Tipologia: Concordato nazionale di lavoro
Data firma: 23 luglio 1946
Validità: 01.07.1946 - 31.03.1948
Parti: Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero dell’Alcool e del Lievito e Fiaiza
Settori: Agroindustriale, Industria saccarifera

Sommario:

Premessa
Parte Prima Operai
Art. 1. - Assunzione.
Art. 2. - Documenti.
Art. 3. - Periodo di prova.
Art. 4. - Lavoro delle donne e dei minori.
Art. 5. - Chiamata o richiamo alle armi.
Art. 6. - Matrimonio - Maternità e Provvidenze demografiche.
Art. 7. - Istruzione professionale.
Art. 8. - Igiene del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 9. - Malattie ed infortuni.
Art. 10. - Categorie.
Art. 11. - Orario di lavoro.
Art. 12. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Art. 13. - Lavoro e cottimo.
Art. 14. - Ricuperi.
Art. 15. - Sospensione del lavoro.
Art. 16. - Assegnazione del lavoro e passaggio di mansioni.
Art. 17. - Inizio e fine del lavoro.
Art. 18. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
Art. 19. - Danni e trattenute per risarcimento.
Art. 20. - Trattamento economico.
Art. 21. - Trattamento dei maestri d’opera.
Art. 22. - Paghe intermedie di intercampagna.
Art. 23. - Maggiorazione per gli operai anziani.
Art. 24. - Pagamento delle mercedi e reclami sulla paga.
Art. 25. - Liquidazione dei cottimi in caso di licenziamento o dimissioni.
Art. 26. - Preavviso.
Art. 27. - Indennità di licenziamento.
Art. 28. - Ferie.
Art. 29. - Sistemazione operai avventizi.
Art. 30. - Gerarchia.
Art. 31. - Divieti.
Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 33. - Multe e sospensioni.
Art. 34. - Licenziamento senza indennità e senza preavviso.
Art. 35. - Visite di inventario e di controllo.
Art. 36. - Permessi di entrata e di uscita.
Art. 37. - Assenze.
Art. 38. - 53ª Settimana (Gratifica natalizia).
Art. 39. - Indumenti di lavoro.
Art. 40. - Cottimi di facchinaggio.
Parte Seconda Impiegati
Art. 41. - Assunzione.
Art. 42.
Art. 43.
Art. 44. - Assunzione degli impiegati avventizi e di campagna.
Art. 45. - Contratti a termine.
Art. 46. - Disciplina.
Art. 47. - Provvedimenti disciplinari.
Art. 48. - Periodo di prova.
Art. 49. - Passaggio dalla qualifica di operaio a quella di impiegato.
Art. 50. - Anzianità convenzionali.
Art. 51. - Classificazione del personale.
Art. 52. - Minimi base di categoria e di gruppo per fabbriche e sedi.
Art. 53.
Art. 54.
Art. 55.
Art. 56. - Mutamento di mansioni
Art. 57. - Passaggio di categoria.
Art. 58. - Stipendio - Retribuzioni varie e modalità di corresponsione.
Art. 59. - Indennità maneggio denaro.
Art. 60. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, feriale, festivo e notturno.
Art. 61. - Riposo annuale.
Art. 62. - Matrimonio.
Art. 63. - Servizio militare.
Art. 64. Assicurazione contro i rischi del lavoro.
Art. 65. - Malattie ed infortuni.
Art. 66. - Cassa Mutua malattie.
Art. 67. - Tutela della maternità.
Art. 68. - Preavviso.
Art. 69. - Licenziamento.
Art. 70. - Dimissioni.
Art. 71. - Aumenti periodici di anzianità.
Art. 72 .- Tredicesima mensilità.
Art. 73. - Morte.
Parte Terza Comune ad operai ed impiegati
Art. 74.
Art. 75. - Commissioni Interne.
Art. 76. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Art. 77. - Trasferte e traslochi.
Art. 78. - Premio produzione.
Art. 79. - Premio straordinario di preparazione fabbriche.
Art. 80. - Previdenza.
Art. 81. - Indennità zona malarica.
Art. 82. - Indennità istruzione figli.
Art. 83. - Indennità bicicletta.
Art. 84. - Concessioni in natura.
Art. 85. - Trapasso e trasferimento dell’azienda.
Art. 86. - Contingenza.
Art. 87. - Maggiorazioni di zona.
Art. 88. - Riassorbimento.
Art. 89. - Condizioni di maggior favore.
Art. 90. - Reclami e controversie.
Art. 91. - Decorrenza e durata.
Appendice

