Categoria: 1936
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Tipologia: CCNL
Data firma: 30 luglio 1936
Validità: 16.08.1936 - 15.08.1939
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici e Metallurgici, Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche
Settori: Metalmeccanici
Fonte: B.U.M.C., fasc. 138, all. 870 del 16 agosto 1936

Sommario:

Premesse.
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 4. - Visita medica.
Art. 5. - Periodo di prova.
Art. 6. - Durata del lavoro.
Art. 7. - Sospensione ed interruzione di lavoro.
Art. 8. - Giorni festivi.
Art. 9. - Determinazione delle tariffe di cottimo.
Art. 10. - Disciplina dei guadagni di cottimo.
Art. 11. - Passaggio dal lavoro a cottimo a quello in economia.
Art. 12. - Sostituzione del personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici.
Art. 13. - Liquidazione cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 14. - Compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Art. 15. - Trasferte.
Art. 16. - Conteggio di paga.
Art. 17.
Art. 18. - Ferie.
Art. 19. - Chiamata e richiamo alle armi e nella M.V.S.N.
Art. 20. - Malattia, gravidanza e puerperio.
Art. 21. - Contratto per le Casse Mutue Malattia.
Art. 22. - Gerarchia.
Art. 23. - Entrata ed uscita.
Art. 24. - Movimenti irregolari di schede o medaglie.
Art. 25. - Permessi di entrata ed uscita.
Art. 26. - Assenze.
Art. 27. - Consegna utensili e materiali e certificato di servizio.
Art. 28. - Conservazione utensili e materiale.
Art. 29. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 30. - Infortuni e igiene del lavoro.
Art. 31. - Divieti.
Art. 32. - Norme speciali.
Art. 33. - Punizioni.
Art. 34. - Multe e sospensioni.
Art. 35. - Licenziamenti per punizione.
Art. 36. - Licenziamenti e dimissioni.
Art. 37. - Indennità di licenziamento ed in caso di morte.
Art. 38. - Determinazione della nuova paga base per gli operai del 1° Gruppo degli stabilimenti siderurgici.
Art. 39. - Trapasso di azienda.
Art. 40. - Reclami e controversie.
Norme derogative per i dipendenti delle aziende artigiane
Art. 41. - Indennità di licenziamento.
Art. 42. - Ferie.
Art. 43. - Orario di lavoro.
Art. 44. - Campo d’applicazione.
Art. 45. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per l’industria meccanica, metallurgica ed affine, 30 luglio 1936

In Roma, addì 30 luglio 1936-XIV, presso il Ministero delle Corporazioni, sotto la presidenza del Direttore Generale [...] e con l’intervento del Capo della Divisione Rapporti di Lavoro [...], presente il rappresentante del Partito Nazionale Fascista [...], tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici e Metallurgici [...], la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche [...], con l’intervento della Confederazione Fascista degli Industriali [...] e della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell’industria [...], sentita la Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro; si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro da valere per le ditte industriali, artigiane e cooperative esercenti l’industria meccanica, metallurgica ed affine in tutto il territorio del Regno e per tutti gli operai dipendenti.

