Tipologia: Protocollo di attuazione
Data firma: 10 gennaio 2012
Validità: 10.01.2012 - 31.12.2014
Parti: Confartigianato, Cna e Cgil, Cisl, Uil Friuli Venezia Giulia
Settori: Artigianato, Friuli Venezia Giulia
Fonte: UIL

Sommario:

Premessa
Campo di applicazione
1 - OPRA, Costituzione, Compiti e Funzioni
2 - OPTA: Istituzione, Compiti e Funzioni
3 - RLST: Ruoli, Compiti e Funzioni
4 - Le risorse
5 - Decorrenza e Durata

Protocollo di attuazione dell’Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008 del 13.09.2011 tra Confartigianato, Cna e Cgil, Cisl, Uil del Friuli Venezia Giulia

Premesso che
- in data 03 settembre 1996 è stato sottoscritto a livello nazionale dalle Associazioni Artigiane e dalle Organizzazioni Sindacali Confederali un Accordo per l’applicazione del decreto legislativo n. 626/94;
- in data 9 aprile 2008 è stato emanato, in attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2077, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 e smi che ha introdotto innovazioni in materia;
- in data 12 maggio 2010 è stata assunta la delibera del Comitato Esecutivo dell’Ebna la quale, alla lettera b), determina le risorse per l’RLST e per la formazione e la sicurezza;
- il D.Lgs. 81/2008 e smi prevede l’individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni (artt. 47, 48 e 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi);
- il D.Lgs. 81/2008 e smi prevede la costituzione e le funzioni degli organismi paritetici, rinviando ad accordi tra le Parti, l’individuazione delle regole per il loro funzionamento e le modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi);
- in data 13 settembre 2011 è stato sottoscritto tra le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali Confederali l’Accordo Nazionale applicativo del decreto legislativo 81/2008 e smi (di seguito “Accordo Nazionale”);
considerato
- la particolare importanza, in termini economici ed occupazionali, che il comparto dell’artigianato rappresenta nel sistema produttivo della regione;
- la centralità che le politiche per la sicurezza hanno avuto in questi anni nell'attività svolta dalle parti sociali e dalla bilateralità nell’artigianato;
- il consolidato rapporto che si è sviluppato con le strutture pubbliche che operano sui temi della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dalla Regione all’Inail regionale;
- l’esigenza di rafforzare ulteriormente ed estendere l’attività comune orientata a far crescere la cultura della prevenzione fra le imprese e fra i lavoratori ed il rafforzamento tra le reti di collaborazione e cooperazione fra i diversi soggetti interessati a queste politiche;
- che il D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo Applicativo nazionale del 13 settembre 2011 forniscono ulteriori strumenti per consolidare, qualificare ed estendere l’azione di prevenzione e di supporto ai lavoratori ed alle imprese da parte delle parti sociali e della bilateralità artigiana nei luoghi di lavoro e sul territorio;
- che il punto 2.1.3 dell’Accordo Nazionale prevede la definizione di un Protocollo di attuazione da stipularsi tra le parti a livello regionale;
si conviene quanto segue:

Campo di applicazione: il presente Protocollo si applica alle imprese aderenti a Confartigianato F.V.G., Cna F.V.G., e/o che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti firmatarie del presente Protocollo. Il presente Protocollo non si applica alle imprese iscritte alle Casse edili di riferimento.
Per qualunque altro aspetto non espressamente di seguito richiamato nel presente Protocollo si fa riferimento all’Accordo Nazionale applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi del 13 settembre 2011 ed alle disposizioni di Legge.

