Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 maggio 2012, n. 8649 - Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto


 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Consigliere

Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere

Dott. FILABOZZI Antonio - rel. Consigliere

Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA


sul ricorso 10973/2010 proposto da:

(Omissis), (Omissis), elettivamente domiciliati in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che li rappresenta e difende, giusta delega in atti per (Omissis) e giusta procura speciale notarile per (Omissis);

- ricorrenti -

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza n. 160/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/10/2009 R.G.N. 251/2008; + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



(Omissis) e (Omissis) hanno chiesto, insieme ad altri ex dipendenti della (Omissis), il riconoscimento dei benefici previsti dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, con conseguente rivalutazione, ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico, del periodo di accertata esposizione all'amianto con il coefficiente 1,5, sostenendo di aver maturato il diritto al conseguimento di tali benefici già al momento dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 269 del 2003, convertito in Legge n. 326 del 2003, che aveva introdotto una nuova disciplina dei benefici in esame.

Il Tribunale di Venezia ha ritenuto applicabile al (Omissis) e al (Omissis) la nuova disciplina introdotta dal Decreto Legge n. 269 del 2003, ed ha quindi riconosciuto in loro favore il beneficio della rivalutazione con il coefficiente 1,25 previsto dall'articolo 47 del Decreto Legge, ai soli fini dell'incremento della misura della pensione e non pure ai fini dell'aumento dell'anzianità contributiva. Tale sentenza è stata confermata, su questo specifico punto, dalla Corte d'appello di Venezia, che, interpretando la Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 132, con cui è stata fatta salva l'applicazione della vecchia disciplina per coloro i quali alla data del 2 ottobre 2003 avessero presentato domanda di riconoscimento all'Inail o ottenuto sentenze favorevoli per cause avviate entro la medesima data, ha ritenuto applicabile agli odierni ricorrenti, che non avevano avviato un procedimento amministrativo per il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva prima del 2 ottobre 2003, la nuova disciplina prevista dal Decreto Legge n. 269 del 2003.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i lavoratori affidandosi a due motivi di ricorso. L'Inps ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

Diritto



1.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell'articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 111 Cost., Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, Legge n. 326 del 2003, articolo 47, comma 6 bis e Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 132, nonchè vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato la statuizione resa in ordine al riconoscimento dei benefici contributivi con il coefficiente 1,25, ai soli fini dell'entità della prestazione, in luogo di quello dell'1,5, utile ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico, e chiedendo a questa Corte di stabilire se "è necessaria la congrua, sufficiente e logica motivazione della sentenza, applicando i principi già stabiliti dalla Corte regolatrice e le norme di cui all'articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 111 Cost., in combinato disposto con le norme di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, Legge n. 326 del 2003, articolo 47, comma 6 bis e Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 132.

2.- Con il secondo motivo si denuncia violazione della Legge n. 326 del 2003, articolo 47, comma 6 bis e Legge n. 350 del 2003, articolo 3, comma 132, nonchè vizio di motivazione, sostenendo che entrambi i ricorrenti, calcolando la maggiorazione contributiva della Legge n. 257 del 1992, ex articolo 13, comma 8, avevano maturato alla data del 2.10.2003 il diritto alla pensione di anzianità e chiedendo a questa Corte, nella parte conclusiva del motivo, di stabilire se "l'articolo 3, comma 132, invece, ha fatto salva l'applicazione della normativa precedente in favore dei lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, avessero maturato il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, ossia che avessero lavorato per più di dieci anni con esposizione all'amianto, così da avere diritto alla rivalutazione dei contributi di quel periodo, secondo la previsione della medesima norma".

