Tipologia: CCNL
Data firma: 26 aprile 1940
Validità: 03.06.1940 - 02.06.1943
Parti: Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Metallurgici e Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche
Settori: Metalmeccanici, Siderurgia
Fonte: B.U.M.C., fasc. 228, 3 giugno 1940-XVIII, E.F., all. n. 1934

Sommario:

Art. 1. - Stabilimenti siderurgici.
Art. 2. - Suddivisione delle Maestranze.
Art. 3. - Servizi ausiliari.
Art. 4. - Fonderie di getti d’acciaio.
Art. 5. - Produzione dei derivati dalla vergella o moietta.
Art. 6. - Assunzione.
Art. 7. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Art. 8. - Documenti.
Art. 9. - Visita sanitaria.
Art. 10. - Periodo di prova.
Art. 11. - Definizione delle qualifiche degli operai appartenenti al 2° gruppo.
Art. 12. - Disciplina dell’apprendistato nel 2° gruppo.
• Tabella n. 1- Periodi di apprendistato
• Tabella n. 2
• Tabella n. 3 - Riduzione bel periodo di apprendistato già effettuato in conseguenza di interruzioni
Art. 13. - Istruzione professionale.
Art. 14. - Divergenze sulle qualifiche.
Art. 15. - Entrata ed uscita.
Art. 16. - Orario di lavoro.
Art. 17. - Compenso per lavoro straordinario festivo e notturno.
Art. 18. - Giorni festivi.
Art. 19. - Solennità retribuite.
Art. 20. - Determinazione delle paghe base orarie per gli operai del 1° gruppo.
Art. 21. - Minimi di paga base oraria per le categorie degli operai del 2° gruppo.
Art. 22. - Deroga ai minimi di paga.
Art. 23. - Percentuale minima di maggiorazione di cottimo.
Art. 24. - Disciplina del lavoro a cottimo.
Art. 25. - Lavori indirettamente produttivi.
Art. 26. - Sostituzione del personale di squadra assente.
Art. 27. - Variazione nelle squadre ai forni e ai treni.
Art. 28. - Conteggio di paga.
Art. 29. - Trasferte.
Art. 30. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
Art. 31. - Visite di inventario e visite personali.
Art. 32. - Sospensioni e interruzioni del lavoro.
Art. 33. - Ferie.
Art. 34. - Benemerenze nazionali.
Art. 35. - Provvidenze demografiche.
Art. 36. - Gratifica natalizia.
Art. 37. - Malattia, gravidanza e puerperio.
Art. 38. - Trattamento mutualistico di malattia.
Art. 39. - Infortuni.
Art. 40. - Gerarchia.
Art. 41. - Permessi.
Art. 42. - Assenze.
Art. 43. - Punizioni.
Art. 44. - Multe e sospensioni.
Art. 45. - Licenziamento per punizione.
Art. 46. - Norme speciali.
Art. 47. - Chiamata e richiamo alle armi e nella M.V.S.N.
Art. 48. - Preavviso di licenziamento.
Art. 49. - Indennità di licenziamento ed in caso dì morte.
Art. 50. - Dimissioni.
Art. 51. - Rilascio documenti per risoluzione del rapporto.
Art. 52. - Trapasso di azienda.
Art. 53. - Trattamenti più favorevoli.
Art. 54. - Contratti integrativi.
Art. 55. - Disposizioni transitorie.
Art. 56. - Reclami e controversie.
Art. 57. - Refettori aziendali.
Art. 58. - Decorrenza e durata.

Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai degli stabilimenti siderurgici, 26 aprile 1940

In Roma addì 26 aprile 1940-XVIII, presso la sede della Confederazione Fascista degli Industriali, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Metallurgici [...], assistito [...], da una rappresentanza industriale [...] e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche [...], assistito [...] dai rappresentanti della categoria [...], è stato stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli stabilimenti siderurgici e gli operai dagli stessi dipendenti, in tutto il territorio del Regno.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sarà depositato nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni statutarie e di legge entro il termine di 60 giorni dalla sua stipulazione.