Premesse.
I) Gli accordi integrativi provinciali e aziendali del contratto nazionale 15 febbraio 1928 e del contratto nazionale integrativo 18 gennaio 1934 rimangono in vigore con le modificazioni loro apportate dal presente contratto nazionale per l’industria meccanica e metallurgica e dal contratto in data odierna relativo agli aumenti salariali.
Le organizzazioni provinciali si incontreranno al più presto per provvedere alla determinazione dei minimi di paga base per le nuove qualifiche introdotte.
[...]
Per stabilimenti siderurgici s’intendono quelli in cui si compiono prevalentemente le lavorazioni di cui alla terza parte dell’art. 10 del presente contratto. Negli stabilimenti siderurgici la maestranza rimane suddivisa nei seguenti tre gruppi: I) lavorazioni a fuoco continuo e servizi ausiliari; II) lavorazioni generalmente a cottimo indipendenti da reparti a fuoco continuo; III) lavorazioni ad economia nelle quali il cottimo è una vera eccezione.
Sono da considerarsi a fuoco continuo quei reparti la cui disciplina deriva dalla continuità di un processo termico, continuità la cui mancanza graverebbe sull’economia del processo produttivo.
Ausiliari di tali lavorazioni sono quei servizi la cui esistenza ha ragione di essere per la loro connessione con i reparti suddetti.
Sono da considerarsi reparti non a fuoco continuo e loro ausiliari quelli che o sono del tutto indipendenti o pur anche concorrendo a completare lo svolgimento della lavorazione siderurgica, non sono strettamente legati al ritmo di lavoro dei reparti a fuoco continuo e praticano normalmente orari diversi.
Per gli stabilimenti in cui si effettua la lavorazione dei derivati dalla vergella si conviene di disciplinarli tenendo conto delle situazioni locali, senza pregiudicare la situazione salariale.
Per le industrie sopra elencate si potrà addivenire ad una maggiore specificazione, qualora se ne riconosca l’opportunità per ragioni pratiche o per necessità locali.
B) Gli operai si suddivideranno nelle seguenti categorie: operai specializzati, operai qualificati, apprendisti, manovali specializzati ili età superiore ai 18 anni compiuti, manovali specializzati di età non inferiore ai 16 e non superiore ai 18, manovali comuni di età superiore ai 18 anni compiuti, manovali comuni di età non inferiore ai 16 e non superiore ai 18, donne, ragazzi.
I singoli contratti integrativi provinciali determineranno in quali delle suddette categorie debbono essere assegnati gli operai.
Per gli operai del secondo e terzo gruppo degli stabilimenti siderurgici varranno le definizioni seguenti:
Operai specializzati. - Per operai specializzati si debbono intendere tutti quegli operai qualificati che sono adibiti a lavori o esplicano mansioni particolari, che necessitano di speciale competenza pratica conseguente da tirocinio o da preparazione tecnica e non sono quindi sostituibili con altri operai qualificati.
Operai qualificati. - Si debbono intendere coloro che sono adibiti a lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.
Manovali specializzati (operai comuni). - Si debbono intendere coloro che compiono lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, esso è associato al compimento di speciali mansioni; oppure sono adibiti a lavori o particolari servizi per i quali occorra qualche specifica attitudine o conoscenza, conseguibile con breve tirocinio. In questa categoria vanno compresi anche gli aiutanti delle categorie operai qualificati o specializzati.
Manovali comuni. - Si debbono intendere tutti coloro che, non appartenendo alle categorie precedenti, compiono lavori prevalentemente di fatica e comunque non fanno parte di squadra di lavorazione e non hanno in consegna alcuna macchina.
C) La disciplina dell’apprendistato sarà regolata in conformità delle deliberazioni della Corporazione della Metallurgia e della Meccanica, rimanendo nel frattempo inalterate le disposizioni dei vigenti contratti integrativi.
II) Le determinazioni circa le eventuali divergenze relative alla assegnazione della qualifica ai singoli operai saranno prese, previo sopraluogo, da un organo tecnico composto da un rappresentante
per ciascuna delle organizzazioni sindacali locali degli industriali e dei lavoratori interessate, presieduto da persona a ciò delegata dall’ispettorato Corporativo.
III) Nella paga base sarà conglobato l’attuale supplemento per il lavoro ad economia previsto nei contratti integrativi provinciali, in modo che la paga normale fino ad ora esistente venga a costituire la nuova paga base di ciascun operaio, a sensi della Carta del Lavoro.
Tale disposizione non si applica agli operai siderurgici appartenenti al 1° gruppo, per i quali avrà valore la disposizione dell’art. 38 del presente contratto.
IV) Tutti i lavoratori disciplinati dal presente contratto nazionale saranno retribuiti o ad economia od a cottimo con esclusione di altri sistemi di paga.
V) Al solo espresso scopo di tenere al lavoro quelle persone che, per condizioni fisiche o per altre cause siano o si trovino in seguito nella condizione di non poter dare il rendimento normale della loro categoria, si conviene che un numero di operai che si trovino nelle condizioni predette, pari ad una percentuale da determinarsi nei contratti integrativi provinciali e che comunque non potrà superare il 3 % della intera maestranza delle singole aziende, possa essere retribuito con una paga inferiore ai minimi contrattuali.
Gli elenchi dei nomi di tali operai dovranno essere comunicati dalla Unione degli Industriali a quella dei Lavoratori.
VI) Le Associazioni sindacali stipulanti si impegnano di fare opera di persuasione perché siano costituiti, laddove non esistono già, dei refettori di fabbrica la cui gestione, in considerazione della portata sociale della valorizzazione del salario, dovrà prescindere da qualsiasi forma speculativa e di guadagno.
Conseguentemente dovranno essere destinati a beneficio del refettorio, con esclusione di qualsiasi altra finalità, i margini di guadagno, anche i più modesti, che derivassero dalla gestione del refettorio.
VII) Elenco delle categorie di aziende artigiane comprese nel decreto ministeriale 26 aprile 1934, ai dipendenti delle quali si applicano i contratti per le industrie meccaniche, metallurgiche ed affini.
1) Tutte le categorie di mestieri, comprese nell’Arte del Ferro e dei Metalli;
2) Le seguenti categorie comprese nell’Arte degli Installatori di impianti ed affini:
а) Elettricisti di autoveicoli;
b) Montatori di apparecchi radio;
3) La seguente categoria, compresa nell’Arte della Liuteria e degli strumenti musicali:
a) Fabbricanti di ottoni.
4) Le seguenti categorie comprese nelle Arti Ausiliarie Sanitarie:
a) Fabbricanti di strumenti chirurgici e scientifici.
5) La seguente categoria compresa nell’Arte mista dei mestieri vari:
a) Fabbricanti di giocattoli meccanici.

