Cassazione Civile, Sez. Lav., 06 giugno 2012, n. 9157 - Superamento, nell'esposizione del lavoratore alle fibre di amianto aerodisperse, dei valori limite


 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente

Dott. MANNA Antonio - Consigliere

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere

Dott. MELIADò Giuseppe - Consigliere

Dott. MANCINO Rossana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:



SENTENZA



sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (Omissis), (Omissis), (Omissis), giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

(Omissis), elettivamente domiciliato in (Omissis), presso lo studio dell'avvocato (Omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (Omissis), giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2358/2007 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/11/2007 R.G.N. 2327/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/2012 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l'Avvocato (Omissis);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto



1. Con sentenza del 23 novembre 2007, la Corte d'Appello di Lecce respingeva il gravame svolto dall'INPS contro la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda proposta da (Omissis) volta al riconoscimento del diritto ai benefici previdenziali di cui alla Legge n. 257 del 1992, articolo 13, comma 8, come modificato dalla Legge n. 271 del 1993, con l'applicazione del coefficiente di 1,5 per ogni anno di esposizione all'amianto, per il periodo dal 17 maggio 1976 al 30 aprile 2001, nello stabilimento del petrolchimico di (Omissis), ove aveva lavorato con le mansioni di assistente tecnico preposto ai reparti di produzione di ossido di carbonio e di polietilene.

2. La Corte territoriale, pur riscontrando l'assenza della prevista certificazione Inail, rilevava che il giudice di primo grado aveva accertato in concreto l'esistenza di tutte le condizioni previste dal protocollo (Omissis) perchè l'Inail rilasciasse la certificazione richiesta per la concessione dei benefici suddetti.

3. In particolare, la Corte territoriale, ritenuta irrilevante la circostanza che nella specie mancasse qualsiasi certificazione dell'INAIL, rilevava preliminarmente che l'accertamento circa il superamento, nell'esposizione del lavoratore alle fibre di amianto aerodisperse, dei valori limite desumibili dalla normativa prevenzionale, secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, doveva essere compiuto mediante il ricorso ad elementi di prova di tipo presuntivo, vista la materiale impossibilità di accertare con C.T.U. il livello di inquinamento all'interno dello stabilimento nel periodo indicato dal lavoratore, per il tempo trascorso e la rimozione delle fonti di inquinamento. Nella specie doveva ritenersi prova adeguata in via presuntiva la circostanza, accertata dal giudice di primo grado e non oggetto di censura in appello, che il lavoratore aveva lavorato, per tutti i periodi oggetto della domanda, presso il complesso petrolchimico di (Omissis), svolgendo mansioni ricomprese tra quelle per le quali, secondo l'atto ministeriale di indirizzo, c.d. (Omissis), del 7 marzo 2001, doveva essere riconosciuta l'esposizione qualificata all'amianto (mansioni di assistente tecnico coordinatore con ruolo operativo all'interno di gruppo di manutenzione di strutture, impianti e macchine presso impianti di produzione a ciclo continuo e discontinuo alle dipendenze dell' (Omissis) e delle ditte del (Omissis) di (Omissis)).

4. Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, l'Inps ha proposto ricorso con un motivo di impugnazione. L'intimato ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

Diritto



5. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione della Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 18, e violazione dell'att. 2697 c.c., (in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3). In particolare rileva l'INPS che, in difetto della certificazione Inail rilasciata in base all'atto di indirizzo del Ministero del Lavoro, il lavoratore assicurato aveva l'onere di provare in giudizio tutti gli elementi costitutivi del diritto azionato, tra cui la sussistenza dell'esposizione qualificata, essendo a tal fine necessario accertare, al di là delle mansioni concretamente svolte, se l'ambiente di lavoro fosse effettivamente contaminato dall'amianto nella misura necessaria in relazione al diritto fatto valere, e non potendo essere, a tal fine, autonomamente invocati gli atti di indirizzo ministeriali. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

6. Con il secondo motivo è denunciata insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non aver la corte territoriale, al di là della coincidenza fra le mansioni assolte dal lavoratore e quelle oggetto dell'atto di indirizzo ministeriale, esplicitato le ragioni in virtù delle quali abbia ritenuto l'esposizione qualificata all'asbesto.

7. Il ricorso, i cui due motivi vengono esaminati congiuntamente stante la loro connessione, non è meritevole di accoglimento.

8. Osserva il Collegio che la questione è già stata affrontata in controversie di analogo contenuto da questa Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. 25040/2011) con soluzione coerente con la qualificazione giuridica come atti non autoritativi. degli atti di indirizzo e delle certificazioni dell'Inail in materia di esposizione all'amianto, fornita dalle Sezioni unite della Corte (sentenza n. 20164/2010).

9. Si è ricordato che la Legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 18, comma 8, secondo cui "le certificazioni rilasciate o che saranno rilasciate dall'INAIL sulla base degli atti di indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono valide ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, articolo 13, comma 8 e successive modificazioni".

10. Si è poi ribadito che gli atti di indirizzo del Ministero del lavoro non possono essere utilizzati direttamente come prova dell'esposizione qualificata, esprimendo criteri di tipo generale e astratto, che devono essere utilizzati dall'Inail ai fini dell'accertamento in concreto della misura e della durata della esposizione e del rilascio della relativa certificazione.

11. Ma si è ricordato anche che, non costituendo le certificazioni Inail provvedimenti autoritativi, il diritto al beneficio può comunque essere provato in giudizio attraverso gli ordinali mezzi di prova (cfr., ex multis, Cass. 27451/2006, 13403/2007, 11276/2007, 10037/2007), senza che sia esclusa la valutazione anche degli atti di indirizzo ministeriale (Cass. 3095/2007).

12. Ne consegue che tali principi consentono la valutazione, da parte del giudice di merito, di un atto di indirizzo ministeriale contenente l'accertamento che presso un determinato impianto produttivo sia stata superata l'esposizione qualificata per gli operai con determinate qualifiche e addetti a determinate mansioni, in concorso con l'accertamento della circostanza specifica che il lavoratore abbia espletato per un periodo ultradecennale le mansioni descritte nel protocollo, come integrante la prova presuntiva riguardo all'esposizione all'amianto necessaria per il conseguimento del beneficio contributivo per esposizione ultradecennale, in difetto di allegazione e prova da parte dell'Inps di ragioni ostative circa l'operare degli elementi indiziati gravi forniti appunto dall'atto di indirizzo ministeriale, che deve ritenersi redatto sulla base di adeguate conoscenze e pertinenti massime di esperienza circa le condizioni di lavoro prese in considerazione, e dall'accertamento in giudizio compiuto circa la specifica posizione individuale.

13. Il ricorso va dunque respinto.

14. Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio legale della soccombenza. Ne è stata ritualmente chiesta la distrazione in favore dell'avv. Sante Assennato.

P.Q.M.



La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS al pagamento delle spese liquidate in euro 40,00 per esborsi, euro 2.500,00 per onorari da distrarsi, oltre IVA, CPA e spese generali.