Art. 1. - Stabilimenti siderurgici.
1) Per stabilimenti siderurgici regolati dal presente contratto si intendono quelli in cui vengono eseguite le seguenti produzioni:
а) ghisa e acciaio;
b) ferro-leghe;
c) semi-prodotti (fucinati, billette, blumi, bidoni);
d) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo;
e) tubi con processo iniziale a caldo;
b) latta.
1) alle sopraindicate produzioni si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè: cokerie, agglomerazioni e trattamenti termici.
2) Verranno regolamentate dal presente contratto anche le seguenti produzioni in quanto vengano eseguite nei reparti di uno stabilimento siderurgico: produzioni di bulloneria e viteria grezza, di catene, di molle, ecc.
3) Verranno regolamentate con altri contratti di lavoro le produzioni dei laminati, dei trafilati e dei tubi a freddo e dei derivati dalla vergella (fili, funi, corde, reti, chiodi, punte, ed altre produzioni affini) che non vengono eseguite nei reparti di uno stabilimento siderurgico.

Art. 2. - Suddivisione delle Maestranze.
Negli stabilimenti siderurgici le maestranze saranno suddivise nei seguenti due gruppi:
1° gruppo - operai addetti alle produzioni e procedimenti elencati nell’art. 1 ai §§ 1° e 2° nonché ai relativi servizi ausiliari, esclusi gli operai addetti alla produzione dei fucinati quando questi non costituiscano semi-prodotto per ulteriori lavorazioni;
2° gruppo - tutti gli altri operai.

Art. 3. - Servizi ausiliari.
Sono ausiliari e quindi gli operai ad essi addetti appartengono al 1° gruppo, i servizi la cui attività è connessa alle produzioni e procedimenti previsti all’art. 1, §§ 1° e 2°.
Salve eventuali variazioni rese necessarie dalla diversa attrezzatura di qualche stabilimento o da particolari sistemi di lavorazione sono da considerarsi ausiliari del 1° gruppo gli operai addetti ai seguenti servizi: muratori, elettricisti, fabbri e meccanici addetti stabilmente all’esercizio, addetti alla preparazione degli elettrodi, addetti ai servizi idraulici e di ventilazione, addetti alle caldaie ed alle scorie, gassisti, addetti alle provviste per rifornimento dei forni e dei treni di laminazione, addetti al servizio di finitura ed al passaggio al piazzale dei lingotti, delle barre, dei laminati, profilati, trafilati, e fucinati, addetti alla sorveglianza delle prove chimiche e meccaniche esclusi quelli dei servizi generali, addetti al controllo delle calorie, addetti al laboratorio controllo ed esperienze (ricevitori ed operatori di turno al servizio acciaierie, ricevitori del collaudo di turno al servizio laminatoi), addetti al ritiro del materiale ai treni di laminazione e della fucinatura.
Le eventuali variazioni di cui al primo capoverso del presente articolo dovranno essere concordate tra le Organizzazioni Sindacali competenti e costituiranno parte integrante dei contratti integrativi.

Art. 4. - Fonderie di getti d’acciaio.
Nelle fonderie di getti d’acciaio la maestranza è suddivisa in due gruppi:
1° gruppo: provviste per il rifornimento dei forni;
elaborazione della colata (dalla carica alla colata in secchia);
colata in secchie e riempimento delle forme; servizio fossa;
addetti alla preparazione elettrodi; addetti ai servizi idraulici e di ventilazione; addetti alle caldaie ed alle scorie;
addetti alla sorveglianza delle prove chimiche e meccaniche, esclusi quelli dei servizi generali; addetti al controllo delle calorie; addetti al laboratorio controllo ed esperienze; addetti al passaggio al piazzale dei getti o dei lingotti; muratori, elettricisti, fabbri e meccanici addetti stabilmente all’esercizio delle operazioni di cui sopra.
2° gruppo: tutti gli altri operai.

