’operaio sia vincolato ad un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione del lavoro a lui affidato sia il risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione, l’operaio stesso deve essere retribuito a cottimo.
[...]
h) È proibito alle aziende di servirsi di cottimisti i quali abbiano alle proprie dipendenze altri lavoratori da essi direttamente retribuiti, dovendosi intendere il rapporto di lavoro sempre intercorrente fra il lavoratore e l’azienda e la dipendenza di un lavoratore da un altro unicamente possibile agli effetti tecnici e disciplinari.
i) Qualunque contestazione in materia di cottimi, riguardante la precisazione di elementi tecnici o accertamenti di fatto determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa, - a norma del R.D.L. 7 marzo 1938-XVI, n. 406 - all’esame di un Organo Tecnico composto da un rappresentante di ognuna delle Organizzazioni sindacali interessate e presieduto da un Ispettore Corporativo. Tale Organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le decisioni dell’Organo stesso saranno prese a maggioranza.
Contro le decisioni dell’Organo Tecnico di cui sopra, è ammesso ricorso soltanto da parte delle Confederazioni, entro il termine di 15 giorni, dalla decisione, al Collegio Tecnico Superiore presso il Ministero delle Corporazioni, ai sensi dell’art. 4 del predetto R.D.L. 7 marzo 1938-XVI, n. 406.
Le decisioni non appellate e quelle adottate dal predetto Collegio Tecnico superiore in sede di appello, diventano obbligatorie per le parti.

Art. 32. - Inizio e fine del lavoro.
[...]
La cessazione del lavoro è indicata da un unico segnale dato alla fine dell’orario; nessun operaio può cessare il lavoro né comunque lasciare il proprio posto prima di tale segnale.

Art. 33. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza giustificato motivo: parimenti non può lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla direzione o da chi per essa.
Gli operai sospesi non possono entrare nello stabilimento. Salvo speciale permesso non è consentito all’operaio di entrare e di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori del proprio turno.
Compatibilmente con le esigenze del lavoro, possono essere concessi all’operaio permessi di assentarsi dallo stabilimento.

Art. 35. - Divieti.
È vietato fumare ed introdurre negli stabilimenti cibi e bevande alcooliche senza il permesso della direzione.
[...]

Art. 38. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto ed alle norme contemplate nel regolamenti interni di cui al seguente art. 41 potranno essere punite:
1°) con la multa fino al massimo di tre ore di paga oraria;
2°) con la sospensione dal lavoro fino al massimo di tre giorni;
3°) con il licenziamento senza preavviso né eventuale indennità.
[...]

Art. 39. - Multe e sospensioni.
La multa potrà essere inflitta all’operaio:
a) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) che eseguisca con negligenza il lavoro affidatogli;
d) che guasti, anche per disattenzione, il materiale in lavorazione ed il macchinario e non avverta subito i superiori diretti di eventuali guasti al macchinario o di eventuali irregolarità nell’andamento del lavoro;
e) che si presenti o si trovi sul lavoro in istato di ubriachezza;
f) che in qualunque modo trasgredisca alle condizioni del presente contratto di lavoro, o commetta mancanze che portino pregiudizio alla morale, alla disciplina all’igiene;
g) che contravvenga al divieto di fumare.
Nei casi di maggiore gravità o di recidiva il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.

Art. 40. - Licenziamento in tronco.
Il licenziamento con immediata cessazione dal lavoro e dalla paga senza indennità di sorta potrà essere applicato, oltre che nel caso previsto dall’ultimo comma dell’art. 34 nei seguenti casi:
[...]
b) risse in fabbrica;
c) insubordinazione verso i superiori;
d) furti e danneggiamenti volontari, rivelazione di procedimenti o sistemi di lavorazione, reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali, data la loro natura, si rende incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;
e) atti che portino pregiudizio alla sicurezza dello stabilimento oppure atti che portino grave pregiudizio al normale andamento del lavoro;
f) lavorazione nell’interno del laboratorio senza autorizzazione del superiore di oggetti per proprio uso e per conto di terzi;
[...]
h) recidiva in qualunque delle colpe che abbiano dato luogo alla applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nel biennio precedente.

Art. 41. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo di lavoro gli operai debbono uniformarsi anche a tutte le altre norme speciali che potranno essere stabilite dalla direzione, purché non modifichino e non contrastino le disposizioni del presente contratto collettivo di lavoro e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme speciali ove abbiano carattere generale, dovranno essere affisse in tabelle all’ingresso o nell’interno dello stabilimento o nel luogo ove si effettua la paga.

Art. 44. - Disposizioni transitorie.
I contratti di lavoro attualmente vigenti per le maestranze dipendenti dalle aziende a cui si applica il presente contratto, saranno limitatamente alla parte regolata dal presente contratto nazionale, sostituiti di diritto da quest’ultimo alla data della sua entrata in vigore la rimanente regolamentazione resterà in vigore ad integrazione del presente contratto fino a quando i detti contratti non saranno sostituiti da quelli integrativi salariali provinciali previsti dall’articolo precedente.

Art. 45. Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale seguiranno le consuetudinarie norme disciplinari e di stabilimento e saranno risolte con trattative dirette tra gli operai interessati e i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni sindacali per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. 
A tal fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a termine dell’art. 5 del R.D.L. 21 maggio 1934, il. 1073, dovrà darne Immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denunzia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti associazioni sindacali, e in caso di mancato accordo, prima dell’azione giudiziaria, dinnanzi alla Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione della Corporazione competente, ai sensi dell’art. 13 della Legge 5 febbraio 1934, n. 163.