Concordato nazionale di lavoro per gli addetti all’industria saccarifera, 23 luglio 1946

In Genova, tra l’Associazione Nazionale fra gli Industriali dello Zucchero dell’Alcool e del Lievito […] e la Federazione Italiana Addetti Industrie Zucchero ed Alcool «Fiaiza» […], assistiti dai rappresentanti regionali operai ed impiegati delle seguenti regioni: Romagna: …; Ferrarese: …; Emilia: …; Liguria: …; Marche, Umbria, Abruzzi Lazio: …; Toscana: …; Veneto: …; Mantovano: ...

Premessa
che i profondi sconvolgimenti economici seguiti alla guerra hanno di fatto reso inattuale parte delle formale dei contratti collettivi di lavoro 11 febbraio 1932 relativo agli impiegati e 15 luglio 1942 relativo agli operai addetti all’industria saccarifera;
che è necessario coordinare e fondere in un unico nuovo strumento le diverse clausole e pattuizioni accessorie convenute con i concordati 10 e 23 gennaio 1946 a rettifica ed integrazione degli anzidetti contratti collettivi nonché quelle contenute nell’Appendice al Contratto Collettivo Impiegati sottoscritto a Roma il 25 aprile 1946;
che le Confederazioni Generali dell’industria e del Lavoro hanno dettato norme transitorie per l’aggiornamento delle condizioni di lavoro dei prestatori d’opera dell’industria demandando alle organizzazioni sindacali di categoria di definire le nuove formule dei contratti collettivi di lavoro con cui regolare i rapporti tra la parte padronale ed i prestatori d’opera dei rispettivi settori industriali;
che l’industria saccarifera ha tradizionalmente regolati i rapporti di lavoro con 1 propri dipendenti mediante pattuizioni particolari che rispondessero alle caratteristiche speciali delle lavorazioni stagionali che le sono consuete;
Allo scopo
di assicurare al Paese, nelle aspre difficoltà alimentari in cui si dibatte, un alimento di importanza vitale quale è lo zucchero e di provvedere attraverso la collaborazione di tutti i fattori produttivi ad evitare ogni pregiudizievole dispersione del prezioso prodotto in funzione di agitazioni operaie durante la campagna saccarifera;
di adeguare, per quanto oggi possibile, le retribuzioni degli addetti alla industria saccarifera alle correnti quotazioni del costo della vita, tendendo al ristabilimento dell’equilibrio preesistente alla attuale diminuita capacità di acquisto della moneta;
Visti gli indici ufficiali del costo della vita pubblicati dalle diverse Commissioni Provinciali di cui all’art. 13 del contratto interconfederale 6 dicembre 1945 è stato convenuto quanto segue:

Parte Prima Operai
Art. 4. - Lavoro delle donne e dei minori.

Per il lavoro delle donne e dei minori si fa riferimento alle relative disposizioni di legge ed alle norme del presente contratto in materia di igiene del lavoro.

Art. 6. - Matrimonio - Maternità e Provvidenze demografiche.
Per quanto riguarda il congedo speciale per matrimonio, la conservazione per sei mesi del posto durante il periodo di allattamento, l’indennità da corrispondersi alla lavoratrice che si dimetta per causa di matrimonio o di maternità e tutte le altre provvidenze demografiche, valgono le norme di legge e dei contratti stipulati in materia tra le Confederazioni sindacali competenti.
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta a presentare al datore di lavoro, entro il sesto mese, un certificato medico attestante la data presunta del parto.