Art. 5. - Produzione dei derivati dalla vergella o moietta.
Nei reparti degli stabilimenti siderurgici nei quali si effettua la produzione dei derivati dalla vergella (fili, funi, corde, reti, chiodi, punte ed affini) dalla moietta o da laminati analoghi, gli operai sono considerati appartenenti al 2° gruppo secondo le definizioni di cui all’art. 11 e relative esemplificazioni integrate dalle seguenti:
Operai qualificati: trafilieri, che oltre alle operazioni di trafilatura, provvedono alla preparazione delle filiere e dei punteruoli, laminatori a freddo addetti a macchine con cilindri montati che eseguono laminazioni speciali per precisione e qualità, indipendente-mente dall’esistenza o meno di diagrammi di laminazione, addetti a lavori di punterie, ribatterie a caldo e a freddo, broccami, chiodi, semenza, molle, corde spinose, reti, griglie, tele, raddrizzatrici fili e nastri, ecc., sempreché provvedano alla messa a punto delle macchine efficienti.
Manovali specializzati, trafilieri addetti alle operazioni di trafilatura che ricevono le filiere e i punteruoli già preparati, anche se effettuano le seguenti operazioni: semplice ritocco a freddo delle filiere, levigatura del punteruolo, misurazione del diametro o dello spessore del trafilato, ma non eseguono però la ricalibratura de foro, laminatori a freddo e aiuto laminatori addetti a macchine coi cilindri montati e lavoranti secondo tassativi diagrammi di lami nazione, addetti alle macchine per lavori di punterie, ribatterie a caldo e a freddo, broccami, chiodi, semenza, molle, corde spinose reti, griglie, tele, raddrizzatrici fili e nastri, ecc., anche se effettuano il cambio degli utensili, addetti al bagno di decapaggio addetti al decapaggio meccanico (scagliatura), addetti al governi dei forni di ricottura, addetti alle vasche di zincatura, piombatura stagnatura ecc. ed al governo dei rispettivi forni, addetti alle macchine taglierine e pulitrici, addetti alla formazione a mano dei gabbioni e delle reti a tripla torsione, abburattatori.

Art. 7. - Ammissione e lavoro delle donne e dei fanciulli.
Per l’ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli valgono le norme di legge sul lavoro per tali categorie di operai e le seguenti disposizioni: La mano d’opera femminile e minorile, esclusi gli apprendisti, sarà sostituita con quella maschile nelle seguenti lavorazioni, eccezione fatta per gli addetti a produzione di minuterie metalliche o ad altre lavorazioni che per particolari esigenze
o per consuetudine sono sempre state eseguite da maestranze femminili o minorili:
а) laminazione a freddo della latta;
b) lavori di acidulatura, stagnatura della latta ed oggetti vari pesanti;
c) lavori di molatura, smerigliatura, sbavatura, sabbiatura, bagni galvanici di pezzi pesanti;
d) smaltatura di oggetti pesanti;
e) addetti alle presse, torni, pialle, cesoie, trapani;
f) brasatura e saldatura autogena ed elettrica, eccezione fatta per la saldatura automatica;
g) formatura e macchina e fabbricazione anime per tubi;
h) seghe e pialle a legno e metallo;
i) ribattitura chiodi in lavori pesanti.

Art. 9. - Visita sanitaria.
Prima dell’assunzione al lavoro l’operaio potrà essere sottoposto a visita da parte di sanitari di fiducia dell’azienda.

Art. 12. - Disciplina dell’apprendistato nel 2° gruppo.
È apprendista chi è occupato con lo scopo di acquistare, mediante addestramento e pratico tirocinio in un determinato mestiere, la capacità necessaria per diventare operaio qualificato.
In relazione a quanto disposto dall’art. 5 del R.D. 21 settembre 1938-XVI, n. 1906, l’età massima per la prima iscrizione negli elenchi per apprendisti presso l’Ufficio di Collocamento è di anni 18 compiuti.
Il periodo di apprendistato potrà decorrere dal 14° anno di età e avrà la durata fissata nella tabella n. 1 ed in ogni caso l’apprendistato non potrà cessare prima del 17° anno di età compiuto.
[...]
Per avere diritto ad essere ammesso ai minori periodi di apprendistato elencati nella tabella n. 1, l’apprendista, all’atto dell’assunzione o all’atto del conseguimento del titolo scolastico, se conseguito durante il periodo di apprendistato, dovrà presentare il titolo scolastico originale, o apposito certificato debitamente autenticato.
Agli effetti della durata dell’apprendistato sarà computato il servizio prestato presso altre aziende, sempreché l’attività precedentemente prestata sia attinente alla lavorazione o mestiere che è oggetto dell’apprendistato.
Qualora tra il precedente rapporto di lavoro e il nuovo, o anche nel corso di uno stesso rapporto si sia verificata una interruzione, agli effetti del computo del periodo dell’apprendistato verrà applicata la tabella n. 3.
[...]
Soltanto nei sei mesi immediatamente precedenti la cessazione dell’apprendistato, l’apprendista potrà essere assegnato a lavori a cottimo nell’ambito della categoria per la quale compie l’apprendistato.