1 - OPRA, Costituzione, Compiti e Funzioni
1.1- entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, viene costituito l’Organismo Paritetico Regionale dell’Artigianato (Opra) in sostituzione dell’attuale Comitato Paritetico Regionale dell’Artigianato (Cpra).
1.2 - l’Opra potrà, entro la durata del presente Protocollo, assumere la forma giuridica di associazione non riconosciuta. Le parti, entro 60 giorni dalla firma del presente Protocollo, provvedono alla, sottoscrizione dello Statuto e del Regolamento.
1.3 - l’Opra ha sede presso l’Ebiart (Ente Bilaterale Artigianato) del Friuli Venezia Giulia, Largo dei Cappuccini, 1 c in Udine e si avvarrà della collaborazione dello stesso per le funzioni di segreteria tecnica e attività operativa (amministrazione, gestione, inserimento dei dati, etc.), regolata da apposita convenzione.
1.4 - L’Opra è composto da 6 componenti, rispettivamente 3 in rappresentanza delle Associazioni Artigiane (2 di Confartigianato, 1 di Cna) e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (1 di Cgil, 1 di Cisl, 1 di Uil). Il mandato dei componenti dell’Opra è triennale e l’incarico è rinnovabile. Ogni parte sociale può sostituire il proprio componente all’interno dell’organismo prescindendo dalla durata dell’incarico. L’organismo è presieduto da un Coordinatore, espressione delle Parti Datoriali ed un Vicecoordinatore, espressione delle OO.SS., designati unitariamente dalle rispettive parti sociali, e durano in carica 3 anni. Nella prima riunione l’Opra approva il proprio regolamento.
1.5 - Per garantire la funzionalità degli organismi paritetici (Opra e Opta), le attività formative regionali, i programmi e le iniziative di tutela della salute e sicurezza, l’Opra utilizza le risorse regionali nella misura specificata al successivo punto 4 del presente Protocollo, sulla base di quanto stabilito dall’Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010,dal punto b) della delibera del Comitato Esecutivo dell’Ebna del 12 maggio 2010, dall’Accordo nazionale applicativo del D.Lgs. 81/2008 del 13 settembre 2011 ai punti 4.2.2, 4.3, 4.4 e 4.5.
Le Parti stipulanti si impegnano affinché i/le componenti degli organismi paritetici posseggano le competenze e le conoscenze tecniche relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
1.6 - l’Opra svolge i compiti e le funzioni previste dal paragrafo 3.2 dell'Accordo nazionale. L'Opra potrà avvalersi di competenze tecniche di supporto espresse rispettivamente dalle associazioni costituenti l’organismo.
1.7 - l’Opra garantisce l’accesso al materiale ricevuto ed ai dati elaborati, anche in via informatica, a tutti i soggetti che ne hanno titolo in base alla regolamentazione in essere.
1.8 - le Parti intendono consolidare e rafforzare positive collaborazioni con la Regione e l’INAIL regionale, anche in materia formativa, qualora questa collaborazione consenta l’utilizzo di risorse e competenze aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione dalla bilateralità. In questa ottica assume importanza anche il rapporto con l’attività promossa da Fondartigianato. L’Opra promuove e finanzia la formazione degli RLST. 

2 - OPTA: Istituzione, Compiti e Funzioni
2.1 - entro 30 giorni dalla costituzione dell’Opra, nelle 4 province della Regione e nel comprensorio dell’Alto Friuli, saranno istituiti gli Organismi Paritetici Territoriali dell’Artigianato (Opta). Le Parti si riservano, al fine di ottimizzare l’operatività degli organismi, di valutare l’attività ed eventualmente ridefinirne il loro numero e le relative competenze territoriali.
2.2 - gli Opta sono composti da 6 componenti, rispettivamente 3 in rappresentanza delle Associazioni Artigiane (2 di Confartigianato, 1 di Cna) e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori (1 di Cgil, 1 Cisl, 1 di Uil). Il mandato dei componenti dell'Opta è triennale e l’incarico è rinnovabile. Ogni parte sociale può sostituire il proprio componente all’interno dell’organismo prescindendo dalla durata dell’incarico. L’organismo è presieduto da un Coordinatore, espressione delle Parti Datoriali ed un Vicecoordinatore, espressione delle OO.SS., designati unitariamente dalle rispettive parti sociali, e durano in carica 3 anni. Nella prima riunione le Opta approvano il proprio regolamento.
2.3 - i compiti e le funzioni dell’Opta sono previsti dal paragrafo 3.3 dell’Accordo nazionale.
Gli Opta potranno condividere eventuali proposte aziendali atte a eliminare / ridurre le cause di infortunio e i fattori di rischio legati alle malattie professionali. Tale azione anche finalizzata al conseguimento di qualsiasi tipologia di finanziamento.
2.4 - con la nomina dei nuovi componenti dell’Opta, decadono gli organismi territoriali costituiti in precedenza.