Art. 7. - Istruzione professionale.
Le organizzazioni industriali e quelle dei dipendenti collaboreranno con gli organi competenti per la istituzione di corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori.
Le Aziende, tenuto presente l’interesse generale al perfezionamento professionale dei lavoratori daranno la possibilità ai dipendenti di frequentare i corsi di istruzione professionale. Detti corsi saranno distinti in corsi di primo addestramento, corsi per la formazione di operai qualificati e corsi di perfezionamento.
I lavoratori che abbiano conseguito il certificato di idoneità, in relazione alla graduatoria di esame saranno tenuti in considerazione al fine di eventuali promozioni individuali a categoria superiore.
Nelle località dove sono istituiti corsi di primo addestramento o di qualificazione per la specifica branca di lavorazione, gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni, che non siano in possesso di licenza di scuola secondaria di avviamento di tipo corrispondente all’azienda presso la quale lavorano e che risiedano a più di Km. 3 di distanza dal centro abitato in cui si attua il corso, sono tenuti a chiedere l'iscrizione ai corsi stessi ed a frequentarli, se ammessi, ed i datori di lavoro presso i quali gli apprendisti suddetti sono occupati, hanno l’obbligo di concedere loro la possibilità di frequentare il corso.

Art. 8. - Igiene del lavoro - Prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Le prevenzioni degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti, costituiscono un preciso dovere dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Il lavoratore sarà sottoposto a visita medica, al momento dell'assunzione, al fine di accertarne preventivamente l’idoneità alla mansione che gli viene affidata ed anche successivamente, qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno.
L’azienda deve munire il lavoratore dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che per la loro specifica natura possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni; tali mezzi protettivi, se di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. saranno assegnati in dotazione a ciascun lavoratore per tutta la durata del lavoro, e saranno, come gli altri mezzi protettivi, riparati o sostituiti dal- l'Azienda quando resi guasti o inservibili dall’uso.
I lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni con sostanze nocive devono consumare i pasti fuori dei reparti stessi.
Il lavoratore è tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che gli verranno impartite dall’Azienda, a norma di legge, per la tutela della sua salute, e in particolare a servirsi dei mezzi di cui sopra, fornitigli dall’azienda, soltanto durante il lavoro, curando altresì la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

Art. 9. - Malattie ed infortuni.
[…]
La inabilità permanente parziale derivante da infortunio o malattia contratta in servizio, non risolve il contratto, il quale potrà essere modificato nelle sue condizioni in rapporto alla minorata capacità lavorativa dell’operaio.
Ogni infortunio sul lavoro, quando anche consenta la continuazione della normale attività lavorativa, dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto, il quale provvederà perché all'infortunato siano prestate le cure di soccorso immediato.
[…]
Ove i lavoratori siano trattenuti per prestare la loro opera di assistenza o soccorso, saranno retribuiti per tutto il tempo trascorso a tale fine nello stabilimento.

Art. 11. - Orario di lavoro.
L’orario massimo di lavoro normale è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, salvo le deroghe e le eccezioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
L’orario giornaliero di lavoro sarà fissato dall’azienda ed esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge. Le ore di lavoro verranno contate sugli orologi dello stabilimento regolati in base ad un unico orario.
L’orario normale di lavoro per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non può superare le 10 ore giornaliere e le 60 settimanali.