Art. 3. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge sul lavoro per tali categorie di operai e le seguenti disposizioni:
la mano d’opera femminile e minorile, esclusi gli apprendisti, sarà sostituita con quella maschile nelle seguenti lavorazioni, eccezione fatta per gli addetti a produzione di minuterie metalliche o ad altre lavorazioni che per particolari esigenze o per consuetudine sono sempre state eseguite da maestranze femminili o minorili:
а) laminazione a freddo della latta;
b) lavori di acidulatura, stagnatura della latta ed oggetti vari pesanti;
c) lavori di molatura, smerigliatura, sbavatura, sabbiatura, bagni galvanici di pezzi pesanti:
d) smaltatura di oggetti pesanti;
e) addetti alle presse, torni, pialle, cesoie, trapani;
f) brasatura autogena ed elettrica:
g) formatura a macchina e fabbricazione anime per tubi;
h) seghe e pialle a legno;
ì) ribattitura chiodi in lavori pesanti.

Art. 4. - Visita medica.
Prima dell’assunzione al lavoro l’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dello stabilimento.

Art. 6. - Durata del lavoro.
Stabilimenti meccanici ed affini.
La durata normale di lavoro è di 40 ore effettive settimanali ripartite in non più di 8 ore al giorno, salvo restando le disposizioni della legge sul sabato fascista.
Le ore di lavoro sono fissate dalla Direzione in apposito orario da affiggersi all’entrata dello stabilimento e sono contate con l’orologio dello stabilimento stesso.
Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di due o tre turni giornalieri; l’orario di ciascun turno sarà fissato di comune accordo. L’operaio deve prestare l’opera sua nel turno stabilito.
L’orario normale può venire ridotto di due ore al giorno, a seconda delle esigenze del lavoro.
Nessun operaio potrà rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario; però non si può obbligare l’operaio a lavorare per un numero di ore maggiore delle dieci per settimana escluso il sabato.
Da quanto sopra si potrà derogare in casi urgenti ed improrogabili entro i limiti di legge.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà effettuato seguendo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni.
Stabilimenti per la metallurgia dei metalli non ferrosi.
Le Federazioni, ferme restando le norme dei contratti vigenti, determineranno le particolari condizioni che fossero necessarie.
Stabilimenti siderurgici.
La durata normale di lavoro sarà di 42 ore settimanali per gli operai del 1° gruppo. Per le esigenze di continuità e di sorveglianza e per le necessarie preparazioni del lavoro nelle lavorazioni a fuoco continuo in cui sono costituiti più turni, il personale di ciascuna squadra necessario per gli scopi di cui sopra, dovrà fare a turno quelle ore in più che saranno indispensabili al regolare andamento del lavoro stesso.
Tali ore saranno retribuite con una paga oraria uguale al guadagno medio orario realizzato nella settimana o nella quindicina in corso nelle ore di lavoro ordinario, più il compenso speciale stabilito per il lavoro straordinario per le ore eccedenti le 48 settimanali.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana, il ciclo di lavorazione deve essere considerato di 126 ore per ogni tre settimane. Le ore di lavoro settimanali potranno quindi essere, ad esempio, nelle tre settimane, rispettivamente 49-42-35 per turni di sette ore e di 48-42-36 per turni di sei ore.
L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore stabilite dall’orario ed in qualunque dei turni fissati dalla Direzione, anche se fatti solo in determinati reparti.
Le ore di lavoro per ciascun reparto sono fissate dalla Direzione in apposito orario da affiggersi all’entrata dello stabilimento, e sono contate coll’orologio dello stabilimento stesso.
Gli operai appartenenti al 1° gruppo potranno essere trattenuti al lavoro oltre l’orario normale giornaliero per un numero di ore non superiore alla metà di un turno prestabilito di lavoro.
Si potrà raggiungere un massimo di 12 ore nel giorno di cambio turno.
Nei due casi sopraindicati (ore di prolungamento oltre il mezzo turno ed oltre le 12 ore nel giorno di cambio turno) sarà corrisposto il compenso per lavoro straordinario. 
Nel caso di operai che devono prolungare l’orario di lavoro giornaliero per sostituire nella squadra successiva altri operai mancanti, le ore prestate oltre il turno normale saranno considerate straordinarie.
Per gli operai del 2° e del 3° gruppo valgono le norme fissate per gli stabilimenti meccanici.

