Cassazione Penale, Sez. 4, 31 maggio 2012, n. 21226 - Trabattello inadeguato: installazione non conforme alle istruzioni di uso e montaggio fornite dal fabbricante e mancanza di ganci antivento n el piano di calpestio


 

 

Responsabilità di tre legali rappresentanti di una srl per aver omesso di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, in quanto non avevano messo a loro disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere. In particolare non avevano installato il trabattello in conformità alle istruzioni di uso e montaggio fornite dal fabbricante e provvisto il piano di calpestio di ganci antivento, in tal modo cagionando lesioni, in data (Omissis), al lavoratore (Omissis), il quale, mentre operava all'altezza di circa 4/5 metri da terra, sopra il trabattello/impalcatura, cadeva a terra in quanto il piano di calpestio che gli era stato messo a disposizione non era esattamente agganciato alla spalla del trabattello con l'uso del "gancio antivento".

Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione - Inammissibili.

Nella sentenza oggetto di ricorso, afferma la Corte, è chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello infatti,con riferimento all'esistenza del nesso causale tra la condotta posta in essere dagli imputati e l'infortunio sul lavoro che ha causato lesioni personali al lavoratore, valuta attentamente le emergenze istruttorie. In particolare la sentenza impugnata evidenzia che gli odierni ricorrenti avevano messo a disposizione dei lavoratori un trabattello vecchio di oltre vent'anni, senza un manuale d'uso e privo di un dispositivo (il cosiddetto gancio antivento) che era diretto non solo a prevenire l'azione disturbante del vento, ma anche a garantire il corretto posizionamento nella propria sede del piano di calpestio.

Correttamente pertanto è stato riconosciuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai tra ricorrenti e l'infortunio subito dallo (Omissis), in quanto se il trabattello fosse stato regolarmente provvisto di gancio antivento, il gancio non si sarebbe chiuso nella posizione in cui erano stati erroneamente sistemati i tubolari e quindi il sinistro non avrebbe potuto verificarsi.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente

Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere

Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere

Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA



sul ricorso proposto da:

1) (Omissis) N. IL (Omissis);

2) (Omissis) N. il (Omissis);

3) (Omissis) N. IL (Omissis);

avverso la sentenza n. 1506/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 21/12/2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore avv. (Omissis) del foro di (Omissis), in sost. Degli avv.ti (Omissis) e (Omissis), del foro di (Omissis) che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto



Con sentenza del 29 aprile 2010 il Tribunale di Pordenone dichiarava (Omissis), (Omissis) e (Omissis) responsabili in ordine al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro in danno di (Omissis) e li condannava alla pena di euro 1.500,00 di multa ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali; pena interamente condonata ai sensi della Legge n. 241 del 2006.

Avverso tale sentenza proponeva appello la difesa dei tre imputati.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 21.12.2011, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava gli imputati al pagamento delle spese del grado.

A (Omissis), (Omissis) e (Omissis) era stato contestato il reato di cui all'articolo 590 c.p., commi 2 e 3, aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica, perchè, nelle rispettive qualità di legali rappresentanti della ditta " (Omissis) srl", avevano omesso di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori, in quanto non avevano messo a loro disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere. In particolare non avevano installato il trabattello in conformità alle istruzioni di uso e montaggio fornite dal fabbricante e provvisto il piano di calpestio di ganci antivento, in tal modo cagionando lesioni, in data (Omissis), al lavoratore (Omissis), il quale, mentre operava all'altezza di circa 4/5 metri da terra, sopra il trabattello/impalcatura, cadeva a terra in quanto il piano di calpestio che gli era stato messo a disposizione non era esattamente agganciato alla spalla del trabattello con l'uso del "gancio antivento".

Avverso la predetta sentenza tutti e tre gli imputati, a mezzo del loro difensore, proponevano ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento, e la censuravano per i seguenti motivi:

violazione del principio della prova - contraddittorietà ed illogicità della motivazione - violazione di diritto delle norme sostanziali e processuali in materia di formazione della prova nel processo - Errata applicazione dell'articolo 40 c.p., comma 1, - illogicità della motivazione - violazione dell'articolo 533 c.p.p.- presenza di un ragionevole dubbio.