Art. 12. - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno.
Lavoro straordinario. - Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle che eccedono i limiti di orario di cui all’articolo precedente.
Il lavoro straordinario potrà essere effettuato solo nei casi, nei limiti e con la procedura previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Il lavoro straordinario prestato nei modi e termini previsti dalla legge, oltre le 48 ore settimanali o le 8 giornaliere ovvero oltre il maggior orario consentito dalle deroghe ed eccezioni previste dalla legge e dal presente contratto, sarà compensato con la paga individuale e terzo elemento maggiorati del 35 per cento.
Lavoro festivo. […]
Durante il periodo di campagna non sussiste l’obbligo di corrispondere la maggiorazione per lavoro festivo e l’operaio avrà diritto al riposo compensativo. Qualora non fosse possibile fruire del riposo compensativo, l'operaio dovrà avere, per la giornata festiva lavorata, il relativo compenso di maggiorazione.
Lavoro notturno. - Le ore di lavoro notturno, intendendosi per tali le ore di lavoro comprese tra le 22 e le 6 a. m., saranno compensate con la paga oraria individuale e terzo elemento maggiorati del 60 per cento ad eccezione delle ore di lavoro notturno incluse in turni avvicendati svolgentisi nelle 24 ore, per le quali sarà invece applicata la maggiorazione del 10 per cento.
Ai guardiani in servizio notturno sarà riconosciuta una maggiorazione sulla paga oraria e terzo elemento del 10 per cento.
[…]
I lavoratori che, dopo compiuto l’orario, fossero chiamati dal loro domicilio, fuori campagna in ore notturne e in campagna fuori del loro orarlo normale, saranno compensati con una maggiorazione del 75 per cento, comprendendo nelle ore anche quelle del percorso da casa alla fabbrica e viceversa.

Art. 13. - Lavoro e cottimo.
Tutti i lavoratori dovranno essere retribuiti ad economia o a cottimo, intendendosi per cottimo i tipi tradizionali di tale sistema di lavoro uniformati ai principi delle presenti disposizioni.
[…]
Al capo squadra interessato saranno comunicate per iscritto, all’inizio del lavoro, le indicazioni del lavoro da eseguire e del compenso unitario (di cottimo), corrispondente; […]
Qualunque contestazione in materia di cottimo, riguardante la precisazione di elementi tecnico od accertamenti di fatti determinanti le tariffe di cottimo, è rimessa all’esame di un organo tecnico composto di un rappresentante di ognuna delle organizzazioni sindacali interessate e presieduto da terza persona designata dalle due organizzazioni.
Tale organo ha facoltà di eseguire i sopraluoghi e gli accertamenti necessari ai fini dell’esame della controversia.
Le tariffe di cottimo saranno comunicate ai lavoratori attraverso l’affissione di apposite tabelle in portineria o nei locali ove si eseguiscono i cottimi.

Art. 14. - Ricuperi.
È ammesso il ricupero a regime normale delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un’ora al giorno e si effettui entro i 15 giorni immediatamente susseguenti all’avvenuta interruzione.

Art. 16. - Assegnazione del lavoro e passaggio di mansioni.
Ogni lavoratore è alle dirette dipendenze del capo fabbrica o chi per esso. Egli riceve il lavoro dal suo capo diretto, il quale ne assiste, sorveglia e dirige la esecuzione.
Il lavoratore nell’esecuzione del lavoro deve attenersi alle istruzioni ricevute. È proibito ai lavoratori di adoperare senza ordine una macchina non assegnata dal loro capo.
La qualifica attribuita al lavoratore non lo esonera dal prestare l’opera propria per altri lavori che venissero eventualmente comandati, tenuto conto della di lui qualifica, capacità e attitudine.
[…]
In quelle stazioni o lavorazioni ove venga a mancare qualche lavoratore, i componenti della squadra della stazione o lavorazione che lo sostituiscono percepiranno anche la paga dell’operaio mancante sino alla sostituzione dell’assente.

Art. 17. - Inizio e fine del lavoro.
[…]
Il segnale di uscita verrà dato alla fine del turno di lavoro. Nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima di tale segnale, se non previa autorizzazione.
Nel caso di più turni, il lavoratore del turno cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.

