Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 maggio 2012, n. 8660 - Rendita per malattia professionale e rettifica per errore


 

 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio - Presidente

Dott. LA TERZA Maura - Consigliere

Dott. VENUTI Pietro - rel. Consigliere

Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

 



sul ricorso proposto da:

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (Omissis), (Omissis);

- ricorrenti -

contro

I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio degli avvocati (Omissis) e (Omissis) che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 481/2009 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/07/2009 r.g.n. 1058/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2012 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l'Avvocato (Omissis) per delega (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



L'INAIL, a seguito di rettifica per errore disposta in data 18 agosto 1997 ai sensi della Legge n. 88 del 1989, articolo 55 riduceva dal 21 al 14% la rendita per malattia professionale di cui (Omissis) era titolare, liquidandogli in un primo tempo un indennizzo in capitale pari al 14% e, successivamente, un ulteriore indennizzo in capitale del 7%, pari alla differenza tra la percentuale d'inabilità originariamente riconosciutagli e quella accertata in sede di rettifica.

Il ricorso avverso tali provvedimenti proposto dall'assicurato - il quale aveva lamentato che l'Istituto avrebbe dovuto mantenergli la rendita originaria pari al 21% e, in subordine, una prestazione economica pari alla stessa percentuale e non già corrispondergli gli indennizzi in capitale - è stato respinto dal primo giudice e tale decisione, impugnata dal ricorrente, è stata confermata con sentenza del 14 luglio 2009 dalla Corte di Appello di Venezia.

Ha osservato la Corte territoriale che il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, comma 3, era stato interpretato univocamente dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che l'errore non rettificabile comportava la cristallizzazione della prestazione economica al momento in cui l'errore era stato rettificato e non consentiva il mantenimento della rendita costituita con tutti i meccanismi di rivalutazione propri del sistema infortunistico; che tale interpretazione era avvalorata dal successivo intervento legislativo (Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 278) che ha disposto che solo a decorrere dal 1 luglio 2006 la prestazione economica è soggetta a rivalutazione se erogata a soggetto percettore di reddito non superiore ad euro 3.000,00; che conseguentemente era da escludere che potesse essere ripristinata la rendita originaria nella misura del 21%; che era parimenti infondata la domanda subordinata volta ad ottenere una prestazione economica pari al 21%, posto che l'assicurato aveva in effetti "un'invalidità del 14% inferiore al 16% con possibile capitalizzazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 75".

Contro tale sentenza propone ricorso per cassazione l'assicurato, sulla base di due motivi.

L'INAIL resiste con controricorso.

Diritto



1. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9 così come modificato dalla sentenza n. 191/2005 della Corte Costituzionale, e della Legge n. 168 del 2005, articolo 14-vicies quater il ricorrente, nel dare atto dell'orientamento della giurisprudenza di questa Corte richiamato nella sentenza impugnata, rileva che esso non è condivisibile alla stregua delle seguenti ragioni:

- il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, comma 3 nel disporre che l'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento, si riferisce a tutte le prestazioni erogate dall'INAIL, fra le quali rientra anche la rendita, onde nulla esclude che tale prestazione possa essere mantenuta nella misura originaria;

- alla data del marzo 2000, le uniche prestazioni erogate dall'INAIL a favore dei lavoratori colpiti da eventi professionali invalidanti erano quelle individuate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tra le quali non è prevista una nuova prestazione economica immodificabile da erogare a seguito di errore non rettificabile;

- il Decreto Legislativo n. 38, articolo 9, comma 6 - che, pur essendo stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta con sentenza n. 191 del 2005, viene qui in rilievo ai fini della interpretazione del comma 3 dello stesso articolo - prevede che, in caso di accoglimento della domanda di riesame dell'assicurato nei cui confronti si è proceduto a rettifica delle prestazioni sulla base della normativa precedente, viene riattribuita al medesimo la prestazione. Il termine riattribuzione non può che fare riferimento ad una prestazione preesistente;

vi è perfetta coerenza tra le parole "prestazioni" e "rendite";

- scopo precipuo del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9 è quello di consentire all'assicurato beneficiario della rendita di avere una certezza della immodificabilità della rendita dopo un determinato periodo di tempo, tenuto conto peraltro che l'INAIL dispone di un ampio margine di tempo per l'esercizio dei poteri amministrativi di accertamento e di rettifica dell'errore commesso in sede di attribuzione e di erogazione delle prestazioni;

- la creazione di una prestazione economica nuova, erogata a seguito di rettifica, frustra l'aspettativa degli assicurati e lede i loro diritti acquisiti.

2. Il motivo non è fondato.

Oggetto della presente controversia è l'interpretazione del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 9, comma 3 (Rettifica per errore), il quale così dispone: "L'errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni economiche in godimento al momento in cui l'errore è stato rilevato".

Ad avviso del ricorrente, in base a tale disposizione, l'esercizio del potere di rettifica da parte dell'INAIL non può comportare l'attribuzione di una prestazione diversa rispetto a quella erogata prima della rettifica, trasformando le rendite in mere prestazioni economiche cristallizzate.