Tabella n. 1- Periodi di apprendistato

A) Vecchio ordinamento scolastico

 

Nuovo ordinamento scolastico

 

Età di assunzione
14 15 16 17 18

Scuole elementari + Scuola di avviamento + Scuola tecnica professionale di attività corrispondente a quella della azienda

Scuola elementare + Scuola del lavoro + Scuola professionale + Scuola tecnica
(6-16)

1 anno
(17)
6 mesi
(176)
6 mesi
(188)
B)

Scuola elementare + Scuola di avviamento + Scuola serale o ammissione al 3° corso di scuola tecnica inferiore

Scuola elementare + Scuola del lavoro + Scuola professionale o scuola artigiana +  Scuola serale o ammissione al 2° corso della scuola tecnica
(6-14) (6-15)

4 anni 3 anni 2 anni e 6 mesi
(186)
2 anni
(19)
2 anni
(20)
C)

Scuola elementare + Scuola di avviamento o scuola serale

Scuola elementare + Scuola del lavoro + Scuola professionale o scuola artigiana
(11-14)

4 anni e 6 mesi
(186)
3 anni e 6 mesi
(186)
3 anni
(19)
2 anni e 6 mesi
(196)
2 anni e 6 mesi
(206)
D)

Scuola elementare

Scuola elementare + Scuola del lavoro
(6-11)

5 anni
(19)
4 anni
(19)
3 anni e 6 mesi
(196)
3 anni
(20)
3 anni
(21)

Alle scuole e corsi sopra elencati saranno equiparati i corsi dell’Infapli, in quanto corrispondenti. Il giudizio sull’idoneità delle scuole diurne e serali e scuole o corsi aziendali, a valere agli effetti di cui sopra, è deferito ai competenti tecnici dell’Infapli. Per gli apprendisti che abbiano frequentato i corsi aziendali, sempreché riconosciuti come sopra, agli effetti della durata dell’apprendistato, continueranno ad osservarsi i regolamenti vigenti presso le singole scuole o corsi aziendali anche se i regolamenti stessi considerano, ultimati i corsi, superato ogni ulteriore periodo di apprendistato o ambientamento.

Tabella n. 3 - Riduzione bel periodo di apprendistato già effettuato in conseguenza di interruzioni

Periodi di apprendistato Franchigia Riduzioni Interruzioni
Fino a 6 mesi 15 giorni 60 %
perde tutto
da 15 a 60 giorni
oltre i 60 giorni
Da 6 a 12 mesi 30 giorni 60 %
Da 12 a 18 mesi 45 giorni 50 %
Da 18 a 24 mesi 60 giorni 40 %
Da 24 a 30 mesi 120 giorni 30 %
Oltre 30 mesi non perde nulla

Le riduzioni di cui sopra si computano sull'intero periodo di interruzione esclusa la franchigia.

Art. 13. - Istruzione professionale.
Le Federazioni stipulanti riconoscono la necessità di dare impulso all’istruzione professionale come mezzo per affinare le capacità tecniche delle maestranze e per migliorare ed aumentare il loro rendimento nella produzione, e pertanto si impegnano di seguire tutte le iniziative che saranno prese dall’Infapli, costituito dalle due Confederazioni della Industria.

Art. 15. - Entrata ed uscita.
[...]
Nel caso di più turni, l’operaio del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia sostituito da quello del turno successivo.
[...]

