Cassazione Penale, Sez. 4, 18 maggio 2012, n. 19163 - Infortunio causato dall'esecuzione manuale delle procedure di sblocco di un apparato meccanico


 

 

 

 

Responsabilità di un capo reparto della manutenzione elettrica di uno stabilimento industriale per aver consentito l'esecuzione manuale delle procedure di sblocco di un apparato meccanico, che avrebbe  invece dovuto aver luogo attraverso l'uso di apposita manovella: in questo modo un lavoratore riportava lesioni ad una mano a causa dell'improvviso avvio dell'apparato.

Ricorso in Cassazione - Inammissibile.

In particolare, quanto alla questione dedotta nel ricorso per cassazione, si pone in luce che il dato di decisivo rilievo è che il sinistro è stato determinato dall'improvviso sbocco del motore probabilmente dovuto proprio all'intervento del lavoratore infortunato, che aveva introdotto la sua mano nell'ingranaggio per sbloccarlo. Se ne è tratta la conseguenza che non può essere escluso l'addebito mosso all'imputato, di aver consentito l'esecuzione meramente manuale dell'operazione e cioè l'inserimento dell'arto tra i congegni; mentre la delicatezza del contesto avrebbe richiesto l'utilizzo di una manovella o comunque di altro strumento equipollente che avrebbe potuto consentire di fare girare la ruota dentata ovvero di sbloccarla senza necessità di introdurre la mano nei congegni.


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente

Dott. D'ISA Claudio - Consigliere

Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marc - rel. Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1004/2010 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 14/06/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

Udito il difensore Avv. Omissis che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

FattoDiritto


1. Il Tribunale di Gela ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in epigrafe in ordine ai reato di lesioni colpose gravissime commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro in danno del dipendente di (Omissis). La pronunzia è stata riformata dalla Corte d'appello di Caltanissetta che ha emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

All'imputato, nella veste di capo reparto della manutenzione elettrica di uno stabilimento industriale, è stato mosso l'addebito di aver consentito l'esecuzione manuale delle procedure di sblocco di un apparato meccanico, che avrebbe  invece dovuto aver luogo attraverso l'uso di apposita manovella; con la conseguenza che il lavoratore riportava lesioni ad una mano a causa dell'improvviso avvio dell'apparato.

2. Ricorre per cassazione l'imputato assumendo che vi erano le condizioni per emettere pronunzia assolutoria nel merito ai sensi dell'articolo 129 c.p.p.. Infatti dalla consulenza tecnica prodotta dalla difesa emerge che la manovella di cui si discute è concepita per essere utilizzata solo quando l'apparato sia in funzione mentre allorchè il congegno sia in manutenzione e l'apposito carter sia rimosso, la manovella stessa non può essere utilizzata; sicchè viene meno in radice l'addebito colposo che ha fondato l'affermazione di responsabilità.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La pronunzia impugnata, contrariamente a quanto dedotto, pur in presenza delle condizioni per emettere sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato a causa della prescrizione, ha fatto corretta applicazione del richiamato articolo 129, adottando diffusa motivazione volta a dimostrare l'inesistenza delle condizioni di evidenza della prova tali da giustificare una pronunzia liberatoria nel merito. In particolare, quanto alla questione dedotta nel ricorso per cassazione, si pone in luce che il dato di decisivo rilievo è che il sinistro è stato determinato dall'improvviso sbocco del motore probabilmente dovuto proprio all'intervento del lavoratore infortunato, che aveva introdotto la sua mano nell'ingranaggio per sbloccarlo. Se ne è tratta la conseguenza che non può essere escluso l'addebito mosso all'imputato, di aver consentito l'esecuzione meramente manuale dell'operazione e cioè l'inserimento dell'arto tra i congegni; mentre la delicatezza del contesto avrebbe richiesto l'utilizzo di una manovella o comunque di altro strumento equipollente che avrebbe potuto consentire di fare girare la ruota dentata ovvero di sbloccarla senza necessità di introdurre la mano nei congegni. Tale argomentazione è con tutta evidenza appropriata all'onere motivazionale suggerito dal ridetto articolo 129.

Il gravame è quindi inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.