Art. 18. - Consegna e conservazione utensili e materiali.
È preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti ed in generale tutto quanto è a lui affidato. Il lavoratore sarà messo in grado di conservare tutto ciò che gli è stato dato in consegna.
Le aziende forniranno gratuitamente alle maestranze gli attrezzi di lavoro.
Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni a tali oggetti che siano a lui imputabili ed il loro ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione.
Nessuna modifica potrà essere apportata agli oggetti affidati ad ogni lavoratore senza autorizzazione del capo.
Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente darà diritto alla Direzione di rivalersi sulle di lui competenze per i danni di tempo e di materiale subiti.
[…]

Art. 28. - Ferie.
Il lavoratore avrà diritto ogni anno ad un periodo di ferie, retribuito come segue:
giorni 8 di paga e terzo elemento, contingenza e indennità afferenti alla contingenza, per anzianità da 1 a 5 anni compiuti;
giorni 12 di paga e terzo elemento, contingenza e indennità afferenti alla contingenza, per anzianità da 6 a 15 anni compiuti;
giorni 15 di paga e terzo elemento, contingenza e indennità afferenti alla contingenza, per anzianità oltre i 20 anni compiuti.
giorni 20 di paga e terzo elemento, contingenza e indennità afferenti alla contingenza per anzianità oltre i 20 anni compiuti.
[…]
Non è ammessa la rinuncia tacita o espressa delle ferie.
[…]

Art. 29. - Sistemazione operai avventizi.
Agli operai avventizi tradizionalmente saccariferi che, al momento della entrata in vigore del presente contratto abbiano prestato due anni di ininterrotto servizio, verrà praticato lo stesso trattamento e godranno degli stessi diritti di tutti gli altri operai fissi.

Art. 30. - Gerarchia.
I lavoratori tanto nei rapporti di lavoro quanto in ogni altra circostanza ad essi attinente dipendono dai rispettivi capi secondo l’ordine gerarchico. Essi devono conservare rapporti di deferenza e di subordinazione verso i superiori, di urbanità e di cameratismo verso i colleghi e i dipendenti.
Le aziende cureranno di mettere i lavoratori a conoscenza della gerarchia disciplinare di fabbrica o di reparto, in modo da evitare ogni possibilità di equivoco circa le persone alle quali, oltre che al proprio capo diretto, ogni lavoratore è tenuto ad obbedire ed a rivolgersi nei singoli casi.

Art. 31. - Divieti.
Al lavoratore è proibito:
[…]
b) fumare e introdurre cibi o bevande nei reparti di lavoro;
[…]
d) adoperare senza ordine una macchina non assegnatagli;
[…]

Art. 32. - Provvedimenti disciplinari.
Le infrazioni al presente contratto collettivo potranno essere punite a seconda della gravità della mancanza con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale;
2) ammonizione scritta;
3) multa fino all’importo di 3 ore di paga;
4) sospensione dal lavoro fino a 3 giorni;
5) licenziamento ai sensi dell’art. 34.
[…]

Art. 33. - Multe e sospensioni.
La ditta ha facoltà di applicare la multa o la sospensione nei seguenti caso che si indicano in via esemplificativa:
a) abbandono momentaneo del posto senza giustificato motivo e senza conseguenze;
b) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) ritardato inizio o sospensione del lavoro e anticipo della cessazione qualora siano ingiustificati;
d) introduzione nei reparti di lavoro di bevande alcooliche senza preventiva autorizzazione;
[…]