Art. 16. - Orario di lavoro.
Per gli operai del 1° gruppo la durata normale di lavoro sarà di 42 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di sette giorni alla settimana, l’orario non dovrà eccedere le 42 ore settimanali nella media di non oltre quattro settimane con un massimo di otto ore giornaliere.
Per gli operai del 2° gruppo l’orario sarà di 40 ore settimanali con un limite massimo di otto ore giornaliere.
Rimangono in ogni caso salve le disposizioni sul sabato fascista.
L’orario di lavoro settimanale sarà fissato dalla Direzione e verrà affisso nei singoli reparti; le ore di lavoro saranno contate con l’orologio dello stabilimento.
[...]
Allo scopo di far coincidere per quanto possibile il riposo settimanale con la domenica e affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
L’operaio deve prestare la sua opera nelle ore stabilite dall’orario ed in qualunque dei turni fissati dalla Direzione, anche se fatti solo in determinati reparti.
Gli operai partecipanti ai turni dovranno alternarsi, nei diversi turni, allo scopo di evitare che abbiano a prestare la loro opera esclusivamente in ore notturne.
Gli operai del 1° gruppo potranno essere trattenuti al lavoro oltre l’orario normale giornaliero per un numero di ore non superiore alla metà di un turno di lavoro prestabilito. Si potrà raggiungere un massimo di 12 ore nel giorno di cambio turno. Tale prolungamento verrà retribuito come lavoro straordinario ai sensi dell’art. 17.
Nessun operaio potrà rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario; però, non potrà essere obbligato a lavorare per un numero di ore straordinarie maggiore delle 12 ore per settimana.
Da quanto sopra si potrà derogare in casi urgenti ed improrogabili entro i limiti di legge.
Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e sarà effettuato seguendo le modalità prescritte dalle vigenti disposizioni.
L’orario di lavoro sopra previsto vale anche per tutti gli operai che esplicano lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro, quale, ad esempio, il personale del treno manovra, il personale addetto alle gru ed affini.
Per le altre categorie di personale addetto ai lavori discontinui, le cui prestazioni hanno un andamento del tutto indipendente dal ritmo di attività dei reparti di vera e propria produzione come i fattorini, i portieri ecc. l’orario normale non potrà superare le 60 ore settimanali con un limite massimo giornaliero di 10 ore.
[...]

Art. 17. - Compenso per lavoro straordinario festivo e notturno.
È considerato lavoro straordinario quello eseguito in aggiunta agli orari normali previsti nell’art. 16.
Il lavoro straordinario e il lavoro festivo, fatti salvi per quest’ultimo i casi consentiti dalla legge nei quali l’operaio gode del prescritto riposo compensativo, verrà retribuito con maggiorazioni [...]
Il lavoro notturno nel caso di turni avvicendati, verrà compensato agli operai del 2° gruppo con una percentuale di maggiorazione [...]
Agli effetti del lavoro notturno saranno considerate diurne le dodici ore successive all’inizio del turno del mattino.
[...]
Restano ferme le disposizioni di cui al contratto collettivo interconfederale dell’8 novembre 1939-XVIII limitatamente al periodo della loro applicabilità.

Art. 24. - Disciplina del lavoro a cottimo.
Per la disciplina del lavoro a cottimo verrà applicato il contratto collettivo nazionale del 20 dicembre 1937-XVI, pubblicato nel Supplemento del Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni del 20 gennaio 1938-XVI, n. 170, con i seguenti adattamenti:
Operai del 1° gruppo
1) Tutti gli operai addetti alle produzioni e procedimenti di cui all’art. 1, paragrafi 1° e 2°, e relativi servizi ausiliari dovranno essere retribuiti a cottimo.
[...]
3) Fermo restando quanto disposto al paragrafo 1) del presente articolo, per particolari lavorazioni che non consentano la determinazione di tariffe di cottimo e che siano retribuite come al paragrafo b) dell’art. 20, le Associazioni sindacali locali potranno concordemente riconoscere caso per caso che esse continuino ad essere retribuite ad economia, a condizione che la paga ad economia non risulti inferiore a quella della analoga categoria del 2° gruppo maggiorata della percentuale minima di cottimo.
Ove tali lavorazioni però, a seguito di modifiche di carattere tecnico o per altri motivi, possano essere in seguito retribuite a cottimo, dovranno essere determinate le relative tariffe di cottimo e la paga sopra richiamata costituirà la paga base per la retribuzione a cottimo.
4) Le indicazioni degli elementi riguardanti il cottimo dovranno essere comunicate agli operai o secondo le norme dell’art. 3 del contratto collettivo 20 dicembre 1937-XVI o per affissione. In questo secondo caso si dovrà trasmettere all’organizzazione dei lavoratori, tramite l’organizzazione industriale, copia delle tariffe affisse.
[...]
Operai del 2° gruppo
1) Fermo restando il criterio di retribuzione a cottimo od a economia in conformità a quanto disposto dall’art. 1 del contratto collettivo 20 dicembre 1937-XVI, si ammette la possibilità di corrispondere, nei casi in cui su riconoscimento delle organizzazioni, non vi sia la possibilità di determinare la tariffa di cottimo, dei compensi fissi oltre la paga base. [...]
2) Nel caso di lavori di breve durata che si succedono e si esauriscono nel corso di una giornata lavorativa, le organizzazioni locali potranno eventualmente convenire le opportune direttive circa la indicazione dei tempi impiegati.