3 - RLST: Ruoli, Compiti e Funzioni
Le Parti firmatarie del presente Accordo valutano concordemente che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità artigiana è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e, in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.
Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, l'RLST opera qualora non sia stato eletto un Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza aziendale.
Non sono eleggibili come RLS, né elettori, i soci di Società, gli associati in partecipazione ed i collaboratori familiari.
3.1 - in attuazione del punto 2.1 dell’Accordo nazionale, le parti istituiscono nella Regione i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) del comparto Artigiano.
3.2 - sulla base dei dati rilevati dall’Ebiart, relativi alle risorse direttamente afferenti alla quota di cui al punto b) della delibera Ebna del 12 maggio 2010, al numero delle imprese versanti ed al numero dei lavoratori coinvolti, le OO.SS. firmatarie del presente Protocollo individuano fino ad un numero massimo di 15 RLST nella Regione, suddivisi pariteticamente tra Cgil, Cisl e Uil, ripartiti sulla base degli Opta stabiliti al punto 2.1 del presente Protocollo.
Gli RLST svolgono la loro attività anche in più Province e comprensori sopra indicati, a tempo pieno o a tempo parziale, sulla base delle risorse regionali afferenti.
3.3 - le OO.SS. regionali comunicheranno congiuntamente i nominativi degli RLST, il loro recapito e le rispettive aree / territori di competenza ai destinatari individuati nell’Accordo nazionale.
3.4 - gli RLST tutt’ora operanti in base alle precedenti regolamentazioni decadono con la nomina dei nuovi rappresentanti.
3.5 - le OO.SS. provvederanno congiuntamente a comunicare all’Opra, che a sua volta comunicherà ai destinatari individuati nell’Accordo nazionale, eventuali sostituzioni che dovessero intervenire nei nominativi degli RLST.
3.6 - alla fine di ogni anno l'Opra rileverà dall'Ebiart le eventuali variazioni nella quantità totale delle risorse e delle imprese versanti le quote.
3.7 - i ruoli, compiti e funzioni degli RLST sono quelli previsti dal paragrafo 2 dell’Accordo nazionale. La formazione degli RLST deve essere certa e depositata presso l’Opra. Tale formazione deve essere garantita, o in assenza attivata da subito, anche per gli RLST sostituiti o di nuova nomina. Fermo restando quanto previsto dalle normative vigenti in tema di “accesso in azienda” e “formazione dei lavoratori”, le Parti potranno concordare, per motivi tecnico-organizzativi e produttivi, tempistiche diverse.
3.8 - le informazioni, la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, sono trasmessi presso la sede dell’Opra, in attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro, previsti dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi. 

4 - Le risorse
Le Parti, in base a quanto previsto dal punto 4.4 dell’Accordo nazionale, concordano la seguente ripartizione delle risorse previste dal punto 4 dell’Accordo stesso:
euro 12,75 per il finanziamento dell’attività degli RLST
euro 6,00 per la funzionalità degli organismi, i programmi e le iniziative di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la formazione.

5 - Decorrenza e Durata
Il presente Protocollo decorre dal 10 gennaio 2012 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2014. Si intende tacitamente rinnovato qualora una delle Associazioni Artigiane o una delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Protocollo, non comunichi formale disdetta almeno 3 mesi prima della scadenza.

Udine, 10 gennaio 2012