Sosteneva la difesa dei ricorrenti che non era stato provato oltre ogni ragionevole dubbio che sussistesse il nesso di causalità tra la mancanza del gancio antivento e l'infortunio. La Corte di appello infatti aveva valorizzato le dichiarazioni del teste (Omissis), secondo cui il gancio antivento avrebbe evitato la caduta, ma non aveva tenuto in alcuna considerazione le dichiarazioni dei testi della difesa e soprattutto quelle dell'infortunato, secondo cui non c'era nesso causale tra la presenza del predetto gancio e la caduta della tavola. La sentenza impugnata inoltre indicava tutti e tre gli imputati quali legali rappresentanti e quindi quali datori di lavoro, senza che fosse emersa in dibattimento la prova certa di tale loro qualifica.

Diritto



I proposti motivi sono palesemente infondati, in quanto ripropongono questioni di merito a cui la sentenza impugnata ha dato ampia e convincente risposta e mirano ad una diversa ricostruzione del fatto preclusa al giudice di legittimità.

Tanto premesso si osserva che i ricorsi proposti per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione selezionano un percorso che si esonera dalla individuazione dei capi o dei punti della decisione cui si riferisce l'impugnazione ed egualmente si esonerano dalla indicazione specifica degli elementi di diritto che sorreggono ogni richiesta. Le censure che investano la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione impongono una analisi del testo censurato al fine di evidenziare la presenza dei vizi denunziati. Tutto ciò non è rintracciabile nei ricorsi dei tre sopra indicati imputati, poichè mancano di qualsiasi considerazione per la motivazione criticata, e lungi dall'individuare specifici difetti di risposta, si dolgono del risultato attinto dalla sentenza impugnata e accumulano circostanze che intenderebbero ridisegnare il fatto ascritto in chiave a loro favorevole, al fine di ottenere in tal modo una decisione solamente sostitutiva di quella assunta dal giudice di merito.

Nella sentenza oggetto di ricorso è infatti chiaro il percorso motivazionale che ha indotto quei Giudici a confermare la sentenza di primo grado.

La Corte di Appello infatti,con riferimento all'esistenza del nesso causale tra la condotta posta in essere dagli imputati e l'infortunio sul lavoro che ha causato lesioni personali al lavoratore (Omissis), valuta attentamente le emergenze istruttorie. In particolare la sentenza impugnata evidenzia che gli odierni ricorrenti avevano messo a disposizione dei lavoratori un trabattello vecchio di oltre vent'anni, senza un manuale d'uso e privo di un dispositivo (il cosiddetto gancio antivento) che era diretto non solo a prevenire l'azione disturbante del vento, ma anche a garantire il corretto posizionamento nella propria sede del piano di calpestio, come risultava dalla missiva inviata dalla ditta (Omissis) all' (Omissis) in data 11.10.05.

Correttamente pertanto è stato riconosciuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dai tra ricorrenti e l'infortunio subito dallo (Omissis), in quanto se il trabattello fosse stato regolarmente provvisto di gancio antivento, il gancio non si sarebbe chiuso nella posizione in cui erano stati erroneamente sistemati i tubolari e quindi il sinistro non avrebbe potuto verificarsi.

Per quanto poi attiene alla censura secondo cui non sarebbe stata dimostrata la qualifica di legali rappresentanti, e quindi di datori di lavoro, di tutti e tre i ricorrenti, non essendo state acquisite le visure camerali della società " (Omissis)", si osserva che la stessa identica doglianza era stata proposta in appello e la Corte territoriale aveva fornito una puntuale risposta, rilevando che la qualifica dei tre imputati risultava dagli atti dell'inchiesta svolta dall' (Omissis), acquisiti su accordo delle parti, in cui ai predetti veniva attribuita la qualifica di legali rappresentanti della s.r.l. (Omissis).

Pertanto il motivo di cui sopra è inammissibile, in quanto aspecifico.

I ricorsi non vanno in conclusione oltre la mera enunciazione dei vizi denunciati e dunque essi sono inammissibili con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.



Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa ammende.