Art. 12. - Sostituzione del personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici.
All’operaio che rimpiazza un altro assente in squadra verrà corrisposto il guadagno dell’operaio assente.
In caso di assenza di un componente una squadra dei forni o dei treni di laminazione, e quando non sia possibile sostituirlo con altro operaio e i restanti operai della squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell’assente, il guadagno che sarebbe spettato all’assente verrà ripartito tra gli operai della squadra che avranno partecipato al lavoro in sostituzione dell’assente stesso, in misura proporzionale.

Art. 14. - Compenso per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Stabilimenti meccanici ed affini
È considerato lavoro straordinario, sia quello eseguito oltre le 48 ore settimanali, sia quello eseguito oltre le 8 ore giornaliere, eventualmente prolungate ai sensi e nei limiti previsti dalla legge sul Sabato Fascista.
Esso verrà compensato con percentuali sulla paga base da determinarsi nei singoli contratti integrativi provinciali, secondo la seguente
Tabella per il compenso di ore straordinarie, notturne e festive
[...]
Stabilimenti per la metallurgia dei metalli non ferrosi
Le Federazioni, ferme restando le norme dei contratti vigenti, determineranno le particolari condizioni che fossero necessarie.
Stabilimenti siderurgici
Nelle lavorazioni del primo gruppo (lavorazioni a fuoco continuo e servizi ausiliari delle medesime) sono ritenute ore straordinarie quelle in più delle 48 settimanali, salvo i tre casi speciali previsti nell’art. 6 (ore di prolungamento oltre il mezzo turno; ore successive alle 12 nei cambi turni; ore di rimpiazzo fuori turno).
[...]
La percentuale del lavoro festivo non sarà corrisposta agli operai che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica e godano del prescritto riposo compensativo.
Quando vengano adottati due o più turni con avvicendamento, non sarà corrisposto alcun aumento per il lavoro notturno.
[...]
Per gli altri reparti che non sono a fuoco continuo e loro ausiliari (secondo e terzo gruppo), per quanto riguarda i compensi per il lavoro in ore straordinarie, festive e notturne valgono le norme fissate per gli stabilimenti meccanici.

Art. 18. - Ferie.
All’operaio saranno concessi ogni anno sei giorni (quarantotto ore) di ferie pagati a paga base.
Avranno diritto alle ferie gli operai che abbiano un’anzianità di almeno dodici mesi consecutivi presso la ditta in cui sono occupati.
[...]
Non è ammessa la rinunzia tacita o espressa alle ferie.
[...]

Art. 20. - Malattia, gravidanza e puerperio.
[...]
Il trattamento all’operaia in istato di gravidanza o di puerperio è regolato dalla legge.
L’operaia in istato di puerperio ha inoltre diritto, dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro successivo al parto, ad assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo di tre mesi durante il quale le sarà conservato il posto senza interruzione dell’anzianità.
[...]

Art. 22. - Gerarchia.
Gli operai, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi, secondo l’ordine gerarchico.
Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e dipendenti.
I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti coi loro dipendenti.

Art. 23. - Entrata ed uscita.
Stabilimenti meccanici ed affini
[...]
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima di tale segnale.
Stabilimenti per la metallurgia dei metalli non ferrosi
Le Federazioni, ferme restando le norme dei contratti vigenti, determineranno le particolari condizioni che fossero necessarie.
Stabilimenti siderurgici
[...]
L’uscita è indicata da un unico segnale dato alla fine del turno di lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro, prima di tale segnale.
Nel caso di più turni, l’operaio del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia sostituito da quello del turno successivo.
[...]