Art. 34. - Licenziamento senza indennità e senza preavviso.
Il licenziamento senza preavviso e senza indennità potrà essere applicato nei casi seguenti che si indicano in via esemplificativa:
a) insubordinazione verso i superiori;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione;
c) rissa nello stabilimento;
[…]
e) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per proprio uso e per conto di terzi; per questo motivo se del caso, il lavoratore dovrà risarcire la ditta del danno arrecato;
f) abbandono ingiustificato e individuale di posto quando ne derivi un danno o pregiudizio agli impianti o alle lavorazioni;
g) recidiva in una delle mancanze contemplate nell’articolo precedente, quando per tale mancanza sia intervenuta la sospensione nei dodici mesi precedenti purché da tale recidiva derivi grave nocumento alla disciplina, all’igiene, alla morale ed alla sicurezza dello stabilimento.
[…]

Art. 36. - Permessi di entrata e di uscita.
Durante il lavoro l’operaio non può allontanarsi dal proprio posto senza giustificato motivo; non può altresì lasciare lo stabilimento se non debitamente autorizzato dalla Direzione o dal suo capo diretto.
I lavoratori sospesi non possono entrare nello stabilimento.
Salvo speciale permesso, non è consentito al lavoratore di entrare e di intrattenersi nello stabilimento nelle ore fuori, del proprio turno.
Compatibilmente colle esigenze del lavoro possono essere concessi al lavoratore permessi di assentarsi dallo stabilimento, se richiesti per motivi giustificati.

Art. 39. - Indumenti di lavoro.
L’azienda fornirà in uso gratuito al personale dipendente addetto ai sottonotati reparti gli indumenti di lavoro a fianco di ciascuno indicati:
Addetti allo scarico di polpe dai diffusori: calzature adeguate.
Addetti ai filtri presse: guanti di tela forte.
Addetti ai forni da potassa: guanti di tela forte.
Addetti alle turbine di pile: guanti di tela forte.
Sfornatori dei forni da calce: guanti di tela forte.
Addetti al latte di calce: una combinazione o grembiule di tela; zoccoli, schermo facciale, oculare protettivo.
Bertellisti: maglia.
Saldatori elettrici od ossiacetilenici: un grembiule.
Meccanici d’ispezione e loro aiuti, ingrassatori, elettricisti, addetti alla pulizia e manutenzione interna degli apparecchi (caldaie, diffusori, saturatori, concentratori, bolle di cottura, condensatori, mescolatori di masse cotte, e simili): combinazione di tela o pantaloni a bretella larga o altro indumento adeguato.
Personale addetto ai piazzali che deve restare al lavoro anche in caso di pioggia: impermeabile e copricapo di tela cerata che potranno essere di dotazione delle squadre e intercambiabili tra esse: nella stagione rigida per i guardiani sono prescritti gli stivaloni di gomma.
I lavoratori i quali dovessero lavorare a contatto od esposti all’azione di sostanze irritanti, caustiche, velenose o corrosive saranno dotati dall’azienda, indipendentemente dagli indumenti sopraindicati, dei mezzi protettivi necessari.
L’azienda fornirà annualmente, a titolo gratuito, a tutti gli operai in servizio continuativo, non avventizi, la tela occorrente per la confezione di una tuta.

Parte Seconda Impiegati
Art. 43.

Al momento dell’assunzione l’impiegato dovrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell’azienda allo scopo di accertarne preventivamente l’idoneità fisica.

Art. 44. - Assunzione degli impiegati avventizi e di campagna.
L’assunzione dell'impiegato avventizio e di campagna sarà fatta con prefissione di termine, tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato, quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto.
[…]
Durante il periodo prefisso e fino alla scadenza del termine, saranno applicate le norme previste dal presente contratto e da eventuali accordi integrativi, eccezion fatta per quanto riguarda il preavviso e la indennità di licenziamento.
[…]

Art. 45. - Contratti a termine.
Per l’assunzione e la disciplina dei rapporti dell’impiego a tempo determinato - non regolati dall’art. 44 qualora non sia intesa ad eludere il disposto dell’articolo citato - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 46. - Disciplina.
Il dipendente deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli, ed in particolare:
[…]
b) dedicare tutta la propria attività, assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l’ordine gerarchico e non svolgere, durante l’orario di lavoro, attività che comunque possono sviarlo dall’adempimento delle proprie mansioni;
[…]
d) avere cura dei locali, mobili, macchine, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati.