Art. 25. - Lavori indirettamente produttivi.
Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente produttivi le seguenti operazioni:
Ai gassogeni, forni di distillazione, forni di fusione, e forni dì riscaldo:
1) riparazioni;
2) riscaldo od alimento;
3) pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori, di griglie, di pozzetti, di condotti di alimento del carbone o lignite.
Ai treni di laminazione:
1) cambio di cilindri;
2) cambio di gabbie.
3) cambio di cuscinetti, di manicotti, di allunghe;
4) pulizia generale;
Alla trafilatura a caldo:
1) riparazioni.
Alla fucinatura:
1) attrezzaggio;
2) riparazioni.
Alla stagnatura e piombatura:
1) riparazioni;
2) pulizia generale.
[...]
3) Qualora per l’esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra necessario debba fare a turno ore in più del turno normale giornaliero indispensabili al regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno retribuite con una paga oraria uguale al guadagno medio orario realizzato nel periodo di paga in corso per le ore di lavoro ordinario, maggiorata di un compenso pari a quello fissato dall’art. 17 per il lavoro straordinario e che non sarà con questo cumulabile.

Art. 26. - Sostituzione del personale di squadra assente.
All’operaio che rimpiazza un altro assente in squadra verrà corrisposto il guadagno dell’operaio assente.
In caso di assenza di un componente una squadra dei forni o dei treni di laminazione, e quando non sia possibile sostituirlo con altro operaio e i restanti operai della squadra provvedano a ripartirsi il lavoro dell’assente, il guadagno che sarebbe spettato all’assente verrà ripartito tra gli operai della squadra che avranno partecipato al lavoro in sostituzione dell’assente stesso, in misura proporzionale.

Art. 27. - Variazione nelle squadre ai forni e ai treni.
Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una squadra il guadagno dei suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più adeguato alla prestazione che viene richiesta ai componenti stessi, l’Organizzazione dei Lavoratori avrà facoltà di intervenire nei confronti dell’Organizzazione dei datori di lavoro per gli adeguamenti.

Art. 30. - Consegna e conservazione degli utensili e del materiale.
[...]
È perciò obbligo dell’operaio di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto è a lui affidato.
L’operaio risponderà delle perdite e dei danni eventuali a tali oggetti che siano a lui imputabili sempreché derivino da negligenza dell’operaio. [...]
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni operaio senza autorizzazione del proprio capo. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle sue competenze per i danni di tempo e di materiale causati.
Il posto di lavoro dovrà essere tenuto pulito e ordinato.
Per gli operai del 2° gruppo al sabato il lavoro verrà sospeso prima dell’ora segnata nell’orario per un intervallo di tempo fissato dalla Direzione, al fine di permettere all’operaio di fare pulizia completa alle macchine e al posto di lavoro.
[...]

Art. 33. - Ferie.
L’operaio avrà diritto ogni anno ad un periodo di ferie pari a:
8 giorni (64 ore) in caso di anzianità fino a 4 anni;
10 giorni (80 ore) in caso di anzianità da 5 a 10 anni;
12 giorni (96 ore) in caso di anzianità da 11 a 15 anni;
14 giorni (112 ore) in caso di anzianità oltre 15 anni.
[...]
Non è ammessa la rinuncia tacita od espressa alle ferie.

Art. 35. - Provvidenze demografiche.
Per quanto riguarda le provvidenze demografiche valgono le disposizioni contenute nel contratto collettivo interconfederale stipulato il 5 luglio 1938-XVI, pubblicato nel Supplemento del Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 195 del 31 gennaio 1939-XVII, allegato n. 1495, e successivi accordi in materia.

Art. 37. - Malattia, gravidanza e puerperio.
[...]
Per il trattamento all’operaia in istato di gravidanza o puerperio valgono le disposizioni contenute nel contratto collettivo interconfederale stipulato il 5 luglio 1938-XVI, pubblicato nel Supplemento del Boll. Uff. del Ministero delle Corporazioni, fascicolo 195, del 31 gennaio 1939-XVII, allegato n. 1495.

Art. 39. - Infortuni.
In caso di infortunio sul lavoro, anche se leggero, l’operaio colpito dovrà immediatamente avvertire il proprio capo, il quale lo invierà all’infermeria dello stabilimento per estendere la denuncia come di legge, se del caso.
Quando l’infortunio accade all’operaio comandato fuori dello stabilimento, la denuncia verrà stesa al più vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.