3.- Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti al beneficio contributivo previsto dal Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 47, convertito con modificazioni nella Legge n. 326 del 2003, osservando che i medesimi non avevano dimostrato documentalmente di aver avviato, prima del 2.10.2003, mediante domanda all'Inps o all'Inail, il procedimento amministrativo per l'accertamento dei requisiti necessari ad ottenere i benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto e non potevano quindi accedere ai benefici previsti dalla normativa previgente (ovvero a quelli di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8). Così decidendo, la Corte di merito si è correttamente attenuta, con motivazione adeguata e coerente sul piano logico, ai principi già ripetutamente affermati in materia da questa Corte - cfr. ex plurimis Cass. n. 15679/2006, Cass. n. 15008/2005, Cass. n. 21862/2004, Cass. n. 21257/2004 - secondo cui "in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, la Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 132, che - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47, comma 1 (convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina, prevista dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'Inail od ottenuto sentenza favorevoli per cause avviate entro al medesima data, va interpretato nel senso che; a) per maturazione del diritto deve intendersi la maturazione del diritto a pensione; b) tra coloro che non hanno ancora maturato il diritto a pensione, la salvezza concerne esclusivamente gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva" (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto il diritto alla rivalutazione della contribuzione con il coefficiente 1,5 a tutti i lavoratori dei quali fosse stata provata una qualunque esposizione ultradecennale alla fibra di amianto). Pronunciando in ordine ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati in relazione alla predetta normativa, così come interpretata dal "diritto vivente" della Corte di cassazione, la Corte costituzionale, con sentenza n. 376 del 2008, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 3, comma 132 e del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 47, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, censurati in riferimento all'articolo 3 Cost., nella parte in cui escludono dall'applicazione della disciplina di cui alla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 - previgente a quella introdotta dall'articolo 47 citato per le malattie professionali derivanti dall'esposizione ultradecennale all'amianto - coloro che, prima del 2 ottobre 2003, non avessero presentato domanda amministrativa di riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, suddetto, osservando che non si può condividere l'assunto secondo cui il fatto di aver subordinato l'attribuzione dell'originario regime, più favorevole, alla presentazione di una domanda amministrativa, effettuata entro una data ricadente in un periodo in cui essa non era obbligatoriamente prevista, costituisca la retroattiva - e quindi irragionevole - imposizione di un onere. Il legislatore ha, infatti, dettato la disciplina transitoria inerente al passaggio da un regime ad un altro e, considerando che ciò comportava un trattamento meno favorevole, ha voluto far salve alcune situazioni ritenute meritevoli di tutela, introducendo disposizioni derogatorie, tra le quali quella relativa a chi avesse precedentemente presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio: e l'inammissibilità della questione consegue al rilievo che "va riconosciuta al legislatore ampia discrezionalità, salvo il limite della palese irragionevolezza, nella fissazione delle norme di carattere transitorio dettate per agevolare il passaggio da un regime ad un altro, tanto più ove si tratti di disciplina di carattere derogatorio comportante scelte connesse all'individuazione delle categorie dei beneficiari delle prestazioni di carattere previdenziale".

Il primo motivo deve essere pertanto respinto.

4.- Il secondo motivo deve ritenersi in parte inammissibile e in parte infondato. è inammissibile nella parte (la prima) in cui prospetta una questione nuova, che non risulta essere stata trattata nella fase di merito, qual è quella relativa al raggiungimento di una anzianità complessiva (calcolata tenendo conto della maggiorazione contributiva maturata prima dell'entrata in vigore della Legge n. 326 del 2003) sufficiente per maturare, alla stessa data, il diritto alla pensione di anzianità. è infondato nella parte (la seconda) in cui sostanzialmente ripropone le censure già espresse con il primo motivo.

è giurisprudenza costante - cfr. ex plurimis Cass. n. 8820/2007, Cass. n. 230/2006 - che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d'appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tatti questioni rilevabili d'ufficio.

Nella specie, a quanto risulta dall'esposizione dei fatti che viene riportata nel ricorso per cassazione, i ricorrenti nella precedente fase di merito si erano limitati a richiedere l'applicazione dei benefici previsti dalla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, allegando solo di avere subito una esposizione ultradecennale alla fibra di amianto. Non avevano, invece, dedotto di avere raggiunto una anzianità complessiva (calcolata, cioè, tenendo conto anche della maggiorazione contributiva Legge n. 257 del 1992, ex articolo 13) sufficiente per maturare, alla stessa data, il diritto alla pensione di anzianità. Si tratta, come è evidente di una questione nuova, che presuppone nuovi accertamenti di fatto in ordine all'effettiva anzianità contributiva di ciascuno dei ricorrenti, la cui proposizione deve pertanto ritenersi preclusa in questa sede di legittimità. Di qui l'inammissibilità delle relative censure.

Le ulteriori censure proposte nella seconda parte del motivo in esame devono, come detto, ritenersi infondate alla luce dei principi già indicati sub 3).

5.- In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento.

Sussistono giusti motivi, desumibili anche dall'esito complessivo della lite, oltre che dalla complessità delle questioni trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.