Art. 47. - Provvedimenti disciplinari.
I provvedimenti disciplinari che la Direzione dell’Azienda può applicare a carico dei propri dipendenti sono:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo non superiore a cinque giorni;
d) licenziamento senza preavviso;
e) licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento.
I provvedimenti di cui alle lettere d), e) saranno comminati nel caso in cui il lavoratore commetta una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 56. - Mutamento di mansioni.
In relazione alle esigenze aziendali l’impiegato può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria (o gruppo) purché ciò non comporti alcun peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione.
[…]

Art. 60. - Orario di lavoro - Lavoro straordinario, feriale, festivo e notturno.
Ferme restando le deroghe e le eccezioni previste dalla legge per gli impiegati cui si riferisce il presente contratto l’orario massimo di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere.
Per i lavoratori addetti a lavori a carattere discontinuo o di semplice attesa e custodia è di 52 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere, salvo quanto previsto all’art. 54.
Ove sia consuetudinariamente praticato un orario inferiore, questo continuerà ad essere osservato come normale.
L’orario giornaliero di lavoro sarà fissato dall’azienda ed esposto in apposita tabella da affiggersi secondo le norme di legge.
Sono considerate ore di lavoro straordinario quelle che eccedono i limiti di orario giornaliero settimanale di cui al 1° capoverso del presente articolo.
[…]
È considerato lavoro notturno quello che si svolge dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo.
Il lavoro compiuto nella domenica e nei giorni festivi sarà considerato straordinario nel solo periodo fuori campagna.
Qualora durante il periodo di campagna il dipendente non possa usufruire del riposo settimanale compensativo sarà a lui corrisposta la maggiorazione dovuta per il lavoro festivo.
[…]

Art. 61. - Riposo annuale.
L’impiegato compiuto un anno di ininterrotto servizio presso l’azienda, ha diritto ad un riposo annuale, con la corresponsione dello stipendio di fatto ed indennità di contingenza, nella seguente misura:)
giorni 10 esclusi i festivi se con anzianità inferiore a 2 anni;
giorni 15 esclusi i festivi se con anzianità da 3 anni fino a 5 compiuti;
giorni 20 esclusi i festivi se con anzianità da 6 anni fino a 10 compiuti;
giorni 25 esclusi i festivi se con anzianità da 11 anni fino a 20 compiuti;
giorni 30 esclusi i festivi se con anzianità da oltre 20 anni.
[…]
Dato lo scopo igienico e sociale delle ferie non è consentita la rinuncia al riposo annuale.
[…]
Qualora le ferie non potessero essere riprese nello stesso anno, l’impiegato avrà diritto al relativo pagamento.
[…]

Art. 64. Assicurazione contro i rischi del lavoro.
Fermo l’obbligo delle assicurazioni di legge per gli impiegati di fabbrica che vi sono soggetti, l’Azienda dovrà provvedere a sue spese alla assicurazione dei propri impiegati di fabbrica contro i rischi inerenti il lavoro da essi compiuto.
Detto impegno da parte dell’Azienda vale sino ai limiti di età che sono accettati dagli Istituti di assicurazione.
Il capitale da assicurarsi non potrà essere inferiore:
а) a 5 annualità dello stipendio di fatto per i casi di morte.
b) a 6 annualità dello stipendio di fatto per il caso di invalidità permanente.