Art. 40. - Gerarchia.
Gli operai, tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente, dipendono dai rispettivi capi, secondo l’ordine gerarchico.
Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e i dipendenti.
I capi impronteranno a sensi di urbanità e di cameratismo i rapporti coi loro dipendenti.

Art. 41. - Permessi.
Durante il lavoro nessun operaio potrà allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; parimenti non potrà lasciare l’officina se non debitamente autorizzato.
Salvo speciale permesso del proprio capo, non è consentito all’operaio sia di entrare, sia di intrattenersi nell’officina in ore fuori del suo turno.
Il permesso di uscita dallo stabilimento dev’essere chiesto dall’operaio al suo capo immediato nella prima ora di lavoro.
Gli operai sospesi non potranno entrare nello stabilimento.
[...]

Art. 43. - Punizioni.
Le infrazioni al presente contratto collettivo potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza. Le punizioni da applicarsi a giudizio della Direzione possono essere le seguenti:
1) multa (al massimo 3 ore di paga base);
2) sospensione dal lavoro (al massimo per tre giorni);
3) licenziamento senza preavviso, né indennità di licenziamento.
[...]

Art. 44. - Multe e sospensioni.
Nei casi più sotto specificati la Direzione potrà infliggere multe e sospensioni, a seconda della gravità delle mancanze, all’operaio:
а) che abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) che eseguisca malamente o con soverchia lentezza il lavoro affidatogli;
c) che per disattenzione guasti il materiale dello stabilimento o il materiale di lavorazione;
d) che si presenti al lavoro in istato di ubriachezza;
[...]
b) che ritardi nell’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
g) che fumi o introduca bevande alcooliche nell’ambiente di lavoro;
[...]
i) che adoperi senza autorizzazione una macchina non assegnatagli;
l) che in qualunque altro modo trasgredisca l’osservanza del presente contratto collettivo o delle norme speciali di cui all’art. 46 o che commetta qualunque mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene, alla sicurezza dello stabilimento.

Art. 45. - Licenziamento per punizione.
Potranno essere licenziati dalla Direzione, con immediata cessazione del lavoro e della paga, senza preavviso e senza indennità di licenziamento, gli operai colpevoli di:
а) insubordinazione ai superiori;
b) furto, danneggiamento per fatti dolosi o volontari al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[...]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per proprio uso o per conto di terzi. Per questo motivo, se del caso, l’operaio dovrà risarcire la ditta del relativo danno arrecato;
f) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate dall’art. 44 che abbiano dato luogo all’applicazione della sospensione nei sei mesi precedenti, oppure quando si tratti di recidiva nella identica mancanza che abbia dato luogo all’applicazione della sospensione nei dodici mesi precedenti;
[...]

Art. 46. - Norme speciali.
Oltre alle norme del presente contratto collettivo, gli operai devono uniformarsi anche alle norme speciali che fossero stabilite per certe eventualità e che verranno affisse o nella tabella all’ingresso dello stabilimento, o nell’interno dell’officina, sempreché non contrastino col presente contratto collettivo.

Art. 54. - Contratti integrativi.
Le competenti Associazioni provinciali provvederanno entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente contratto a stipulare i contratti integrativi per la regolamentazione di quanto loro demandato dal presente contratto.

Art. 56. - Reclami e controversie.
Qualora nell’applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro sorga controversia, questa dovrà seguire le norme prescritte dal R.D. 21 maggio 1934, n. 1073.
I reclami di puro carattere individuale seguiranno di massima le consuetudinarie norme disciplinari di stabilimento per venire possibilmente risolti con trattative dirette fra gli operai interessati ed i loro superiori.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto saranno esaminate amichevolmente dalle competenti Associazioni e, in caso di mancato accordo, prima di adire la Magistratura del Lavoro, saranno sottoposte al Collegio di Conciliazione competente ai sensi dell’art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 163.

Art. 57. - Refettori aziendali.
Le Associazioni sindacali stipulanti, constatati i buoni risultati conseguiti, convengono di continuare nell’opera di persuasione già svolta per la costituzione dei refettori di fabbrica.
Riconoscono che nella gestione degli stessi si deve continuare a prescindere da qualsiasi forma speculativa e di guadagno e che pertanto i margini di utile, anche i più modesti, derivanti dalla gestione stessa, debbano venire destinati a beneficio dei refettori.