Art. 25. - Permessi di entrata ed uscita.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare la propria officina se non debitamente autorizzato.
Gli operai licenziati o sospesi non potranno entrare nell’officina.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare sia di trattenersi nell’officina in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita dallo stabilimento deve essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro (salvo casi eccezionali).
[...]

Art. 27. - Consegna utensili e materiali e certificato di servizio.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
L’operaio è responsabile degli utensili che riceve con regolare consegna. [...]

Art. 28. - Conservazione utensili e materiale.
È preciso obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
L’operaio risponderà delle perdite e dei danni eventuali a tali oggetti che siano a lui imputabili, ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla mercede.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio, senza l’autorizzazione del capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle sue competenze per i danni di tempo e di materiali subiti.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito ed ordinato.
Al sabato il lavoro verrà sospeso prima dell’ora segnata nell’orario per un intervallo di tempo fissato dalla Direzione, al fine di permettere all’operaio di fare pulizia completa alle macchine ed al posto di lavoro.

Art. 30. - Infortuni e igiene del lavoro.
In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l’operaio colpito dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà all’infermeria dello stabilimento per stendere la denuncia come di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accade all’operaio sul lavoro comandato fuori stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Resta sottinteso che dovranno essere osservate tutte le norme della legge per gli infortuni e relativo regolamento, nonché quelle del regolamento generale e dei regolamenti speciali per l’igiene del lavoro.

Art. 31. - Divieti.
[...]
È proibito fumare ed introdurre nelle officine cibi e bevande alcooliche, senza permesso della Direzione.
[...]
È proibito all’operaio di adoperare senza ordine una macchina non assegnatagli.

Art. 32. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo, gli operai debbono uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite per certe eventualità e che verranno affisse o nella tabella all’ingresso dello stabilimento, o nell’interno dell’officina, sempre che non contrastino col presente contratto collettivo.

Art. 33. - Punizioni.
Qualsiasi infrazione al presente contratto collettivo potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza. Le punizioni, da applicarsi a giudizio della Direzione, possono essere le seguenti:
1) multa (al massimo 5 ore di paga base);
2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni);
3) licenziamento ai sensi dell’art. 35.
[...]

Art. 34. - Multe e sospensioni.
Nei casi qui sotto specificati, la Direzione potrà infliggere multe e sospensioni, a seconda della gravità delle mancanze, all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che, anche per disattenzione, guasti il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione;
d) che fumi o introduca bevande alcooliche nelle officine senza il permesso della Direzione;
e) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
[...]
g) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
[...]
i) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o delle norme speciali di cui all’art. 32 o che commetta qualunque mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene e alla sicurezza dello stabilimento.

Art. 35. - Licenziamenti per punizione.
Saranno licenziati dalla Direzione, con immediata cessazione del lavoro e della paga e senza indennità, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione ai superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[...]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per proprio uso o per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, l’operaio dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;
f) recidiva di qualunque delle colpe contemplate dall’art. 34 quando sia già intervenuta la sospensione nel dodici mesi precedenti, e sempre quando da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale o alla sicurezza dello stabilimento.

Art. 40. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento e saranno risoluti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà prima dell’azione giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle competenti associazioni professionali degli industriali e degli operai per sperimentare il tentativo di conciliazione delle parti. A tale fine l’associazione che riceverà la denuncia della controversia a termini dell’art. 5 del R.D. 21 maggio 1934, n. 1073, dovrà darne immediata comunicazione all’altra associazione contraente.
Nel caso che in tale sede non si raggiunga l’accordo entro 15 giorni dalla data di spedizione della denuncia, l’interessato avrà la facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.

Norme derogative per i dipendenti delle aziende artigiane
Art. 42. - Ferie.

Per l’anno 1936 agli operai - non regolati da precedenti accordi - che ne abbiano maturato il diritto, le ferie verranno corrisposte nella misura di quattro giornate (32 ore), mentre per gli anni successivi le ferie saranno corrisposte secondo l’applicazione dell’articolo 18 del presente contratto.

Art. 43. - Orario di lavoro.
Le norme della prima parte dell’art. 6 (stabilimenti meccanici e affini) dovranno applicarsi alle aziende artigiane secondo le modalità e condizioni del contratto collettivo relativo alla settimana lavorativa di 40 ore nelle aziende industriali del 23 giugno 1935-XII, ed eventuali successive modificazioni.