Art. 65. - Malattie ed infortuni.
[…]
La invalidità permanente parziale derivante da infortunio o malattia contratta in servizio non risolve il rapporto di lavoro il quale potrà essere modificato nelle sue condizioni In relazione alla minorata capacità lavorativa dell’impiegato.
[…]

Art. 67. - Tutela della maternità.
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoraci, durante lo stato di gravidanza e puerperio, l’azienda deve conservare loro il posto per il periodo di sei mesi decorrenti dall’inizio del sesto mese di gravidanza; nei primi tre mesi sarà loro corrisposto lo stipendio intero e nei tre mesi successivi il 50 per cento di esso, oltre al 50 per cento dell’indennità di contingenza a termini dell’articolo 65.
[…]

Parte Terza Comune ad operai ed impiegati
Art. 74.

Il presente contratto riguarda le maestranze, impiegati ed operai, in forza alle seguenti società e nuclei aziendali alla data della sua sottoscrizione, rimanendone pertanto esclusi tutti coloro il cui rapporto di lavoro sia stato precedentemente interrotto, ancorché alla data stessa non siano stati liquidati delle loro spettanze.
…omissis…

Art. 75. - Commissioni Interne.
I compiti, le funzioni e le prerogative delle Commissioni Interne, sorte e regolamentate dall’accordo Buozzi-Mazzini stipulato tra la Confederazione Generale dell’industria e la Confederazione Generale del Lavoro il 3 settembre 1943, saranno quelli stabiliti da detto accordo e da quelle altre formule ad esso successive che sono state o saranno concordate tra le due ripetute Confederazioni Generali.

Art. 76. - Riposo settimanale e giorni festivi.
Ferme restando le deroghe e le eccezioni previste dalla legge sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti tali dallo Stato a tutti gli effetti civili e la ricorrenza del Patrono del luogo ove il dipendente lavora.
Per il trattamento economico delle festività infrasettimanali le parti si rimettono alle pattuizioni intervenute o da intervenire tra le organizzazioni sindacali competenti per territorio.
Le festività nazionali sono quelle stabilite dalla legge.
Il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica salvo le eccezioni di legge.
Durante il periodo di campagna nessuna giornata sarà considerata festiva.
Il dipendente per il quale è ammesso a norma di legge il lavoro nei giorni di domenica, con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giornata lavorativa, mentre sarà considerata giornata festiva a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora, per esigenze di servizio, il dipendente dovesse spostare la giornata di riposo compensativo in altro giorno della settimana non previsto dal turno regolare, avrà diritto alla maggiorazione per il lavoro festivo.

Art. 81. - Indennità zona malarica.
Al dipendente (operaio ed impiegato) che da località non malarica venga comandato a lavorare temporaneamente o trasferito in zona riconosciuta malarica, spetterà una speciale indennità di L. 15 per giorno trascorso nella zona stessa e di L. 5 per ogni componente la famiglia.
Tale indennità verrà conservata anche nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica e spetterà anche al dipendente che abbia avuto la sede di lavoro immediatamente precedente al trasferimento in zona non malarica.
Le zone da considerarsi malariche agli effetti del presente articolo saranno determinate in ciascuna provincia dalle competenti autorità sanitarie locali.

Art. 90. - Reclami e controversie.
Tutti i reclami di puro carattere individuale dovranno seguire le consuetudinarie norme disciplinari delle aziende e saranno risolti con trattative dirette tra gli interessati assistiti dalla Commissione Interna e le Direzioni. Qualora la controversia riguardi l’applicazione del presente contratto, essa dovrà, prima di passare in sede giudiziaria, essere sottoposta all’esame delle due Organizzazioni stipulanti allo scopo di tentarne l’amichevole composizione
A tale fine l’Organizzazione che riceverà la segnalazione della controversia dovrà darne immediata comunicazione all’altra.
Nel caso che entro 15 giorni dalla data di spedizione della segnalazione non sia raggiunto in tale sede l’accordo, l’interessato avrà facilità di adire la magistratura.
Le controversie collettive per l’applicazione del presente contratto, saranno composte amichevolmente dalle competenti organizzazioni professionali di primo grado e, nel caso di mancato accordo, da quelle di grado superiore.