Senonchè, come ha già affermato questa Corte con numerose pronunce, alla stregua di un'interpretazione letterale, sistematica, storica e costituzionalmente orientata del Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, comma 3, il mantenimento delle prestazioni indebite erogate dall'INAIL a seguito di errore non rettificabile comporta la cristallizzazione della prestazione al momento in cui l'errore è stato rilevato, e non consente le rivalutazioni periodiche delle rendite INAIL, trattandosi di disposizione più favorevole all'assicurato rispetto alla regola civilistica, che impone la restituzione dell'indebito e alla regola precedente, in subjecta materia, della Legge n. 88 del 1989, articolo 55 che ne escludeva la ripetizione e non garantiva, a differenza del Decreto Legislativo n. 38 cit., articolo 9, comma 3, la conservazione, per il futuro, delle prestazioni indebite (cfr. Cass. 19 aprile 2006 n. 9063; Cass. 3 aprile 2008 n. 8643; Cass. 8 aprile 2008 n. 9128; Cass. 18 febbraio 2010 n. 3883; Cass. 18 febbraio 2010 n. 3884).

Tale orientamento si fonda non solo sul tenore letterale della disposizione - sul quale il ricorrente si è diffusamente soffermato, sostenendo che nella locuzione prestazioni economiche rientrino anche le rendite - ma anche su convergenti ragioni di ordine logico e sistematico, ispirate dalla ratio di tutelare, in presenza di una percentuale di inabilità ridotta rispetto a quella accertata in precedenza, l'assicurato in buona fede rispetto al potere di accertamento e di rettifica dell'errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni, assicurando, dopo un certo lasso tempo di tempo dall'accertamento dell'invalidità, certezza e stabilità alle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, anche in ragione della difficoltà per l'interessato di far valere adeguatamente i propri interessi nella procedura amministrativa di rettifica (cfr., nei termini, C. Cost. n. 191 del 2005 cit.).

Diversamente da quanto assunto dal ricorrente, non viene riconosciuto all'assicurato una prestazione economica nuova, bensì l'importo in godimento al momento di rilevazione dell'errore, importo che peraltro a decorrere dal 1 luglio 2006 è soggetto a rivalutazione se erogato a soggetto percettore di reddito non superiore ad euro 3000,00 (Legge n. 296 del 2006, articolo 1, comma 278).

Infine, è da escludere che l'erogazione della prestazione economica in godimento a seguito di rettifica, possa ledere i diritti acquisiti dagli assicurati.

Da un lato, l'assicurato, pur in presenza di una percentuale di inabilità ridotta rispetto a quella accertata per errore, viene a mantenere lo stesso importo di cui usufruiva al momento in cui l'errore è stato rilevato; dall'altro, come già affermato da questa Corte con le indicate sentenze, la disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 9, comma 3, è più favorevole all'assicurato rispetto alla regola civilistica, che impone la restituzione dell'indebito e alla regola precedente, in subjecta materia, della Legge n. 88 del 1989, articolo 55 che ne escludeva la ripetizione e non garantiva, a differenza del Decreto Legislativo n. 38 cit., articolo 9, comma 3 il mantenimento delle prestazioni indebite.

3. Con il secondo motivo, denunziando insufficiente e contraddittoria motivazione, si deduce che il modus operandi seguito dall'INAIL nel procedere alla rettifica non trova riscontro in alcuna disposizione di legge.

L'Istituto ha infatti proceduto ad una liquidazione in capitale della rendita ridotta al 14% ed ha poi corrisposto una erogazione economica, sempre in capitale, pari al 7%, costituita dalla differenza tra la rendita originariamente riconosciuta e quella rettificata.

Avrebbe dovuto, viceversa, quanto meno assicurare al ricorrente, se non la rendita, la prestazione economica in godimento al momento della rettifica.

4. Il motivo è fondato.

Come è stato già affermato da questa Corte (Cass. 8 aprile 2008 n. 9128), sebbene una rendita e la sua capitalizzazione siano equivalenti da un punto di vista attuariale, non è indifferente per l'assicurato percepire una prestazione economica periodica o un indennizzo in capitale, come dimostra sia l'evoluzione del sistema di tutela infortunistica dall'indennizzo in capitale delle origini (Legge 8 luglio 1883, n. 1473, articoli 10 e 13; Legge 17 marzo 1898, n. 80, articolo 9; Regio Decreto 31 gennaio 1904, n. 51, articolo 9) a quello in rendita, introdotto dal Regio Decreto 17 agosto 1935, n. 1765, mantenuto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, (salvo ora per i danni non superiori all6%), sia le limitazioni alla possibilità di conversione della rendita in capitale (Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 75, 219, 220 e segg.).

Il ricorrente ha quindi diritto al mantenimento della prestazione economica in atto al momento del rilievo dell'errore non rettificabile.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, in relazione al motivo accolto, va decisa nel merito ai sensi dell'articolo 384 c.p.c., comma 2, previo riconoscimento al ricorrente del diritto dianzi indicato.

5. Avuto riguardo all'esito della lite, l'INAIL va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, come in dispositivo, mentre vanno compensate per intero tra le parti le spese dei giudizi di merito.

P.Q.M.



La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, riconosce il diritto di (Omissis) a conservare inalterata la prestazione in atto al momento della rettifica dell'errore. Condanna l'INAIL al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 3.000,00 per onorari, oltre agli esborsi in euro 30,00 e alle spese generali, IVA e CPA. Compensa per intero le spese dei giudizi di merito.